composto dai signori:
Dott. Calogero Piscitello Presidente
Dott. Giorgio Calderoni Consigliere
Dott. Carlo Testori Consigliere rel.est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 5 del 1989 proposto da
Masi Mauro, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Stefano Baccolini e Francesco Rizzo, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliato in Bologna, via San Gervasio n. 10,
contro
il Comune di Pianoro, costituitosi in giudizio in persona del Sin-daco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Bonetti, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Bologna, via Altabella n. 3,
per l'annullamento
del provvedimento di diniego di concessione in sanatoria in data 13/10/1988 n. 9813/85, nonché, per quanto occorrer possa, della deliberazione del Con-siglio comunale di Pianoro n. 185 del 20/7/1988 e di tutti gli atti presupposti e conseguenti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pianoro;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Cons. Carlo Testori;
Uditi alla pubblica udienza del 5 aprile 2007 i difensori delle parti, presenti come da verbale;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1) Con i provvedimenti impugnati il Comune di Pianoro ha respinto la domanda di condono ex lege n. 47/1985 presentata dal sig. Mauro Masi nel 1985 relativamente ad opere (consistenti in un prefabbricato in le-gno avente superficie dichiarata di mq. 42,80) abusivamente realizzate nel 1977 su un'area di sua proprietà. La predetta Amministrazione comunale ha ritenuto incompatibili tali opere con il vincolo di inedificabilità imposto dal PRG vigente (art. 93 NTA), approvato nel 1986, che riconosce all'area in questione la caratteristica di "zona boscata o destinata al rimboschimen-to".
Contro gli atti de quibus l’interessato ha proposto il ricorso in epi-grafe, formulando censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.
Si è costituito in giudizio il Comune di Pianoro chiedendo la reiezione del ricorso perché infondato.
Con sentenza n. 282 dell’8 marzo 2006 questo Tribunale ha dichiarato inter-rotto il giudizio a seguito della morte del difensore del ricorrente. Quest'ul-timo, assistito da nuovi difensori, ha depositato, in data 20 ottobre 2006, nuova domanda di fissazione dell'udienza di discussione.
Entrambe le parti hanno depositato memorie in vista dell'udienza del 5 apri-le 2007, in cui la causa è passata in decisione.
2) Prima di esaminare le singole censure formulate nel gravame, è opportu-no precisare che all'epoca in cui sono stati adottati gli atti impugnati l’area di cui si controverte era assoggettata (oltre al vincolo di inedificabilità di cui all’art. 93 NTA del PRG vigente, posto a fondamento del diniego), ai se-guenti vincoli:
• vincolo idrogeologico, in relazione al quale la Giunta Provinciale di Bo-logna aveva espresso parere favorevole al condono con deliberazione n. 18 del 27/1/1986;
• vincolo paesaggistico, in relazione al quale la Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di Bologna aveva ritenuto ammissibile il condono con nota n. 11870 del 28/1/1988.
3) Con il primo motivo di ricorso si deduce che il vincolo di inedificabilità ritenuto ostativo al rilascio della concessione in sanatoria era stato imposto successivamente all'entrata in vigore della legge n. 47/1985 e dunque era ir-rilevante ai fini della decisione sulla domanda presentata dal ricorrente.
La censura è infondata. Premesso che nel ricorso si fa riferimento all’art. 33 della legge citata, mentre nel caso in esame la norma richiamata dal Comune di Pianoro è quella di cui all’art. 32, va evidenziato che in ordine all'applica-zione di quest'ultima disposizione questo Tribunale, seguendo l'orientamen-to indicato dalla sentenza 22 luglio 1999 n. 20 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (a cui si è uniformata la giurisprudenza successiva), ha anche recentemente ribadito che, nella procedura per il rilascio del condono edilizio relativamente ad opere ricadenti in zona sottoposta a vincolo, l'ob-bligo di acquisire il parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo stesso sussiste in relazione ai vincoli esistenti al momento in cui deve essere valu-tata la domanda di condono e dunque anche per opere eseguite anteriormen-te all'imposizione del vincolo (cfr., tra le altre, Sez. II 4 dicembre 2006 n. 3104 e 13 settembre 2006 n. 2031).
4) Anche il secondo motivo è privo di pregio. La Commissione edilizia co-munale si è espressa (negativamente) in ordine alla pratica riguardante il ri-corrente nella seduta del 21/4/1988 (doc. 2 depositato dall'Amministrazione resistente) e a tale parere ha fatto espresso riferimento il Consiglio comunale di Pianoro nell'impugnata deliberazione n. 185 del 20/7/1988.
5) È invece fondata l'ultima censura prospettata nel ricorso, con cui si è de-dotta l'illegittimità delle determinazioni assunte dal Comune resistente, per-ché riferite ad un vincolo di inedificabilità imposto dal PRG per esigenze di tutela idrogeologica che rientrano però nella competenza della Provincia, che infatti si è espressa favorevolmente sulla domanda di condono presenta-ta dal ricorrente.
In proposito è pertinente il richiamo alle considerazioni svolte da questa stessa Sezione nelle sentenze 5 maggio 2003 nn. 504, 510 e 512, recente-mente riprese nella decisione 22 marzo 2007 n. 320, che in analoghe con-troversie riguardanti dinieghi di condono adottati dal Comune di Pianoro si sono così espresse:
"…occorre innanzitutto richiamare la decisione della V sezione del Consiglio di Stato 3.5.1995 n. 696, con la quale sono stati espressamente affrontati i rapporti fra i vincoli di inedificabilità imposti dal Comune di Pianoro con il piano regolatore approvato nel 1986 e gli altri vincoli gra-vanti sul territorio rilevando:
- l’articolo 32 si riferisce a quegli istituti, consistenti nella sottoposizione di determinate aree a una tutela di alcuni interessi generali, come quelli paesaggistico, idrico, idrogeologico, storico etc., che, per quanto ri-guarda l’attività edilizia si esercita subordinando l’esecuzione delle opere all’autorizzazione (o nulla-osta) dell’autorità preposta alla cura dell’interesse generale considerato;
- i vincoli dell’articolo 32 sono previsti da leggi e sono perciò tutti vincoli tipici che non possono essere istituiti con i piani regolatori;
- l’interesse individuale a ottenere la regolarizzazione, da parte di chi ha costruito abusivamente, è recessivo rispetto all’interesse collettivo sotteso dal vincolo;
- il Comune di Pianoro ha mescolato il divieto di edificazione con i vincoli sopra detti trattando il vincolo di inedificabilità imposto dal piano regolato-re come se fosse uno dei vincoli tipici previsti dalla legge e di cui tratta l’articolo 32 e chiedendo a se stesso il parere che avrebbe dovuto richiede-re all’autorità preposta alla tutela del vincolo idrogeologico".
Nel caso di specie è pacifico che sulla compatibilità dell'opera abusiva con il vincolo idrogeologico si era già favorevolmente pronunciata la Provincia di Bologna con la deliberazione G.P. n. 18 del 27/1/1986; tale parere è stato tuttavia ritenuto non decisivo dal Comune di Pianoro sul presupposto che il rilascio del condono era comunque precluso dal parere sfavorevole espresso dal Consiglio Comunale in ordine al vincolo di inedificabilità imposto dal PRG.
Tale conclusione è però palesemente in contrasto con le considerazioni più sopra svolte e già sviluppate nelle citate decisioni di questo TAR, perché in effetti il vincolo di cui all’art. 93 NTA del PRG relativo alle "zone boscate o destinate al rimboschimento" costituisce sostanzialmente un "doppione" del vincolo idrogeologico su cui si è favorevolmente pronunciata la Provincia di Bologna; la previsione dello strumento urbanistico riguarda infatti "le parti del territorio ricoperte da formazioni boschive da conservare o da rimboschire ai fini della tutela idrogeologica del territorio" e dunque, data la finalità perseguita, non si vede in che cosa il vincolo di inedificabili-tà così imposto si differenzi dal vincolo idrogeologico ex lege n. 3267/1923 (nonostante l'affermazione in senso contrario della difesa comu-nale).
6) La riconosciuta fondatezza dell'ultima censura dedotta comporta l'acco-glimento del ricorso e il conseguente annullamento dei provvedimenti im-pugnati, in quanto illegittimi per il profilo appena esaminato.
In conformità con quanto deciso nei precedenti di questa Sezione più sopra richiamati e tenuto conto che gli stessi sono ampiamente successivi all'epoca di proposizione del presente ricorso, si ritiene equo compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione I, accoglie il ricorso in epigrafe e conseguentemente annulla i provvedimenti impugna-ti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrati-va.
Così deciso in Bologna il 5 aprile 2007.
Depositata in Segreteria in data18/05/2007