T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III - Sentenza 28 maggio 2007 n. 4866
Pres. Baccarini, Rel. Panzironi
Cooperativa Muratori & Cementisti C.M.C. di Ravenna (Avv. A. Celotto) c. A.N.A.S. S.p.a. (Avv. dello Stato); Impresa Pizzarotti & C. S.p.a. (Avv.ti M. Sanino e G. Ruggiero) |
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1. Contratti della PA – Offerta – Lista comparativa dei prezzi al netto del ribasso, con le stesse voci che erano state indicate dalla stazione appaltante al lordo del ribasso e comprensive delle spese generali e dell’utile – Legittimità – Ragioni
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2. Contratti della PA – Gara – Attribuzione di zero punti relativamente ad un parametro, a tutte le concorrenti che non abbiano fornito elementi esaustivi, eccetto due – Legittimità
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3. Contratti della PA – Gara – Clausola che equipara all’emissione del certificato di collaudo, l’uso parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione con gli effetti conseguenti sulla copertura assicurativa a carico dell’aggiudicatario provvisorio – Legittimità
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4. Contratti della PA – Offerta di gara – Polizza assicurativa non riportante per esteso tutte le clausole inderogabili tassativamente prescritte dalla lettera d’invito ma si limiti a richiamarle - Legittimità
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1. E’ legittima l’offerta contenente una lista comparativa dei prezzi formulati al netto del ribasso, articolata con le stesse voci dell’elenco prezzi per categorie di lavori e forniture indicate dalla stazione appaltante, che le considerava, invece, al lordo del ribasso e comprensive delle spese generali e dell’utile. Infatti, laddove la lettera di invito richiede unicamente che i prezzi siano redatti al lordo dei costi della sicurezza, utilizzando prioritariamente i costi elementari allegati al capitolato speciale e che il quadro economico, comprensivo di eventuali varianti, non sia inferiore all’importo posto a base di gara e determinato sulla base dell’elenco prezzi suddetto, la presentazione di un’offerta non al netto del ribasso implicherebbe la formulazione del ribasso stesso già in sede di offerta tecnica, o contestualmente ad essa e comporterebbe la violazione della regola della procedura ad evidenza pubblica in base alla quale la conoscenza dell’offerta economica avviene dopo quella dell’offerta tecnica.
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2. E’ legittima l’attribuzione del punteggio massimo relativamente ad un parametro, alle offerte più convenienti e di zero punti alle altre concorrenti che non abbiano fornito elementi esaustivi per permettere alla Commissione di effettuare le proprie valutazioni.
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3. E’ legittima, in quanto conforme allo schema tipo approvato dal decreto del Ministro dell’Industria di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici, n. 123/2004, e non concretante riserve a favore dell’appaltatore, la clausola in merito alla polizza di copertura assicurativa a carico dell’aggiudicatario provvisorio, che equipara all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, l’uso, anche parziale o temporaneo, delle opere secondo destinazione, con i relativi effetti sulla copertura medesima.
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4. E’ conforme alle prescrizioni della lettera d’invito la polizza assicurativa che non riporti per esteso tutte le clausole inderogabili tassativamente prescritte nella lettera medesima, ma si limiti a richiamarle, in quanto conforme a quanto stabilito dallo schema tipo approvato con il decreto del Ministro dell’Industria di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici, n. 123/2004.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
SEZIONE III
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composto dai Signori Magistrati: Stefano BACCARINI Presidente; Germana PANZIRONI Componente- estensore; Alessandro TOMASSETTI Componente
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 7130/2006 della
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Cooperativa Muratori & Cementisti C.M.C di Ravenna, in persona del legale rappresentante pro tempore e la Oleandri S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv, prof Alfonso Celotto del Foro di Roma
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CONTRO
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l’ANAS S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dalla Avvocatura dello Stato;
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E NEI CONFRONTI
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dell'Impresa Pizzarotti & C. S.pA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentare e difesa dagli avv.ti Mario Sanino e Gianpaolo Ruggiero del foro di Roma;
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PER L’ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE
del provvedimento in data con cui l’ANAS, compartimento della Viabilità per la ha disposto l’aggiudicazione definitiva della gara ASR49/04 - Lavori di ammodernamento ed adeguamento alle norme CNR soluzione 3+3 corsie di marcia più relative corsie di emergenza sull’Autostrada Salerno - Reggio Calabria - Tronco I° - Tratto 5° - Lotto 4° dal Km. 47+800 al Km. 53+800, gara esperita per un importo a base d’asta di Euro 191.118.563,00;
di ogni altro atto e provvedimento cui siano riferibili le censure contenute nei motivi di ricorso;
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Visti i ricorsi con i relativi atti.
Viste le memorie di costituzione delle parti resistenti.
Visti gli atti tutti di causa.
Designato Relatore il Consigliere Germana Panzironi.
Uditi, alla udienza del 24 gennaio 2007, gli avvocati come da verbale di udienza.
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FATTO
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Con ricorso ritualmente notificato e depositato le imprese ricorrenti impugnano gli atti con i quali è stata aggiudicata definitivamente a favore dell'Impresa Pizzarotti la gara indetta dall'ANAS per l'affidamento dei lavori di ammodernamento ed adeguamento alle norme C.N.R. soluzione 3+3 corsie di marcia più relative corsie di emergenza dell'Autostrada SA-RC tronco 1'-tratto 5°- lotto 4' del Km. 47+800 al Km. 53+800.
Premette in fatto che con bando pubblicato sulla G.U.R.I, del 7.12.2004, l’ANAS indiceva tale gara ai sensi dell’ art. 19, comma 1, lett a) e dell’art. 21, comma 1 ter della leqqe 109/94.
L’importo complessivo dell’appalto era pari a € 191.118.563,00 comprensivo di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari a € 8.498.599,54, con durata dei lavori prevista in 940 giorni.
Il criterio di aggiudicazione prescelto era quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa con l'attribuzione dei seguenti punteggi in relazione ai singoli elementi di valutazione:
- prezzo (40 punti);
-valore tecnico ed estetico delle varianti (27 punti);
- impegno del concorrente ad adottare due o più turni di lavoro (23 punti)
- riduzione del tempo di esecuzione (7 punti):
-costo di utilizzazione e di manutenzione (3 punti).
Con lettera dell'11.3.2005, l’ANAS invitava varie imprese, tra cui l’ATI ricorrente e l'Impresa Pizzarotti, alla licitazione privata, specificando nella lettera di invito che, successivamente alla attribuzione del punteggio complessivo assegnato alle offerte dei concorrenti, la Commissione avrebbe proceduto alla aggiudicazione provvisoria dei lavori.
Le norme di partecipazione alla gara, allegate alla lettera di invito, prevedevano che il concorrente presentasse tre buste, riguardanti, rispettivamente, la prima l'offerta economica da formulare attraverso la lista delle categorie dei lavori e forniture previste per l'esecuzione (art. 90, comma 5, del DPR 554/1999), e la seconda l'offerta tecnica, che doveva contenere la relazione tecnica ai fini della valutazione degli elementi: “valore tecnico ed estetico della variante”, “impegno dei concorrente ad adottare due o pia turni di lavoro”, “riduzione del tempo di esecuzione”, “costo di utilizzazione e di manutenzione”, nonché il quadro comparativo attestante il raffronto tra i prezzi ANAS e i nuovi prezzi conseguenti alle eventuali nuove lavorazioni connesse con le varianti introdotte.
Le prescrizioni di gara precisavano la tipologia sia i limiti delle varianti proponibili, individuando quelle ammissibili e quelle non ammissibili o che avrebbero comportato, anche nel caso in cui recassero benefici alla committente, l'attribuzione di un punteggio pari a 0.
Infine, la terza busta riguardava la documentazione amministrativa da allegare unitamente alla presentazione della domanda di partecipazione.
In esito all'esame delle offerte tecniche, cui ha fatto seguito l’ attribuzione dei punteggi, la Commissione ha proceduto all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche.
Dopo tale operazione, la Commissione, sulla base di un criterio oggettivo, ha verificato la congruità delle offerte di tutti i concorrenti, invitandoli a fornire chiarimenti e giustificativi su alcuni prezzi. Successivamente, sempre nell'ambito del procedimento di verifica di congruità, la Commissione ha richiesto alcuni chiarimenti sui giustificativi presentati.
Nel corso della seduta del 20.6.2006 la Commissione riteneva che la documentazione presentata dai concorrenti, ai quali era stato richiesto di produrre giustificativi e chiarimenti, fosse sufficiente a giudicare congrue le offerte presentate e, pertanto, procedeva all'assegnazione dei punteggi relativi all'offerta economica e a stilare la graduatoria finale.
All'esito di tale attività, l'impresa Pizzarotti è risultata provvisoria aggiudicataria della gara avendo conseguito il punteggio complessivo pari a 82 punti, mentre la seconda classificata è risultata l'ATI ricorrente con il punteggio complessivo di 80,876 punti.
Con nota del 5.9.2006 l'ANAS comunicava all'impresa Pizzarotti l'aggiudicazione definitiva dei lavori per un importo pari € 131.543.757,43 oltre a € 8.428,599 ,54 per oneri di sicurezza.
Nei confronti del provvedimento di aggiudicazione provvisoria la ricorrente deduce la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto vari profili, nonché la violazione della lex specialis di gara.
Si costituivano in giudizio la controinteressata indicata in epigrafe e la resistente deducendo la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
In data 5.9.2006 C. M. C notificava atto di motivi aggiunti con il quale impugnava l'aggiudicazione definitiva dei lavori, articolando due ulteriori motivi di doglianza e insistendo nella richiesta di sospensione, ex art. 21, comma 9, della legge 1034/1971.
L'impresa Pizzarotti nelle more articolava anche ricorso incidentale, formulando due motivi con i quali eccepiva l'illegittima mancata esclusione dalla gara dell'ATI C.M. C..
In data 4.10.2006 C.M.C. notificava un secondo atto di motivi aggiunti.
Con memoria depositata in data 10.102006 la controinteressata confutava tutte le doglianze articolate dalla ricorrente.
Con ordinanza n. 5879/06 il Tribunale respingeva l’istanza cautelare.
Alla udienza del 24 gennaio 2007 la causa veniva assunta in decisione dal Collegio.
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DIRITTO
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La questione sottoposta alla attenzione del Collegio investe la legittimità degli atti relativi alla gara indetta dall’ANAS per l'affidamento dei lavori di ammodernamento ed adeguamento alle norme C.N.R soluzione 3+3 corsie di marcia più relative corsie di emergenza dell'Autostrada SA-RC tronco 1'-tratto 5°- lotto 4' dal Km. 47+800 al Km. 53+800.
Con il primo gruppo di censure la ricorrente contesta la diversa formulazione dei prezzi tra la “nuova lista del quadro comparativo” e la “lista della categorie di lavoro e forniture” che emergerebbe dall'esame complessivo dell'offerta presentata dall'impresa Pizzarotti S.p.A.; da tale diversità discenderebbe l'inammissibilità dell'offerta, alternativamente sotto il profilo della mancata giustificazione del valore migliorativo della variante proposta ovvero della divergenza e contraddittorietà tra prezzi contenuti nell'unica offerta.
Il punto II della lettera invito prescriveva che la proposta da prodursi nella II busta, doveva contenere un quadro comparativo che mettesse a confronto la lista dei prezzi ANAS , compilata al lordo dei costi per la sicurezza e la nuova analoga lista redatta dal concorrente in conseguenza della variante offerta; tale ultima lista doveva essere compilata al lordo dei costi per la sicurezza, più gli eventuali nuovi prezzi. La presentazione di varianti che risultassero, dal precedente quadro comparativo, avere valore inferiore a quello del progetto a base di gara, sarebbe stata motivo di esclusione.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, quindi, la variante non poteva che essere migliorativa del progetto di base e ad essa non poteva che corrispondere un valore economico pari o superiore a quello del progetto medesimo.
Naturalmente l’introduzione di una variante implica o può implicare l’introduzione di nuovi prezzi, non previsti dalla stazione appaltante perchè collegati alla variante stessa.
L’illegittimità dedotta dall’ATI ricorrente riguarda sostanzialmente due profili: il primo relativo alla circostanza che il valore economico del progetto contenuto nell’offerta economica di Pizzarotti è risultato inferiore al valore del progetto ANAS. Il secondo relativo alla oggettiva diversità dei prezzi formulati dalla Pizzarotti nel quadro comparativo e nella lista delle lavorazioni, cioè sia nell’offerta tecnica che in quella economica.
Tale doglianza viene ribadita ed estesa nel primo dei motivi aggiunti notificati a seguito dell’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
Le censure contenute nell’unico motivo del ricorso principale e nel primo motivo aggiunto, esaminate congiuntamente, non appaiono fondate alla luce della documentazione prodotta e delle difese della parti resistenti.
L’istante sostiene, infatti, che la controinteressata ha ottenuto un elevato punteggio (42 punti) relativamente all'offerta tecnica e che tale attribuzione di punteggio implicherebbe l'apporto di consistenti, quanto illegittime, varianti al progetto base, che contestualmente ha offerto un ribasso del 27,96% e che, conseguentemente, non sarebbe stata rispettata la clausola della lettera di invito, che imponeva che il valore del progetto comprensivo delle varianti apportate, al lordo del ribasso, non dovesse essere inferiore all'importo del progetto a base di gara.
Erroenamente, pertanto, l’ANAS, in violazione della lex specialis della gara non ha escluso la Pizzarotti dalla gara, aggiudicando ad essa i lavori. In primo luogo occorre rilevare che il punteggio di 42 è stato attribuito all'impresa Pizzarotti per l’intero progetto e non solo per le varianti apportate, alle quali sono stati dati 9 punti. Infatti, il punteggio di 42 punti assegnato a Pizzarotti riguarda 1'intera offerta tecnica, che valorizza sia l’elemento di cui alla lett. b), cioè il “valore tecnico ed estetico delle varianti” ma anche gli ulteriori tre elementi di valutazione di cui alle lett c), impegno del concorrente ad adottare due o più turni di lavoro, d), riduzione del tempo di esecuzione, e) costo di utilizzazione e di manutenzione.La circostanza per cui l'importo complessivo del progetto ( pari a € 194.321.535,24) presentato dalla Pizzarotti, comprensivo del valore delle varianti, come evidenziato dal quadro comparativo allegato alla offerta tecnica, risulta superiore a quello posto a base di gara, pari a € 193.635.829,01 smentisce in punto di fatto quanto sostenuto dalla ricorrente.
Relativamente al profilo della diversità delle offerte giova rappresentare quanto segue, in adesione alla prospettazione della difesa erariale e della controinteressata.
I prezzi indicati nella “nuova lista del quadro comparativo” non sono stati giudicati dalla commissione come diversi da quelli indicati nella “lista delle categorie dì lavoro e forniture”.
Ad avviso del Collegio siffatta valutazione appare esente da vizi di legittimità in quanto correttamente basata sulla documentazione presentata e integrata successivamente in sede di richiesta di giustificativi e di chiarimenti. Tali prezzi si riferiscono ad identiche categorie di lavoro, come dimostrato dal fatto che le declaratorie di ogni singola categoria sono del tutto coincidenti. La sola differenza è costituita dall’entità dei singoli prezzi che nella “nuova lista del quadro comparativo” sono considerati al lordo del ribasso e comprensivi di spese generali ed utile, fissati al 15% e 10% come prescritto dalle lettera di invito, mentre nella “lista delle categorie dei lavori e forniture” sono formulati dall’impresa al netto del ribasso, in quanto facenti parte dell’offerta economica e con spese generali ed utili propri dell’impresa stessa.
D’altra parte ciò è conforme alle prescrizioni della lettera di invito che richiedeva che i nuovi prezzi fossero redatti al lordo dei costi della sicurezza e utilizzando prioritariamente i costi elementari allegati al capitolato speciale.
Risulta chiaro che l’accorpamento dei prezzi di capitolato, che sono al lordo di ogni ribasso, conducono ad un nuovo prezzo, anch'esso al lordo del ribasso.
La ratio delle citate prescrizioni appare chiara: la finalità ultima della stazione appaltante era quella di assicurare che le varianti da presentare fossero migliorative e quindi non andassero a detrimento del progetto a base di gara; per tale ragione veniva richiesto che il quadro economico, che doveva risultare per effetto delle eventuali nuove lavorazioni conseguenti alle varianti introdotte, non fosse inferiore all'importo a base di gara, quest’ultimo determinato sulla base dell'elenco dei prezzi che aveva concorso a configurare l'importo a base di gara. Nel caso di specie, come sopra illustrato, l’importo determinato dall’impresa è superiore a quello a base di gara.
In tale prospettiva la lettera di invito stabiliva le modalità di formulazione dei nuovi prezzi, collegati alle varianti e pertanto non predeterminati nell’elenco prezzi ANAS, attraverso analisi che dovevano tenere conto dei costi elementari come risultanti nel capitolo speciale, nonché sulla base delle aliquote di utili e spese generali indicati nella lettera di invito.
Sui prezzi così formulati il concorrente doveva, poi, proporre il proprio ribasso che doveva necessariamente essere presentato nell’offerta economica, quindi, nella lista delle categorie di lavoro e delle forniture.
Se si dovesse ritenere fondata la tesi di parte ricorrente per cui il concorrente avrebbe dovuto formulare il ribasso già in sede di offerta tecnica, o contestualmente ad essa, si avrebbe la violazione della regola delle procedure ad evidenza pubblica in base alla quale la conoscenza dell’offerta economica avviene dopo quella dell’offerta tecnica.
In sede di offerta economica, quindi, l'aggiudicataria ha correttamente ribassato i prezzi indicati, in conformità alle indicazioni dell’ANAS, individuando, non solo una diversa aliquota delle spese generali e dell'utile secondo la propria personale convenienza ma anche indicando i prezzi al netto del ribasso degli oneri della sicurezza. Il ribasso è stato proposto sulla scorta dei risparmi pianificati dall’impresa in base alla valutazione delle offerte dei propri fornitori, delle proprie attrezzature e di altri fattori posti a base dei costi dell’operazione.
In realtà, la controinteressata ha proposto varianti al progetto base, per l'esecuzione delle quali erano previste lavorazioni i cui prezzi non erano ricompresi nella lista ANAS; pertanto, è stato necessario allegare, nella busta contenente l'offerta tecnica, il quadro comparativo redatto in conformità alle prescrizioni della lettera di invito, integrando i prezzi ANAS con i nuovi prezzi inerenti alle diverse lavorazioni introdotte.
Contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, tuttavia, la Pizzarotti ha agito nel pieno rispetto della lettera di invito che prevedeva espressamente che i nuovi prezzi dovevano tenere conto dell’aliquota del 10% per utili e del 15% per spese generali; tali aliquote corrispondono a quelle applicate dall’ANAS in sede di formazione dei prezzi a base di gara, che come tali potevano essere oggetto di ribasso nell’offerta economica.
Coerentemente, quindi, la Pizzarotti nell’offerta tecnica, ha approntato il quadro comparativo conformemente alle prescrizioni di gara e successivamente, con la propria offerta economica, ha operato i ribassi sia sui prezzi ANAS, sia sui nuovi prezzi, così complessivamente determinando l'importo economico offerto per il progetto proposto.
Portando ad esempio, l’elemento prezzo citato dall’istante, per il nuovo prezzo ZNP GN 03 (fornitura in opera di elementi strutturali), la Pizzarotti ha introdotto una variante relativa all'utilizzo di elementi strutturali in vetroresina con tubi in PVC ed utilizzo di malte espansive in luogo dei normali tubi in vetroresina e tradizionali malte cementizie adottati nel progetto a base dl gara.
Quindi, ai fini del quadro comparativo, la controinteressata ha analizzato la lavorazione adottando per la fornitura (tubi e malte espansive) un prezzo di mercato che è stato desunto dai listini prezzi dei principali fornitori, per la posa (macchinari e manodopera) necessariamente le stesse voci e costi contemplate nell'allegato al capitolato speciale, per le incidenze (ore di mezzi e manodopera) le incidenze normalmente necessarie se si adottano gli elementi di cui all'allegato al capitolato speciale.
In conclusione, appare dimostrato che le differenze tra i nuovi prezzi di cui al Quadro Comparativo (Nuova Lista Prezzi) e l'offerta non configurano una nuova ed inammissibile offerta da parte della controinteressata.
Le modifiche sono infatti attinenti al prezzo effettivamente praticato dai fornitori abituali rispetto al listino prezzi Anas a base di gara per quanto attiene alle forniture, alle attrezzature che l'impresa si è proposta dl utilizzare effettivamente ed ai relativi prezzi dl noleggio praticati dai fornitori abituali, alla durata della lavorazione ed all'effettiva incidenza in termini di ore ed unità per gli elementi manodopera ed attrezzature, ridotte rispetto alle previsioni di gara, nonchè alla misura di spese generali offerte in riduzione rispetto al livello contemplato nel progetto a base di gare (10% in luogo del 15%) e all'utile atteso che la Pizzarotti ha quantificato nel 4% in luogo del 10% adottato dall'Anas nel progetto a base di gara.
I ricorrenti sostengono altresì l'illegittimità del ricorso, da parte dell'ANAS, alla procedura di chiarimenti (congruità) da cui discenderebbe l’inammissibilità dell'offerta della Pizzarotti & C. S.p.A.
Il Collegio osserva che la possibilità di ricorrere alla procedura di congruità, oltre ad essere prevista nel punto B20 della lettera di invito, è conforme alle direttive comunitarie e agli orientamenti prevalenti della giurisprudenza.
L'art. 30, comma 4 della direttiva 93/37/CEE prevede, intatti, l'obbligo dell’amministrazione di verificare la composizione delle offerte che appaiono anormalmente basse, Indipendentemente dal criterio di aggiudicazione prescelto.
Secondo la normativa comunitaria, inoltre, al fine dell'individuazione della soglia di anomalia dell’offerta, in presenza della quale far scattare il meccanismo di verifica, è sufficiente che l'offerta presenti un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione.
In tale direzione si pone altresì la nuova direttiva europea sugli appalti n. 18/04, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, che all’art. 55 intitolato ''Offerte anormalmente basse”, casi dispone, al comma 1, “Se per un determinato appalto, talune offerte appaiano anormalmente basse rispetto alla prestazione, l’amministrazione aggiudicatrice, prima di poter respingere tali offerte, richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell’ offerta in questione. I successivi commi specificano gli elementi che possono formare oggetto delle richieste quali l’ economia del procedimento di costruzione, le soluzioni tecniche adottate e/o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori”.
Per quanto attiene l'affermazione secondo la quale l'ANAS avrebbe richiesto chiarimenti alla Pizzarotti per l'asserita presentazione di una doppia offerta giova destituito di fondamento, giova osservare, come emerge dalla lettura dei verbali della Commissione, che quest’ultima, successivamente all'apertura delle offerte economiche ha ritenuto "attesa l’entità dei ribassi formulati, di procedere alla verifica di congruità di tutte le offerte presentate (verbale n.10).
Quindi, avendo la richiesta di chiarimenti riguardato tutti i concorrenti, non ha pregio l’ipotesi di collegarla alle modalità di formulazione dell'offerta da parte dell’impresa Pizzarotti.
Ed infatti, dal verbale n. 15, ad ulteriore conferma di quanto detto, emerge che la Commissione con varie note ha "formulato una richiesta di giustificazione per ciascuno degli undici concorrenti necessaria per acquisire gli elementi di valutazione per procedere alla verifica di congruità dell'offerta economica.
Tale verifica ha interessato pertanto anche la C M. C., alla quale la Commissione ha anche richiesto (verbale n. 19) ulteriori chiarimenti in ordine ai giustificativi presentali.
La ricorrente, con successivi motivi di gravame, deduce l’illegittimità dell’operato della commissione in ordine al criterio adottato per la valutazione del punteggio relativo al minor costo di utilizzazione e di manutenzione e per l’attribuzione dei punteggi di cui alla lett. e) del punto IV della lettera invito ed alle relative modalità di calcolo.
L’istante sostiene in particolare che sarebbe illegittima l’attribuzione di tre punti, punteggio massimo, alla Pizzarotti, a fronte del punteggio 0 assegnato ad essa.
La censura è destituita di fondamento perché risulta dagli atti di causa che solo due concorrenti, ( Pizzarotti e Condotte), hanno fornito elementi esaustivi per permettere alla commissione di applicare il criterio dell’interpretazione lineare che consiste nel fare una proporzione tra costo e risparmio negli elementi indicati.
I restanti 9 concorrenti non hanno fornito elementi sufficienti e quindi la commissione ha attribuito ad essi il punteggio 0, tranne che a Condotte che ha avuto il punteggio di 2,13.
Da ultimo il Collegio esamina la censura relativa alla violazione del punto.8 e del punto IV.3. n.8 della lettera invito, per cui l’aggiudicatario provvisorio avrebbe dovuto produrre entro il termine perentorio di 15 giorni dalla richiesta la polizza assicurativa a pena di decadenza.
L’istante sostiene, inoltre, la non conformità della polizza di copertura assicurativa alle predette disposizioni con conseguente illegittimità del provvedimento di aggiudicazione definitiva alla Pizzarotti.
Da quanto dedotto dalla difesa erariale si evidenzia che la clausola richiamata da parte ricorrente è correlata alla mancata produzione della polizza e non ad una sua eventuale difformità dallo schema tipo; pertanto, la commissione, in presenza della produzione entro il termine prescritto della polizza assicurativa da parte dell'impresa aggiudicataria, ha legittimamente operato.
La ricorrente eccepisce, poi, che la polizza di copertura, conterrebbe delle riserve in favore dell'appaltatore, contrastanti con le condizioni della garanzia espressamente richieste dalla lettera d'invito: in particolare la riserva contestata da parte ricorrente secondo la quale: “ l’uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione equivale, agli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio” risulterebbe incongrua rispetto alla garanzia richiesta nella lettera di invito e comporterebbe una limitazione alla durata della garanzia.
La censura non ha pregio alla luce delle prescrizioni di gara poichè la clausola è conforme allo schema tipo 2,3 approvato con decreto del Ministro dell'industria di concerto con il Ministro dei lavori pubblici" (appunto il D.M. n. 123/1004) che è quello richiamato dalla lettera di invito al punto A.8.
L’adozione di uno schema tipo garantisce la stazione appaltante sul rispetto delle condizioni ipotizzate dalla legge e sulla possibilità concessa all'istituto bancario od assicurativo di effettuare tale operazione.
I ricorrenti hanno ulteriormente argomentato le proprie difese, sostenendo la non conformità della polizza assicurativa alle prescrizioni della lettera di invito nel testo: nella garanzia offerta dalla Pizzarotti & C S.p.A: non comparirebbero le clausole inderogabili tassativamente prescritte.
Invero le specifiche clausole richieste dalla lettera di invito anche se non richiamate tutte per esteso nelle “condizioni particolari aggiuntive (pag. 16 della polizza assicurativa dove si richiama in ogni caso all’art. 103 DPR n°554/99) sono state comunque richiamate agli articoli 7, 17, 23 della polizza “Zurich Z053950" depositata dalla impresa Pizzarotti.
La polizza così come strutturata risulta, pertanto, conforme a quanto previsto dalle predette disposizioni della lettera di invito, punto A.8, a sua volta in linea con quanto stabilito dallo schema tipo 2.3 approvato con il citato D.M. 123/2004.
Parimenti infondate sono le doglianze relative alla presentazione di due relazioni tecniche complessivamente superiori alle 100 pagine previste dalla lettera invito.
In primo luogo la lettera invito non prevedeva alcuna sanzione di esclusione per l’eventuale violazione del limite, ed inoltre la relazione tecnica risulta inferiore alle 100 pagine poiché l’elaborato accluso rappresenta un obbligo poiché richiesto dalla lettera invito, e non può configurarsi come estensione della relazione medesima. La legittimità dell’operato dell’amministrazione determina il rigetto della domanda risarcitoria.
Conclusivamente il ricorso principale va respinto siccome infondato mentre il ricorso incidentale va dichiarato conseguentemente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, respinge il ricorso in epigrafe; dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 2.500,00 a favore di ciascuna parte costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
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Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 gennaio 2007.
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