T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE II - Sentenza 18 giugno 2007 n. 2367
Antonio Cavallari – Presidente, Silvana Bini – Estensore.
Fumarola e altro (avv. R. Rubina) c. Comune di Ceglie Messapica (avv. A. Fanizza), Chiatti (n.c.), D’Aloisio (n.c.). |
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1. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Concorso di idee – Fatti sopravvenuti – Scelta di non aggiudicare – Possibilità.
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2. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Ufficio di progettazione e direzione – Istituzione – Obbligo della p.a. – Effetti.
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3. Edilizia e urbanistica – Professioni tecniche – Immobili di interesse storico e artistico – Art.52, r.d. n.2537 del 1925 – Interpretazione.
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1. Al concorso di idee, come ad ogni altra procedura concorsuale, è connaturale la riserva di scelta discrezionale, in capo all'amministrazione, di non aggiudicare laddove sopravvengano fatti in base ai quali l'interesse pubblico all'esecuzione dell'opera con la modalità prescelta sia medio tempore venuto meno (nel caso di specie, il fatto che ha giustificato la scelta di non aggiudicare è rappresentato dalla mancata indicazione di un progetto da premiare).
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2. Poiché è prioritario l'obbligo dell'amministrazione di 'istituire' nel proprio ambito, un ufficio di progettazione e direzione, ogniqualvolta sia possibile reperire, all' interno, le professionalità richieste dall'opera che si intende realizzare, non vi è neppure incompatibilità alcuna tra il responsabile del procedimento, il progettista e il direttore dei lavori, ruoli che se conferiti allo stesso soggetto garantiscono uniformità all’attività, oltre che maggior tempestività.
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3. Alla stregua dell’art.52, r.d. 23 ottobre 1925 n.2537, non la totalità degli interventi concernenti gli immobili di interesse storico e artistico deve essere affidata alla specifica professionalità dell’architetto, ma solo le parti di intervento di edilizia civile che riguardino scelte culturali connesse alla maggiore preparazione accademica conseguita dagli architetti nell’ambito del restauro e risanamento degli immobili di interesse storico e artistico, restando invece nella competenza dell’ingegnere civile la cd. parte tecnica, cioè «le attività progettuali e di direzione dei lavori che riguardano l’edilizia civile vera e propria.
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N. Reg.Dec.2367/07
N. 1999 Reg.Ric.
ANNO 2004
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Sezione di Lecce
Seconda Sezione
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Composto dai Signori Magistrati:
ANTONIO CAVALLARI Presidente
PATRIZIA MORO, Ref.
SILVANA BINI Ref., relatore
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
SUL RICORSO N. 1999/2004 PROPOSTO DA:
Fumarola Alfredo, Curale Andrea, Carriero Isabella, rappresentati e difesi dall’Avv. Ruggiero Rubina, elettivamente domiciliati in Lecce, Via Augusto Imperatore n. 16 presso lo studio dell’Avv. Giovanni Pellegrino;
contro
- Comune di Ceglie Messapica, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Angelo Fanizza, elettivamente domiciliato in Lecce, Via Schipa n. 35 presso lo studio dell’Avv. Daniela Ponzo;
- Chiatti Giovanni, in qualità di responsabile del procedimento e Dirigente dell’U.T.C. del Comune di Ceglie Messapica, non costituito;
- D’Aloisio Alessandro, non costituito;
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per l’annullamento
- dell’esito, come da comunicazione a firma del Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Ceglie Messapica n. 14016 del 30.6.2004, notificata il 2.7.2004, del “Concorso di idee di progettazione per la sistemazione del “Largo Ognissanti” del Comune di Ceglie Mesaspica, ivi compreso, per quanto di ragione, il verbale delle operazioni di commissione n. 3 del 26.2.2003, la nota 27.2.2004 n. 4630, la determinazione del responsabile del servizio n. 483 del 6.7.2004 con cui è stato determinato di conferire ai professionisti la somma di € 310,00, a titolo di rimborso spese;
- del bando di concorso approvato con determinazione del responsabile del servizio n. 530 del 15.9.2003, rettificato con determinazione n. 608 del 14.10.2003, se interpretato nel senso di escludere, nell’ipotesi di ex aequo, la proclamazione del/i vincitore/i e la corresponsione del premio, nonché nella parte in cui dispone: “l’Amministrazione potrà affidare, a sua insindacabile scelta e senza dover fornire alcuna giustificazione in merito, al singolo o al gruppo vincitore del concorso la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, ai sensi della normativa vigente. (…). In caso contrario, la progettazione sarà affidata all’U.T.C.”;
- della deliberazione della G.C. del Comune di Ceglie Messapica n. 47 del 9.3.2004 con cui è stato conferito all’Ufficio Tecnico Comunale del medesimo Comune incarico di redigere il progetto di sistemazione del Largo Ognissanti;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.
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Visto il ricorso ed i suoi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ceglie Messapica;
Uditi all’udienza dell’11 Aprile 2007 il relatore dott.ssa Silvana Bini e l’Avv. Ruggiero per parte ricorrente;
Considerato in
FATTO
1) Con delibera n. 39 del 7.3.2002, il Commissario Straordinario del Comune di Ceglie Messapica, con i poteri della G.C., deliberò di promuovere un concorso di idee, come previsto dalla legge 109/94, per acquisire una serie di proposte per la sistemazione del Largo Ognissanti, sulla base di uno studio di fattibilità redatto dall’Ufficio Tecnico in data 1.3.2002 ed approvato con il medesimo atto deliberativo.
2) In esecuzione della citata deliberazione, con determinazione n. 530 del 15.9.2003, veniva approvato il Bando Pubblico per il Concorso di idee per la sistemazione del Largo Ognissanti, poi rettificato con determinazione del responsabile del servizio n. 608 del 14.10.2003 e pubblicato all’albo pretorio del comune il 15.10.2003 con prot. n. 21441.
3) I ricorrenti, riuniti in raggruppamento temporaneo tra professionisti, partecipavano al concorso di idee.
Nella seduta del 26.2.2004 la giuria del concorso dopo aver esaminato le proposte progettuali presentate dai concorrenti, “ha deciso di non ritenere un solo progetto meritevole di essere premiato, avendo riscontrato la presenza di più proposte di elevata qualità di pari livello, che la Commissione offre alle successive considerazioni e approfondimenti, per l’attuazione del progetto stesso, dell’Amministrazione Comunale”.
La Commissione individuava due progetti ex aequo, tra i quali la proposta progettuale presentata dai ricorrenti, esprimendo l’auspicio che tale decisione costituisse ”una opportunità da cogliere, da parte della stazione appaltante, ai fini della realizzabilità dell’opera, quale ovvia conclusione del concorso esperito e del metodo scelto per l’affidamento di un incarico professionale teso alla riqualificazione di un luogo urbano così nevralgico ed ambientalmente rilevante”.
4) Poiché il responsabile del procedimento, dopo la conclusione delle operazioni demandate alla Commissione, non adottava alcun provvedimento, l’arch. Alfredo Fumarola in qualità di capogruppo, con nota in data 21.4.2004, chiedeva di conoscere l’esito del procedimento.
Dopo due mesi dalla trasmissione della citata nota, il Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Ceglie Messapica, nonché responsabile del procedimento, con nota prot. n. 14016 del 30.6.2004, pervenuta ai ricorrenti il 2.7.2004, comunicava che la procedura si sarebbe conclusa senza vincitori e che, per tale ragione, la Giunta Comunale, con proprio atto del 9.3.2004 n. 47 aveva ritenuto di incaricare l’U.T.C. della redazione del progetto di sistemazione di Largo Ognissanti.
Avverso i provvedimenti indicati in epigrafe, i ricorrenti articolano le seguenti censure.
1) Violazione art. 57 D.P.R. 554/99. Violazione art. 13 del bando di concorso. Eccesso di potere per illogicità manifesta, avendo l’Amministrazione l’obbligo di corrispondere il premio;.
2) Violazione dell’art, 17, commi IV, XII e XIII L. 109/94. Violazione art. 7,8,50 e 57 D.P.R. 554/99: la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, artistico e conservativo, deve essere prioritariamente affidata a progettisti esterni, essendo invece esclusa la possibilità di un conferimento della suddetta attività al responsabile del procedimento, per conflitto di interessi;
3) Eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà e sviamento. Violazione dell’art. 3, L. 241/90. Eccesso di potere per insufficienza di motivazione.
4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 52, R.D. 2537/1925, atteso che la progettazione è stata conferita ad un ingegnere, pur trattandosi di lavori di valenza artistica.
I ricorrenti chiedono anche il risarcimento dei danni, consistente oltre che nel premio, nella perdita di chance.
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza dell’11 Aprile 2007 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1) I ricorrenti impugnano i provvedimenti relativi al concorso di idee di progettazione per la sistemazione del “Largo Ognissanti”, gara conclusa con la decisione dell’Amministrazione di non nominare nessun vincitore e di incaricare l’U.T.C. della redazione del progetto.
Si può prescindere dall’esame dell’eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dall’Amministrazione resistente, in quanto il ricorso non è fondato nel merito.
2) Nel primo motivo di ricorso i ricorrenti rilevano la violazione dell’art 57 D.P.R. 554/99, nonché dell’ art. 13 del bando di concorso, affermando che in base a dette disposizioni sussisteva l’obbligo dell’Amministrazione di nominare un vincitore e corrispondere il relativo premio.
Il motivo non ha pregio.
Il concorso di idee, nella disciplina contenuta negli artt. 57 e 58 DPR 554/99 è una procedura finalizzata a selezionare un'idea progettuale adeguata a perseguire gli scopi dell'Ente.
Il bando di gara (punto 13) prevede espressamente che la giuria possa ritenere che nessun progetto sia meritevole di essere premiato, corrispondendo in tale ipotesi solo il rimborso spese e rinunciando quindi a scegliere un progetto.
Nel caso di specie la Giuria ha esaminato le singole proposte, giungendo a ritenere due progetti ex aequo e segnalando un terzo progetto meritevole di attenzione; redatta la graduatoria finale, ha formulato le proposte all'Ente e proceduto alla apertura delle buste identificative dei partecipanti.
La Giuria risulta quindi aver correttamente operato, ed altrettanto legittimamente l’Amministrazione, in conformità a quanto previsto dal bando, ha ritenuto di non nominare un vincitore, dal momento che la commissione di valutazione non aveva fornito elementi per scegliere un progetto solo.
A parere del Collegio, le conclusioni cui è giunta l'Amministrazione resistente sono legittime, poiché dal tenore delle disposizioni di gara sopra richiamate risulta che le 'proposte' che la Commissione avrebbe dovuto formulare all'Ente avevano carattere vincolato, e quindi non avendo la Commissione definito un vincitore, l’Amministrazione non aveva né l’obbligo né la facoltà di assegnare il premio attraverso il sorteggio o di dividere il premio tra i due ex aequo, come sostenuto dal ricorrente.
Al concorso di idee, come ad ogni altra procedura concorsuale, è connaturale la riserva di scelta discrezionale, in capo all'amministrazione, di non aggiudicare laddove sopravvengano fatti in base ai quali l'interesse pubblico all'esecuzione dell'opera con la modalità prescelta sia "medio tempore" venuto meno. In questo caso il fatto che giustifica la scelta di non aggiudicare è rappresentato dalla mancata indicazione di un progetto da premiare.
3) Nel secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art, 17, commi IV, XII e XIII L. 109/94, nonché degli art. 7,8,50 e 57 D.P.R. 554/99: sostiene parte ricorrente che in base al combinato disposto delle norme richiamate trattandosi di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, artistico e conservativo, la progettazione avrebbe dovuto essere prioritariamente affidata a progettisti esterni.
La scelta di affidare la suddetta attività all’Ufficio Tecnico comunale ed in particolare al responsabile del procedimento, risulterebbe viziata per violazione di legge nonché per conflitto di interessi.
Detta scelta viene poi censurata nel terzo motivo per illogicità manifesta, contraddittorietà e difetto di motivazione.
Le censure, che possono esaminate congiuntamente, sono infondate.
L'art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recita: "Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale di cui all'articolo 14, sono espletate: a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti....".. E’ quindi la stessa legge che prevede come prioritario l'affidamento agli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ed eccezionale la esternalizzazione: il ricorso alle risorse interne della stazione appaltante costituisce, per espresso e risalente intendimento del legislatore, regola generale dell'azione amministrativa in quanto correlato ad indubbi benefici economici.
La scelta di affidare la progettazione all’interno della struttura comunale è anzi prioritaria, in quanto risponde a principi di buona amministrazione, tant’è che la giurisprudenza contabile ha ritenuto che il conferimento a soggetti esterni di incarichi di progettazione si ponga in violazione dell'art. 17 comma 4 l. n. 109 del 1994, quando vi sono idonei tecnici interni, comportando inoltre un danno erariale pari al compenso erogato a detti soggetti esterni ( C.Conti reg. Toscana, sez. giurisd., 31 gennaio 2006 , n. 7).
Poiché è prioritario l'obbligo dell'amministrazione di "istituire" nel proprio ambito, un ufficio di progettazione e direzione, ogniqualvolta sia possibile reperire, all' interno, le professionalità richieste dall'opera che si intende realizzare, non vi è neppure incompatibilità alcuna tra il responsabile del procedimento, il progettista e il direttore dei lavori, ruoli che se conferiti allo stesso soggetto garantiscono uniformità all’attività, oltre che maggior tempestività.
Rispetto quindi ai provvedimenti con cui l’Amministrazione ha stabilito di affidare la progettazione all’UTC non sussistono i vizi sollevati nei motivi in esame.
4) Nel quarto motivo di ricorso viene rilevata la violazione dell’art 52 R.D. 2537/1925, in quanto la sistemazione della piazza inclusa in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico costituisce un intervento avente rilevante carattere artistico e come tale affidabile solo ad architetti e non ad un ingegnere, come nel caso de quo.
La disposizione richiamata stabilisce che le opere di edilizia civile aventi rilevante carattere artistico, il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, spettano agli architetti, salvo la parte tecnica, che può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere.
E’ stato però precisato dalla giurisprudenza maggioritaria che alla stregua della anzidetta disposizione, non la totalità degli interventi concernenti gli immobili di interesse storico e artistico deve essere affidata alla specifica professionalità dell’architetto, ma solo «le parti di intervento di edilizia civile che riguardino scelte culturali connesse alla maggiore preparazione accademica conseguita dagli architetti nell’ambito del restauro e risanamento degli immobili di interesse storico e artistico»; restando invece nella competenza dell’ingegnere civile la cd. parte tecnica, cioè «le attività progettuali e di direzione dei lavori che riguardano l’edilizia civile vera e propria …» ( ex multis Consiglio Stato , sez. VI, 11 settembre 2006 , n. 5239.)
L’intervento da realizzarsi consiste nella sistemazione di un’area aperta, Largo Ognissanti, senza che sia interessato alcun immobile di interesse storico e artistico, né pubblico né privato: non vi sono quindi i presupposti per richiedere la specifica professionalità dell’architetto.
Per tali ragioni il motivo è infondato.
5) Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.
Si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sede di Lecce, sez. II, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio dell’11 Aprile 2007.
Antonio Cavallari - Presidente
Silvana Bini - Estensore
Pubblicata il 18 giugno 2007
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