T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I QUATER - Sentenza 18 giugno 2007 n. 5538
Pres. De Michele, Est. Luttazi
G.Caretti (Avv.ti C. Sansoni e A. Sansoni) c/ Comune di Campagnano di Roma (Avv. L. Menella) |
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Edilizia e urbanistica – Sanzioni Edilizie – Inerzia della P.A. – Lungo intervallo di tempo dalla commissione dell’abuso – Legittimo affidamento del privato - Obbligo di congrua motivazione della sanzione – Sussiste - Motivi
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In materia di sanzioni edilizie, nell’ipotesi in cui per il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell’abuso e per il protrarsi dell’inerzia dell’Amministrazione preposta alla vigilanza, si sia ingenerata una posizione di affidamento nel privato, vi è a carico dell’Autorità edilizia l’obbligo di motivare congruamente, con riguardo anche all’entità ed alla tipologia dell’abuso, sull’interesse pubblico (diverso da quello al semplice ripristino della legalità) che giustifichi il sacrificio del contrapposto interesse privato.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio
Roma
Sezione I quater
ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
sul ricorso n. 5465/2006, proposto da
Caretti Giuseppe, rappresentato e difeso dall’avv. Cesare Sansoni e dall’avv. Antonio Sansoni ed elettivamente domiciliato in Roma, via Cicerone 28 presso i difensori;
contro
il Comune di Campagnano di Roma, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Luciano Mennella, ed elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia, 357, presso il difensore;
per l'annullamento
della “Ordinanza di demolizione opere abusive su aree assoggettate a vincolo art. 27 II co. DPR 380 del 6/6/2001 – RG n. 35 - del Comune di Campagnano di Roma”;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 29 marzo 2007 il Consigliere Giancarlo Luttazi;
Formulate le difese in udienza, come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe rubricando i seguenti motivi:
1) Eccesso di potere per contrasto con i precedenti e travisamento dei fatti perché il Comune di Campagnano di Roma non ha tenuto in alcun conto che gran parte dei fabbricati erano esistenti fin dal 1953, anno di assegnazione del podere 255 al dante causa del ricorrente, coltivatore diretto manuale della terra, e che ulteriori manufatti agricoli ed abitazione sono stati edificati in data anteriore a 1967;
2) Eccesso di potere per presupposto erroneo perché il Sindaco ha ritenuto tra l’altro che le strutture amovibili rientrino nella categoria delle opere per la cui realizzazione è necessario un provvedimento concessorio;
3) Violazione ed errata interpretazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7, e del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 2 e seguenti, perché non si è tenuto conto che gran parte dei fabbricati erano esistenti fin dal 1953; che ulteriori manufatti agricoli ed abitazione sono stati edificati in data anteriore a 1967; che le altre opere (fienile, tettoie, rimesse) sono tutte con strutture amovibili e comunque non effettuate per scopi speculativi ma per le strette esigenze familiari dell’azienda, unico cespite della famiglia del ricorrente.
L’Amministrazione si è costituita, chiedendo la reiezione del ricorso.
Entrambe le parti hanno depositato documenti.
Il ricorrente ha depositato memorie.
Con ordinanza n. 1172/2006 sono stati disposti incombenti istruttori, che l’Amministrazione ha eseguito.
Con ordinanza n. 6838/2006 sono stati chiesti chiarimenti al Comune; ed è stata altresì rinviata, su istanza del ricorrente, la pronuncia sulla domanda incidentale di sospensione alla Camera di consiglio del 9 gennaio 2007.
Il Comune ha fornito i richiesti chiarimenti con deposito in data 29.12.2006.
Con ordinanza n. 67/2007 l’istanza cautelare è stata accolta a termine, ed è stata fissata l’udienza del 29 marzo 2007 per la discussione di merito.
Nella udienza del 29 marzo 2007 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato.
1.0 - L’atto impugnato ha come oggetto: “Ordinanza di demolizione di opere abusive su area soggetta a vincolo - art. 27 II comma D.P.R. n. 380 del 06.06.2001”, e riferisce, sanzionandole, le seguenti opere:
1) costruzione in blocchetti di tufo squadrati con copertura a tetto ad una falda in travetti di legno e ondulit di eternit delle dimensioni di metri 9,40 per 8,30, pari a metri quadrati 78,02; dell'altezza media di metri 2,50; con volumetria pari a metri cubi 195,05; allo stato rustico e utilizzata come ricovero di auto;
2) costruzione in blocchetti di tufo squadrati con copertura a tetto ad una falda in travetti di legno e ondulit di eternit delle dimensioni di metri 18,00 per 7,20, pari a metri quadrati 129,60; dell'altezza media di metri 3,20; con volumetria pari a metri cubi 414,72; allo stato rustico e utilizzata come legnaia e magazzino; con a ridosso baracca in legno e lamiera di circa metri 6 per 3, alta circa metri 2,50;
3) costruzione di una abitazione, ultimata ed abitata, con antistante veranda chiusa; delle dimensioni di metri 3,30 per 18,80 e con sottostanti locali seminterrati adibiti a garage e ricovero mezzi agricoli; in blocchetti di tufo e solai in cemento armato; con travetti e laterizi; delle dimensioni di metri 10,30 per 12,80 pari a metri quadrati 11,84. Piano seminterrato dell'altezza di circa metri 3,20 e piano terra dell'altezza di circa metri 3,00; pari ad una volumetria di circa metri cubi 527,36;
4) costruzione realizzata in blocchetti di tufo e solai in cemento armato adibita ad abitazione, costituita da un piano terra delle dimensioni di metri 16,00 x 6,70 + 14,40 x 4,00 + 2,10 x 4,00/2 pari ad una superficie di metri quadrati 169,00; dell'altezza di circa metri 3,30; con volumetria pari a circa metri cubi 557,70; e da un piano seminterrato anch’esso adibito ad abitazione, delle dimensioni di circa metri 16,50 x 4,00 + 13,20 x 2,70, pari a metri quadrati 101,64; dell'altezza di metri 2,25 + circa metri 0,25 di solaio; con volumetria pari a metri cubi 254,10;
5) costruzione adibita a stalla realizzata in blocchetti di tufo e solaio in legno e ondulit di eternit e lamiera, delle dimensioni di metri 16,50 per 7,20, pari ad superficie di circa metri quadrati 118,80; dell'altezza media di circa metri 3,20; con volumetria pari a circa metri cubi 380,16; con adiacente vano posto sotto l’abitazione di cui al punto 4), delle dimensioni di metri 2,70 per 3,30 e adibita a contenere i refrigeratore del latte;
6) costruzione di una baracca utilizzata come ricovero auto e magazzino, in legno e ondulit di lamiera e eternit, delle dimensioni di metri 10,30 per 6,25 + metri 6,60 per 4,60, pari ad una superficie di circa metri 94,74 e dell'altezza media di circa metri 2,40; con volumetria pari a circa metri cubi 227,38;
7) realizzazione di una stalla in struttura verticale in ferro e muratura di blocchetti di tufo, coperta a tetto ad una falda, con struttura portante in ferro e manto di copertura in ondulit di lamiera, delle dimensioni di metri 20 x 17, pari ad una superficie di metri quadrati 340; per un’altezza media di metri 4,50; con volumetria pari a metri cubi 1530;
8) costruzione di un fienile costituito da struttura portante verticale in pali di cemento ed orizzontale in ferro con copertura in ondulit di lamiera, delle dimensioni di metri 10,40 per 10,50 e alta circa metri 6. Addosso alla stessa è stato realizzato un ripostiglio pure con pareti e copertura con ondulit di lamiera, delle dimensioni di metri 6 x 11, pari ad una superficie di metri quadrati 66, per un’altezza media di circa metri 4; con volumetria pari a circa metri cubi 264;
9) costruzione in muratura di vecchia data costituita da due piani, terra e primo, e copertura a tetto, con una abitazione a piano terra e una a piano primo, entrambe delle dimensioni di metri 9,90 x 8,75 pari ad una superficie coperta di metri quadrati 86,63; alta circa metri 6,50; con volumetria complessiva pari a metri cubi 563,10: l'abitazione al piano terra è stata ampliata realizzando una struttura in blocchetti di tufo e soprastante solaio in cemento armato delle dimensioni di metri 3,95 per 9,90, pari ad una superficie di metri quadrati 39,11, per un'altezza di circa metri 2,50; con volumetria pari a circa metri cubi 97,78.
1.1.1 - Il ricorrente lamenta in primo luogo un contrasto con precedenti; e poi un travisamento dei fatti: il Comune non avrebbe tenuto in alcun conto della buona fede del ricorrente; né avrebbe tenuto in alcun conto che gran parte dei fabbricati erano esistenti fin dal 1953, anno di assegnazione del podere 255 al dante causa del ricorrente, coltivatore diretto manuale della terra; né avrebbe tenuto in alcun conto che ulteriori manufatti agricoli ed abitazioni sono stati edificati in data anteriore a 1967.
L’asserito contrasto con i precedenti non è specificamente indicato, ma il T.a.r. ritiene che esso sia riferito alle pregresse determinazioni comunali che, come prospettato nella parte in fatto del ricorso: hanno rilasciato “licenza di agibilità e autorizzazione” per la mungitura dei capi bovini del ricorrente; hanno dotato la stalla e la casa di abitazione del ricorrente dei necessari servizi (acquedotto, elettricità, ecc.); hanno elargito al ricorrente, a seguito del fortunale del 2001, un indennizzo.
Il rilievo è infondato, perché le invocate determinazioni comunali attengono a profili diversi da quello edificatorio, e quindi non hanno influenza né sulla legittimità edilizia delle opere contestate né – di conseguenza - sulla legittimità dell’atto impugnato.
1.1.2 - Quanto alla ulteriore censura, la quale invoca la mancata considerazione della risalenza di gran parte dei fabbricati e della buona fede del ricorrente, essa è fondata in parte.
Va premesso che in materia di sanzioni edilizie la risalenza delle opere può avere rilievo, poiché – come prevalentemente ritenuto (confr. C.d.S., Sez. V, 29 maggio 2006) - nell’ipotesi in cui, per il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell’abuso e per il protrarsi dell’inerzia dell’Amministrazione preposta alla vigilanza, si sia ingenerata una posizione di affidamento nel privato, vi è a carico dell’Autorità edilizia l’obbligo di motivare congruamente, avuto riguardo anche all’entità ed alla tipologia dell’abuso, sull’interesse pubblico (diverso da quello al semplice ripristino della legalità) che giustifichi il sacrificio del contrapposto interesse privato.
Inoltre qualora (come nella fattispecie: v. infra) un immobile risultasse realizzato addirittura prima dell’entrata in vigore della nota legge 6 agosto 1967, n. 765 l’obbligo di motivare sarebbe rafforzato, poiché l’art. 10 di quella legge ha profondamente innovato, in materia di assensi edificatori, al previgente e meno restrittivo sistema di cui all’art. art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
In esito alla ordinanza istruttoria di questo T.a.r. n. 1172/2006 il Comune di Campagnano ha depositato in data 20.11.2006.
- Relazione datata 16.11.2006;
- copia del verbale di sopralluogo in data 9.8.2005, sul quale fonda l’atto impugnato;
- fotografie dei luoghi;
- aerofotogrammetrie degli anni 1982, 1989, 1996.
In esito alla ulteriore ordinanza istruttoria n. 6838/2006 il Comune, con nota prot. n. 22310 del 27.12.2006, ha precisato – a rettifica di quanto affermato, per errore, nella precedente Relazione del 16.11.2006 – che la baracca sub 6) non era esistente alla data dell’aerofotogrammetria del 1996.
In esito a questi depositi il ricorrente ha formulato osservazioni con la memoria depositata il 5.1.2007 e con la memoria depositata il 23.3.2007.
Dall’esame di questi depositi delle parti emerge che:
- le costruzioni di cui ai punti 1) e 2) dell’atto impugnato risultano eseguite in epoca anteriore all’anno 1982, come ammesso dalla citata Relazione comunale del 16.11.2006;
- una piccola parte dell’opera sub 7) risulta eseguita tra il 1982 e il 1989 (v. la citata Relazione comunale del 16.11.2006 e le aerofotogrammetrie degli anni 1982 e 1989);
- le opere sub 3), 5) e 8), e gran parte dell’opera sub 7), debbono ritenersi eseguite in epoca successiva all’anno 1989 e anteriore all’anno 1996, così come risulta dal raffronto tra le aerofotogrammetrie degli anni 1982, 1989, 1996, come illustrate nella citata Relazione comunale del 16.11.2006.
- le opere sub 4) risultano in parte eseguite in epoca anteriore all’anno 1982 ed in parte eseguie in epoca successiva all’anno 1996. Anche in questo caso ciò risulta dal raffronto tra le aerofotogrammetrie degli anni 1982, 1989, 1996, come illustrate nella citata Relazione comunale del 16.11.2006;
- le opere sub 6) risultano realizzate dopo il 1996, così come risulta dal raffronto tra l’aerofotogrammetria di quell’anno e quella del 1989, nonché dalla nota comunale prot. n. 22310 del 27.12.2006, trasmessa al T.a.r. in esito alla ordinanza istruttoria n. 6838/2006,
- l’edificio sub 9), con esclusione del suo ampliamento al piano terra, risulta realizzato in data anteriore al 1967, come ammesso dalla citata Relazione comunale del 16.11.2006; mentre l’ampliamento di quello stesso edificio risulta realizzato dopo il 1996, così come risulta dal raffronto tra l’aerofotogrammetria di quell’anno e quella del 1989, nonché dalla citata Relazione comunale del 16.11.2006.
Le risultanze testé esposte resistono ai rilievi fatti in proposito dal ricorrente.
In proposito si osserva quanto segue.
La memoria del 5.1.2007 rileva che le aerofotogrammetrie del 1989 e del 1996 non escludono che le opere relative siano state realizzate prima del 1985. Ma in proposito deve osservarsi che in base alle citate aerofotogrammetrie e alla citata Relazione comunale del 16.11.2006 - non specificamente contestate sul punto - tra il 1982 e il 1989 risulta esser stata edificata soltanto una piccola parte dell’opera sub 7); pertanto - a prescindere da ogni altra considerazione - l’opera ante 1985 si ridurrebbe a manufatto che, per le sue ridotte dimensioni rispetto all’opera 7) nella sua interezza e in assenza di indicazioni dell’interessato, appare priva di incidenza sulla presente tematica.
La memoria del 5.1.2007 rileva pure che le aerofotogrammetrie ante 1996 sono di epoca anteriore ai vincoli del “Parco dei due laghi” e quindi sarebbero sanabili ex art. 36 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Ma anche questo rileivo non incide sulla presente controversia; essa infatti riguarda una sanzione di opere qualificate abusive e non la loro sanabilità, che esula dall’oggetto di questo giudizio.
La memoria del 23.3.2007 rileva:
- quanto all’edificio sub 9), che il suo ampliamento si riferisce alla “sottostante stalla”, che avrebbe subito modifiche e ristrutturazioni per essere adeguata alla normativa CEE;
- quanto agli edifici successivi al 1982 ma anteriori al 1989, che essi sono stati realizzati per necessità dell’azienda agricola e che comunque, essendo “strutture mobili” ed “annessi agricoli”, sarebbero stati esenti da concessione edilizia.
Ma anche questi rilievi non inficiano le risultanze istruttorie sopra esposte.
Infatti:
- l’adeguamento alla normativa CEE del contestato ampliamento dell’edificio sub 9) [ampliamento che peraltro, in base alle foto allegate alla citata nota comunale del 16.11.2006, non appare qualificabile come stalla: v. le fotografie n. 19, n. 20 e n. 21 dell’adempimento istruttorio in data 20.11.2006] non dimostra la risalenza del ripetuto ampliamento, né esimeva dai necessari assensi edilizi per la sua realizzazione;
- parimenti non esimevano dai necessari assensi edilizi le riferite necessità dell’azienda agricola; né la consistenza delle opere realizzate (v. in proposito le varie fotografie dell’adempimento istruttorio in data 20.11.2006).
Sulla scorta di tutto quanto sopra può affermarsi che il presente motivo di ricorso è fondato in parte.
Nella specie l’impugnata ordinanza di demolizione risulta illegittima nella parte in cui non ha tenuto conto della risalenza nel tempo: delle opere sub 1) e 2) (che risultano eseguite in epoca anteriore all’anno 1982); della parte dell’opera sub 4) che risulta eseguita ante 1982; dell’edificio sub 9) (che risulta realizzato in data anteriore al 1967), con esclusione del suo ampliamento al piano terra (che risulta realizzato dopo il 1996).
In particolare l’Amministrazione, così come ritenuto dalla già citaat giurisprudenza in materia, avrebbe dovuto valutare – motivando in proposito – l’affidamento del ricorrente, l’entità e la tipologia degli abusi, il pubblico interesse - diverso da quello al semplice ripristino della legalità - idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato.
Inoltre sul Comune incombeva un ulteriore e specifico obbligo di valutazione e motivazione quanto alla parte risalente dell’edificio sub 9), poiché vi era la possibilità che quella parte l’edificio, “verosimilmente eseguito in data anteriore al 1967” (così la citata nota comunale del 16.11.2006) fosse destinataria delle meno restrittive disposizioni dell’art. 31, l. n. 1150/1942, nel testo vigente a quella data.
2. – In conclusione, il ricorso va accolto in parte, così come testé indicato.
Per l’effetto, l’impugnata ordinanza comunale va annullata (salvi gli ulteriori provvedimenti, da adottare in base alla presente sentenza) nella parte in cui:
- non ha tenuto conto della risalenza nel tempo; delle opere sub 1) e 2); della parte dell’opera sub 4) eseguita ante 1982; dell’edificio sub 9), con esclusione del suo ampliamento al piano terra;
- non ha motivato in proposito, così come indicato nella parte finale del capo 1.1.2 della presente sentenza;
- non ha effettuato specifica valutazione e motivazione quanto alla parte risalente dell’edificio sub 9), così come pure indicato nella parte finale del capo 1.1.2 della presente sentenza.
Sussistono giusti motivi per non concedere al ricorrente il rimborso delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio accoglie in parte il ricorso in epigrafe, così come specificato in motivazione al capo 2.
Per l’effetto annulla in parte l’atto impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti, da adottare in base alla presente sentenza.
Non concede al ricorrente il rimborso delle spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso dal Tribunale amministrativo regionale nella Camera di consiglio del 29 marzo 2007 con l’intervento dei magistrati:
Gabriella De Michele Presidente f.f.
Giancarlo Luttazi Consigliere est.
Antonella Mangia Primo Referendario
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