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n. 6-2007 - © copyright

T.A.R. EMILIA ROMAGNA - PARMA - Sentenza 14 maggio 2007 n. 303
G. Cicciò Pres. Est.
J.L. Vera Vera (Avv. A. Fiorani) contro il Ministero degli Interni ed il Questore di Piacenza (Avvocatura dello Stato)


Stranieri - Domanda di conversione di un permesso di soggiorno quale “minore affidato” in permesso di soggiorno “per motivi di lavoro o di studio” – Rigetto per mancata dimostrazione del requisito richiesto dall’art. 32 c. 1 bis del t.u. delle leggi sugli stranieri - Illegittimità

È illegittimo il rigetto della domanda di conversione di un permesso di soggiorno quale “minore affidato” in permesso di soggiorno “per motivi di lavoro o di studio” motivato con la mancata frequentazione per almeno due anni di alcun progetto di integrazione civile o sociale gestito da Ente pubblico, requisito richiesto dall’art. 32 c. 1 bis del t.u. delle leggi sugli stranieri. Difatti il requisito in esame viene introdotto dalla legge n. 189/02 come alternativo a quelli già previsti, come si desume dalla formulazione complessiva della norma dopo la modifica: trattasi infatti, quanto alla “ratio”, di un requisito che amplia la platea dei beneficiari, costituita da minori introdottisi clandestinamente nel territorio dello Stato, ed aspiranti, al raggiungimento della maggiore età, alla permanenza in Italia con l’inserimento nel lavoro o nello studio, e non già di un requisito aggiuntivo come invece erroneamente ritenuto dall’Amministrazione


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE DI PARMA



composto dai Signori:
Dott. Gaetano Cicciò Presidente Rel.Est.
Dott. Umberto Giovannini Consigliere
Dott. Italo Caso Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso N. 497/2004 proposto da
VERA VERA Jairo Luis, rappresentato e difeso dall’avv. Antonella Fiorani, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Maurizio Palladini, in Parma, Vicolo dei Mulini, 6;

Contro



Ministero degli Interni e Questore di Piacenza, rappresentati e difesi, ex lege, dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna con domicilio eletto in Bologna, presso la sua sede, alla via Guido Reni, 4;
per l'annullamento
- del provvedimento datato 23/7/04 col quale il Questore di Piacenza ha rigettato la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;
- di ogni altro atto precedente, conseguente o comunque connesso;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato di Bologna;
Vista la memoria prodotta dalla ricorrente a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 8 maggio 2007 l’avv. Maurizio Palladini, in sostituzione dell’avv. Fiorani per il ricorrente e l’avv. dello Stato Lumetti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



Con ricorso notificato al Questore di Piacenza e al Ministero dell’interno il ricorrente in epigrafe nominato ha impugnato il provvedimento del Questore del 23/7/2004 che ha rigettato la domanda di conversione del suo permesso di soggiorno quale minore affidato in permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di studio.
Entrato abusivamente in Italia egli è stato affidato a un fratello maggiore e non ha frequentato per almeno due anni alcun progetto di integrazione civile o sociale gestito da Ente pubblico (requisito richiesto dall’art. 32 c. 1 bis del t.u. delle leggi sugli stranieri e ritenuto dalla Questura concorrente con quello dell’affidamento o della sottoposizione a tutela per ottenere il permesso di soggiorno).
Il ricorrente, anche con memoria, sostiene che il nuovo requisito non sarebbe concorrente ma alternativo al primo e che comunque la legge n. 189/02, che l’ha introdotto, non sarebbe retroattiva.
L’Avvocatura dello Stato, costituitasi, ha sostenuto genericamente l’infondatezza del ricorso.
Ritiene il Collegio che il primo motivo del ricorso sia fondato, perché il requisito in esame viene introdotto dalla legge n. 189/02 come alternativo a quelli già previsti, come si desume dalla formulazione complessiva della norma dopo la modifica: trattasi infatti, quanto alla “ratio”, di un requisito che amplia la platea dei beneficiari, costituita da minori introdottisi clandestinamente nel territorio dello Stato, ed aspiranti, al raggiungimento della maggiore età, alla permanenza in Italia con l’inserimento nel lavoro o nello studio e non già di un requisito aggiuntivo (in tal caso, la formulazione avrebbe dovuto congiungere, con opportune espressioni lessicali, anche quelli previsti dai commi anteriori), con il che si sarebbe pervenuto ad un aggravamento della situazione.
Il ricorso dev’essere quindi accolto, con annullamento dell’atto impugnato, salvi quelli ulteriori dell’Amministrazione.
Le spese possono essere compensate, per la novità delle questioni trattate, salva l’attribuzione dell’onere della rifusione del versamento del contributo unificato a carico della parte soccombente, come per legge.


P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato, salvi quelli ulteriori dell’Amministrazione.
Compensa fra le parti le spese del giudizio, salvo quanto precisato in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Parma, il giorno 8 Maggio 2007.

Parma, lì 14 maggio 2007


 

 
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