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T.A.R. ABRUZZO - L'AQUILA - Sentenza 11 maggio 2007 n. 220
R. Speca – Presidente, F. Mattei – Estensore
Autoscuola “A.” s.a.s, di A. B. & C. (avv. P. Baldini e S. Cicioni) c. l’Amministrazione provinciale di Teramo (avv. P. Di Nicola e C. Fiore) e nei confronti di Autoscuola C. di P. M. (n.c.)


Autorizzazione e concessione – Autoscuole – Trasferimento di sede – Disciplina applicabile.

Il D.M. 17 maggio 1995 n. 317 ha introdotto una disciplina in materia di trasferimento di sede di autoscuole che sostituisce le disposizioni normative contenute nel previdente D.M. 3 agosto 1990 n. 301. In particolare, l’art. 1, comma 6 del D.M. 17 maggio 1995 n. 317 ha demandato alle province stabilire i criteri per disciplinare in modo uniforme il rilascio di nuove autorizzazioni nonché per conseguire una redistribuzione territoriale ottimale delle autoscuole esistenti, comprensiva quest’ultima anche delle istanze di trasferimento di sede (nella specie, il Collegio ha dato atto che, allo stato, il vigente regolamento provinciale non contiene disposizioni che impongano una distanza minima fra le sedi di autoscuole). (1)

 

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(1) V. invece T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 22 novembre 2006 n.4370, in questa Rivista, secondo cui Il decreto Bersani (art. 3 c. 1 lett. b del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modif, in L. 4 agosto 2006 n. 248) e il D.Lgs. 114/1998 si applicano soltanto alle attività commerciali e pertanto non si applicano alle attività di esercizio delle autoscuole. In caso di trasferimento di autoscuola, si devono rispettare le distanze minime di cui all’art. 1 c. 3 e 4 D.M. 17 maggio 1995 n. 317.. (A Fac.)


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso (n. 125/2000) proposto da
SOCIETÀ A. “A.” S.A.S, DI A. B. & C. con sede in Alba Adriatica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Patrizio Baldini, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell’avvocato Stefano Cicioni, in L’Aquila, Via Paganica, n. 18

contro



l’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Piero Di Nicola ed elettivamente domiciliata presso lo studio legaledell’avvocato Carla Fiore, in L’Aquila, Via Monte Velino, n. 25; il Dirigente del II settore “contratti e patrimonio affari legali ed attività economiche controllo gestione” dell’Amministrazione provinciale di Teramo,

nei confronti di
- di AUTOSCUOLA C. DI P. M., con sede in Alba Adriatica, in persona del legale rappresentante pro tempore,

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento prot. n. 73064 del 20.12.1999 del Dirigente del II settore dell’Amministrazione provinciale di Teramo con il quale è stato concesso il nulla osta al trasferimento di sede dell’autoscuola Cappelletti di Palestini Miriam da Viale Mazzini n. 190 a Via Duca D’Aosta, n. 25-27;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione provinciale.
Vista l’ordinanza n. 103/2000, adottata nella Camera di consiglio dell’8.3.2000, con la quale è stata respinta l’istanza di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.
Viste le memorie, depositate dalle parti in causa, a sostegno delle rispettive difese.
Visti gli atti tutti della causa.
Relatore, alla Camera di consiglio del 31.05.2006, il dott. Fabio Mattei.
Uditi i difensori presenti delle parti in causa come da verbale d’udienza.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con atto n. 125/2000, notificato il 18 febbraio 2000, la società Autoscuola “Ambrosio” s.a.s, di Ambrosio B. & C., con sede in Alba Adriatica, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha adito l’intestato Tribunale per l’annullamento del provvedimento dirigenziale, in epigrafe indicato, con il quale è stato concesso il nulla osta al trasferimento di sede dell’autoscuola Cappelletti di Palestini Miriam da Viale Mazzini n. 190 a Via Duca D’Aosta, n. 25-27.
2. Espone di svolgere la propria attività nel Comune di Alba Adriatica, giusta deliberazione della Giunta provinciale di Teramo m. 497 del 13.3.1997 ed in forza del provvedimento dirigenziale prot. n. 10839 del 24.3.1997, e che la titolare della autoscuola “Cappelletti”, odierna controinteressata, ha presentato in data 16.1.1998 all’Amministrazione provinciale di Teramo istanza di trasferimento della propria sede in Alba Adriatica da Via Mazzini, n. 108 a Via Duca D’Aosta, n. 25-27 .
3. Espone che, in merito alla predetta istanza, il Dirigente del II settore dell’Amministrazione provinciale con nota del 9.2.1998 ha affermato di ritener assentibile il richiesto trasferimento nel rispetto dei limiti imposti dall’art. 17 del D.M. n. 301/1990 e che, conseguentemente, la sig.ra Miriam Palestini, titolare dell’autoscuola “Cappelletti”, con nota acquisita dall’Amministrazione provinciale in data 9.3.1999 ha reiterato la propria istanza di trasferimento, in quanto conforme alla suddetta normativa.
4. Espone, altresì, che il Dirigente del II settore le ha comunicato, in quanto soggetto controinteressato al citato trasferimento, l’avvio procedimento preordinato al rilascio alla autoscuola “Cappelletti” dell’autorizzazione al trasferimento della propria sede in Alba Adriatica da Via Mazzini, n. 108 a Via Duca D’Aosta, n. 25-27.
5. Riferisce che con provvedimento odiernamente gravato l’Amministrazione provinciale ha rilasciato il proprio nulla osta riguardo al predetto trasferimento di sede richiesto dalla autoscuola “Cappelletti”.
6. Avverso detto provvedimento la Società ricorrente ha adito questo Tribunale deducendo le seguenti censure:
a) violazione e falsa applicazione dell’art. 17, commi 2 e 7 del decreto ministeriale 3.8.1990, n. 301, dell’art. 4 del D.P.R. n. 425 del 22.4.1994 e dell’art. 222 del R.D. 27.7.1934, n. 1265;
b) eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento, contraddittorietà manifesta, travisamento dei fatti.
7. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione provinciale che ha controdedotto l’infondatezza delle censure e chiesto il rigetto del ricorso.
8. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente, premesso che il decreto del Ministro del trasporti n. 301/1990 attribuisce alle amministrazioni provinciali la vigilanza sulle autoscuole, che a norma dell’art. 17, comma 2 le autorizzazioni all’esercizio dell’attività di autoscuola possono essere rilasciate a condizione che sia rispettato il rapporto di un’autoscuola per ogni 12.000 abitanti residenti nel comune e purchè nell’ambito del medesimo comune vi sia una distanza fra autoscuole non inferiore a 400 metri, misurata sulla base del percorso pedonale più breve, ad eccezione delle ipotesi di deroga previste dal successivo comma 5, ossia che in caso di necessità di trasferimento della sede per motivi di inagibilità dei locali, sfratto esecutivo, chiusura al traffico della zona, si deroga ai limiti di distanza, purchè il trasferimento avvenga nell’ambito della stessa circoscrizione comunale, deduce che l’autoscuola “Cappelletti” a corredo della sua istanza di trasferimento di sede avrebbe addotto motivazioni non configurabili quali inagibilità dei locali, intesa quale salubrità e sanità dell’ambiente, bensì quale inidoneità degli stessi all’ordinario svolgimento dell’attività (incompatibilità dell’autoscuola con l’uso residenziale del fabbricato, impossibilità di adeguamento dell’ufficio alle normative in materia di sicurezza del lavoro ed antincendio, violazione della normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, rischio per le restanti unità immobiliari).
9. Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente lamenta che il responsabile del procedimento iniziato con l’istanza di trasferimento anzidetta, avrebbe omesso di accertare l’inagibilità dei locali sotto il profilo igienico sanitario, nonché di richiedere l’acquisizione della dichiarazione del sindaco di inagibilità prescritta a norma dell’art. 222 del R.D. n. 1625 del 1934, con conseguente difetto di istruttoria ed illegittimità del disposto nulla osta al trasferimento.
10. Il ricorso è infondato e per tale ragione non può essere accolto.
11. Giova in proposito rilevare che parte ricorrente lamenta la omessa applicazione delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 3 agosto 1990, n. 301, recante “Regolamento recante la sostituzione degli articoli dal 486 al 501 del regolamento di esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. 30.6.1959, n. 20 in materia di autoscuole” che a norma dell’art. 17 prevede che “1. Le amministrazioni provinciali esercitano le loro competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni e di vigilanza sulle autoscuole sulla base di specifici regolamenti che devono essere emanati con l'osservanza delle norme fissate dall'art. 7 della legge n. 111 del 1988 e degli articoli del regolamento d'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale come sostituiti dagli articoli del presente decreto e che devono essere approvati dai competenti organi di controllo, sentito il parere del Ministero dei Trasporti.
2. In tali regolamenti deve essere previsto che le nuove autorizzazioni all'esercizio della attività di autoscuola possono essere rilasciate a condizione che sia rispettato il rapporto di un'autoscuola per ogni 12.000 abitanti residenti nel comune e purché, nell'ambito del medesimo comune, vi sia una distanza fra le autoscuole non inferiore a 400 metri misurata sulla base del percorso pedonale più breve.
3. Inoltre nei regolamenti provinciali deve essere prevista la possibilità di rilasciare autorizzazioni anche in Comuni che abbiano almeno 6.000 abitanti purché la più vicina autoscuola disti non meno di 10 chilometri.
4. Qualora nelle province l'indice della Motorizzazione (abitanti/veicoli) sia superiore del 10% all'indice nazionale desunto dai dati ISTAT, le autorizzazioni per l'attività di autoscuola sono consentite in Comuni che abbiano almeno 10.000 abitanti.
5. In caso di necessità di trasferimento della sede per motivi di inagibilità dei locali, sfratto esecutivo, chiusura al traffico della zona, si deroga dai limiti di distanza sopra indicati purché il trasferimento avvenga nell'ambito della stessa circoscrizione comunale”.
Il Collegio, al fine del decidere, non può fare a meno di rilevare che susseguentemente a tale decreto è stato adottato il D.M. 17 maggio 1995, n. 317 recante “Regolamento in materia di attività delle autoscuole”, che ha introdotto una nuova disciplina in materia di rilascio di autorizzazioni prevedendo all’art. 1 (Attività e limitazione numerica delle autoscuole),ora abrogato, che:
3. Le nuove autorizzazioni all'esercizio dell'attività di autoscuola possono essere rilasciate a condizione di rispettare il rapporto di un'autoscuola ogni 15.000 abitanti residenti nel comune.
4. Le nuove autorizzazioni possono essere rilasciate anche in comuni che abbiano almeno 8.000 abitanti, purché la più vicina autoscuola disti non meno di 10 chilometri.
5. Nelle province in cui l'indice della motorizzazione (abitanti/veicoli) è superiore del 10% all'indice nazionale desunto dai dati Istat, le autorizzazioni per l'attività di autoscuola sono consentite in comuni che abbiano almeno 12.000 abitanti.
6. Le province stabiliscono i criteri per disciplinare in modo uniforme il rilascio di nuove autorizzazioni nonché per conseguire una redistribuzione territoriale ottimale delle autoscuole esistenti. Le province vigilano e verificano la regolarità degli atti amministrativi indicati nel presente articolo e nell'art. 8, comma 5, del presente regolamento.
7. È consentito alle province, in caso di significativa presenza nella loro circoscrizione di comuni al di sotto delle soglie indicate ai commi precedenti, di procedere, per le finalità del presente articolo, e comunque nel rispetto dei limiti fissati dai commi 3 e 4, ad aggregazioni di comuni limitrofi per bacini territoriali omogenei”.
2. Ciò premesso ritiene opportuno il Collegio operare un breve riferimento alla disciplina in materia di autorizzazione di trasferimento delle autoscuole, osservando che l’art. 123 del nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) stabilisce che le autoscuole siano soggette ad autorizzazione e vigilanza amministrativa da parte delle Province le quali sono svolte in base ad apposite direttive emanate dal Ministro dei trasporti, nel rispetto dei principi legislativi ed in modo uniforme, per la vigilanza tecnica sull'insegnamento e per la limitazione numerica delle autoscuole relativamente alla popolazione, all'indice della motorizzazione ed alla estensione del territorio.
Tali direttive, adottate con il succitato D.M. 17 maggio 1995, n. 317, il cui prevedono (art. 1, commi 3, 4, 6) il rilascio di nuove autorizzazioni a condizione che sia rispettato il rapporto di una autoscuola ogni 15.000 residenti, il rilascio delle stesse anche in Comuni con meno di 8.000 abitanti, purché la più vicina autoscuola disti non meno di 10 chilometri, che che Province fissino criteri per disciplinare in modo uniforme il rilascio di nuove autorizzazioni, nonché per conseguire una redistribuzione territoriale ottimale delle autoscuole esistenti.
Orbene, si osserva che, ai fini della definizione dell’istanza presentata dalla autoscuola odierna controinteressata, l’Amministrazione provinciale ha legittimamente ritenuto non applicabili, in materia di trasferimento di autoscuole, le disposizioni normative contenute nel succitato decreto ministeriale n. 301 del 3 agosto 1990, in ragione della sopravvenuta adozione delle disposizioni di cui al suddetto decreto ministeriale n. 317 del 1995.
Né, di conseguenza, possono ritenersi invocabili i limiti stabiliti nel primo decreto (n. 301), in considerazione del disposto di cui all’art. 1, comma 6 del decreto ministeriale n. 317/1995, a norma del quale “ Le province stabiliscono i criteri per disciplinare in modo uniforme il rilascio di nuove autorizzazioni nonché per conseguire una redistribuzione territoriale ottimale delle autoscuole esistenti”, comprensiva quest’ultima anche delle istanze di trasferimento di sede, che a norma del vigente regolamento provinciale non contengono disposizioni che impongano una distanza minima fra sedi di autoscuole.
Per la considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto.
Sussistono, tuttavia, giustificati motivi per disporre, fra le parti in causa l’integrale compensazione delle spese e degli onorari di giudizio.

P.Q.M.



Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 31/05/2006 con l'intervento dei signori:
Rolando Speca, Presidente FF
Luciano Rasola, Consigliere
Fabio Mattei, Primo Referendario, Estensore



 

 
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