Giustizia Amministrativa - on line
 
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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 13 giugno 2007 n. 875
S. Romano Pres.ff - B. Massari Est.
Ordine degli Psicologi della Toscana (Avv. V. Farnararo) contro l’Università degli studi di Firenze (non costituita)


1. Giustizia amministrativa - Comunicazioni e notificazioni - Notifica del ricorso giurisdizionale presso la sede dell'università anziché presso l'Avvocatura dello Stato - Impugnazione di provvedimento riconducibile alla stessa università nell’esercizio di poteri rientranti nella sua autonomia e non esercitati per delega del competente Ministero - Sufficienza

 

2. Giustizia amministrativa – Legittimazione ed interesse processuale – Ordine degli Psicologi – Impugnazione del decreto del Rettore dell’Università di indizione del corso di perfezionamento post lauream in “Psicoterapia della disabilità intellettiva” – Legittimazione attiva dell’Ordine e dei singoli – Non sussiste

1. È legittima la notifica del ricorso giurisdizionale presso la sede dell'università anziché presso l'Avvocatura dello Stato, quando si tratti, come nel caso in esame, di impugnazione di provvedimento riconducibile, quanto all'imputazione della fattispecie in senso proprio, alla stessa università nell’esercizio di poteri riconducibili alla sua autonomia e non esercitati per delega del competente Ministero.

 

2. Tanto l'Ordine degli psicologi quanto i singoli professionisti non sono legittimati ad impugnare il decreto rettorale di indizione del corso di perfezionamento post lauream in “Psicoterapia della disabilità intellettiva”. Difatti per il concreto ed effettivo esercizio dell’attività di psicoterapeuta è necessario essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, previo superamento dello specifico esame di abilitazione ed essere iscritti all’albo. Ne consegue pertanto che la somministrazione di conoscenze, anche a livello universitario, concernente tecniche della psicoterapia non può, evidentemente, ledere di per sé gli interessi di cui è portatore l’ordine professionale e che si sostanziano nella tutela dei professionisti abilitati ed iscritti all'albo contro la illegittima concorrenza dei soggetti non abilitati.



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE -




ha pronunciato la seguente:


SENTENZA



sul ricorso n. 1821/06 proposto

dall’ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA TOSCANA, in persona del Presidente, dott.sa Sandra Vannoni, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Farnararo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, in Firenze, via Vittorio Emanuele II, n. 16,


contro



l’Università degli studi di Firenze, in persona del Rettore pro tempore, non costituita in giudizio,


per l’annullamento



in parte qua
del decreto rettorale prot. n. 39813, n. 583 del 21 luglio 2006 di istituzione per l’anno accademico 2006/2007 del corso di perfezionamento post lauream in “Psicoterapia della disabilità intellettiva”, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso ed in particolare della delibera del Senato accademico del 17 maggio 2006 e della delibera del Consiglio d’amministrazione del 26 maggio 2006..

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 9 maggio 2007, il dott. Bernardo Massari;
Uditi, altresì, per le parti i rispettivi patrocinatori, come riportati nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:


FATTO



Con il decreto del Rettore n. 583 del 21 luglio 2006 l’Università degli studi di Firenze ha istituito per l’anno accademico 2006/2007 un corso di perfezionamento post lauream in “Psicoterapia della disabilità intellettiva”, presso la facoltà di medicina e chirurgia, con scopo di “fornire conoscenze avanzate nel campo degli approcci psicoterapici dei soggetti con disabilità intellettiva di varia eziologia e gravità”.
La partecipazione a tale corso è riservata a “coloro che siano in possesso della laurea in medicina e chirurgia, psicologia, scienza dell’educazione ai sensi del d.m. 509/99, laurea in scienza della formazione e laurea in logopedia”.
Contro tale atto ricorre l’Ordine degli psicologi della Toscana chiedendone l’annullamento, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:
1. Violazione degli artt. 3 e 35 della l. n. 56/1989 nonché dei principi desumibili dagli artt. 32 e 33 della Costituzione e dall’art. 2229 cod. civ..
L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
Alla pubblica udienza del 9 maggio 2007 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.


DIRITTO




Con il ricorso in esame viene impugnato il decreto rettorale del 21 luglio 2006 di istituzione, per l’anno accademico 2006/2007, del corso di perfezionamento post lauream in “Psicoterapia della disabilità intellettiva”, nonché le presupposte deliberazioni del Senato accademico del 17 maggio 2006 e del Consiglio d’amministrazione del 26 maggio 2006.
Come rilevato in narrativa l’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio di talché il Collegio deve porsi la questione della correttezza della notificazione del gravame, avvenuta esclusivamente presso la sede dell’Università e non presso l'Avvocatura dello Stato, giusto il disposto dell'art. 1 l. 25 marzo 1958 n. 260 (sostitutivo dell'art. 11, comma 1, del r.d. n. 1611 del 1933).
In proposito il Collegio è dell’avviso che deve reputarsi legittima la notifica del ricorso giurisdizionale presso la sede dell'università anziché presso l'Avvocatura dello Stato, quando si tratti, come nel caso in esame, di impugnazione di provvedimento riconducibile, quanto all'imputazione della fattispecie in senso proprio, alla stessa università nell’esercizio di poteri riconducibili alla sua autonomia e non esercitati per delega del competente Ministero (Consiglio Stato, sez. VI, 21 settembre 2005, n. 4909; id., 11 marzo 2004, n. 1252; TAR Umbria, 30 dicembre 2003, n. 1072)
Nel merito il ricorso non è suscettibile di accoglimento.
L’ordine professionale ricorrente impugna la delibera in epigrafe lamentando gli effetti lesivi che l'attivazione del suddetto corso di studi produrrebbe sugli interessi collettivi dei professionisti psicologi in quanto consentirebbe l’apprendimento di tecniche psicoterapeutiche finalizzate all’esercizio della professione di psicoterapeuta, riservata dalla legge solo ai soggetti previsti dalla legge n. 56 del 1989, anche a coloro che non sono contemplati dalla legge in relazione al percorso formativo compiuto.
La tesi non può essere condivisa.
L’art. 3 della l. 18 febbraio 1989, n. 56 concernente l’ordinamento della professione di psicologo, stabilisce che “l'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica”.
Per il concreto ed effettivo esercizio dell’attività di psicoterapeuta è necessario, a mente degli artt. 2 e 7 della predetta legge, essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, previo superamento dello specifico esame di abilitazione ed essere iscritti all’albo.
Ne discende che, come condivisibilmente rilevato in giurisprudenza, altro è dire che la professione di psicologo, in quanto regolamentata per legge, è riservata a chi abbia conseguito la relativa abilitazione; e altro è dire che sia precluso trasmettere conoscenze scientifiche, culturali e tecniche afferenti alle discipline psicologiche, a soggetti che non conseguiranno l'abilitazione professionale e che (di conseguenza) non potranno esercitare legittimamente la professione (TAR Umbria, 5 dicembre 2005, n. 523).
La somministrazione di conoscenze, anche a livello universitario, concernente tecniche della psicoterapia non può, evidentemente, ledere di per sé gli interessi di cui è portatore l’ordine professionale ricorrente e che si sostanziano nella tutela dei professionisti abilitati ed iscritti all'albo contro la illegittima concorrenza dei soggetti non abilitati.
Per conseguenza, tanto i singoli professionisti quanto l'Ordine non hanno titolo né interesse giuridicamente protetto ad opporsi a che le conoscenze siano acquisite da una sfera più ampia di soggetti.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
Nulla per le spese.


P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Firenze, il 9 maggio 2007, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:

dott. Saverio ROMANO - Presidente f.f.
dott. Eleonora DI SANTO - Consigliere
dott. Bernardo MASSARI - Consigliere, est.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13 GIUGNO 2007



 

 
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