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| n. 6-2007 - © copyright |
T.A.R. VALLE D'AOSTA - AOSTA - Sentenza 13 giugno 2007 n. 82
(Bionaz Angela/Comune di Brissogne) |
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L'art. 57 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (approvato con D.P.R. n. 8 giugno 2001, n. 327) – ai sensi del quale la nuova disciplina non si applica ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del stesso decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza – non trova applicazione nella ipotesi in cui gli atti della procedura espropriativa siano stati annullati con sentenza passata in giudicato, e le parti controvertano unicamente sull'obbligo restituzione del fondo (Cons. St., Ad. Pl, 29 aprile 2005 , n. 2).
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Ai sensi dell’art. 43, comma 2, del Testo Unico – che consente l’acquisizione al patrimonio indisponibile dell’amministrazione del bene immobile modificato in assenza di valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità - la contestualità della quantificazione del risarcimento è elemento costitutivo della fattispecie acquisitiva. Sicché è illegittimo tanto il provvedimento di acquisizione che quantifica il risarcimento con rinvio ad una emananda decisione del giudice ordinario, quanto il provvedimento di acquisizione che quantifica il risarcimento in base a stime effettuate in epoca remota.
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