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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE III - Sentenza 29 maggio 2007 n. 804
A. Radesi Pres. G. di Nunzio Est.
La Bufalina s.r.l. (Avv.ti R. Tagliaferri e P. Gustinucci) contro la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (Avv. S. Grassi), il Comune di Vecchiano (Avv. C. D'Antone), l'Ente parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli (non costituito in giudizio) ed il Ministero Dei Trasporti e delle Infrastrutture (Avvocatura dello Stato)


Giustizia amministrativa – Comunicazioni e notificazioni - Impugnazione della conferenza dei servizi indetta ai sensi degli artt. 14 e segg. L. 241/90 – Notifica del ricorso a tutte e sole le Amministrazioni interessate che hanno una competenza esoprocedimentale – Necessità – Mancanza - Inammissibilità

In tema di impugnazione della conferenza dei servizi indetta ai sensi degli artt. 14 e segg. L. 241/90 il ricorso, a pena di inammissibilità, deve essere notificato a tutte e sole le Amministrazioni interessate che hanno una competenza esoprocedimentale. Più precisamente: se un'Amministrazione partecipa alla conferenza esercitando una competenza che le avrebbe dato titolo - in caso di esperimento del procedimento normale e non di quello mediante conferenza dei servizi - ad adottare un atto autonomamente lesivo perchè conclusivo di un procedimento o subprocedimento, e quindi doverosamente impugnabile nei termini di decadenza, allora il ricorso le deve essere notificato quale parte necessaria del giudizio avverso le determinazioni della conferenza.


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

 

N. 804 REG. SENT.
ANNO 2007
N. 2455 REG. RIC.
ANNO 2004

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
- III^SEZIONE-

 

ha pronunciato la seguente:

 

S E N T E N Z A

 

sul ricorso n. 2455/04 proposto dalla

 

SOCIETA' LA BUFALINA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Riccardo Tagliaferri e Pietro Gustinucci ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Firenze, Via La Marmora n. 14;

 

c o n t r o

 

- la RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, costituitosi in giudizio, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Grassi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, Corso Italia n. 2;

 

- il COMUNE DI VECCHIANO, in persona del Sindaco pro-tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmelo D'Antone ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Andrea Cuccurullo in Firenze, Lungarno Vespucci n. 20;

 

- l'ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, non costituitosi in giudizio;

 

- il MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLE INFRASTRUTTURE, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato ed elettivamente domiciliato nei suoi Uffici in Firenze, Via degli Arazzieri n. 4;

 

P E R L’A N N U L L A M E N T O E L A R E V O C A
1) del provvedimento prot. n. 141/PP.LL, del 20.01.2003, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento dei Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici, di approvazione del Provvedimento conclusivo della Conferenza dei Servizi indetta con provvedimento D.M. Prot. n. 1297 PO/MIN (prot. n. 1353/Prog. 4), del 30.06.1999, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
2) del Provvedimento prot. n. 141/PP.LL del 20.01.2003, conclusivo della Conferenza dei Servizi indetta con provvedimento D.M. Prot. n. 1297 OP/MIN (prot. n. 1353/Prog. 4), del 30.06.1999, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, relativo al Progetto per la soppressione dei Passaggi a Livello ai km 110+221, 111+946 e 113+538, con realizzazione di un sottovia carrabile al km 106+538, di una strada di collegamento e di un ponte sul fosso della Bufalina, compresi i raccordi alle viabilità esistenti, in Comune di Vecchiano (Pi), relativo alla Linea Grosseto-Vada;
3) della Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Vecchiano, n. 4 del 24.02.2000, di approvazione del progetto dell'opera;
4) della Convenzione approvata con Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Vecchiano, n. 4 del 24.02.2000;
5) della Deliberazione n. 22 del 27.05.2002, del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, di approvazione del progetto dell'opera;
6) del Provvedimento del referente di progetto R.F.I. S.p.A., di approvazione del progetto esecutivo e di approvazione degli Elaborati progettuali, relativi alla soppressione del passaggio a livello posto al km 113+538 della linea Grosseto-Vada e di approvazione delle opere sostitutive;
7) del Provvedimento 04.10.2004, Prot. DIN/SPL/CAE Prot. n. 0243, con cui il Responsabile del Procedimento (ex art. 16, comma 12 D.P.R. n. 327/01) si è pronunciato sulle osservazioni presentate dalla ricorrente (ex art. 16, comma 10 del D.P.R. n. 327/01).
8) della Delibera n. 79 del 28 luglio 2004, di approvazione del Progetto definitivo e di dichiarazione della Pubblica Utilità dell'opera;
9) del provvedimento, di data incerta, contenente le controdeduzioni del Responsabile del Procedimento espropriativo, Prot. n. 1842 del 10.11.2004;
10) nonchè di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale;

 

Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 1° marzo 2007 - relatore il Consigliere Giuseppe Di Nunzio -, gli Avv.ti R. Tagliaferri, A. Cuccurullo delegato da C. D'Antone, G. Taddei delegato da S. Grassi e M. Gambini, Avvocato dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

F A T T O

 

La Società ricorrente ha impugnato congiuntamente sia il provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 141 del 20 gennaio 2003, adottato "ai sensi dell'art. 14 ter, comma 9, della L. 241/90" quale atto finale conforme alla conclusione favorevole della conferenza dei servizi indetta per l'approvazione dei progetti per la realizzazione delle opere sostitutive dei passaggi a livello ubicati nel Comune di Vecchiano, con il quale è stato dato atto che tale provvedimento finale "sostituiva, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta o atto di assenso, comunque denominato, di competenza delle Amministrazioni partecipanti" sia il provvedimento del Referente di Progetto di R.F.I. n. 79 del 28 luglio 2004 con il quale è stata disposta l'approvazione del progetto definitivo delle opere, dichiarandone la pubblica utilità.
Con lo stesso ricorso sono stati inoltre impugnati - come specificato in premessa - gli atti del procedimento che si è concluso con il provvedimento di approvazione del progetto definitivo dell'opera pubblica, dichiarandone la pubblica utilità, e le deliberazioni con le quali il Comune di Vecchiano e l'Ente Parco di Migliarino San Rossore e Massaciuccoli hanno proceduto all'approvazione del progetto.
La Società ricorrente propone i seguenti motivi:

 

1 - Violazione degli artt. 7 e segg. L 241/1990, con particolare riferimento agli artt. 14, 14-bis, ter e quater, eccesso di potere per carenza del presupposto procedimentale. Violazione art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383: sulla disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere pubbliche di particolare interesse statale.

 

2 - Eccesso di potere per carenza del presupposto procedimentale. Violazione della Legge regionale 3 novembre 1998 n. 79 (norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale). Difetto di istruttoria.

 

3 - Violazione dell'art. 13 L. 25.06.1865 n. 2359 per omessa indicazione dei termini d'inizio e di compimento dei lavori e delle espropriazioni nell'atto approvativo dell'opera pubblica.

 

4 - Eccesso di potere per macroscopica irragionevolezza della soluzione tecnica adottata, difetto di istruttoria, inadeguata ponderazione dei diritti dei proprietari dei terreni e della strada interessata dalle opere. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Violazione art. 8 N.T.A del Piano di Gestione della Tenuta di Migliarino e Fattoria di Vecchiano.

 

D I R I T T O

 

In via pregiudiziale, il Collegio deve farsi carico dell'eccezione, sollevata dal Comune di Vecchiano e dalla Società Rete Ferroviaria Italiana - R.F.I. S.p.A., di inammissibilità del gravame per mancanza di instaurazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali e dei suo organi periferici.
La società ricorrente ha impugnato i provvedimenti elencati in epigrafe, adottati dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, dalla R.F.I S.p.A., dal Comune di Vecchiano e dall'Ente Parco Regionale Migliarino S. Rossore Massaciuccoli - come atti presupposti, conclusivi o attuativi del progetto per la realizzazione delle opere sostitutive dei passaggi a livello ubicati nel Comune di Vecchiano - con la procedura della conferenza dei servizi ai sensi degli artt. 14 e segg. L. 241/90.
L'orientamento giurisprudenziale dominante (cfr. CdS, IV, 7.5.04 n. 2874; V, 25.1.03 n. 349; IV, 8.7.99 n. 1193; TAR Toscana, I, 25.5.05 n. 2571; III, 16.4.04 n. 1162; TAR Emilia Romagna, I, 7.1.04 n. 3) ha stabilito i criteri - dai quali il Collegio non intende discostarsi - per la necessaria notificazione alle Amministrazioni coinvolte nella conferenza dei servizi. Innanzitutto - si è detto - tale conferenza deve esercitare poteri decisori e non meramente istruttori, quali semplici presupposti per successive determinazioni provvedimentali.
Che gli atti della conferenza dei servizi oggetto del presente giudizio siano decisori non è revocabile in dubbio. Fine espresso della conferenza era acquisire le "autorizzazioni, concessioni, nulla-osta o atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni partecipanti".
In particolare - per quanto qui interessa - si dovevano acquisire le valutazioni di compatibilità del progetto con il vincolo paesaggistico e con le destinazioni contenute negli strumenti di pianificazione dell'Ente Parco suddetto.
Il secondo conseguimento del richiamato orientamento giurisprudenziale è che non debba essere notificato gravame nè esclusivamente contro la sola Amministrazione procedente nè, al contrario, contro tutte le Amministrazioni coinvolte nella conferenza.
Il ricorso, a pena di inammissibilità, deve essere notificato a tutte e sole le Amministrazioni interessate che hanno una competenza esoprocedimentale. Più precisamente: se un'Amministrazione partecipa alla conferenza esercitando una competenza che le avrebbe dato titolo - in caso di esperimento del procedimento normale e non di quello mediante conferenza dei servizi - ad adottare un atto autonomamente lesivo perchè conclusivo di un procedimento o subprocedimento, e quindi doverosamente impugnabile nei termini di decadenza, allora il ricorso le deve essere notificato quale parte necessaria del giudizio avverso le determinazioni della conferenza.
La ragione - delucidata dalla citata giurisprudenza - è che le Amministrazioni pubbliche non dissolvono nella conferenza le loro competenze, come se questa costituisse un mero organo amministrativo sostitutivo delle medesime, ma conservano le loro funzioni autonome, variando solo il modo del loro utilizzo.
Diversamente, invece, se le Amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi avessero avuto titolo ad esprimere solo un parere o altro atto meramente endoprocedimentale, esse non possono acquisire, grazie allo esperimento del mezzo della conferenza, la natura di parte necessaria di un processo.
Nella fattispecie concreta, la società ricorrente ha correttamente notificato il gravame, tra gli altri soggetti, all'Ente Parco, il quale era competente ad esprimere la V.I.A. (Valutazione di impatto Ambientale) ex L.R. 79/98 e ad approvare, infine, il progetto.
Non ha, tuttavia, notificato il ricorso al Ministero dei Beni Culturali e Ambientali o alla competente Sopraintendenza.
Detti organi hanno partecipato alla conferenza dei servizi perchè titolari, col procedimento ordinario , ad esprimersi - nel caso de quo in sede di autotutela - sull'autorizzazione paesaggistica ex L. 1497/1939 e L. 431/1985, con atti autonomamente lesivi e soggetti all'obbligo di impugnazione, con ricorso a loro doverosamente notificato.
Che la istituzione di un parco regionale ex L. 394/91 - qual'è quello in discussione - non faccia venire meno la necessità dell'autorizzazione paesaggistica ex L. 431/85 è poi pacifico orientamento giurisprudenziale (cfr. Con. Pen., 11.1.00 n. 83) e non rileverebbe osservare in contrario che l'autorizzazione - in ipotesi di applicazione dell'a. 20 della L.R. 24/94 - potrebbe essere considerata assorbita dal nulla-osta dell'Ente Parco, in quanto - come sopra sottolineato - comunque residuerebbe il potere di controllo repressivo del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali.
Nel caso concreto, il Ministero dei Beni Culturali e Ambientali - Ufficio Centrale B.P.A. - si era già espresso con l'atto di assenso parziale in data 12.7.99, che recepiva la nota della Soprintendenza di Pisa del 9.7.99.
Il provvedimento impugnato del 20.01.03 del procedente Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti richiama l'atto di assenso del predetto Ministero dei Beni Culturali e Ambientali in data 19.10.00.
E', invero, proprio la Soprintendenza citata - oltre all'Ente Parco - che ha ottenuto la modifica del progetto preliminare nel senso di eliminare il sottopassaggio allora previsto e, invece, di ripristinare un vecchio ponte di collegamento fra le due sponde del canale della Bufalina, così da determinare il progetto già approvato, lesivo per la ricorrente. In sostanza, tale intervento della Soprintendenza è equipollente a un provvedimento di autoannullamento in sede di procedimento ordinario anzichè in sede di conferenza dei servizi.
Che il Ministero dei Beni Culturali e Ambientali o un suo organo periferico dovesse essere adito nel presente giudizio, come Amministrazione competente in materia ambientale è confermato anche alla luce della giurisprudenza espressasi proprio su simili particolari fattispecie (cfr., in specie, T.A.R. Puglia, 21.1.03 n. 230).
In conclusione, l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata notifica al Ministero dei Beni Culturali e Ambientali o alla Soprintendenza di Pisa è fondata.
Il gravame deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio possono essere compensate, attesa la complessità delle questioni trattate.

 

P. Q. M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Firenze, il 1° marzo 2007, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Avv. Angela RADESI - Presidente
Dott. Giuseppe DI NUNZIO - Consigliere, est.
Dott. Raffaele POTENZA - Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 29 MAGGIO 2007
Firenze, lì 29 maggio 2007



 

 
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