T.A.R. ABRUZZO - L'AQUILA - Sentenza 2 maggio 2007 n. 166
S. Balba – Presidente, F. Mattei – Estensore
N. Y. s.n.c. di B. A. & C. (avv.ti L. Di Eugenio e V. Salvi) c. la QUESTURA DELLA PROVINCIA DI TERAMO (Avv. dist. St.) |
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1. Autorizzazione e concessione - Autorizzazioni commerciali – Art. 100 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.) - Sospensione licenza esercizio pubblico – Natura – Potere discrezionale – Motivazione – Necessità.
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2. Autorizzazione e concessione - Autorizzazioni commerciali – Art. 100 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.) - Sospensione licenza esercizio pubblico - Istruttoria – Verifica tecnica delle apparecchiature ex art. 110 T.U.L.P.S. – Necessità.
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1. La sospensione della licenza relativa all’esercizio pubblico disposta dal questore (ex art. 100 T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773) non può che configurarsi quale provvedimento avente natura cautelare, strumentalmente e teleologicamente teso a impedire il gioco d'azzardo ai fini di tutela e salvaguardia dei cittadini; si verte di un potere ampiamente discrezionale, il cui concreto esercizio non può prescindere dall’esatta descrizione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche sottese al provvedimento interdittivo. (1)
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2. E’ illegittimo il provvedimento di sospensione della licenza di esercizio pubblico disposta dal questore (art. 100 T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773) che non sia stato preceduto da alcuna verifica o prova sui videogiochi, al fine di riscontrarne la contrarietà o meno alle caratteristiche tecniche descritte dall’art. 110 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, in tema di gioco d’azzardo.(2)
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(1) T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE II - Sentenza 23 febbraio 2007 n. 284, T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 15 marzo 2006 n. 318, in questa Rivista. (A. Fac.) |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso (n. 285/2000) proposto da
società N. Y. s.n.c. di Befacchia Amabile & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Luca Di Eugenio ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell’avvocato Vincenzo Salvi, in L’Aquila, Via Fontesecco, n. 16
contro
- la QUESTURA DELLA PROVINCIA DI TERAMO, in persona del Questore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di L’Aquila e presso la stessa domiciliata in L’Aquila, Portici San Bernardino
-
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell’ordinanza del Questore della provincia di Teramo del 22 febbraio 2000 n. Cat. Q/00/P.A.S., notificata in pari data, con la quale è stata disposta la sospensione delle licenze di P.S. relative all’esercizio pubblico all’insegna “New York”, corrente in Teramo, Corso, San Giorgio, n. 16 per cinque giorni, con conseguente chiusura dei relativi locali, con preavviso in caso di reiterazione dei fatti ad essa presupposti di disposizione della revoca delle licenze medesime.
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Visto il ricorso ed i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione dell’Amministrazione.
Viste le memorie, depositate dalle parti in causa, a sostegno delle rispettive difese.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore alla Camera di consiglio del 28 giugno 2006 il dott. Fabio Mattei.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
- che con atto (n. 285/2000), notificato in data 19 aprile 2000, la società NEW YORK s.n.c. di Befacchia Amabile & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, ha adito questo Tribunale per l’annullamento dell’ordinanza del Questore della provincia di Teramo, in epigrafe indicata, con la quale è stata disposta la sospensione delle licenze di P.S. relative all’esercizio pubblico denominato “ Bar New York”, corrente in Teramo, Corso, San Giorgio, n. 16 per cinque giorni, con conseguente chiusura dei relativi locali, con preavviso, in caso di reiterazione dei fatti ad essa presupposti, di revoca delle licenze medesime;
- che la Società ricorrente premette di essere titolare di licenza per l’esercizio pubblico denominato “Bar New York” ubicato in Teramo, e che in data 22 febbraio 2000, alcuni agenti della Guardia di Finanza, appartenenti al Nucleo provinciale di Polizia tributaria di Teramo, hanno sottoposto a sequestro preventivo nella sede del predetto esercizio pubblico n. 3 apparecchi elettronici appartenenti al tipo video poker, in quanto pertinenti al reato di giuoco d’azzardo di cui all’art. 110 del R.D. 18.6.1931, n. 773 ed all’art. 718 c.p. ;
- che, conseguentemente, è stata adottata l’ordinanza oggetto della presente impugnativa, avverso la quale parte ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
a) violazione dell’art. 100 T.U.L.P.S., eccesso di potere per falsità dei presupposti, in ragione dell’indimostrata circostanza che si trattasse di apparecchiature elettroniche destinate all’esercizio del giuoco d’azzardo, come affermato dal giudice per le indagini preliminari con provvedimento del 28.2.2000;
- che, si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che ha chiesto il rigetto del ricorso;
- che, a tale proposito, giova in primo luogo rilevare che il provvedimento oggetto della presente impugnativa è stato adottato sul presupposto: a) che nel corso di servizio di prevenzione effettuati dal personale della Questura di Teramo in data 10.12.1999 presso l’esercizio pubblico sopra indicato sono stati individuati n. 2 apparecchi elettronici non conformi alla normativa vigente “e che consentivano il gioco d’azzardo” e che in quanto tali sono stati sottoposti a sequestro penale; b) che “anche in data odierna è stata riscontrata la presenza di apparecchi elettronici per il gioco d’azzardo e che tale continuità nella protrazione del reato costituisce pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza sociale”; c) che la disposta sospensione della licenza relativa all’esercizio pubblico Bar New York è stata disposta in applicazione dell’art. 100 del R.D. 18.6.1931, n. 773;
- che, ai sensi della citata disposizione, “Oltre i casi indicati dalla legge, il Questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata”;
- che parte ricorrente deduce l’indimostrata circostanza che le apparecchiature elettroniche sopra citate fossero destinate all’esercizio del giuoco d’azzardo, come peraltro affermato dal giudice per le indagini preliminari con provvedimento del 28.2.2000;
- che la dedotta censura è suscettibile di positiva definizione;
- che secondo il Collegio la sospensione della licenza relativa all’esercizio pubblico disposta dal questore non può che configurarsi quale provvedimento avente natura cautelare, strumentalmente e teleologicamente teso a impedire il gioco d'azzardo ed in quanto tale adottabile a tutela e salvaguardia dei cittadini;
- che, sebbene il legislatore abbia riconosciuto (ex art. 100 t.u.l.p.s) al Questore un ampio potere discrezionale, il concreto esercizio di tale potere sospensivo non può prescindere dall’esatta descrizione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche sottese al provvedimento interdittivo - nel caso di specie in parte riportati nell’ordinanza del giudice del riesame presso il Tribunale di Teramo del 3 gennaio 2000, dispositiva dell’annullamento del decreto del pubblico ministero presso il Tribunale di Teramo di convalida del sequestro eseguito in data 10.12.1999 dalla divisione di polizia amministrativa e sociale della Questura di Teramo, con conseguente restituzione delle apparecchiature al titolare – secondo cui i videogiochi “hanno insita la scommessa e consentono vincite puramente aleatorie concretizzando lucro, inoltre si deve ritenere che l’elemento aleatorio sia preponderante rispetto all’abilità e al trattenimento; tra l’altro il congegno nel quale la probabilità di vincita è comunque stabilita da un congegno elettronico e non dall’abilità del giocatore permette la vincita di più consumazioni e non una di modesto valore economico”;
- che, dagli atti di causa, e segnatamente dalla succitata ordinanza del giudice per il riesame, risulta in fatto che i verbalizzanti dell’ispezione eseguita in data 10.12.1999 non abbiano eseguito, anteriormente al disposto sequestro, alcuna verifica o prova inerente i videogiochi volta a constatarne le caratteristiche e la loro difformità rispetto a quelle descritte dall’art. 110 del T.u.l.p.s.;
- che tale circostanza di fatto, in quanto strettamente connessa all’esercizio del succitato potere discrezionale di sospensione dell’attività di esercizio pubblico, non può che costituire un elemento di significativa valenza e dunque un essenziale presupposto ai fini dell’esercizio del suddetto potere interdittivo e della conseguente adozione dell’impugnato provvedimento, peraltro limitativo dell’iniziativa economica della parte ricorrente, per non essere state preventivamente alla relativa adozione accertate, mediante idonea perizia, le caratteristiche delle apparecchiature, ritenute dall’Amministrazione non conformi al succitato art. 110;
- che alla luce di tale circostanza fattuale, il provvedimento oggetto della presente impugnativa, posto a tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza sociale, non è stato preceduto da alcuna verifica tecnica finalizzata a definire la difformità delle suddette apparecchiature rispetto alle caratteristiche tecniche di cui all’art. 110 del T.u.l.p.s., con evidente omesso accertamento di presupposti giustificativi della disposta sospensione, e conseguente illegittimità del provvedimento questorile in epigrafe indicato;
- che per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto;
- che sussistono giustificati motivi per disporre, fra le parti in causa, l’integrale compensazione delle spese e degli onorari di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sede di L’Aquila, accoglie il ricorso in epigrafe indicato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 28/06/2006 con l'intervento dei signori:
Santo Balba, Presidente
Luciano Rasola, Consigliere
Fabio Mattei, Primo Referendario, Estensore
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