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Giurisprudenza
n. 6-2007 - © copyright

 

T.A.R. VALLE D'AOSTA - AOSTA - Sentenza 13 giugno 2007 n. 86
(Diemar S.r.l./Regione Valle d’Aosta)


La valutazione della scarsa rilevanza economica dell’inadempimento contributivo – profilo su cui il ricorrente è comunque tenuto a fornire un principio di prova – va effettuata in rapporto non già al valore dell’appalto, ma all’importo complessivo dei contributi dovuti dall’impresa.

Non è illogica la previsione del bando, secondo cui il concorrente può utilmente regolarizzare la posizione contributiva al più tardi entro il termine di presentazione dell’offerta; per cui una tardiva regolarizzazione (nella specie intervenuta dopo l’aggiudicazione provvisoria, anche se prima di quella definitiva) non impedisce l’esclusione. Il principio trova del resto conferma nella giurisprudenza della Corte di Giustizia (cfr. sentenza 9 febbraio 2006, C-226/04 e C-228/04, ove si afferma che la possibilità di regolarizzare successivamente una situazione di inadempimento contributivo deve ritenersi conforme alla disciplina comunitaria solo se l’impresa sia in grado di provare che tale regolarizzazione è comunque avvenuta “entro il termine stabilito dalla normativa o dalla prassi amministrativa nazionali”).


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