T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II TER - Sentenza 18 giugno 2007 n. 5521
Pres. Perrelli, Est. Amicuzzi
Assomediterranea (Avv.ti D. Lipani e N. Petracca) c/ A.G.E.A. (Avv. Stato) |
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Procedimento amministrativo – Efficacia del provvedimento – Sospensione a tempo indeterminato - Inammissibilità
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E’ illegittima la sospensione a tempo indeterminato dell'efficacia di un provvedimento amministrativo atteso che l'esecutività è la conseguenza ineliminabile della validità dell'atto e che il potere cautelare di sospensione, salvo che non sia diversamente previsto in modo espresso dalla legge, può essere esercitato soltanto con la prefissione di un termine, essendo tipica della sospensione stessa la sua durata temporale.
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(c.f.r. T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 09 settembre 2003, n. 1404). |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE SECONDA TER
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composto dai signori Magistrati:
Consigliere Michele PERRELLI - Presidente
Consigliere Antonio AMICUZZI - Componente, relatore
Consigliere Maria Cristina QUILIGOTTI - Componente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1181 del 2006 proposto da
ASSOMEDITERRANEA, ASSOCIAZIONE MEDITERRANEA di PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI, Soc. Coop. a r.l., con sede in Bagheria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Damiano Lipani e Nicola Petracca, unitamente ai quali è elettivamente domiciliato presso il primo, in Roma, alla Via E. Q. Visconti n. 20 ;
contro
L’AGENZIA per le EROGAZIONI In agricoltura - A.G.E.A., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;
per l’annullamento
del provvedimento dell’A.G.E.A., Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Area autorizzazione pagamenti, prot. n. DPTU.2005.4584, del 6.12.2005, di sospensione dei procedimenti di erogazione dell’aiuto comunitario per la trasformazione agrumi, II semestre, campagna 2004/2005, nei confronti della ricorrente, fino alla concorrenza della somma di € 594.309,80;
degli atti presupposti, connessi e consequenziali;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’A.G.E.A.;
Viste le memorie prodotte dalla parte ricorrente a sostegno delle proprie difese;
Vista la propria ordinanza 11 aprile 2006, n. 2122;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 16.4.2007, con designazione del Consigliere Antonio Amicuzzi relatore della causa, i procuratori della parte ricorrente comparsi come da verbale d'udienza; nessuno essendo comparso per l’A.G.E.A. resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 27.1.2006, depositato il 9.2.2006, la Assomediterranea, Associazione Mediterranea di Produttori Ortofrutticoli, Soc. Coop. a r.l., con sede in Bagheria, ha premesso di essere una associazione di produttori riconosciuta con Decreto del Presidente della Giunta Regionale e di aver stipulato, nella campagna di trasformazione industriale 2004/2005, numerosi contratti con società di trasformazione di agrumi, il cui operato è stato assuntamente riconosciuto regolare a seguito di controlli eseguiti dal MIPA e dalla Regione Sicilia, con diritto ad accedere ai previsti aiuti comunitari. afferma che, l’A.G.E.A. ha disposto la sospensione dei procedimenti di erogazione dell’aiuto comunitario per la trasformazione agrumi, II semestre, campagna 2004/2005, fino alla concorrenza della somma di € 594.309,80, ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n. 228 del 2001.
Con l’atto introduttivo del giudizio la suddetta Associazione ha impugnato il provvedimento di sospensione in epigrafe indicato, adottato a seguito di una comunicazione della Guardia di Finanza, deducendone la illegittimità per i seguenti motivi:
1.- Violazione e falsa applicazione del Reg. CE 2202/06 del Consiglio del 28.10.1996 e del Reg. CE n. 2111/2003 della Commissione del 1.12.2003. Eccesso di potere per carenza assoluta del presupposto e sviamento.
2.- Difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, violazione degli artt. 7 e 10 della L. n. 241 del 1990, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta. Eccesso di potere per sviamento. Violazione e falsa applicazione dell’art. 33 del D.Lgs. n. 228 del 2001 e degli artt. 2 e 3 della L. n. 898 del 1986.
3.- Violazione sotto altro profilo dell’art. 33 del D.Lgs. n. 228 del 2001. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, violazione del principio del contraddittorio e difetto di motivazione.
4.- Violazione delle norme del Codice civile in materia di ripetizione dell'indebito. Violazione sotto altro profilo dell’art. 33 del D.Lgs. n. 228 del 2001. mancato recupero delle somme nei confronti dei beneficiari. Eccesso di potere per difetto dei presupposti.
5.- Contraddittorietà tra il provvedimento impugnato ed i nulla osta regionali. Difetto di motivazione ed illogicità.
6.- Violazione del legittimo affidamento e del contraddittorio, del diritto di difesa, del principio di ragionevolezza e proporzionalità e dell’art. 27, II c. della Costituzione. In subordine illegittimità costituzionale dell’art. 33 del D. lgs. n. 228 del 2001 per violazione degli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione.
7.- In subordine rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee ai sensi dell’art. 234 del Trattato.
Con atto depositato il 25.2.2006 si è costituita in giudizio l’A.G.E.A..
Con ordinanza 11 aprile 2006, n. 2122 il Tribunale ha respinto la istanza di emanazione di misure cautelari.
Con memoria depositata il 9.5.2006 parte ricorrente, assistita da due nuovi difensori a seguito della rinuncia di quello originario, ha ribadito tesi e richieste.
Con memoria depositata il 5.4.2007 parte ricorrente ha ribadito tesi e richieste.
Alla pubblica udienza del 16.4.2007 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati della parte ricorrente come da verbale di causa agli atti del giudizio.
DIRITTO
11.- Con il ricorso in esame la associazione di produttori in epigrafe indicata ha impugnato il provvedimento dell’A.G.E.A., Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Area autorizzazione pagamenti, prot. n. DPTU.2005.4584, del 6.12.2005, di sospensione dei procedimenti di erogazione dell’aiuto comunitario per la trasformazione agrumi, II semestre, campagna 2004/2005, nei confronti della ricorrente, fino alla concorrenza della somma di € 594.309,80.
2.- Con il secondo motivo di ricorso è stato censurato il provvedimento di sospensione impugnato, tra l’altro, per violazione di legge, perché l’Amministrazione non può bloccare sine die l’erogazione degli aiuti comunitari, sicché esso provvedimento sarebbe viziato dalla insussistenza dei requisiti di temporaneità necessari per la corretta configurazione della adottata misura cautelare.
3.- Osserva in proposito il Collegio che i provvedimenti di sospensione dell’erogazione di aiuti comunitari non possono procedere ad una sospensione a tempo indeterminato, in attesa della conclusione delle indagini in sede penale, atteso che in tal modo si violerebbe il dovere generale, di cui all'art. 2, della L. n. 241 del 1990, di concludere il procedimento con provvedimento espresso.
È invero, di norma, illegittima la sospensione a tempo indeterminato dell'efficacia di un provvedimento amministrativo, sia perché l'esecutività è la conseguenza ineliminabile della validità dell'atto sia perché il potere cautelare di sospensione, salvo che non sia diversamente previsto in modo espresso dalla legge, può essere esercitato soltanto con la prefissione di un termine, essendo tipica della sospensione stessa la sua durata temporale (T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 09 settembre 2003, n. 1404).
Nel caso che occupa la normativa in materia prevede invero, al primo e secondo comma dell’art. 33 del D. Lgs. n. 228 del 2001, che “1. I procedimenti per erogazioni da parte degli Organismi pagatori riconosciuti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, sono sospesi riguardo ai benefìciari nei cui confronti siano pervenute da parte di organismi di accertamento e di controllo, notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale, finché i fatti non siano definitivamente accertati.
2. I procedimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono riavviati a seguito di presentazione di idonea garanzia da parte dei benefìciari”.
Pur essendo il citato primo comma dell'art. 33 del D. Lgs. n. 228 del 2001 espressamente riportato nelle premesse dell’impugnato provvedimento, questo, nella parte dispositiva, dispone la sospensione del procedimento di erogazione delle somme di cui trattasi senza indicazione, non solo di un prefissato termine determinato o determinabile, ma nemmeno della circostanza che tanto perdurerà sino alla definitivo accertamento dei fatti oggetto di segnalazione da parte degli organismi di accertamento e controllo, limitandosi ad avvertire la parte interessata che il procedimento sospeso potrebbe essere riavviato dietro presentazione di idonea garanzia di restituzione del contributo.
L’impugnato provvedimento è quindi affetto dal prospettato vizio di violazione di legge, non potendo l’Amministrazione bloccare sine die l’erogazione degli aiuti comunitari.
3.- Il ricorso deve essere, pertanto accolto ed il provvedimento impugnato annullato nei termini e nei limiti sopra indicati. Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.
4.- Le spese del giudizio, stante la particolarità della fattispecie, possono essere compensate tra le parti, ma, ai sensi dell’art. 13, comma VI bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, va posto a carico dell’A.G.E.A. il ristoro del ricorrente dall’esborso del Contributo unificato versato nella misura di € 340,00 (trecentoquaranta/00), come da ricevuta in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione seconda ter - accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato nei termini e nei limiti indicati in motivazione.
Spese compensate e rifusione del contributo unificato a favore del ricorrente a carico dell’A.G.E.A., nella misura indicata in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla pubblica amministrazione.
Così deciso in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione II ter -, nella camera di consiglio del 16.4.2007, con l’intervento dei signori Magistrati elencati in epigrafe.
Consigliere Michele PERRELLI Presidente
Consigliere Antonio AMICUZZI Estensore
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