Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 6-2007 - © copyright

T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE III - Sentenza 8 giugno 2007 n. 1536
Amedeo Urbano – Presidente, Antonio Pasca – Estensore
Cornacchia e altro (avv. G. Incampo) c. Comune di Altamura (avv. A. Mascolo), Ripartizione Tecnica del Comune di Altamura (n.c.)


1. Edilizia e urbanistica – Abusi edilizi e condono – Lottizzazione abusiva – Ordinanza di sospensione dei lavori – Natura – Individuazione.

 

2. Edilizia e urbanistica – Abusi edilizi e condono – Lottizzazione abusiva – Ordinanza di sospensione dei lavori – Ordinanza di sospensione ex artt. 4 e 7, l. n.47 del 1985 – Differenze.

1. Nell’ambito della fattispecie della lottizzazione abusiva, l’ordinanza di sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 18, l. 28 febbraio 1985 n.47, costituisce provvedimento non solo di natura cautelare, ma anche il presupposto formale e sostanziale dell’acquisizione delle aree al patrimonio comunale; in particolare, sotto tale profilo la sospensione di cui all’art. 18 risulta del tutto differente, per natura e per effetti, rispetto alla sospensione di cui all’art. 7 della stessa legge relativa ai lavori di edificazione abusiva (in assenza di titolo o in totale difformità).

 

2. A differenza dell’ordinanza di sospensione di cui al combinato disposto degli artt. 4 e 7, l. 28 febbraio 1985 n.47, l’ordinanza di sospensione per lottizzazione abusiva non perde efficacia per il decorso del termine di 45 giorni, integrando essa stessa il provvedimento sanzionatorio finale, con conseguente onere di impugnazione entro il termine decadenziale di sessanta giorni; infatti, l’effetto di acquisizione si determina in via automatica ai sensi dell’art.18 comma 8, l. n.47 del 1985, che configura chiaramente l’effetto acquisitivo come automatico ed ex lege.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
Bari - SEZ. III ^





composto da
Amedeo Urbano - Presidente
Antonio Pasca - Componente
Roberto Maria Bucchi - Componente
ha pronunciato la seguente


SENTENZA



sul ricorso n. 2400 del 1998 proposto da

Cornacchia Pietro, Cornacchia Massimo e Cornacchia Irene, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Grazia Incampo ed elettivamente domiciliati in Bari al C.so Sonnino n. 141/C (studio E. Sarno);


CONTRO



- Comune di Altamura, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Angelo Mascolo ed elettivamente domiciliato in Bari alla Via Imbriani n. 48 presso lo studio Di Muro;

- Ripartizione Tecnica del Comune di Altamura, in persona del Dirigente p.t.;


per l’annullamento



- dell’ordinanza del Dirigente della Ripartizione del Comune di Altamura n. 153 del 16/6/98, di acquisizione di terreni di proprietà dei ricorrenti al patrimonio disponibile dell’Ente per presunta lottizzazione abusiva;
- dell’ordinanza di sospensione dei lavori del Sindaco del Comune di Altamura n. 105 del 14/5/98;
- del parere espresso, ai sensi dell’art. 41 co. 5 L. R. n. 56/80 dalla C.E.C. di Altamura nella seduta del 9/7/98, benché non comunicato;
- di ogni atto precedente, seguente e comunque connesso a quelli impugnati;


nonché per il risarcimento



- dei danni ai sensi dell’art. 35 D.Lgs. n. 80/98;

Visto il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Altamura;
Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Cons. Antonio Pasca;
Uditi, altresì, per le parti, gli Avv.ti A. Bellino, in sostituzione di G. Incampo e A. Mascolo;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO



Con il ricorso in esame i ricorrenti impugnano i provvedimenti di cui in epigrafe e ne chiedono l’annullamento.
Con atto per notaio Speranza del 6/8/97, Cornacchia Michele, proprietario del fondo rustico sito in c.da Bencivenga in catasto p.ta 5998, fg. 157, p.lle 346 e 347, previo frazionamento, ha donato porzioni uguali di detto fondo ai suoi cinque figli, Irene, Pietro, Massimo, Anna Maria e Luigi ivi costituendo, altresì, una servitù di passaggio sul confine delle nuove proprietà.
I ricorrenti riferiscono che nel marzo 1998 il Comune di Altamura, rilevata la realizzazione da parte di Cornacchia Luigi di un fabbricato abusivo all’interno del proprio terreno, con ordinanza sindacale n. 105/98 ha disposto la sospensione dell’attività di lottizzazione abusiva nei confronti sia del predetto, che degli altri germani.
Con ordinanza n. 153 del 16/7/98 a firma del Dirigente della Ripartizione Tecnica, il Comune di Altamura ha dichiarato la proprietà delle aree e l’acquisizione al patrimonio comunale di tutte le particelle di proprietà dei fratelli Cornacchia.
I ricorrenti deducono i seguenti motivi di censura:
1. violazione dell’art. 7 L. n. 241/90;
2. violazione dell’art. 18 L. n. 47/85 in relazione all’art. 40 c.p. ed all’art. 3 L. n. 689/81; manifesta illogicità; difetto di istruttoria; sviamento; eccesso di potere;
3. eccesso di potere per travisamento dei fatti; contraddittorietà; difetto di istruttoria e di motivazione.
Si è costituito in giudizio il Comune di Altamura, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
Con ordinanza di questo Tribunale n. 82 del 28/1/1999 e stata respinta l’istanza cautelare di sospensione degli atti impugnati proposta dai ricorrenti.
All’udienza del 28 marzo 2007 il ricorso è stato introitato per la decisione.


DIRITTO



Il ricorso è in parte irricevibile e in parte inammissibile nei termini di seguito precisati.
Rileva infatti il Collegio che risulta irricevibile per tardività l’impugnazione proposta nei confronti dell’ordinanza di sospensione dell’attività di lottizzazione abusiva, atteso che detta ordinanza risulta notificata in data 15/5/98 a Cornacchia Pietro a mani della moglie, nonché considerato che – a fronte della rituale dichiarazione del Comune di aver comunicato detta ordinanza agli interessati in data 15/5/98 – i ricorrenti non hanno, nei loro successivi scritti difensivi, in alcun modo contestato siffatta circostanza in punto di fatto, limitandosi semplicemente a sostenere la tesi di decorrenza del dies a quo solo a far data dal giorno di notificazione del “provvedimento” di acquisizione delle aree.
Ciò premesso rileva il Collegio che, nell’ambito della fattispecie della lottizzazione abusiva, l’ordinanza di sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 18 L. n. 47/85 costituisce provvedimento non solo di natura cautelare, ma anche il presupposto formale e sostanziale dell’acquisizione delle aree al patrimonio comunale.
Sotto tale profilo la sospensione di cui all’art. 18 risulta del tutto differente, per natura e per effetti, rispetto alla sospensione di cui all’art. 7 della stessa legge relativa ai lavori di edificazione abusiva (in assenza di titolo o in totale difformità).
Il Collegio non ignora certo il precedente di cui alla sentenza T.A.R. Bari Sez. II^ n. 3243/2003, relativo alla medesima fattispecie, precedente che tuttavia non ritiene di condividere.
In tal senso depone chiaramente, in aggiunta all’unanime orientamento della giurisprudenza, il chiaro tenore del dettato normativo, secondo cui il Sindaco, allorquando sia stato accertato il compimento di attività lottizzatoria senza l’autorizzazione prescritta dall’art. 28 L. n. 1150/1942, è tenuto ad emettere ordinanza di sospensione, che va notificata ai proprietari delle aree e agli eventuali soggetti indicati nell’art. 6 co. 1 L. n. 47/85.
Basti considerare che, anche qualora fosse spontaneamente ripristinato l’originario assetto dei luoghi, il procedimento sanzionatorio proseguirebbe il suo corso, potendo essere interrotto soltanto dalla revoca o dall’annullamento dell’ordinanza di sospensione.
In tal senso dispone l’ottavo comma dell’art. 18 L. n. 47/85, con la conseguenza che, qualora l’ordinanza stessa non venga annullata o revocata ovvero non intervenga provvedimento sospensivo da parte del G.A., le aree lottizzate sono automaticamente acquisite al patrimonio disponibile del Comune.
A differenza dell’ordinanza di sospensione di cui al combinato disposto degli artt. 4 e 7 L. cit., infatti, l’ordinanza di sospensione per lottizzazione abusiva non perde efficacia per il decorso del termine di 45 giorni, integrando essa stessa il provvedimento sanzionatorio finale, con conseguente onere di impugnazione entro il termine decadenziale di sessanta giorni.
E’ pacifico infatti che l’effetto di acquisizione si determini in via automatica ai sensi della norma di cui al citato ottavo comma dell’art. 18, che configura chiaramente l’effetto acquisitivo come automatico ed ex lege.
Consegue logicamente che l’atto che dichiara l’acquisizione delle aree al patrimonio comunale abbia natura solo dichiarativa e si fondi solo ed esclusivamente sul mero accertamento dell’esistenza di un’ordinanza di sospensione ex art. 18 non revocata o annullata.
Va pertanto dichiarato inammissibile il ricorso in questione nella parte relativa all’impugnazione dell’ordinanza n. 153 del 17/7/98, recante dichiarazione di acquisizione delle aree, in quanto atto dichiarativo e di mero accertamento di un effetto prodottosi ex lege e, quindi, privo di natura provvedimentale e dispositiva; senza peraltro considerare che i ricorrenti (infatti) non deducono nei confronti di tale atto alcun autonomo vizio, con conseguente inammissibilità – ove occorra – anche sotto tale profilo.
Occorre solo aggiungere che l’ordinanza di sospensione della lottizzazione abusiva, ferma restando la irricevibilità e tardività della relativa impugnazione, non necessita di comunicazione previa di avvio del procedimento.
Con riferimento agli aspetti sostanziali della vicenda deve rilevarsi che il legislatore ha inteso configurare il reato di lottizzazione abusiva come reato a condotta plurima e solo eventualmente abituale, potendosi individuare ben tre fattispecie criminose, quali la lottizzazione meramente negoziale, la lottizzazione per operas e la lottizzazione in forma mista.
Risulta quindi evidente che, proprio al fine di garantire e riservare agli enti istituzionalmente deputati alla cura degli interessi urbanistici e alla pianificazione e definizione del territorio, è punibile anche la sola attività di abusivo frazionamento negoziale quando la stessa sia manifestazione della volontà di modificare la destinazione urbanistica delle aree; nel caso di specie risultano invece anche realizzate opere, quali viabilità di collegamento, che non lasciano adito a dubbi circa le finalità perseguite dai ricorrenti.
In tal senso deve dunque provvedersi.
Le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 4.000,00 oltre IVA e CAP se dovuti, seguono la soccombenza e vanno dunque posti a carico dei ricorrenti in solido fra loro.


P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sez. III di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2400 del 1998, proposto da Cornacchia Pietro, Cornacchia Massimo e Cornacchia Irene, in parte lo dichiara irricevibile e in parte lo dichiara inammissibile.
Condanna i ricorrenti in solido fra loro al rimborso - in favore del Comune di Altamura - delle spese di giudizio, che si liquidano in € 4.000,00 oltre IVA e CAP se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 28 marzo 2007.

Pubblicata mediante deposito
in Segreteria l’ 8 giugno 2007
(Art. 55, Legge 27 aprile 1982 n.186)






 

 
Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento