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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 13 giugno 2007 n. 868
S. Romano Pres.ff B. Massari Est.
G. Zastran (Avv. M. Passalacqua) contro il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Siena (Avvocatura dello Stato)


Stranieri - Attribuzione della cittadinanza - Ampiezza dei poteri discrezionali di cui dispone l’Amministrazione - Impone che il relativo provvedimento sia adeguatamente e logicamente motivato in relazione ai presupposti che emergono dall’istruttoria precedentemente condotta – Diniego fondato unicamente sulla circostanza che il coniuge avrebbe precedenti penali - Illegittimità

L’ampiezza dei poteri discrezionali di cui dispone l’Amministrazione in materia di attribuzione della cittadinanza italiana impone che il relativo provvedimento sia adeguatamente e logicamente motivato in relazione ai presupposti che emergono dall’istruttoria precedentemente condotta. Ne consegue l’illegittimità del diniego fondato unicamente su una asserita situazione di incompatibilità sussistente in capo ad altro soggetto estraneo al procedimento (il coniuge del richiedente) ed in vista di un ipotetico acquisto della cittadinanza italiana iuris communicatione da parte di quest’ultimo. Peraltro ciò senza che possa dirsi sussistente in materia un diritto soggettivo del coniuge, straniero o apolide italiano, all’acquisto della cittadinanza, ma restando fermo il potere discrezionale dell’Autorità di valutare autonomamente l'esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica che ostino a detto acquisto, ai sensi dell’art. 6 della l. n. 91/1992


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

 

N. 868 REG. SENT.
ANNO 2007
n. 2072 Reg. Ric.
Anno 2001

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE -

 

ha pronunciato la seguente:

 

S E N T E N Z A

 

sul ricorso n. 2072/01 proposto da

 

ZASTRAN Gheorghe rappresentato e difeso dall’avv. Monica Passalacqua ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, in Firenze, via degli Artisti n. 20.

 

c o n t r o

 

il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, e la Prefettura di Siena, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege,

 

per l’annullamento
del decreto ministeriale in data 31 maggio 2001 con il quale è stata negata al ricorrente la concessione della cittadinanza italiana e per quanto possa occorrere, della nota della Prefettura di Siena del 9 aprile 1999, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visto il ricorso per motivi aggiunti notificato il 26 aprile 2007;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 9 maggio 2007, il dott. Bernardo Massari;
Uditi, altresì, per le parti i rispettivi patrocinatori, come riportati nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

F A T T O

 

Espone il ricorrente di essere cittadino rumeno e di trovarsi in Italia sin dal 1987 in forza di regolare permesso di soggiorno. In data 10 novembre 1998 il ricorrente, per il tramite della Prefettura di Siena, presentava istanza di concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell'articolo 9, 1° comma, lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, attestando la propria presenza di Italia da oltre dieci anni e producendo la documentazione di rito.
Al termine del procedimento durato oltre due anni e mezzo, con provvedimento del 31 maggio 2001, notificato il 2 agosto 2001, l'istanza del ricorrente veniva respinta.
Contro tale atto ricorre il sig. Zastran chiedendone l’annullamento, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:

 

1. Violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Difetto di presupposti. Travisamento dei fatti. Contraddittorietà e perplessità.

 

2. Violazione dell’art. 9 della l. n. 91/1992. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e sviamento.

 

3. Violazione dell’art. 9 della l. n. 91/1992 e dell’art. 4 del DPR n. 572/1993 e dei principi generali in materia di concessione della cittadinanza italiana. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame.
A seguito del deposito degli atti del procedimento da parte della difesa dell'Amministrazione il ricorrente è venuto a conoscenza della nota della Prefettura di Siena del 9 aprile 1999, recante il parere negativo in ordine all'istanza dell'interessato e posta a fondamento dell'atto impugnato.
Avverso tale nota, con ricorso per motivi aggiunti notificato il 26 aprile 2007 e ritualmente depositato, il ricorrente ha avanzato ulteriori censure:

 

4. Violazione dell'art. 9 della legge n. 91/1992 e dei principi desumibili. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e sviamento.
Alla pubblica udienza del 9 maggio 2007 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

 

D I R I T T O

 

Con il ricorso in esame viene impugnato il decreto ministeriale in data 31 maggio 2001 con il quale è stata rigettata l’istanza del ricorrente per la concessione della cittadinanza italiana e per quanto possa occorrere, la nota della Prefettura di Siena del 9 aprile 1999, recante il parere negativo in ordine a detta istanza.
Preliminarmente si rileva che, con dichiarazione resa a verbale, la difesa erariale ha rinunciato ai termini a difesa in relazione ai motivi aggiunti di ricorso, evidentemente notificati e depositati in tempo non utile per la trattazione nella presente udienza, secondo quanto stabilito dall’art. 22 l. TAR.
Il ricorso si palesa meritevole di accoglimento.
Lamenta il ricorrente la violazione dell’art. 9 della l. n. 91/1992 in relazione alle cui disposizioni l’Amministrazione avrebbe dovuto unicamente valutare la sussistenza dei presupposti per la concessione della cittadinanza, la contraddittorietà tra i provvedimenti presupposti e l’atto finale di diniego, nonché, con i motivi aggiunti, lo sviamento in cui sarebbe incorso l’intimato Ministero attribuendo preponderante rilevanza a circostanze, ritenute ostative, ma riferite ad un soggetto, il coniuge del ricorrente, estraneo al procedimento de quo.
Le doglianze sono condivisibili, nei sensi di seguito precisati.
L’art. 9, comma 1°, lett. f), della l. 5 febbraio 1992, n. 91 recante “Nuove norme sulla cittadinanza” stabilisce che “La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno: f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica”.
Come è noto tale disposizione è stata costantemente interpretata nel senso che il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 l. 5 febbraio 1992 n. 91, è adottato sulla base di valutazioni ampiamente discrezionali circa l'esistenza di una avvenuta integrazione dello straniero in Italia, tale da poterne affermare la compiuta appartenenza alla comunità nazionale, presupponendo l'accertamento di un interesse pubblico da valutarsi in relazione ai fini propri della società nazionale e che non può fondarsi sul semplice riferimento all'interesse privato di chi si risolve a domandare la cittadinanza per il soddisfacimento di personali esigenze (Cons. Stato, sez. IV, 16 settembre 1999, n. 1474; id., 17 luglio 2000 n. 3958; TAR Emilia – Romagna, Bologna, sez. I, 27 febbraio 2003 n. 158).
Nondimeno, proprio l’ampiezza dei poteri discrezionali attribuiti in materia all’Amministrazione impone che il provvedimento sia adeguatamente e logicamente motivato in relazione ai presupposti che emergono dall’istruttoria precedentemente condotta.
Non pare ad avviso del Collegio che, nella fattispecie, tali condizioni siano state soddisfatte.
Mette conto evidenziare, in primo luogo, che, dagli atti del procedimento depositati dalla stessa Amministrazione, risulta che tanto la Questura di Siena, con nota del 9 gennaio 1999, che il Comando provinciale dei Carabinieri di Siena, con nota del 22 gennaio 1999, avevano espresso parere favorevole all’istanza del ricorrente non rilevando la sussistenza di motivi ostativi all’acquisto della richiesta cittadinanza e ciò pur non ignorando che a carico del coniuge del richiedente, sig.ra Moaca Lia sarebbero emersi, dal casellario giudiziale, “numerosi precedenti penali riguardanti violazioni in materia di IVA ed inosservanza delle prescrizioni sulla conduzione di pubblico esercizio”, peraltro senza alcuna precisazione in merito alla gravità dei fatti addebitati (se fattispecie contravvenzionali o delittuose), né sullo stato dei relativi procedimenti penali.
A fronte di tali elementi la Prefettura di Siena affermava che, “pur rilevando che non sussistono a carico dell’interessato motivi ostativi all’acquisto della cittadinanza, si richiama tuttavia l’attenzione sul fatto che il medesimo è coniugato con Lia Moaca che pure ha inoltrato richiesta di cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 legge 91/92 e a carico della quale figurano precedenti pendenze penali per reati quali, tra l’altro, associazione a delinquere finalizzata all’attività di intermediazione di clandestini o comunque di lavoratori migranti ai fini dell’occupazione; impiego di lavoratori extracomunitari in condizioni illegali, omessa o infedele fatturazione dei corrispettivi”. Concludeva rappresentando “l’opportunità che codesto Ministero subordini l’accoglimento o meno dell’istanza dello Zastran alla verifica della situazione relativa all’istanza del coniuge Moaca Lia onde evitare che per quest’ultima possa prodursi in prosieguo di tempo l’acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 5 della legge in oggetto”.
Appare evidente che, senza nulla precisare in ordine ai reati che sarebbero addebitati al coniuge del ricorrente, restando peraltro tali circostanze non chiarite neppure nel corso del giudizio, l’Amministrazione, omettendo ogni valutazione sugli apprezzamenti favorevoli posti in essere dagli altri uffici intervenuti nel procedimento, abbia fondato il proprio diniego unicamente sull’asserita situazione di incompatibilità sussistente in capo ad altro soggetto estraneo al procedimento ed in vista di una ipotetica acquisto della cittadinanza italiana iuris communicatione da parte di quest’ultimo.
E ciò senza che possa dirsi sussistente in materia un diritto soggettivo del coniuge, straniero o apolide italiano, all’acquisto della cittadinanza, ma restando fermo il potere discrezionale dell’Autorità di valutare autonomamente l'esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica che ostino a detto acquisto, ai sensi dell’art. 6 della l. n. 91/1992 (Cass. civ., Sez. un. 27 gennaio 1995, n. 1000).
Per contro, il ricorrente ha depositato lo stralcio di una sentenza emessa dal Tribunale di Siena il 10 luglio 2001 con la quale la sig.ra Moaca (alla quale, si rileva incidentalmente, è stato riconosciuto all’ingresso nel territorio nazionale lo status di rifugiato) è stata assolta dai reati alla medesima contestati.
Ne discende che l’Amministrazione avrebbe avuto l’obbligo di esprimere compiutamente le proprie valutazioni in ordine alla richiesta del ricorrente, scrutinando le circostanze emerse dall’istruttoria e connesse a quegli elementi (situazione lavorativa e reddituale, inserimento sociale, affidamento sotto il profilo democratico, assenza di pregiudizi penali) che sorreggono una prognosi favorevole sull’opportunità del riconoscimento della cittadinanza. Ciò, evidentemente, senza che ciò comporti l’obliterazione di circostanze negative come quella rappresentata dalla situazione del coniuge, ma senza accedere in proposito ad alcun automatismo in senso ostativo.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere accolto conseguendone l’annullamento dell’atto impugnato, nei sensi in motivazione precisati.
Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

 

P. Q. M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Firenze, il 9 maggio 2007, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
dott. Saverio ROMANO - Presidente f.f.
dott. Eleonora DI SANTO - Consigliere
dott. Bernardo MASSARI - Consigliere, est.

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13 GIUGNO 2007
Firenze, lì 13 GIUGNO 2007



 

 
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