REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sez. II ter
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 8102/1997 proposto da
VENTURI Pierluigi e VENTURI Carlo, rappresentati e difesi, il primo, dall'Avv. Eugenio Tristano ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Gian Michele Gentile, sito in Roma, alla Via G.G. Belli n. 27, ed il secondo dagli Avv.ti Giacomo Mereu, Gian Michele Gentile e Paolo Mereu ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma alla Via G.G. Belli n. 27;
contro
- il Comune di Roma, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso in giudizio dall’Avv. Rocchi ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura comunale, siti in Roma, alla Via Tempio di Giove n. 15;
per l'annullamento previa sospensiva
della determinazione dirigenziale n. 54 del 24.2.1997 del Comune di Roma con la quale è stata disposta la sospensione della lottizzazione abusiva a scopo edificatorio e l’interruzione delle eventuali opere in corso;
nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione comunale intimata;
Vista l’ordinanza n. 1608/1997 del 26.6.1997;
Visto la sentenza interlocutoria n. 13338/2006;
Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti di causa;
Designato relatore alla pubblica udienza del 21.5.2007 il Consigliere Maria Cristina Quiligotti, ed uditi gli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio;
FATTO
Con ricorso notificato il 21.5.1997 e depositato il 13.6.1997, i ricorrenti hanno impugnato la determinazione dirigenziale n. 54 del 24.2.1997 del Comune di Roma con la quale è stata disposta la sospensione della lottizzazione abusiva a scopo edificatorio e l’interruzione delle eventuali opere in corso, deducendone l’illegittimità con un unico motivo di censura per eccesso di potere per difetto dei presupposti ed ingiustizia manifesta, in quanto il frazionamento sarebbe avvenuto ai fini della cessazione della comunione immobiliare tra i due fratelli e sarebbe fine a se stessa e mancherebbe la realizzazione delle opere che lasci intendere una attività edificatoria contrastante con le prescrizioni di P.R.G. vigenti nella zona.
Il comune si è costituito in giudizio con comparsa di mera forma in data 20.6.1997.
Con ordinanza n. 1608/1997 del 26.6.1997 è stata accolta la istanza di sospensione, nella ritenuta sussistenza dei presupposti.
Con memoria del 19.4.2006 il Comune ha dedotto la infondatezza nel merito del ricorso chiedendone il rigetto.
Con ricorso notificato il 19.5.2006 e depositato il 30.5.2006 è stato riassunto il giudizio a seguito del decesso dell’originario ricorrente Venturi Carlo da parte degli eredi legittimi dello stesso, Venturi Ilaria e Cianfrini Laura, in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio minore Venturi Gabriele.
Con sentenza interlocutoria n. 13338/2006 del 28.11.2006, eseguita il 9.3.2007, è stato ordinato al Comune il deposito di documentati chiarimenti.
Alla pubblica udienza del 21.5.2007 il ricorso è stato preso in decisione alla presenza dei procuratori delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio i quali hanno insistito nelle rispettive difese.
DIRITTO
La contestazione dell’abuso effettuata da parte del comune con la impugnata determinazione consiste nella lottizzazione cd. negoziale o cartolare o formale di cui al co. 1 dell’art. 18 della L. n. 47/1985.
Ai fini della configurazione della lottizzazione abusiva di carattere cartolare o negoziale, il terreno deve essere frazionato in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o l'eventuale previsione di opere di urbanizzazione e in rapporto a elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.
Questo tipo di lottizzazione si fonda, pertanto, sulla presenza di "elementi indiziari", da cui risulti, in modo non equivoco, la destinazione a scopo. edificatorio del terreno. Tali elementi indiziari (descritti con elencazione normativa non tassativa) non devono però essere presenti tutti in concorso fra di loro, in quanto è sufficiente anche la presenza di uno solo di essi, rilevante e idoneo a far configurare, con margine di plausibile veridicità, la volontà di procedere a lottizzazione.
Perché possa ritenersi sussistente una lottizzazione abusiva cosiddetta cartolare, e cioè effettuata mediante il frazionamento planimetrico di un fondo, non è, peraltro, appunto, necessario dimostrare l'esistenza di tutti gli indici rivelatori di cui all'art. 18 della l. n. 47 del 1985, essendo all'uopo sufficiente che lo scopo edificatorio emerga anche da un solo indizio. In particolare, il frazionamento di un unico fondo già destinato ad uso agricolo, individuato in precedenza da un unico mappale, in lotti di dimensioni tali da non consentire il permanere di un'effettiva destinazione agricola, configura una fattispecie di lottizzazione abusiva negoziale.
Lo scopo indebitamente edificatorio deve tuttavia inequivocamente emergere da uno o più indizi, anche diversi da quelli contenuti nella non tassativa elencazione della citata disposizione.
Nel caso di specie, come rilevato da parte del Comune e come anche documentalmente accertato, il frazionamento è avvenuto in una zona agricola H3 di P.R.G., attraverso la suddivisione dell’area in due lotti di dimensione inferiore al minimo prescritto dal P.R.G. e soprattutto il frazionamento è stato realizzato quando, su di una parte dell’area interessata, uno dei due comproprietari stava già realizzando delle opere edilizie abusive.
Ed infatti il ricorrente Venturi Carlo aveva prodotto nel corso del 1995 una domanda di rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi della L. n. 724/1994 per una unità immobiliare destinata ad abitazione.
Non può, pertanto, sostenersi l’inesistenza di elementi dai quali evincere l’intento edificatorio dell’intervenuto frazionamento, risultando, invece, per tabulas documentalmente accertato il detto intendimento.
Peraltro l’art. 1 della Legge Regionale LAZIO 22/07/1974 n. 34, rubricato “ Definizione di lottizzazione a scopo edilizio”, dispone testualmente alla lett. A) che sono considerate lottizzazione abusive “a) … in particolare: i frazionamenti delle aree destinate dagli strumenti urbanistici alle attività agricole, ove i lotti siano inferiori a quelli minimi previsti da tali strumenti; … ”.
E, con riguardo all'art. 1 l. reg. Lazio 22 luglio 1974 n. 34, deve essere individuata una attività lottizzatoria nella vendita di un terreno in più lotti, distinti e separati, di estensione largamente inferiori alle estensioni minime previste dagli strumenti urbanistici per l'attività agricola, e pertanto, quando tale attività non sia stata autorizzata, legittimamente il sindaco emana il provvedimento a non perseguire l'attività medesima ed a ripristinare lo stato dei luoghi ( cfr. nei termini sebbene risalente nel tempo T.A.R. Lazio, sez. II, 27 giugno 1979 , n. 538).
Il ricorso deve pertanto essere respinto.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda ter, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma il 21.5.2007, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori magistrati:
Michele Perrelli, Presidente
Antonio Amicuzzi, Consigliere
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere estensore