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T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE I - Sentenza 20 giugno 2007 n. 1571
Corrado Allegretta – Presidente, Concetta Anastasi – Estensore.
Naviglio (avv.ti E. Leone e P. Moschetti) c. Ministero dell’Interno (Avv. Stato) e altro.


1. Pubblico impiego – Giurisdizione e competenza – Dipendente della Polizia di Stato – Mobbing – Controversia – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

2. Pubblico impiego – Disciplina del rapporto di lavoro – Mobbing – Nozione.

 

3. Pubblico impiego – Disciplina del rapporto di lavoro – Mobbing – Responsabilità ex art.2043, c.c. e responsabilità ex art.2087, c.c. – Possono concorrere.

 

4. Pubblico impiego – Disciplina del rapporto di lavoro – Mobbing – Elementi

1. Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la domanda di una dipendente della Polizia di Stato concernente il risarcimento del danno per l’ingiusto ed arbitrario comportamento costantemente osservato dall’Amministrazione nei confronti dell’istante, sussumibile nell’odierna definizione di “mobbing”.

 

2. Per “mobbing” si intende una serie reiterata di comportamenti vessatori e prevaricatori posti in essere o dal datore di lavoro (cosiddetto “mobbing verticale”) o dai colleghi e, comunque, tollerati dal datore di lavoro (cosiddetto “mobbing orizzontale”), aventi la finalità di emarginare il lavoratore, pubblico o privato e, in definitiva, di estrometterlo dalla struttura organizzativa dell'impresa o dell'ente.

 

3. In caso di mobbing, possono concorrere sia la responsabilità aquiliana ex art. 2043, c.c., che la responsabilità contrattale ex art. 2087, c.c., nella parte in cui obbliga il datore di lavoro ad adottare tutte le cautele idonee a prevenire un pregiudizio per l'integrità psico-fisica del prestatore di lavoro.

 

4. Alla luce di tutti i principi e le indicazioni rivenienti dagli atti normativi e dalla giurisprudenza, si può affermare che la condizione di “mobbing” presuppone i seguenti elementi: a) una pluralità di comportamenti e di azioni a carattere persecutorio (illeciti o anche leciti, se isolatamente considerati), sistematicamente e durevolmente diretti contro il dipendente; b) un evento dannoso; c) il nesso di causalità tra la condotta e il danno; d) la prova dell'elemento soggettivo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
Sede di Bari - Sezione Prima

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA


 

sul ricorso n. 366 del 2005, proposto dalla
dott.ssa Naviglio Anna, rappresentata e difesa dall’avv. Emma Leone e dall’avv. Pietro Moschetti, con domicilio eletto presso lo studio della prima, in Bari, via Abate Gimma, n. 198;


contro


 

il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica; il Questore di Bari, dott. Giuseppe Zannini Quirini; il Capo di Gabinetto presso la Questura di Bari, dott. Mangini Enzo; il I Dirigente del Commissariato di P.S. dott. Torre Salvatore; il dott. Scigliano Roberto Alfio; ed il dott. Franco Malvano; tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici, in Bari, via Melo, n. 97, domiciliano ex lege;

per il risarcimento
dei danni patrimoniali e morali, del danno biologico e del danno esistenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Consigliere Concetta Anastasi;
Uditi alla pubblica udienza del 21 marzo 2007 gli avvocati presenti, come da relativo verbale di udienza;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO



Con atto notificato in data 10 febbraio 2005 e depositato in data 5 marzo 2005, la ricorrente premetteva di essere stata dipendente della Polizia di Stato, con la qualifica di “vice questore ruolo esaurimento”, con funzioni vicarie presso il commissariato San Nicola in Bari, nonché di essere attualmente collocata a riposo, a decorrere dal 1.7.2004.
Dopo aver sommariamente indicato le fasi fondamentali della propria carriera, indicava i fatti ed i provvedimenti intervenuti negli ultimi anni di servizio che, a suo avviso, sarebbero suscettibili di essere interpretati come espressivi di un unitario disegno inteso ad umiliarla ed emarginarla, nell’ambito del contesto lavorativo.
Precisava che siffatta situazione di emarginazione sarebbe iniziata nel 1997, allorquando, per partecipare agli scrutini relativi al merito comparativo per l’ammissione al corso di formazione per l’accesso alla qualifica di Primo Dirigente, comunicati con fax del 10.3.96, dopo aver chiesto a mezzo fax e telefono, sin dal 12.3.1997, i criteri di massima vigenti per gli scrutini finali e non aver ottenuto alcuna risposta, si vedeva costretta ad inviare un sommario curriculum in data 5.4.1997 (ultimo giorno utile per la presentazione delle domande), riservandosi di presentare successivamente la documentazione, ove richiesta, come da accordi telefonici intercorsi con il dott. Romagnoli.
Un secondo episodio rilevante si sarebbe verificato allorquando la ricorrente, pur avendo ottenuto, nell’ultimo decennio, la valutazione di “ottimo” nelle note di qualifica con il massimo punteggio, a seguito dell’entrata in vigore del D. M. del 6.5.1996, con cui venivano fissate nuove modalità di compilazione dei rapporti informativi e di attribuzione del giudizio complessivo, si vedeva immotivatamente abbassate alla valutazione di “distinto” le note di qualifica per l’anno 1995 da parte del Questore di Bari, dott. Scigliano, nominato in data 10.8.1996, per cui si vedeva costretta ad interporvi il gravame notificato in data 24.9.1997, che veniva accolto con la sentenza del T.A.R. Puglia n. 932/98, poi sospesa dal Consiglio di Stato in sede di appello.
Precisava che, a seguito dell’interposto gravame, la sua situazione di emarginazione si aggravava ed ella otteneva ancora la valutazione di “distinto” per gli anni successivi, tanto da vedersi costretta ad interporre ulteriori gravami avverso le sopravvenute note di qualifica.
La ricorrente esponeva, inoltre, che, successivamente, in data 16.4.1997, lo stesso dott. Scigliano le rendeva noto che, a decorrere dal 27.1.97, l’incarico di Capo Gabinetto presso la Questura di Bari, per il quale era previsto un posto di I Dirigente, veniva attribuito al dott. Mangini Enzo.
Riferiva che il successivo episodio, espressivo della volontà dell’amministrazione di porre in essere una serie di comportamenti diretti a svilire la sua dignità professionale nonché ad impedire la sua progressione in carriera, si sarebbe verificato allorché, pur avendo manifestato la propria intenzione di ricoprire gli incarichi nei posti vacanti (Dirigente la Divisione Personale o Amministrativa o l’Ufficio Stranieri; Dirigente il Commissariato P.S. Bari Nuova o Bari Picone), le venivano preferiti funzionari aventi minore anzianità di servizio, come dimostrerebbe il fatto che, in data 18.10.1996, l’incarico di Capo del Personale veniva affidato al commissario Battipede Pietro, ammesso in servizio il 31.10.1991 e con un’anzianità di servizio di appena cinque anni.
La ricorrente evidenziava altresì che, nel contempo, non le venivano più assegnati servizi di ordine pubblico, pur avendone svolti alcuni nei precedenti diciassette anni, come da documentazione esibita.
Inoltre, non veniva più inserita in corsi di preparazione professionale, in commissioni cui aveva preso parte in precedenza e non veniva neanche invitata più a cene sociali o feste della polizia.
Precisava che il comportamento tendente all’emarginazione si manifestava anche attraverso forme di umiliazione attuate nella gestione dei contatti umani, nella vita lavorativa quotidiana, come quelle poste in essere dal Capo di Gabinetto, che, nel dare ordini di servizio, non si rivolgeva alla ricorrente ma li faceva eseguire direttamente dal funzionario addetto, il quale, in tal modo, si riteneva legittimato ad occupare l’Ufficio del Dirigente compresa la relativa scrivania, nonostante la disponibilità di altra stanza.
Inoltre, alla ricorrente non venivano più conferite le supplenze in altri uffici, ai sensi dell’art. 7, comma III, del D.P.R. 28.10.1985 n. 782, che ne attribuisce la relativa facoltà al Questore, come meglio precisato dalla circolare ministeriale prot. n. 559/A/1/757-M-24/4117 del’11.8.1986.
Infatti, riferiva che, per supplire all’assenza del I Dirigente il Commissariato San Nicola, veniva sempre designato un altro I Dirigente con provvedimenti quasi sempre a firma del dott. Mangini, ignorando il fatto che alla ricorrente, in data 20.9.96, erano state attribuite funzioni vicarie che la legittimavano al predetto incarico, ai sensi dell’art.7, comma I, del D.P.R. n. 782/1985.
Secondo l’esponente, sarebbe altamente significativo anche l’episodio con cui, per supplire all’assenza del I Dirigente il Commissariato per recupero riposo, con il fax 9.9.1998 (poi revocato dietro protesta della ricorrente) a firma del Vicario dott. Cecere, veniva designato in suo luogo il Dirigente del Commissariato Picone, cioè un Vice Questore Aggiunto, con minore anzianità.
La ricorrente precisava che la propria situazione di mortificazione professionale continuava anche a seguito della nomina del nuovo Questore dott. Malvano, avvenuta in data 27.2.2000, che, nonostante la manifestata disponibilità della ricorrente a ricoprire la Dirigenza PAS, affidava il predetto incarico al dott. Grimaldi, Vice Questore Aggiunto (di qualifica inferiore e con meno anzianità di servizio), “offrendo”, nel contempo, alla ricorrente la sovrintendenza alla ristrutturazione degli archivi, comunque rifiutata per ragioni di dignità personale.
Intanto, cumulandosi la condizione di isolamento e le umiliazioni, la ricorrente cominciava ad accusare i primi disturbi psicofisici, documentati da allegata certificazione proveniente dalla U.S.L. BA 5 di Conversano.
Anche in seguito all’insediamento del nuovo Questore dott. Zannini Quirini, avvenuta il 17.6.2002, la condizione lavorativa della ricorrente non migliorava, tanto che non veniva nemmeno presa in considerazione nei movimenti di funzionari e dirigenti, dei quali veniva a conoscenza soltanto attraverso gli organi di stampa.
Inoltre, non riusciva neanche ad avere un colloquio con detto Questore, che la riceveva una volta soltanto, per pochi minuti, dopo un’estenuante attesa, per concludere il colloquio ribadendo che le lamentele della ricorrente sarebbero state eccessive.
I comportamenti vessatori a suo carico continuavano ancora e si manifestavano, in particolare, con l’episodio inerente la nomina, disposta con il fax del 23.4.2003, del dott. Grimaldi, Vice Questore Aggiunto, per la supplenza del Dirigente del Commissariato San Nicola, anziché della ricorrente, rivestente la superiore qualifica di Vice questore ruolo esaurimento.
L’interessata documentava che, a seguito di questo episodio, subiva ulteriori danni psicofisici, essendo costretta a ricorrere a varie visite specialistiche per depressione e cardiopatie.
Ancora, in data 28.5.2003, a seguito del trasferimento del dott. Grimaldi, veniva nominato dirigente del Commissariato di S. Nicola il dott. Torre Salvatore, il quale, disattendendo i disposti del D. M. 16.3.1989 relativamente all’organizzazione delle Questure e dei Commissariati di Pubblica Sicurezza, attribuiva la responsabilità di tutto il settore dell’attività di Polizia Giudiziaria al Vice Questore Aggiunto dott. Mezzina Saverio, con delega di firma, e quest’ultimo, a sua volta, subdelegava l’Ispettore di Polizia Giardina Calogero a firmare gli atti di Polizia Giudiziaria in sua assenza, unitamente all’ispettore capo Tisci Michele.
L’esponente riferiva altresì che il suddetto dott. Torre avocava a sé tutte le altre attività (affari generali, personale, PAS, ecc ), consentendole di firmare per lui solo in caso di assenza, come previsto per gli altri ispettori che firmavano in assenza del Mezzina.
Pertanto, la ricorrente si vedeva ormai umiliata e ridotta ad esaminare esposti, per cui, privata di fatto delle sue funzioni vicarie ( il dott. Mezzina veniva delegato in luogo della ricorrente anche per la compilazione delle note di qualifica del personale e per la gestione dello stesso, non le veniva portata in visione la posta in arrivo, etc..), accumulava ulteriori malesseri e disagi psicofisici, tanto che i controlli medici, successivamente effettuati presso l’Università degli Studi di Bari, dimostravano che “gli eventi lavorativi narrati hanno valenza patogena”.
La ricorrente assumeva, quindi, di essere stata vittima di un disegno discriminatorio illecito deliberato e reiterato, concretatosi in comportamenti umilianti e moralmente vessatori, sia da parte dei superiori che dei colleghi, con conseguente isolamento sociale ed emarginazione logistica sul posto di lavoro, che le avrebbe prodotto, oltre che la perdita dell’immagine per demansionamento, anche danni alla salute per lavoro dequalificato, danno biologico, danno psichico, danno morale ed esistenziale, forti disagi nella vita privata con conseguente fine del proprio matrimonio, nonché danni patrimoniali causati dalla mancata promozione a primo dirigente e relativa indennità perequativa, mancata indennità di O.P., straordinari, etc..
Concludeva per l’accoglimento del ricorso, e, per l’effetto, per la condanna in solido dell’amministrazione e dei funzionari intimati al risarcimento dei danni, previa consulenza tecnico contabile e medico legale, patrimoniali, morali, del danno biologico e del danno esistenziale, con vittoria di spese.
Con atto formale depositato in data 16.2.2005, la difesa erariale si costituiva per l’amministrazione intimata e, con atti formali depositati in data 13.2.2007, si costituiva per ciascuno dei funzionari di Polizia intimati.
Con memoria depositata in data 10 marzo 2007, la difesa erariale evidenziava, preliminarmente, che le progressioni della ricorrente nella carriera, iniziata con l’immissione in servizio nel Corpo della Polizia Femminile con la qualifica di “Vice Ispettrice in prova” a decorrere dal 25.9.1964, sarebbero, in realtà, avvenute “ope legis”: in particolare, per effetto dell’art .23 e dell’ art. 96 , lett. O, della legge 1.4.1981 n. 121, che avevano, rispettivamente, previsto la soppressione del Corpo di Polizia Femminile e l’inquadramento nella qualifica di commissario di polizia del personale che, come la ricorrente, alla data del 31.12.1972, ricopriva il ruolo di ispettrice superiore di polizia femminile: il medesimo personale, per effetto del D.P.R. 24.4.1982 n.335, veniva mantenuto nel “ruolo ad esaurimento”.
Premetteva altresì che la ricorrente, nel corso della sua carriera, avrebbe dato prova di “aspro e polemico carattere” (come risulterebbe dallo stato di servizio per l’anno 1967) e sarebbe stata altresì destinataria della censura inflitta con D. M. 20.5.1968, di una nota di biasimo del Questore di Bari in data 27.5.1981 nonché di una segnalazione del Questore di Bari per l’eccessivo numero di assenze dal servizio, effettuate nell’anno 1986.
La difesa erariale ribadiva anche che, con decisione resa dal Consiglio di Stato in sede di appello ( dec. Sez. VI n. 5807 del 21.10.2005), era stata annullata la sentenza di questo Tribunale (la precitata sentenza n. 932/1998) di accoglimento del ricorso proposto dalla ricorrente avverso le note di qualifica per l’anno 1995.
Quanto ai fatti denunziati nel presente giudizio, la difesa erariale contestava puntualmente la fondatezza delle doglianze svolte, insistendo per la legalità dei comportamenti tenuti dall’Amministrazione e per l’assenza di intenti persecutori e discriminatori nei confronti della parte ricorrente.
Con riferimento alle doglianze relative all’assegnazione dell’incarico di direzione interinale dell’Ufficio del Personale al Commissario Battipede, la difesa erariale, dopo aver premesso che, ai fini dell’assegnazione degli incarichi, la P.A. godrebbe di ampia discrezionalità, non necessariamente circoscritta dall’unico criterio dell’anzianità, ma anche estesa alla valutazione di altri elementi, quali gli incarichi previamente svolti, rilevava che la ricorrente non risultava aver mai espresso alcuna volontà di essere assegnata all’ufficio in questione, non potendo valere come richiesta in tal senso l’indicazione, resa nel rapporto informativo del 1995, alla voce “eventuali ulteriori aspirazioni di impiego”, ai sensi della circolare ministeriale n. 333-A/9807. B.B.1 del 23.7.1996, che assegnerebbe valenza meramente indicativa alle notizie circa i gradimenti e le aspirazioni ivi espresse.
Pertanto, nella specie, alla scelta della P.A. non potrebbe essere attribuita alcun valore significativo di intenti discriminatori nei confronti della ricorrente.
In relazione alla doglianza inerente il conferimento delle varie supplenze per l’assenza del Dirigente il Commissariato San Nicola, la difesa erariale evidenziava che, nella specie, sarebbe stata fatta corretta applicazione dell’art. 7, comma III , del D.P.R. 28.10.1985 n. 782, il quale stabilisce che “Il questore, per i commissariati e i posti di polizia, può disporre che temporaneamente, a scavalco, la direzione del commissariato o il comando del posto di polizia siano assunti da chi abbia la direzione o il comando di altro ufficio equiparato”, tenuto altresì conto che, essendo il suddetto Commissariato di S. Nicola di rango dirigenziale, si rendeva opportuna la nomina di un Primo Dirigente.
Ed infatti, la nomina del dott. Grimaldi per la supplenza del Dirigente il Commissariato di P. S. San Nicola, disposta, con provvedimento a firma del dott. Zanini Quirini del 23.4.2003, sarebbe pienamente legittima, dal momento che, a decorrere dal 1.1.2002, il suddetto dott. Grimaldi aveva, in effetti, già acquisito la qualifica di Primo Dirigente, nonostante il provvedimento formale di nomina sarebbe intervenuto alla successiva data del 10.5.2003.
Quanto alle censure di illegalità, formulate dalla ricorrente avverso la gestione del personale condotta dal dott. Torre ( assegnato in data 28.5.2003 presso il medesimo Commissariato di P.S. “San Nicola”), con particolare riferimento al disposto affidamento dell’incarico di responsabile del settore di Polizia Giudiziaria al dott. Mezzina, la difesa erariale rilevava che quest’ultimo risultava incluso nella nota Div. Gab. Cat. F1/A 2003 del 14.5.2003, a firma del precedente dirigente dott. Schimera, con cui erano stati indicati i nominativi del personale del suddetto Commissariato da comunicare all’Autorità Giudiziaria, laddove, invece, non risultava incluso il nome della ricorrente.
La difesa erariale evidenziava, inoltre, che la ricorrente non aveva effettuato alcuna segnalazione in relazione ai fatti predetti, anche perché la gestione della suddetta attività di Polizia Giudiziaria e la delega contestata sarebbero state coerenti con la qualifica rivestita dal suddetto funzionario dott. Mezzinaa, così come perfettamente legittima sarebbe stata l’attività di subdelega da quest’ultimo operata in favore dell’Ispettore Superiore Giardina, anche ai sensi dell’art . 26, comma VI, del D.P.R. 24.4.1982 n. 335 .
Secondo la difesa erariale, sarebbero, dunque, del tutto legittimi i provvedimenti del 4, 9 e 31 luglio 2003, assunti dal dott. Torre per affidare la responsabilità di alcuni settori al dott. Mezzina, anche alla luce dell’invocato D.M. 16.3.1989, il cui art. 10, IV comma, stabilisce che le unità organiche minori, in cui si articolano i commissariati di pubblica sicurezza, “sono affidate dal dirigente del commissariato…ad ispettori e sovrintendenti…, con la sovrintendenza del funzionario addetto del ruolo dei commissari”.
Anche la doglianza intesa a censurare l’attribuzione dell’incarico di Capo di Gabinetto della Questura di Bari al Vice Questore Aggiunto dott. Mangini non sarebbe suffragata dagli elementi di illegittimità e di discriminazione lamentati, non solo perché tale assegnazione discenderebbe da valutazioni ampiamente discrezionali, fondate sul cosiddetto “intuitu personae”, ma anche perché il suddetto dott. Mangini avrebbe già maturato ampia esperienza nel settore, avendo già svolto le funzioni di vice capo di gabinetto della Questura dal 20.1.1992 nonché di Capo di Gabinetto dal 27.1.1997, in sostituzione del titolare.
Per quanto concerne la doglianza inerente la mancata assegnazione ai servizi di O.P., la difesa erariale rilevava che tale impiego non sarebbe indicato nei criteri di massima da adottarsi negli scrutini di promozione, mentre, in relazione alla doglianza inerente la mancata partecipazione alle commissioni indicate in ricorso , la difesa erariale evidenziava che, sin dal 1993, la ricorrente non aveva partecipato a siffatte commissioni, connesse con l’incarico di funzionario della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale.
Quanto alla deduzione inerente l’omesso invito alle feste di Polizia, osservava che le ordinanze prodotte dalla ricorrente includevano soltanto i nominativi dei funzionari impiegati in servizio in quella occasione, con la conseguenza che non venivano inclusi nel medesimo elenco tutti i soggetti non impiegati nell’attività di servizio di ricevimento, e, quindi, non solo i nominativi dei vice questori ruolo esaurimento, ma anche i nominativi di tutti i Primi Dirigenti, ivi compreso il Vice Questore Vicario.
Né, secondo la difesa erariale, avrebbero pregio le doglianze in ordine alla dedotta pretermissione della ricorrente dall’incarico di dirigenza dell’Ufficio P.A.S. della Questura, non risultando la medesima aver presentato la relativa domanda né aver mai dato riscontro alla nota del Questore del 29.5.2993, intesa ad acquisire le disponibilità per le vacanze di posti venutisi a creare .
Inoltre, la ricorrente avrebbe compilato tutti i rapporti informativi per il personale e sarebbe stata preposta alle funzioni di trattazione degli esposti, che, in una zona ad alto rischio criminale, non potrebbero essere considerate come un demansionamento, ma come un’assegnazione idonea a valorizzare la professionalità della ricorrente.
In conclusione, nella fattispecie dedotta in giudizio, secondo la difesa erariale, non sarebbe stata fornita la prova in ordine ai comportamenti asseritamene umilianti nonché lesivi della dignità personale della ricorrente, considerato altresì che l’attività provvedimentale censurata non sarebbe stata espletata al di fuori dei canoni della legittimità e della correttezza.
Ribadiva, inoltre, che nessuna prova sarebbe stata fornita in ordine al nesso di causalità tra i ripetuti comportamenti ed i danni patrimoniali e morali lamentati, ivi compresi quelli legati alla fine del proprio matrimonio, risalente al 1998, anno non compreso fra quelli indicati come di attuazione della presunta attività di “mobbing”.
Infine, evidenziava che la relazione psichiatrica del 2.2.2004, rilasciata dal prof. Carrieri dell’Università di Bari, si limiterebbe a delineare una valenza patogena dell’attività lavorativa sulla malattie riscontrate (disturbo d’ansia e disturbo di lieve espressività clinica), subordinandolo alla veridicità degli accadimenti riferiti dalla ricorrente allo specialista, mentre il risultato delle indagini psicodiagnostiche allegate alla stessa relazione e l’ulteriore documentazione medica (in particolare, il test della personalità, effettuato il 28.1.2004 presso l’Istituto di Criminologia dell’università di Bari) evidenzierebbero tratti della personalità, intesi a percepire come atti di persecuzione e di discriminazione atteggiamenti in realtà normali.
Concludeva per il rigetto del ricorso, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese.
Alla pubblica udienza del 21 marzo 2007, il ricorso passava in decisione.

DIRITTO



1. La ricorrente assume nell’atto introduttivo del giudizio che una serie di comportamenti discriminatori e vessatori dettagliatamente indicati, attuati dall'Amministrazione nei suoi confronti, avrebbero determinato nella sua sfera giuridica danni di natura patrimoniale, biologica, morale ed esistenziale, per i quali chiede un risarcimento, sembrerebbe sia a titolo di responsabilità contrattuale che extracontrattuale.
Alla stregua di siffatta rappresentazione dei fatti di causa, il Collegio ritiene preliminarmente che l’introdotta domanda, concernente il risarcimento del danno per l’ingiusto ed arbitrario comportamento costantemente osservato dall’Amministrazione nei confronti dell’istante e pertanto, sussumibile nell’odierna definizione di “mobbing”, rientri nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Sotto questo preliminare profilo, è sufficiente precisare che, in virtù dell'art. 68 del Decreto Legislativo 3.2.1993 n. 29 (modificato dall’art. 29 del Decreto Legislativo 31.2.1998 n. 80), “restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le … controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 4 e 5” (tra le quali vi sono quelle che riguardano il personale della Polizia di Stato), “ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi” (conf.: T.A.R. Veneto, Sez. I, 8 gennaio 2004, n. 2; Consiglio di Stato, Sez. V, 9.10.2002 n. 5414).
2. Con particolare riferimento alla dinamica dei rapporti di lavoro, per “mobbing” si intende una serie reiterata di comportamenti vessatori e prevaricatori posti in essere o dal datore di lavoro (cosiddetto “mobbing verticale”) o dai colleghi e, comunque, tollerati dal datore di lavoro (cosiddetto “mobbing orizzontale”), aventi la finalità di emarginare il lavoratore, pubblico o privato e, in definitiva, di estrometterlo dalla struttura organizzativa dell'impresa o dell'ente.
Il fenomeno non ha ancora ricevuto, nel nostro ordinamento giuridico, una piena tipizzazione normativa di rango legislativo primario, nonostante varie iniziative avviate al riguardo.
La sua configurabilità è stata recentemente sancita anche dalla Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost.: 27 gennaio 2006 n. 22; 22.6.2006 n. 238 e n.239; 19.12.2003 n. 359) che ha evidenziato (particolarmente con la sentenza 359/2003) come la figura risulti conosciuta sia in atti interni statali (cfr.: punto 4.9 DPR 22/5/2003, con il quale è stato approvato il piano sanitario nazionale 2003-2005; punto BS11 delibera 22/5/2003, contenente l'accordo tra il Ministero della salute, le Regioni e le province autonome, etc.), che in atti comunitari (cfr. Risoluzione Parlamento Europeo AS-0283/01 del 21/9/2000 al punto 13).
Per la Corte Costituzionale, dunque, "la disciplina del mobbing, valutata nella sua complessità e sotto il profilo della regolazione degli effetti sul rapporto di lavoro, rientra nell'ordinamento civile (articolo 117 comma 2 Cost.) e, comunque, non può non mirare a salvaguardare sul luogo di lavoro la dignità ed i diritti fondamentali del lavoratore (artt. 2 e 3 Cost.)" (Corte Costituzionale, sentenza n. 359/2003).
Una definizione di “mobbing”, suscettibile di poter assumere una portata di principio generale, è contenuta nel contratto collettivo nazionale di lavoro delle regioni e degli enti locali, dove si precisa che trattasi di una "forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro, attuata dal datore di lavoro o da altri dipendenti, nei confronti di un lavoratore. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie, tali da comportare un degrado delle condizioni di lavoro e idonei a compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore stesso nell'ambito dell'ufficio di appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento".
Successivamente, il “mobbing” è stato normato anche dall'art. 6 CCNL comparto ministeri del 28/2/2003; dalla direttiva della Presidenza del Consiglio - Dipartimento Funzione Pubblica 24/3/2004; nonché da leggi regionali quali quelle delle regioni Abruzzo 11/8/2004 n. 26, Umbria 28/2/2005 n. 18, Friuli Venezia Giulia 8/4/2005 n. 7, tutte ritenute non illegittime, rispettivamente, dalle precitate sentenze della Corte Costituzionale 27 gennaio 2006 n. 22; 22.6.2006 nn. 238 e 239.
La figura è stata poi pacificamente recepita dalla Corte di Cassazione, che ha chiarito come il “mobbing” si riferisca ad ogni ipotesi di pratiche vessatorie e persecutorie, sistematiche e protratte nel tempo, poste in essere con comportamenti materiali o provvedimentali da uno o più soggetti, per danneggiare in modo sistematico un lavoratore nel suo ambiente di lavoro, finalizzate all'emarginazione del dipendente (Cass. Sez. Un. 4.5.2004 n. 8438; Cass. Lav. 6 marzo 2006 n. 4774; Cass. Lav. 23 marzo 2005 n. 6326; Cass. Lav. 29 settembre 2005 n. 19053).
Risponde del “mobbing”, in aggiunta all'autore materiale del fatto per responsabilità extracontrattuale, anche contrattualmente il datore di lavoro ex art. 2087 c.c., per violazione del dovere di tutelare la personalità morale del prestatore di lavoro (Cass. Lav. n. 4774/2006, Cass. Lav. n. 8438/2004, Cass. Lav. n. 15749/2002), anche nel caso in cui le condotte siano state poste in essere da colleghi di pari grado della vittima e siano state meramente tollerate dal datore di lavoro (“mobbing orizzontale”), in quanto quel che rileva unicamente è che il datore sapesse o potesse sapere quanto accadeva (Cass. Lav. n. 23 marzo 2005 n. 6326).
Va precisato che, nonostante alcuni riferimenti dell'istituto si rinvengano anche in atti regolamentari statali, tuttavia, la disciplina dell'istituto viene desunta dalle categorie dogmatiche di carattere generale, specie sul piano della tutela giurisdizionale accordata ai soggetti destinatari delle attività vessatorie e persecutorie conseguenti al “mobbing”.
In proposito, ai fini della caratterizzazione della natura della responsabilità indotta dall'attività “mobizzante”, rilevano sotto il profilo civilistico, gli artt. 2043 c.c. (responsabilità extracontrattuale), 2087 c.c. (tutela delle condizioni di lavoro) e 2103 c.c. (divieto di dequalificazione professionale) e si contendono il campo due opzioni interpretative variamente concludenti nel senso della responsabilità aquiliana ovvero contrattuale, con conseguenti riflessi sostanziali sull'onere della prova.
Sullo specifico tema della responsabilità, possono, comunque, concorrere sia la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. che la responsabilità contrattale ex art. 2087 c.c., nella parte in cui obbliga il datore di lavoro ad adottare tutte le cautele idonee a prevenire un pregiudizio per l'integrità psico-fisica del prestatore di lavoro.
Conclusivamente, alla luce di tutti i principi e le indicazioni rivenienti dagli atti normativi e dalla giurisprudenza precitata, si può, in sintesi, affermare che la condizione di “mobbing” presuppone i seguenti elementi:
a) una pluralità di comportamenti e di azioni a carattere persecutorio (illeciti o anche leciti, se isolatamente considerati), sistematicamente e durevolmente diretti contro il dipendente;
b) un evento dannoso;
c) il nesso di causalità tra la condotta e il danno;
d) la prova dell'elemento soggettivo.
Invero, al fine di accreditare un’ipotesi di “mobbing”, non è sufficiente dimostrare che l’interessato sia stato destinatario di mutamenti delle mansioni assegnate, di richiami, di sanzioni disciplinari nonché di altri fatti soggettivamente avvertiti come ingiusti e dannosi, ma occorre che tali fatti, oltre ad essere stati ripetuti per un apprezzabile lasso di tempo, siano anche legati da un preciso intento del datore di lavoro, inteso a vessare e perseguitare il dipendente, al mero scopo di demolirne la personalità e la professionalità.
Ciò va dimostrato in giudizio secondo l’ordinaria regola dell’onere della prova, che governa la richiesta di accertamento dei diritti soggettivi, non essendo sufficiente la mera soggettiva percezione da parte dell’interessato, che abbia, su tale scorta, maturato un proprio convincimento personale, quanto alla “congiura” ordita dal datore di lavoro ai suoi danni.
4. Orbene, nella specie, la valutazione complessiva delle doglianze svolte dalla ricorrente, in esito all’esame degli atti prodotti in giudizio ed alle repliche della difesa erariale, non consentono di individuare in modo certo ed univoco la sussistenza di tutti gli elementi sintomatici riconducibili al fenomeno di “mobbing”, non risultando pienamente dimostrati né quella imprescindibile pluralità di comportamenti ed azioni a carattere persecutorio in danno dell’istante, né il nesso di causalità tra tali ipotetiche condotte e l’evento dannoso prospettato.
Seppure possa convenirsi sul fatto che i molteplici episodi denunciati, possano far emergere condizioni di obiettiva difficoltà, anche di relazione, in cui è venuta a trovarsi la ricorrente nell’ambiente di lavoro, essi non appaiono, tuttavia, inequivocabilmente suscettibili di poter essere ricondotti ad un unitario e sistematico atteggiamento vessatorio e preconcetto.
Del resto, la Polizia di Stato è un’organizzazione di tipo fortemente gerarchico, all’interno della quale il rapporto interpersonale tra i vari appartenenti al Corpo è contrassegnato dalle rigide regole dell’ordinamento di settore contenute nel D.P.R. 24.4.1982, n. 335 “Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”, nel “regolamento di servizio” di cui al D.P.R. 28.10.1985, n. 782 ed, infine, nel “regolamento di disciplina” di cui al D.P.R. 25.10.1981, n. 737.
Ed invero, è sotto questo peculiare aspetto che vanno anche letti ed interpretati i singoli fatti denunziati.
Anche a voler ritenere, infatti, che il “mobbing” possa integrare un'ipotesi di responsabilità contrattuale (Cfr. Cass. Civ. Sez. Lav., 23 marzo 2005, n. 6326) e che, di conseguenza, debba essere il datore di lavoro a dimostrare di essere esente da colpa nell'inadempimento, è, però, certo che il fatto illecito debba essere rigorosamente provato dalla parte ricorrente, fornendo gli elementi da cui desumere che gli episodi in cui si è stigmatizzata l'esecuzione del rapporto siano indici di un disegno unitario.
In effetti, il tratto strutturante della fattispecie all'esame, tale da attrarre nell'area del “mobbing” comportamenti che, altrimenti, rimarrebbero nell'ordinaria dinamica, ancorché conflittuale, dei rapporti di lavoro, è la sussistenza di una condotta volutamente prevaricatoria, volta ad emarginare o estromettere il lavoratore dalla struttura organizzativa.
Non devesi, infatti, trattare di mere posizioni divergenti e/o conflittuali, fisiologiche allo svolgimento di un rapporto lavorativo, ma di atteggiamenti offensivi caratterizzati da un unico disegno ai danni del dipendente.
Nella specie, la prospettazione dettagliata dei singoli comportamenti ed atti, intesi a rivelare l'asserito intento persecutorio di emarginazione, pur evidenziando elementi di conflittualità e di obiettiva difficoltà, non consentono di ritenere pienamente dimostrato un intento vessatorio dell’Amministrazione nei confronti della ricorrente.
Non sono, invero, significativi, ai fini della configurabilità in concreto della fattispecie illecita, né il fatto che l’asserito demansionamento della ricorrente sia perdurato nel tempo né il fatto che le determinazioni amministrative contestate abbiano conferito incarichi e supplenze ad altri funzionari.
Peraltro, giova osservare che i provvedimenti asseritamente lesivi della posizione della ricorrente e le attività provvedimentali denunciate avevano trovato causa nelle scelte discrezionali e nelle diverse esperienze maturate dai funzionari nominati per lo svolgimento di delicati compiti di polizia, in aree caratterizzate da alta densità criminale.
Conseguentemente, in difetto della rigorosa dimostrazione della loro attitudine prevaricatoria, non può non concludersi che le condotte censurate non siano suscettibili di essere ascritte a situazioni certe di comportamenti “mobizzanti”, nel senso più volte chiarito.
L’insussistenza dell'illecito, sotto il profilo oggettivo, rende superflua la necessità di accertare la produzione in concreto dei danni lamentati, nonché il nesso causale tra la condotta e l'evento dannoso.
Sotto altro aspetto, non va sottaciuto che, quanto al danno morale soggettivo lamentato, parte ricorrente non ha nemmeno dedotto l'esistenza di una fattispecie di reato, che comunque deve essere accertata incidentalmente per potere liquidare tale forma di danno, ancorché il mobbing ben possa essere integrato da comportamenti non costituenti reato.
Parimenti, quanto al danno esistenziale o morale in senso ampio, parte ricorrente non ha dedotto l'esistenza di specifiche sofferenze diverse e distinte da quelle rientranti nel danno biologico o nel danno patrimoniale.
Per tutte le considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.
Attesa la natura della controversia, si ravvisano giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti in causa delle spese e degli onorari del giudizio, ai sensi dell’art. 92, ult. cpv. c.p.c..

P. Q. M.



il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 21 marzo 2007, con l'intervento dei Signori:
Corrado Allegretta - Presidente
Vito Mangialardi - Componente
Concetta Anastasi - Componente, Est.

Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 20 giugno 2007


 

 
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