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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE III - Sentenza 13 giugno 2007 n. 6135
Pres. de Leo, est. Maddalena
L.V. (Avv. A. Palma) c. Regione Campania (Avv. R. Chianese), C.C. (Avv. A. Abbamonte), A. D. N. (Avv. A. Ferrara), L.S.S (Avv. D. Stabia), P.G. Cannata (Avv. A. Lipani), Autorità di bacino del Sinistra Sele (n.c.), Autorità di bacino del Sarno (n.c.), Autorità di bacino del Destra Sele (n.c.) e Autorità di bacino del Nord occidentale della Campania (n.c.)


1. Giurisdizione e competenza – Pubblico Impiego – Controversie relative al conferimento di un incarico – Procedura aperta anche a soggetti esterni alla P.A. – Nel caso in cui il rapporto di lavoro sia di tipo subordinato – Giurisdizione del G.A. - Non sussiste.

 

2. Giurisdizione e competenza – Pubblico Impiego – Controversie relative al conferimento di un incarico ad un professionista esterno – Nel caso in cui il rapporto di lavoro sia di tipo autonomo – Giurisdizione del G.A. – Sussiste solo se la procedura ha natura concorsuale.

 

3. Giustizia amministrativa – Onere di immediata impugnativa del bando di gara – Sussiste solo per le clausole direttamente lesive dell'interesse dei partecipanti e che ne impediscono la partecipazione alla gara.

 

4. Pubblico impiego – Concorsi pubblici – Partecipazione al concorso – Acquiescenza alle prescrizioni del bando di gara – Inconfigurabilità.

 

5. Pubblico impiego – Concorsi pubblici – Possibilità per la Commissione di concorso di stabilire “criteri di peso” per l’assegnazione del punteggio di merito – Sussiste – Ragioni.

 

6. Pubblico impiego – Concorsi pubblici – Determinazione, da parte della Commissione, dei criteri di determinazione delle prove – Sindacabilità da parte del G.A. – Limiti.

 

7. Pubblico impiego – Concorsi pubblici – Motivazione espressa in forma numerica – E’ legittima.

1. Le controversie relative alle procedure selettive, aperte anche a soggetti esterni alla P.A., finalizzate al conferimento di un incarico con cui si instaura un rapporto di lavoro subordinato con la Pubblica Amministrazione, sono riservate alla giurisdizione del Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro, poiché tale incarico è conferito non con un provvedimento unilaterale, ma con un vero e proprio contratto di diritto privato, del quale è giudice naturale il giudice ordinario (fattispecie motiva alla impugnativa della procedura comparativa di nomina del Segretario Generale di una Autorità di Bacino).

 

2. Le controversie relative alle procedure selettive, aperte anche a soggetti esterni alla P.A., finalizzate al conferimento di un incarico con cui si instaura un rapporto di lavoro autonomo con la Pubblica Amministrazione sono devolute alla cognizione del G.A. qualora la procedura è qualificabile quale un vero e proprio concorso finalizzato all’assunzione alle dipendenze dell’amministrazione o al passaggio ad una qualifica superiore, caratterizzato da una valutazione comparativa mediante assegnazione di punteggi e formazione di una graduatoria vincolante per l’individuazione dei vincitori, e, viceversa, alla giurisdizione del giudice ordinario quando la commissione si limita alla verifica dei requisiti di idoneità dei candidati all'espletamento delle funzioni dirigenziali mediante valutazione dei curricula ed eventuale colloquio, senza attribuire punteggi e senza formare una graduatoria di merito, ma predisponendo semplicemente un elenco dei candidati idonei.

 

3. L'onere di immediata impugnazione del bando di gara è riferito alle clausole riguardanti requisiti soggettivi di partecipazione atteso che la necessità dell'immediata impugnazione delle prescrizioni del bando che si assumono lesive poggia sul presupposto che si tratti di prescrizioni direttamente lesive dell'interesse dei partecipanti poiché ne impediscono la partecipazione alla gara.

 

4. La partecipazione alla gara e la presentazione della domanda non costituiscono acquiescenza alle clausole del bando lesive e non impediscono la proposizione di un eventuale gravame.

 

5. Il principio della previa fissazione dei criteri e delle modalità delle prove concorsuali che devono essere stabiliti dalla commissione esaminatrice, previsto per le amministrazioni dello Stato dall'art. 12 d.P.R. n. 487 del 1994, deve essere inquadrato nell'ottica della trasparenza dell'attività amministrativa perseguita dal legislatore, che pone l'accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti e, pertanto, la commissione esaminatrice non solo può ma anzi deve di norma previamente stabilire i criteri di massima per la valutazione dei titoli e per l’assegnazione del punteggio da attribuire a ciascuno dei candidato, nel rispetto delle previsioni del bando.

 

6. L’attività di determinazione dei criteri di valutazione delle prove di concorso è frutto dell'ampia discrezionalità amministrativa di cui è fornita la commissione esaminatrice per lo svolgimento della propria funzione e si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità del g.a., impingendo nel merito dell'azione amministrativa, salvo che essa non sia 'ictu oculi' inficiata da irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti.

 

7. Il voto numerico attribuito dalla commissione esaminatrice esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della commissione medesima, contenendo in sé la sua motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, soprattutto allorquando siano stati predeterminati adeguati criteri di valutazione, che consentano di ricostruire ab externo la motivazione di tale giudizio.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione III




composto dai Signori:
Dott. Ugo De Maio - Presidente
Dott. Vincenzo Cernese - Consigliere
Dott.ssa Maria Laura Maddalena - Referendario rel.
ha pronunciato la seguente


SENTENZA




sui ricorsi, n. 3141/2005 n. 3145/2005, n. 3148/2005 e n. 3270/2005 R.G. proposti da

Viggiano Luigi, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Palma, elettivamente domiciliato, in Napoli, via Carlo Poerio, 98;


CONTRO




La regione Campania, in persona del Presidente della Giunta pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Raffaele Chianese, elettivamente domiciliata in Napoli, via Santa Lucia, n. 81;

Autorità di bacino del Sinistra Sele
, in persona del legare rappresentante pro tempore, in relazione al ricorso n. 3141/2005, non costituita

Autorità di bacino del Sarno
, in persona del legare rappresentante pro tempore, in relazione al ricorso n. 3145/2005, non costituita

Autorità di bacino del Destra Sele
, in persona del legare rappresentante pro tempore, in relazione al ricorso n. 3148/2005, non costituita

Autorità di bacino del Nord occidentale della Campania
, in persona del legare rappresentante pro tempore, in relazione al ric. n. 3270/2005, non costituita


e nei confronti




dei controinteressati intimati Alfonso De Nardo, rappresentato e difeso dall’avv. Angela Ferrara, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Lipani, in Napoli, via Ponte di Tappia, 47; Nunzio Di Giacomo, non costituito, Camilleri Carlo rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Abbamonte, elettivamente domiciliato presso, in Napoli, via Melisurgo, 4 e Luigi Stefano Sorvino, rappresentato e difeso da se stesso e dall’avv. Domenico Stabia, con il quale è domiciliato in Napoli, presso lo studio dell’ing. Cosenza, corso V. Emanuele, 765,

nonché Pietro Giuliano Cannata, interveniente ad opponendum, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Lipani, presso il cui studio è domiciliato, in Napoli, via Ponte di Tappia, 47;


PER L’ANNULLAMENTO



Del decreto dirigenziale n. 4 del 21.1.2005, con il quale è stata pubblicata la graduatoria di merito del concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura del posto di Segretario generale dell’autorità di bacino del Sinistra Sele, impugnato nel giudizio n. RG 3141/2005;
Del decreto dirigenziale n. 3 del 21.1.2005, relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura del posto di segretario generale dell’autorità di bacino del Sarno, impugnato nel giudizio n. RG 3145/2005;
Del decreto dirigenziale n. 2 del 21.1.2005, con il quale è stata pubblicata la graduatoria di merito del concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura del posto di Segretario generale dell’autorità di bacino del Destra Sele impugnato nel giudizio n. RG 3148/2005;
del decreto dirigenziale n. 18 del 14.2.2005, con il quale è stata pubblicata la graduatoria di merito del concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura del posto di Segretario generale dell’autorità di bacino nord occidentale della Campania, impugnato nel giudizio n. RG 3270/2005;
dei verbali redatti dalla commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli per i concorsi;
della deliberazione di giunta regionale n. 494/2003 che approva lo schema di bando;
dei decreti dirigenziali con i quali sono stati indetti i concorsi pubblici di cui sopra e sono stati approvati i relativi bandi;
della delibera di G.R. n. 2005/2003 con la quale sono state apportate modifiche e integrazioni al bando;
dei decreti dirigenziali con i quali sono state approvate le modifiche apportate ai bando;
del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 779 del 2003 di designazione della commissione esaminatrice;
di ogni altro atto allo stesso preordinato, presupposto, connesso;
impugnati con i ricorsi originario
del provvedimento n. 33 del 27.1.2005 del Presidente della giunta regionale della Campania, avente ad oggetto la nomina dell’ing. Carlo Camilleri come Segretario dell’autorità di bacino regionale sinistra Sele.
del provvedimento n. 34 del 27.1.2005 del Presidente della giunta regionale della Campania, avente ad oggetto la nomina dell’avv. Sorvino come segretario dell’Autorità di bacino regionale del Destra Sele;
del provvedimento n. 35 del 27.1.2005 del Presidente della giunta regionale della Campania, avente ad oggetto la nomina dell’ing. Giuliano Cannata come segretario dell’Autorità di bacino regionale del Sarno;
impugnato con i ricorsi per motivi aggiunti

Visti gli atti di ricorso con i relativi allegati e il ricorso per motivi aggiunti;
visto gli atti di costituzione dell’amministrazione regionale e dei controinteressati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore alla udienza pubblica del 7 dicembre 2006, il referendario dott.ssa Maria Laura Maddalena;
Uditi gli avvocati come da relativo verbale;


FATTO




Con i ricorsi in epigrafe, Luigi Viggiano impugna i decreti dirigenziale, con i quali sono state pubblicate le graduatoria di merito dei concorsi pubblici, per soli titoli, per la copertura del posto di Segretario generale dell’autorità di bacino del autorità di bacino del Sinistra Sele, del Destra Sele, Sarno, del Nord occidentale della Campania nonché gli atti preordinati.
Espone, negli atti di ricorso:
- che con vari decreti dirigenziali erano stati banditi dei concorsi pubblici per soli titoli per la copertura dei posti di segretario dell’autorità di bacino;
- di essersi classificato nelle varie graduatorie al posto n. 7, tranne in quella per la nomina del Segretario generale dell’autorità regionale di bacino del Destra Sele, nella quale si è classificato al posto n. 5;.
Deduce quindi, avverso tutti gli atti impugnati, i seguenti motivi di impugnazione:
1) violazione della legge regionale n. 8 del 1994, eccesso di potere per disparità di trattamento, difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto, contraddittorietà intrinseca tra gli atti, violazione della legge n. 241 del 1990, degli artt. 3 e 97 Cost., degli artt. 24, 103, 111 e 113 Cost., per:
a) eccessiva genericità del requisito di ammissione previsto dal punto 11 dell’art. 2 del bando (esperienza dirigenziale tecnica o amministrativa in Enti, Aziende, Strutture pubbliche o private di almeno 5 anni dopo la laurea);
b) illegittimità della clausola posta dall’art. 3, punto 9 del bando per il quale la presentazione della domanda costituisce acquiescenza a tutte le prescrizioni del bando, perché in contrasto con l’art. 113 Cost.;
c) illegittimità dell’art. 6 del bando là dove prevede che spetti alla commissione d’esame di stabilire i “criteri di peso” per l’assegnazione del punteggio di merito, perché in tal modo si conferisce alla Commissione una eccessiva discrezionalità nella valutazione dei titoli;
d) inoltre, la commissione, nel definire i criteri di attribuzione dei punteggi non ha meglio precisato i titoli previsti dal bando, ma ha solo provveduto a suddividerli ulteriormente con classificazioni particolarmente vaghe, aumentando in tal modo la propria discrezionalità;
e) l’eccessiva discrezionalità riservata alla commissione della valutazione dei titoli e la genericità dei criteri adottati avrebbe dovuto essere controbilanciata da una adeguata motivazione, che tuttavia manca;
2) manifesta irragionevolezza, difetto dei presupposti di fatto e difetto di istruttoria e di motivazione nella valutazione comparativa dei titoli perché all’ing. Sorvino, classificatosi al primo e al secondo posto nelle varie procedure, è stato riconosciuto il punteggio massimo senza che egli avesse nemmeno allegato specificamente le esperienze professionali compiute, da lui stesso soltanto definite come “perfettamente equiparabili ad esperienze dirigenziali”, né in cosa consista la “comprovata qualificazione tecnico professionale nel settore di cui al bando prevista per i liberi professionisti; la commissione si è comportata analogamente, per quanto attiene agli altri candidati che precedono il ricorrente in graduatoria De Nardo e Di Nunzio;
3) violazione della legge regionale n. 8 del 1994, eccesso di potere per disparità di trattamento, difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto, contraddittorietà intrinseca tra gli atti, violazione della legge n. 241 del 1990, degli artt. 3 e 97 Cost., degli artt. 24, 103, 111 e 113 Cost., perché tutti i decreti dirigenziali del concorso sono stati firmati dal dott. Di Nunzio Giacomo, che è uno dei partecipanti al concorso, in evidente situazione di conflitto di interessi;
La regione Campania ha eccepito la tardività delle doglianze avverso le disposizioni del bando e l’inammissibilità delle censure volte a sindacare la discrezionalità amministrativa. Nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato.
Il ricorrente ha quindi impugnato con motivi aggiunti i vari decreti di nomina a segretario dell’autorità di bacino, deducendo le stesse censure dedotte nel ricorso originario.
Si sono costituiti i controinteressati Sorvino ( nei giudizi n. RG 3145/2005 e 3141/2005), Camilleri ( nel giudizio RG 3141/2005) e De Nardo ( in tutti i giudizi), mentre Giuliano Cannata è spontaneamente intervenuto ad opponendum (nel giudizio 4145/2005). Il primo ha inoltre depositato una memoria deducendo il difetto di giurisdizione del giudice adito e varie eccezioni di inammissibilità de ricorso. Nel merito ha chiesto comunque il rigetto del ricorso.
Il ricorrente ha depositato una memoria per l’udienza, ribadendo le precedenti difese e sostenendo l’infondatezza delle dedotte eccezioni, in particolare di quella relativa alla giurisdizione.
All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisine.


DIRITTO




1. Deve essere disposta la riunione dei ricorsi in epigrafi per ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva e dovendosi affrontare identiche questioni, dal momento che i ricorsi hanno tutti lo stesso contenuto.
Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito.
Il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, in materia di controversie relative al rapporto di lavoro alle dipendenze con le pubbliche amministrazione, è disciplinato – come è noto – dall’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, il quale, al comma 4, riserva al giudice amministrativo “le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”. Spettano invece al giudice ordinario, in base al comma 1, “le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (…) incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti.”
Sostiene il controinteressato Sorvino che nel caso di specie si tratterebbe di controversia relativa al conferimento di un incarico dirigenziale, in ordine alla quale è competente il giudice ordinario ai sensi del comma 1 dell’art. 63 sopra citato.
Secondo il ricorrente, invece, in base al comma 4 della stessa norma, la controversia spetterebbe al giudice amministrativo in quanto si tratterebbe di una “selezione pubblica finalizzata alla scelta del soggetto più idoneo a svolgere un determinato ruolo” (v. pag. 11 della memoria di parte ricorrente del 25.11.06). Inoltre, sempre secondo il ricorrente, la fattispecie in esame non potrebbe essere ricondotta ad un’ipotesi di affidamento di incarico dirigenziale, riservata solo a coloro che sono già dipendenti della amministrazione, in quanto la procedura concorsuale impugnata era aperta anche a coloro che non erano pubblici dipendenti, dovendosi quindi qualificare come un concorso esterno. Infine, comunque, vantando il ricorrente una posizione soggettiva di interesse legittimo, in applicazione del criterio del petitum sostanziale, la giurisdizione deve essere riconosciuta al giudice amministrativo.

1.1. Il collegio ritiene che la peculiarità della fattispecie in esame debbano essere tenute presente per risolvere la preliminare questione di giurisdizione.
Occorre, a questo proposito, premettere che ai sensi dell’art. 7 della legge regionale n. 8 del 7/2/1994: “1. Il Segretario generale provvede agli adempimenti di cui all' articolo 12 della Legge 18 maggio 1989, n. 183 ed è nominato, con decreto del Presidente della Giunta Regionale su proposta dell' Assessore delegato alla gestione della Legge 18 maggio 1989, n. 183 tra i dirigenti regionali di seconda qualifica particolarmente esperti e di comprovata qualificazione nel settore disciplinato dalla presente legge: la nomina avviene sulla base di motivata relazione allegata agli atti. Ovvero tra professionisti esperti con la stessa comprovata qualificazione: la nomina viene fatta per pubblico concorso per soli titoli. Il limite di età richiesto è quello di cui al terzo comma dell' articolo 10 del DPR 26 ottobre 1972, n. 636.
2. Ai sensi dell' articolo 13 della Legge 7 agosto 1990, n. 253 il rapporto di lavoro del Segretario Generale è disciplinato da un contratto di diritto privato che ne regola la durata in cinque anni salvo rinnovo.

L’art. 7 della legge regionale prevede dunque due diverse modalità, autonome tra loro, attraverso cui la regione può nominare il segretario generale dell’autorità di bacino regionale.
La prima, connotata da ampia discrezionalità, prevede una selezione riservata ai “dirigenti regionali di seconda qualifica particolarmente esperti e di comprovata qualificazione” e la nomina da parte del Presidente della giunta regionale “sulla base di motivata relazione allegata agli atti”.
La seconda, riservata ai “professionisti esperti con la stessa comprovata qualificazione” esterni alla amministrazione regionale, prevede un “pubblico concorso per soli titoli” all’esito del quale deve essere effettuata la nomina da parte del Presidente della Giunta. Solo per questa seconda modalità di selezione, evidentemente, era previsto dall’art. 7 comma 2 della legge regionale che il rapporto di lavoro del segretario generale dovesse essere disciplinato dalle norme di diritto privato. Una tale disposizione, infatti, non avrebbe avuto alcun senso nel caso di conferimento dell’incarico a soggetti già incardinati nei ruoli della amministrazione regionale con qualifica dirigenziale.
Nel caso in esame, la regione ha optato per la modalità concorsuale, anche alla luce di precedenti giurisprudenziali - anche di questa sezione (cfr. sent. 2 luglio 2004, n. 9871) - favorevoli alla partecipazione alla procedura di soggetti esterni alla amministrazione. E’ stato quindi bandito un concorso aperto alla partecipazione di soggetti esterni, purché in possesso di esperienza dirigenziale almeno quinquennale, ma al quale potevano naturalmente partecipare, al pari dei dirigenti privati, anche i dirigenti regionali.
La regione Campania ha quindi indetto un pubblico concorso per soli titoli per la “copertura del posto di segretario generale dell’autorità di bacino”.
Nel bando, si prevede che la nomina debba essere effettuata dal Presidente della Giunta regionale, all’esito della pubblicazione della graduatoria, in base alle risultanze di essa, senza che a lui residui alcun margine di discrezionalità (art. 8 del bando). Inoltre, il bando, all’art. 11 (norme finali), prevede un generale rinvio alle norme in materia di concorsi pubblici, in quanto applicabili.
Si può dunque concludere che la fattispecie in esame ha sicuramente ad oggetto una selezione volta alla individuazione, attraverso la comparazione tra i titoli dei vari partecipanti, del candidato più idoneo a ricoprire il posto di segretario generale dell’autorità di bacino, procedura quanto meno assimilabile a quelle di tipo concorsuale.
Quanto alla natura del rapporto di lavoro che la regione instaura con il vincitore del concorso, l’articolo 1 del bando precisa che, in conformità alla previsione legislativa, “il rapporto di lavoro sarà regolato da contratto di diritto privato della durata di cinque anni, eventualmente rinnovabili”.
Nei decreti di nomina al segretario generale dell’autorità di bacino, impugnati con i motivi aggiunti, si specifica inoltre che il contratto sarà redatto secondo la schema di contratto approvato con delibera GRC n. 11186 del 30.12.1997.
Nel contratto stipulato, secondo tale schema, dall’ing. Sorvino con la regione Campania per la copertura del posto di segretario generale dell’Autorità di bacino regionale destra Sele, che si deve ritenere identico nel contenuto a tutti i contratti stipulati dai soggetti nominati segretari generali delle autorità di bacino, si legge pertanto che “il rapporto deve intendersi, ad ogni effetto, di natura autonoma e libero professionale, ancorché continuativo e, pertanto, il segretario generale deve svolgere al sua prestazione senza alcun vincolo di subordinazione, in totale autonomia organizzativa ed operativa” (cfr. allegato alla memoria di costituzione di Sorvino, depositata il 12.5.2005).
Da tutto quanto sopra riferito, emerge, in conclusione, che la procedura di nomina del segretario generale dell’autorità di bacino regionale ha una natura peculiare: da un lato, infatti, il legislatore regionale, prima, e il bando di concorso, poi, hanno chiaramente inteso costruire la fase della selezione sulla falsa riga delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, dall’altro lato, però, il ruolo di responsabilità e direzione del segretario generale dell’autorità, la sua estraneità ai ruoli della amministrazione regionale e la natura del contratto di lavoro inducono a qualificare la procedura come funzionale al conferimento di un incarico dirigenziale, accompagnato dalla costituzione di un rapporto di lavoro autonomo a tempo determinato.

1.2. Chiariti i termini della questione in punto di fatto, occorre ora stabilire quali siano le norme applicabili ai fini ella individuazione del giudice competente a conoscere della controversia.
Va in primo luogo escluso che possa applicarsi l’art. 63, comma 4 del d.lgs. n. 165 del 2001, che attribuisce alla giurisdizione del giudice amministrativo, come si è detto, le controversie relative alle “procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”.
La norma infatti si riferisce unicamente alle procedure di natura concorsuale che siano finalizzate alla costituzione di un rapporto di lavoro dipendente con la pubblica amministrazione oppure, secondo i recenti indirizzi giurisprudenziali, di una procedura concorsuale riservata agli interni ma finalizzata alla progressione verticale da un’area o fascia a quella superiore.
Il rapporto di lavoro che la Regione costituisce con il segretario generale dell’Autorità di bacino, invece, come si è visto nel precedente paragrafo, non è un rapporto di lavoro dipendente di natura subordinata, ma un rapporto “di natura autonoma e libero professionale, ancorché continuativo”, che deve essere svolto “senza alcun vincolo di subordinazione, in totale autonomia organizzativa ed operativa”, come si legge chiaramente nella premessa del contratto di diritto privato stipulato con il controinteressato Sorvino e depositato agli atti del giudizio.
Deve quindi escludersi che possa farsi applicazione della norma sopra citata per affermare la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto essa non è applicabile in caso procedura concorsuale finalizzata alla instaurazione di rapporto di lavoro autonomo con la pubblica amministrazione.
Quanto all’applicabilità dell’art. 63, comma 1 del d.lgs. n. 165 del 2001, che, devolve alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative conferimento e la revoca di incarichi dirigenziali, osserva il collegio che la norma, infatti, si riferisce in primo luogo ai c.d. incarichi dirigenziali interni, conferiti cioè ad un soggetto che è già dipendente della amministrazione, con qualifica dirigenziale. In questi casi, il conferimento e la revoca dell’incarico attengono alla gestione di un rapporto di lavoro dipendente in precedenza instaurato.
Nel caso di specie, invece, come si è detto, da un lato il conferimento dell’incarico di segretario generale dell’Autorità regionale di bacino non è riservato a coloro che già sono incardinati nei ruoli della dirigenza regionale e dall’altro il nuovo rapporto di lavoro che viene instaurato con il soggetto nominato, all’esito del concorso, è un rapporto di lavoro autonomo.
Al fine di dare una corretta qualificazione giudica alla peculiare fattispecie oggetto del presente giudizio, in base alla normativa vigente, va rilavato che il D.lgs. n. 165 del 2001 prevede anche i c.d. incarichi dirigenziali esterni, conferiti cioè a soggetti non legati all’amministrazione da un rapporto di lavoro dipendente.
Tale forma di incarico è prevista in particolare, dl comma 3 dell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dalla l. n. 145 del 2002, secondo il quale gli incarichi di Segretario generale di ministeri, di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente possano essere conferiti, oltre che a dirigenti dei ruoli dell’amministrazione, anche “con contratto a tempo determinato” a soggetti esterni alla amministrazione “in possesso delle specifiche qualità professionali richieste da comma 6”.
Inoltre, il comma 4 dello stesso articolo prevede che anche incarichi di funzione dirigenziale di livello generale possano essere conferiti a soggetti esterni, sempre “con contratto a tempo determinato” e sempre “ a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6”.
Il richiamato comma 6 dello stesso articolo prevede appunto le professionalità richieste per il conferimento di tale tipologia di incarichi, che possono essere attribuiti“a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.”
Il rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato in questi casi può essere un rapporto di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, ai sensi degli artt. 2222 c.c. e ss. , come ad esempio è previsto per l'alta dirigenza delle Aziende unità sanitarie locali (art. 3-bis, co. 8, d.lgs. n. 502 del 1992).
In base a tutto quanto si è detto, dunque, ritornando alla questione della applicabilità dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001 per la individuazione del giudice competente, si deve concludere che tale norma possa applicarsi, con conseguente riconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario, qualora si tratti di un rapporto di lavoro subordinato, pur trattandosi di incarichi esterni, perché si tratta pur sempre di atti di conferimento e revoca di incarichi dirigenziali. Tale soluzione, inoltre, appare la più coerente con il complessivo assetto del riparto di giurisdizione. L’incarico esterno, infatti, dovrebbe essere conferito, secondo quanto prevede l’art. 19, non con un provvedimento unilaterale, ma con un vero e proprio contratto di diritto privato, a tempo determinato, del quale è giudice naturale il giudice ordinario, così come di ogni controversia relativa alla esecuzione del contratto.
Qualora, invece, il rapporto di lavoro sia di natura autonoma, non potrà farsi applicazione dell’art. 63, riguardate esclusivamente la disciplina dei rapporti di lavoro dipendente, ma dovrà farsi riferimento ai generali principi di riparto della giurisdizione, secondo i quali giudice naturale del contratto e del rapporto di lavoro di diritto privato da esso derivante è il giudice ordinario, vertendosi in materia di diritti soggetti, mentre per i profili prettamente autoritativi, si pensi a eventuali provvedimenti amministrativi propedeutici al contratto o comunque incidenti sul rapporto, la giurisdizione spetterà al giudice amministrativo.
Talvolta, inoltre, il conferimento dell’incarico, sia interno che esterno, è preceduto da una selezione volta ad identificare una rosa di idonei tra i quali viene discrezionalmente scelto il soggetto al quale l’incarico deve essere attribuito.
Nessuna norma si occupa specificamente della giurisdizione sull’eventuale fase selettiva dei soggetti ai quali l’amministrazione intende conferire detti incarichi.
La giurisprudenza ha tuttavia chiarito che, in applicazione degli ordinari criteri di riparto, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo solo quando sia possibile qualificare la procedura selettiva come un vero e proprio concorso finalizzato all’assunzione alle dipendenze dell’amministrazione o al passaggio ad una qualifica superiore, caratterizzato da una valutazione comparativa mediante assegnazione di punteggi e formazione di una graduatoria vincolante per l’individuazione dei vincitori ( T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 04 gennaio 2006 , n. 80). In tali casi, infatti, ci si trova dinanzi ad un vero e proprio procedimento amministrativo, nell’ambito del quale le situazioni soggettive dei partecipanti al concorso hanno natura di interessi legittimi.
Viceversa, si è ravvisata la giurisdizione del giudice ordinario quando la commissione si limita alla verifica dei requisiti di idoneità dei candidati all'espletamento delle funzioni dirigenziali mediante valutazione dei curricula ed eventuale colloquio, senza attribuire punteggi e senza formare una graduatoria di merito, ma predisponendo semplicemente un elenco dei candidati idonei (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 8 febbraio 2005 , n. 892). In questo caso, infatti, non si ravvisa una vera e propria procedura concorsuale, propedeutica alla stipula del contratto di lavoro.

1.3. Alla luce dei principi sopra riferiti, si dovrà quindi di risolvere la questione di giurisdizione nella fattispecie oggetto del presente giudizio.
Infatti, la qualificazione della fattispecie in esame che, in base alle norme sopra richiamate, appare più coerente è quella che, ponendo l’accento sulla estraneità ai ruoli della pubblica amministrazione e sulla natura autonoma del rapporto di lavoro instaurato con la regione, qualifica la nomina a segretario generale dell’autorità regionale di bacino come atto di conferimento di un incarico dirigenziale esterno, ancorché effettuato all’esito di una procedura di tipo concorsuale, al quale si affianca, secondo lo schema del contratto accessivo di provvedimento, un contratto di lavoro autonomo di diritto privato.
Come si diceva, la regione Campania ha inteso bandire un vero e proprio concorso pubblico per l’individuazione del soggetto al quale conferire l’incarico di segretario generale dell’autorità regionale di bacino.
In base agli ordinari criteri di riparto, dunque, deve riconoscersi la giurisdizione del giudice amministrativo per tutte le questioni inerenti alla procedura concorsuale, in quanto incidenti su situazioni soggettive di interesse legittimo. Per tutte le controversie successive alla nomina e relative alla stipula del contratto o alla sua esecuzione, invece, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, trattandosi di diritti soggettivi.

2. Nel merito, i ricorsi sono tutti infondati e pertanto devono essere respinti.
L’infondatezza dei ricorsi esime il collegio dall’esame delle eccezioni di inammissibilità prospettate dalla regione e dal controinteressato.
Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente lamenta la violazione della legge regionale n. 8 del 1994, eccesso di potere per disparità di trattamento, difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto, contraddittorietà intrinseca tra gli atti, violazione della legge n. 241 del 1990, degli artt. 3 e 97 Cost., degli artt. 24, 103, 111 e 113 Cost., in relazione a svariate norme del bando.
Sia la regione che il controitneressato hanno eccepito la tardività dell’impugnazione delle clausole del bando.
La loro prospettazione tuttavia non può essere condivisa.
La costante giurisprudenza afferma infatti che l'onere di immediata impugnazione del bando di gara è, normalmente, riferito alle clausole riguardanti requisiti soggettivi di partecipazione (Consiglio Stato , sez. V, 09 dicembre 2004 , n. 7893). La necessità dell'immediata impugnazione delle prescrizioni del bando che si assumono lesive, poggia infatti sul presupposto che si tratti di prescrizioni direttamente lesive dell'interesse dei partecipanti poiché ne impediscono la partecipazione alla gara. (Consiglio Stato, sez. IV, 15 dicembre 2003 , n. 8219 e ad. plen., 29 gennaio 2003 , n. 1).
Nel caso di specie, invece, le clausole del bando che il ricorrente ha impugnato riguardano le modalità di valutazione dei candidati, la genericità dei requisiti di ammissibilità, ecc., tutti profili che non incidevano sulla possibilità di partecipazione al concorso.
L’eccezione, pertanto, deve essere respinta.
Anche la dedotta eccezione di acquiescenza alle clausole del bando, ai sensi dell’art. 3, punto 9, secondo il quale “con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente bando”, non può essere accolta.
La clausola, infatti, qualora fosse effettivamente vincolante, sarebbe lesiva del diritto costituzionale alla tutela giudiziaria nei confronti della p.a.. Essa invece deve essere intesa come mera clausola di stile, priva di valenza vincolante.
Va inoltre osservato che il bando di gara è normalmente impugnabile – come si è detto - con l'atto applicativo, conclusivo del procedimento concorsuale; pertanto, la partecipazione alla gara e la presentazione della domanda non costituiscono acquiescenza e non impediscono la proposizione di un eventuale gravame. (Consiglio Stato , sez. VI, 03 aprile 2003 , n. 1716)
Nel merito, il ricorrente deduce l’eccessiva genericità del requisito di ammissione previsto dal punto 11 dell’art. 2 del bando (esperienza dirigenziale tecnica o amministrativa in Enti, Aziende, Strutture pubbliche o private di almeno 5 anni dopo la laurea), non consentita per la valutazione dei requisiti di ammissione.
La doglianza è infondata, in quanto i requisiti indicati dal bando, facendo riferimento a precedenti esperienze professionali svolte con qualifica dirigenziale e ad un periodo minimo di 5 anni, non sono generici ma semplicemente sono idonei a comprendere una ampia gamma di fattispecie, al fine di consentire la più ampia partecipazione al concorso. Si tratta, d’altro canto, degli stessi requisiti previsti , come si è visto nel paragrafo 1.2., dall’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001.
In relazione alla impugnazione della clausola posta dall’art. 3, punto 9 del bando per il quale la presentazione della domanda costituisce acquiescenza a tutte le prescrizioni del bando, perché in contrasto con l’art. 113, il ricorrente non ha interesse poiché, come si è detto sopra, la clausola è priva di valenza cogente. Essa pertanto deve essere dichiarata inammissibile.
Il ricorrente deduce ancora l’illegittimità dell’art. 6 del bando là dove prevede che spetti alla commissione di stabilire i “criteri di peso” per l’assegnazione del punteggio di merito perché in tal modo si conferisce alla commissione una eccessiva discrezionalità nella valutazione dei titoli.
La doglianza non può essere accolta.
Il principio della previa fissazione dei criteri e delle modalità delle prove concorsuali che devono essere stabiliti dalla commissione esaminatrice, previsto per le amministrazioni dello Stato dall'art. 12 d.P.R. n. 487 del 1994, deve essere inquadrato, secondo il consiglio di Stato, nell'ottica della trasparenza dell'attività amministrativa perseguita dal legislatore, che pone l'accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti (Consiglio Stato, sez. IV, 22 settembre 2005 , n. 4989 e 24 luglio 2003 , n. 4238).
Pertanto, in applicazione di tale principio, la commissione esaminatrice non solo può ma anzi deve di norma previamente stabilire i criteri di massima per la valutazione dei titoli e per l’assegnazione del punteggio da attribuire a ciascuno dei candidato, nel rispetto delle previsioni del bando.
Correttamente, pertanto, la commissione ha definito nel verbale n. 17 del 13.9.2004, i criteri di attribuzione dei punteggi di cui all’art. 6 del bando, punti uno, due e tre.
Ritiene tuttavia il ricorrente che la commissione, nel definire i criteri di attribuzione dei punteggi non ha meglio precisato i titoli previsti dal bando, ma ha solo provveduto a suddividerli ulteriormente con classificazioni particolarmente vaghe, aumentando in tal modo la propria discrezionalità.
Rileva il collegio che la predeterminazione dei criteri è stata effettuata, nel citato verbale, prevedendo una graduazione del punteggio in relazione al profilo delle pregresse esperienze gestionali, facendo riferimento sia alle dimensioni dell’ente e alle funzioni ricoperte (comportanti o non l’assunzione di diretta responsabilità) sia al periodo di tempo in cui tale incarico è stato ricoperto. In relazione alla qualificazione professionale, la commissione ha indicato cinque scaglioni di punteggio (di cinque punti ciascuno), a cominciare dalla qualificazione insufficiente per finire con quella eccellente. Infine, quanto alla valutazione del curriculum professionale di studio, la commissione ha ritenuto di indicare quali elementi di valutazione: diplomi di laurea, il voto di laurea, eventuali specializzazioni post laurea, partecipazione a congressi, convegni tecnico scientifici e pubblicazioni. Si tratta di una predeterminazione di criteri che, nei limiti in cui è sindacabile dal giudice una scelta discrezionale della amministrazione, non appare né illogica né irrazionale.
Quanto alla censura dell’eccessiva discrezionalità conferita alla commissione esaminatrice in tale operazione, osserva il collegio che l'attività di determinazione dei criteri di valutazione delle prove di concorso è frutto dell'ampia discrezionalità amministrativa di cui è fornita la commissione esaminatrice per lo svolgimento della propria funzione e si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità del g.a., impingendo nel merito dell'azione amministrativa, salvo che essa non sia "ictu oculi" inficiata da irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti. (Consiglio Stato , sez. IV, 22 settembre 2005 , n. 4989).
D’altro canto, il fatto che residui in capo alla commissione, pur dopo la predeterminazione dei criteri, un certo ambito di discrezionalità nelle operazioni di valutazione è assolutamente fisiologico e non rende in alcun modo illegittima la procedura.
Infondato è anche l’ultimo profilo di doglianza svolto dal ricorrente sempre nel primo motivo di ricorso, secondo cui l’eccessiva discrezionalità riservata alla commissione della valutazione dei titoli e la genericità dei criteri adottati avrebbe dovuto essere controbilanciata da una adeguata motivazione, che tuttavia manca.
Rileva infatti il collegio che, secondo consolidata giurisprudenza da cui non c’è ragione di discostarsi, il voto numerico attribuito dalla commissione esaminatrice esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della commissione medesima, contenendo in sé la sua motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, soprattutto allorquando siano stati predeterminati adeguati criteri di valutazione, che consentano di ricostruire ab externo la motivazione di tale giudizio (T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 25 maggio 2006 , n. 6135).
Il primo motivo di ricorso, dunque, deve essere respinto.

3. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce manifesta irragionevolezza, difetto dei presupposti di fatto e difetto di istruttoria e di motivazione nella valutazione comparativa dei titoli perché all’ing. Sorvino, primo e secondo classificato nelle varie graduatorie, è stato riconosciuto il punteggio massimo senza che egli avesse nemmeno allegato specificamente le esperienze professionali compiute, da lui stesso soltanto definite come “perfettamente equiparabili ad esperienze dirigenziali”, né in cosa consista la “comprovata qualificazione tecnico professionale nel settore di cui al bando prevista per i liberi professionalisti”; la commissione si è comportata analogamente, per quanto attiene agli altri.
Il controinteressato e la regione hanno eccepito l’inammissibilità e comunque l’infondatezza delle censure. In particolare, il controinteressato Sorvino ha contestato le asserzioni del ricorrente, riferendo il contenuto del proprio curriculum e menzionando l’allegata documentazione.
Il motivo non può essere accolto.
Occorre premettere che, come rilevato dallo stesso ricorrente, le valutazioni tecnico-discrezionale della Commissione sono sindacabili unicamente sotto il profilo della illogicità manifesta, dell’errore di fatto, o del difetto di motivazione.
Le censure dedotte nel motivo di ricorso, pur formalmente costruite come vizi di legittimità, sono in realtà volte a sindacare il merito delle scelte della Commissione esaminatrice. Infatti, il ricorrente, che non ha indicato alcun criterio generale asseritamene violato dall’organo esaminatore, si è limitato a contestare in concreto la valutazione dalla stessa effettuata circa il curriculum del concorrente Sorvino, risultato poi vincitore della procedura concorsuale per la nomina a segretario dell’Autorità di bacino del destra Sele, e degli altri candidati che hanno preceduto il ricorrente in graduatoria. In sostanza, dunque, ciò che il ricorrente richiede in realtà a questo giudice non è un sindacato di legittimità ma che la valutazione giurisdizionale si sostituisca al giudizio formulato dalla commissione esaminatrice, operazione che ovviamente non è consentita in sede di giurisdizione di legittimità.
A ciò si aggiunga che il controinteressato Sorvino, nella prima memoria difensiva, ha ampiamente spiegato quali fossero le “esperienze professionali compiute” e in cosa consistesse la “comprovata qualificazione tecnico professionale nel settore di cui al bando prevista per i liberi professionisti”, precisando di aver allegato e provato tutte le queste circostanze con la presentazione del curriculum e dei relativi allegati. Tali profili evidenziali dal controinteressato non sono stati, inoltre, contestati dal ricorrente. Per tali ragioni, la censura deve essere respinta.

4. Con il terzo motivo di ricorso, Viggiano deduce violazione della legge regionale n. 8 del 1994, eccesso di potere per disparità di trattamento, difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto, contraddittorietà intrinseca tra gli atti, violazione della legge n. 241 del 1990, degli artt. 3 e 97 Cost., degli artt. 24, 103, 111 e 113 Cost., perché tutti i decreti dirigenziali del concorso sono stati firmati dal dott. Di Nunzio Giacomo, che è uno dei partecipanti al concorso, in evidente situazione di conflitto di interessi.
Rileva il collegio che effettivamente il dottor Di Nunzio Giacomo, che all’epoca rivestiva la carica di coordinatore dell’Area interessata alla indizione della prova selettiva e che per tale motivo alcuni degli atti della procedura sono stati firmati da lui, quali ad esempio l’atto di indizione del concorso o di approvazione delle modifiche del bando. . Tuttavia, tale comportamento, pur riprovevole dal punto di vista deontologico, tenuto conto della sua intenzione di prendere parte al concorso, non ha comportato, nel caso di specie, il verificarsi di una effettiva situazione di incompatibilità con efficacia invalidante dell’intera procedura concorsuale.
Non vi è prova, infatti, che vi sia stata alcuna illegittima intromissione nella procedura da parte del Di Nunzio, abusando della sua duplice posizione di dirigente dell’area e di futuro concorrente. Infatti, gli atti a sua firma (i decreti dirigenziali di indizione del concorso e quelli di approvazione delle modifiche al bando) sono meramente esecutivi delle delibere di Giunta rispettivamente del 7.2.1003, con la quale è stato anche approvato lo schema del bando di concorso, e del 30.5.2003. Tali atti inoltre sono tutti antecedenti all’inizio delle operazioni concorsuali. Infine, risulta dagli atti che il dott. Di Nunzio non si sia classificato vincitore di alcun concorso.
E’ pertanto da ritenersi che il denunciato potenziale conflitto di interessi del dott. Di Nunzio non abbia avuto alcuna effettiva influenza sulla procedura.
Il motivo pertanto non può essere accolto.

5. Con i ricorsi per motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato i provvedimenti del Presidente della giunta regionale della Campania, avente ad oggetto la nomina come segretario delle varie Autorità di bacino regionale, tranne quello di nomina dell’autorità del bacino nord occidentale della Campania. I ricorsi per motivi aggiunti, essendo articolati unicamente con riferimento alla illegittimità in via derivata per gli stessi vizi denunciati nei ricorsi originari, sono tutti infondati per le stesse ragioni illustrate nei precedenti paragrafi e devono pertanto essere respinti.

6. In conclusione, tanto i ricorsi originari che quelli per motivi aggiunti devono essere respinti. Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio tra le parti costituite.


P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Terza Sezione di Napoli, riuniti i ricorsi in epigrafe, li respinge con i relativi motivi aggiunti.
Compensa le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così è deciso in Napoli, nelle camere di consiglio del 7 dicembre 2006, dell’8 febbraio 2007 e del 22 marzo 2007.



 

 
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