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CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE - SEZIONE II - Conclusioni dell'Avv. Generale 24 maggio 2007
Avv. Gen. J. MAZAK – Conclusioni del 24 maggio 2007, nel procedimento C-199/06, CELF


Comunità europea  Diritto comunitario  Artt. 87 e 88 Trattato CE – Aiuti di Stato – Mancata notifica – Aiuti illegali – Successiva decisione della Commissione che li dichiara compatibili – Retroattività – Esclusione – Obbligo di recupero – Sussiste.

 

Comunità europea  Diritto comunitario  Artt. 87 e 88 Trattato CE – Aiuti di Stato – Mancata notifica – Aiuti illegali – Obbligo di recupero – Dies ad quem – Sino alla successiva decisione della Commissione che li dichiara compatibili – Carattere definitivo – Necessità.

Sono comunque soggetti all’obbligo di recupero gli aiuti non notificati alla Commissione, anche quando questa li abbia successivamente dichiarati compatibili col mercato comune.

 

Non fa venir meno l’obbligo di recupero di aiuti illegali una successiva decisione della Commissione che li dichiari compatibili col mercato comune se questa venga poi annullata dalla Corte di giustizia, essendo necessaria a tal fine una decisione definitiva.


CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
MAZÁK
presentate il 24 maggio 2007
Causa C 199/06
Centre d’exportation du livre français (CELF)
Ministre de la culture et de la communication
contro
Société internationale de diffusion et d’édition
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Conseil d’État (Francia)]



 



I – Introduzione

1. Nella presente domanda di pronuncia pregiudiziale il giudice del rinvio chiede chiarimenti in merito alla portata dell’obbligo delle autorità nazionali, ai sensi dell’art. 88, n. 3, CE, di recuperare aiuti di Stato concessi in violazione degli obblighi di notifica e di sospensione imposti dalla suddetta disposizione, nel caso in cui la Commissione, successivamente, dichiari gli aiuti in questione compatibili con il mercato comune.

II – Fatti

A – Procedimenti a livello comunitario
2. Dal 1980 al 2002 il Centre d’exportation du livre français (in prosieguo: il «CELF») ha ricevuto ogni anno aiuti di Stato. Gli aiuti, che erano stati concessi senza notifica preventiva alla Commissione, avevano lo scopo di ridurre i costi di gestione di piccoli ordinativi provenienti dall’estero relativi a libri in lingua francese.
3. Nel 1992, la Société internationale de diffusion et d’édition (in prosieguo: la «SIDE»), concorrente del CELF, ha presentato alla Commissione una denuncia relativa agli aiuti in questione. Con decisione 18 maggio 1993, la Commissione ha ritenuto tali aiuti compatibili con il mercato comune.
4. Tale decisione è stata in parte annullata dal Tribunale di primo grado con sentenza del 18 settembre 1995 per vizi procedurali. Il Tribunale di primo grado ha ritenuto che la Commissione avesse omesso di adempiere al proprio obbligo di avviare la procedura inter partes prevista dall’art. 88, n. 2, CE. In ottemperanza a tale sentenza, il 30 luglio 1996 la Commissione ha aperto detta procedura formale.
5. Il 10 giugno 1998, la Commissione ha adottato una seconda decisione riguardante l’aiuto a favore del CELF. Secondo l’art. 1 della decisione «[l]’aiuto accordato alla Coopérative d’exportation du livre français (CELF) per la gestione dei piccoli ordinativi di libri in lingua francese costituisce un aiuto ai sensi dell’articolo [87], paragrafo 1, del trattato CE. Considerato che il governo francese ha omesso di notificare tale aiuto alla Commissione prima di dargli esecuzione, l’aiuto è stato concesso illegalmente. L’aiuto è tuttavia compatibile con il mercato comune in quanto soddisfa le condizioni per beneficiare della deroga di cui all’articolo [87], paragrafo 3, lettera d), del trattato stesso».
6. Contro tale decisione sono stati presentati due ricorsi di annullamento dinanzi ai giudici comunitari. La SIDE ha proposto ricorso davanti al Tribunale di primo grado. La Repubblica francese ha proposto ricorso davanti alla Corte di giustizia adducendo che la Commissione era incorsa in un errore di diritto omettendo di applicare l’art. 86, n. 2, CE.
7. Considerato che entrambi i ricorsi contestavano la validità dello stesso atto, il Tribunale di primo grado ha sospeso il giudizio della causa ivi pendente fino all’emissione della sentenza da parte della Corte di Giustizia.
8. Con sentenza 22 giugno 2000, la Corte di giustizia ha rigettato il ricorso presentato dalla Repubblica francese.
9. Il Tribunale di primo grado, con sentenza 28 febbraio 2002, ha annullato l’ultima frase dell’art. 1 della decisione della Commissione 10 giugno 1998, che aveva dichiarato che l’aiuto al CELF era un aiuto compatibile. Il Tribunale ha fondato la sua decisione sul fatto che la Commissione aveva commesso un palese errore di valutazione riguardo alla definizione del mercato.
10. La Commissione, con una terza decisione datata 20 aprile 2004, pur riconoscendo la natura illegale dell’aiuto al CELF, ha ritenuto nuovamente che l’aiuto fosse compatibile con il mercato comune. Il procedimento per l’annullamento di tale decisione è attualmente pendente davanti al Tribunale di primo grado.

B – Procedimenti a livello nazionale

11. Diversi procedimenti riguardanti l’aiuto al CELF sono stati avviati davanti alle autorità nazionali e ai giudici francesi parallelamente ai procedimenti comunitari.
12. A seguito della sentenza del Tribunale di primo grado del 18 settembre 1995, la SIDE ha richiesto al Ministre de la culture et de la communication (Ministro per la Cultura e la Comunicazione) di porre fine al versamento degli aiuti al CELF e di recuperare quelli già versati.
13. Con decisione 9 ottobre 1996, il Ministro per la Cultura e la Comunicazione ha respinto la domanda della SIDE. La SIDE ha fatto ricorso avverso tale decisione davanti al Tribunal administratif (Tribunale amministrativo). Con sentenza 26 aprile 2001, il Tribunale amministrativo ha annullato la decisione del Ministro per la cultura e la Comunicazione.
14. Il Ministro per la Cultura e la Comunicazione e il CELF hanno presentato ricorso alla Cour administrative d’appel (Corte di appello amministrativa) avverso la sentenza del Tribunale amministrativo. Con sentenza 5 ottobre 2004, la Corte di appello amministrativa ha confermato la sentenza del giudice di grado inferiore e ha ordinato allo Stato francese di recuperare entro tre mesi gli aiuti versati al CELF dal 1980 al 2002, con l’applicazione di una penale di EUR 1 000 per ogni giorno di ritardo.
15. Il Ministro per la Cultura e la Comunicazione e il CELF hanno presentato ricorso davanti al Conseil d’État (Francia) avverso la sentenza della Corte di appello amministrativa.

1. Questioni pregiudiziali

16. È in tale contesto che il Conseil d’État, con ordinanza del 29 marzo 2006, ha chiesto alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale sulle seguenti questioni:
«(1) In primo luogo, se l’art. 88 [CE] permetta ad uno Stato che ha concesso un aiuto illegale ad un’impresa e la cui illegalità è stata dichiarata dai giudici di tale Stato in ragione del fatto che tale aiuto non è stato oggetto di una previa notifica alla Commissione europea alle condizioni previste dal medesimo art. 88, n. 3, CE, di non recuperare tale aiuto dall’operatore economico che ne ha beneficiato, per il fatto che la Commissione, adita da un terzo, ha dichiarato l’aiuto compatibile con le regole del mercato comune, così esercitando effettivamente il controllo esclusivo che le compete relativamente a tale compatibilità.
(2) In secondo luogo, qualora tale obbligo di restituzione venisse confermato, se, nel calcolare l’importo delle somme da restituire, occorra tener conto dei periodi durante i quali l’aiuto in questione è stato dichiarato dalla Commissione europea compatibile con le regole del mercato comune prima della pronuncia di annullamento di tali decisioni da parte del Tribunale di primo grado delle Comunità europee».

2. Procedimento dinanzi alla Corte

17. Osservazioni scritte sono state presentate dalla SIDE, dal CELF, dai governi di Francia, Danimarca, Olanda, Germania e Ungheria, nonché dalla Commissione e dall’Autorità di vigilanza EFTA. Tutti, eccetto i governi olandese e ungherese, hanno presentato osservazioni orali all’udienza del 27 febbraio 2007.
III – Valutazione
A – Prima questione
18. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede essenzialmente se ai sensi dell’art. 88, n. 3, CE, uno Stato membro che abbia concesso un aiuto illegale in violazione degli obblighi di notifica e di sospensione stabiliti da tale disposizione, debba recuperare quell’aiuto dal beneficiario, quando la Commissione, successivamente, adotti una decisione che dichiari l’aiuto in questione compatibile con il mercato comune.
19. Nelle loro memorie il CELF e i rappresentanti di Francia, Danimarca e Germania sostengono che uno Stato membro non debba recuperare l’aiuto concesso prima dell’adozione da parte della Commissione di una decisione finale, se quella decisione dichiara l’aiuto compatibile con il mercato comune. La posizione del governo tedesco, come sopra indicato, è stata adottata in udienza e differisce sostanzialmente dalla posizione delineata nelle proprie osservazioni scritte. La SIDE, il governo olandese e l’Autorità di vigilanza EFTA ritengono che, alle condizioni sopra descritte, l’aiuto debba essere recuperato. La Commissione ritiene che in presenza di dette condizioni un giudice nazionale non sia obbligato a recuperare l’aiuto, ma non gli sia precluso di farlo se, in base al diritto nazionale applicabile, il recupero sia la conseguenza derivante dalla omessa notifica dell’aiuto. Il governo ungherese, che ha risposto congiuntamente ad entrambe le questioni, sostiene che, nella misura in cui l’ordinamento nazionale lo consenta, un giudice nazionale può solo recuperare un aiuto per il periodo durante il quale quell’aiuto può essere considerato illegale. Pertanto, nella causa pendente dinanzi al giudice del rinvio, l’aiuto in questione dovrebbe essere considerato illegale dal 1980 al 1993. Poiché la Commissione non era al corrente dell’aiuto durante quel periodo, l’Ungheria sostiene che la Commissione non poteva dichiarare valido l’aiuto retroattivamente.
20. Il sistema di controllo degli aiuti di Stato stabilito dagli artt. 87 CE e 88 CE riguarda sia la Commissione sia i giudici nazionali, che esplicano ruoli separati ma complementari garantendo che le regole comunitarie sugli aiuti di Stato vengano rispettate.
21. Per quanto riguarda il ruolo della Commissione, gli artt. 87 89 CE stabiliscono, inter alia, un quadro procedurale che consente alla Commissione di determinare se pagamenti effettuati da parte di uno Stato membro, oppure mediante risorse di Stato, costituiscano un aiuto ai sensi di dette disposizioni. L’art. 88 CE stabilisce una procedura secondo la quale la Commissione effettua un costante monitoraggio e controllo dei regimi di aiuto esistenti e nuovi. Tale procedura è integrata dal regolamento n. 659/1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 88 CE.
22. Onde garantire l’efficacia del ruolo della Commissione nel monitorare e controllare gli aiuti, nell’interesse comunitario, l’art. 88, n. 3, CE impone due precisi obblighi agli Stati membri qualora essi intendano concedere un nuovo aiuto oppure modificarne uno già esistente: l’obbligo di notifica e il cosiddetto obbligo di «sospensione». L’art. 88, n. 3, prima frase, CE prescrive che gli Stati membri comunichino alla Commissione in tempo utile i progetti di aiuto. L’art. 88, n. 3, ultima frase, CE impone l’ulteriore obbligo agli Stati membri interessati di astenersi dall’attuare l’aiuto fino a che la procedura contemplata dall’art. 88 CE non sia stata oggetto di una decisione finale da parte della Commissione. Come evidenziato dalla Corte nella causa Adria Wien Pipeline e Wieterdorfer & Peggauer Zementwerke, l’art. 88 CE «impone agli Stati membri obblighi precisi al fine di facilitare [il] compito della Commissione ed evitare di metterla di fronte al fatto compiuto».
23. Gli Stati membri non possono concedere aiuti di Stato fino a che la Commissione non abbia adottato una decisione finale che dichiari l’aiuto in questione compatibile con il mercato comune. L’inosservanza di tali obblighi rende illegale l’aiuto di Stato.
24. La valutazione della compatibilità di misure di aiuto con il mercato comune rientra nella competenza esclusiva della Commissione, che agisce sotto il controllo dei giudici comunitari. La Commissione non ha tuttavia il potere di dichiarare illegale un aiuto di Stato soltanto in ragione del fatto che siano stati violati gli obblighi di notifica e di sospensione ai sensi dell’art. 88, n. 3, CE. Essa può solo ordinare la restituzione dell’aiuto, qualora, svolta l’istruttoria, ritenga l’aiuto non compatibile con il mercato comune.
25. L’importanza della clausola di sospensione nel sistema comunitario di controllo degli aiuti è sottolineata dal fatto che l’intervento da parte dei giudici nazionali discende dall’efficacia diretta della clausola. Pertanto la clausola di sospensione attribuisce al singolo dei diritti che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare. È giurisprudenza costante che, in caso di violazione dell’art. 88, n. 3, CE, spetti ai giudici nazionali trarne tutte le conseguenze, conformemente al loro diritto nazionale, sia per quanto riguarda la validità degli atti che comportano l’attuazione delle misure di aiuto, sia per quanto attiene al recupero degli aiuti finanziari concessi in violazione di tale disposizione. In particolare, la constatazione che un aiuto è stato concesso in violazione dell’art. 88, n. 3, ultima frase, CE deve, in via di principio, comportarne il recupero in conformità alle norme procedurali di diritto interno.
26. È giurisprudenza consolidata che una decisione della Commissione che dichiari la compatibilità dell’aiuto abbia effetto per il futuro.
27. Più di recente la Corte ha riaffermato tale principio nella sentenza Transalpine Ölleitung. Conseguentemente, «salvo pregiudicare l’efficacia diretta dell’art. 88, n. 3, ultima frase, CE e di trascurare gli interessi dei singoli che i giudici nazionali sono chiamati a tutelare, [u]na decisione della Commissione che dichiara un aiuto non notificato compatibile con il mercato comune non ha l’effetto di sanare, a posteriori, gli atti di esecuzione invalidi per il fatto di essere stati adottati in violazione del divieto sancito in tale articolo. Qualsiasi altra interpretazione condurrebbe a favorire l’inosservanza, da parte dello Stato membro interessato, della disposizione suddetta e svuoterebbe quest’ultima del suo effetto utile».
28. Alcuni degli intervenienti nella presente causa hanno chiesto alla Corte di riconsiderare il principio sopra illustrato e il complesso della giurisprudenza che applicava tale principio o almeno di distinguere la presente causa alla luce dei fatti specifici che la caratterizzano.
29. La Francia ha sostenuto, inter alia, che le cause FNCE e van Calster, che riguardavano la richiesta di rimborso dei tributi riscossi per finanziare un aiuto illegale, differiscono sostanzialmente dalla causa al momento pendente davanti al giudice nazionale. Nella presente causa, si tratta di un concorrente del beneficiario di un aiuto illegale che richiede al giudice nazionale di ordinare il recupero dell’aiuto illegale. La Danimarca ha sostenuto che la causa in questione deve essere distinta dalla causa Transalpine Ölleitung poiché quest’ultima concerneva l’allargamento della cerchia dei beneficiari di un aiuto illegale e perciò non è rilevante per la causa pendente davanti al giudice del rinvio. La Germania ha sostenuto che le cause FNCE, Van Calster e Transalpine Ölleitung devono essere intese nel senso di imporre un obbligo al giudice nazionale di ordinare il recupero di un aiuto illegale anche quando successivamente sia stato dichiarato compatibile. Tuttavia, la Germania ha invitato il giudice a riconsiderare questa giurisprudenza alla luce delle osservazioni presentate da Francia e Danimarca. La Commissione ha sostenuto che un ordine di recupero di un aiuto illegale da parte dei giudici nazionali nella presente causa toglierebbe qualsiasi effetto pratico alla sua decisione in merito alla compatibilità. Essa sostiene che nella causa in esame un ordine da parte dei giudici nazionali di recuperare l’aiuto concesso avrebbe lo stesso effetto di una decisione della Commissione che dichiari l’aiuto non compatibile e ne ordini il rimborso.
30. Gli obblighi di previa notifica e di sospensione stabiliti dall’art. 88, n. 3, CE costituiscono, a mio parere, una delle pietre angolari delle norme relative agli aiuti di Stato stabilite dal Trattato CE. In effetti, nelle sue conclusioni nella causa Boussac, l’avvocato generale Jacobs ha osservato che l’obbligo di comunicare i progetti di aiuto ha un’importanza talmente manifesta per il funzionamento del mercato comune che tale obbligo deve essere rigorosamente rispettato sia sul piano del contenuto che della forma. Nella sentenza Adria-Wien Pipeline e Wieterdorfer & Peggauer Zementwerke la Corte ha ribadito che l’obbligo di sospensione «costituisce la salvaguardia del sistema di controllo istituito [dall’art. 88 CE], che, a sua volta, garantisce, in maniera sostanziale, il funzionamento del mercato comune».
31. A mio avviso, al fine di preservare il sistema di controllo degli aiuti di Stato attentamente elaborato, l’inosservanza degli obblighi dell’art. 88, n. 3, CE deve costituire più di una semplice irregolarità procedurale rimediabile ex post facto con una decisione della Commissione attestante la compatibilità dell’aiuto con il mercato comune. Un tale approccio limiterebbe in maniera considerevole gli incentivi per gli Stati membri a conformarsi all’art. 88, n. 3, CE, nonché la portata dell’obbligo della Commissione di controllare gli aiuti di Stato prima che vi sia data esecuzione. Le violazioni dell’art. 88, n. 3, CE devono pertanto essere soggette ad una sanzione dissuasiva.
32. Diversamente da quanto sostenuto da alcuni degli intervenienti, non ritengo che una sanzione efficace per la violazione degli obblighi di notifica e sospensione, sanciti dall’art. 88, n. 3, CE potrebbe consistere, inter alia, nel fatto che il giudice nazionale ordini al beneficiario di un aiuto illegale, successivamente dichiarato dalla Commissione compatibile con il mercato comune, di pagare gli interessi sull’aiuto per il periodo durante il quale è stato pagato prematuramente. Inoltre, non ritengo che la possibilità per i concorrenti di richiedere un indennizzo per i danni causati da tale pagamento prematuro costituirebbe una sanzione efficace. È assai discutibile se in tali circostanze contendenti privati sarebbero motivati ad avviare procedimenti dinanzi ai giudici nazionali qualora l’attuale sanzione di recupero dell’aiuto illegale dovesse essere sostituita, ad esempio, da un semplice obbligo di pagare gli interessi per il prematuro pagamento dell’aiuto oppure da un’azione per il risarcimento dei danni subiti. In effetti, all’udienza il rappresentante del governo francese ha precisato che era improbabile che un concorrente sarebbe in grado di provare un nesso causale tra il pagamento prematuro dell’aiuto e qualsiasi supposto danno subito. Un tale approccio non fungerebbe come serio deterrente alla violazione dell’art. 88, n. 3, CE e minerebbe notevolmente la possibilità di controllo effettivo dell’aiuto da parte della Commissione secondo l’art. 88 CE.
33. A mio avviso, pertanto, si dovrebbe continuare a richiedere, in linea di principio, ai giudici nazionali di infliggere sanzioni, ordinando il recupero dell’aiuto illegale conformemente alle regole procedurali nazionali, a prescindere da una successiva decisione della Commissione attestante la compatibilità dell’aiuto con il mercato comune. Tale procedura, lungi dall’indebolire il ruolo della Commissione, rendendo presumibilmente in alcuni casi di poca o scarsa rilevanza la sua decisione finale attestante la compatibilità di un aiuto, salvaguarda il ruolo della Commissione nel sistema del controllo degli aiuti di Stato istituito dagli artt. 87 CE e 88 CE e garantisce che non venga sminuito.
34. Inoltre, contrariamente alle tesi di alcuni degli intervenienti, non credo che sia possibile reinterpretare o modificare la giurisprudenza consolidata della Corte al riguardo come di recente confermato nella causa Transalpine Ölleitung oppure operare distinzioni significative in base alla situazione di fatto sussistente dinanzi al giudice nazionale nella presente causa e nelle cause FNCE, van Calster o Transalpine Ölleitung. Da una lettura delle cause FNCE e van Calster risulta molto chiaro che, ad esempio, la Corte intendeva estendere ai tributi riscossi per finanziare un aiuto illegale il principio generale che una decisione della Commissione attestante la compatibilità di un aiuto non può convalidare retroattivamente l’aiuto stesso. La Corte non intendeva limitare quel principio generale al rimborso dei tributi. Per quanto riguarda la propria decisione nella causa Transalpine Ölleitung, la Corte ha riconfermato il principio consolidato secondo il quale spetta ai giudici nazionali ai sensi dell’art. 88, n. 3, CE tutelare i diritti dei singoli di fronte ad un’eventuale inosservanza, da parte delle autorità nazionali, del divieto di esecuzione degli aiuti prima che la Commissione abbia adottato una decisione finale che li autorizzi. Inoltre e fermo restando il punto precedente, la Corte, alla luce della particolare specificità dei fatti della causa in cui alcune parti avevano richiesto l’estensione di un aiuto sotto forma di rimborso di imposte a loro favore, ha ritenuto che i giudici nazionali, nel tutelare i diritti dei singoli debbano tenere in piena considerazione l’interesse comunitario e non debbano adottare misure che avrebbero il solo effetto di allargare la cerchia dei beneficiari dell’aiuto. La Corte quindi, al punto 50 della sua sentenza, ha affermato che «i giudici nazionali devono assicurare che i rimedi da essi adottati siano tali da eliminare concretamente gli effetti degli aiuti concessi in violazione dell’art. 88, n. 3, CE e non estendano semplicemente tali aiuti ad un’ulteriore, ma pur sempre limitata, categoria di beneficiari».
35. All’udienza i rappresentanti dei governi di Francia, Danimarca e Germania hanno osservato che la decisione della Corte nella presente causa potrebbe avere importanti implicazioni finanziarie. Nel lasso di tempo intercorso tra le sentenze emesse da questa Corte nella causa Ferring e nella causa Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, erano stati effettuati versamenti da parte degli Stati membri come compensazione per l’adempimento degli obblighi di servizio pubblico che successivamente potrebbero non riuscire a soddisfare i quattro criteri enunciati nella sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg Trans e così ricadere nell’ambito dell’art. 87, n. 1, CE. Sulla base della causa Ferring, gli Stati membri possono non aver notificato taluni pagamenti nella convinzione che non costituissero aiuto.
36. A mio parere, qualsiasi presunta ambiguità che possa essere sorta nel periodo intercorrente tra la sentenza della Corte nella causa Ferring e la sentenza nella causa Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg relativamente ai pagamenti da parte degli Stati membri a titolo di compensazione per servizi resi in adempimento di obblighi di servizio pubblico sembra non avere alcuna rilevanza nelle particolari circostanze della causa davanti al giudice del rinvio. Dato che i pagamenti al CELF sono stati effettuati annualmente dal 1980 al 2002, appare improbabile che tali pagamenti in essere da lungo tempo possano essere stati oggetto di errore a seguito della pronuncia nella causa Ferring emessa il 22 novembre 2001.
37. Pertanto concludo che ai sensi dell’art. 88, n. 3, CE uno Stato membro che ha concesso un aiuto illegale in violazione degli obblighi di notifica e sospensione stabiliti da tale disposizione, deve recuperare quell’aiuto dal beneficiario, anche quando la procedura di cui all’art. 88 CE si sia conclusa con una decisione finale attestante la compatibilità dell’aiuto in questione con il mercato comune.

B – Seconda questione

38. La seconda questione del giudice del rinvio si pone se la prima questione viene risolta come da me suggerito al precedente paragrafo 37. In tal caso il giudice del rinvio chiede se, allo scopo di calcolare l’importo delle somme da restituire, debba essere preso in considerazione un aiuto illegale versato nel periodo successivo ad una decisione della Commissione attestante la compatibilità di quell’aiuto con il mercato comune, ma prima dell’annullamento di quella decisione da parte del Tribunale di primo grado delle Comunità europee.
39. Tale questione sembra essere stata suggerita dal fatto che in tre occasioni la Commissione ha dichiarato l’aiuto in questione compatibile con il mercato comune e in due occasioni, per il momento, il Tribunale di primo grado ha annullato le decisioni della Commissione. Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede in effetti se una tale situazione possa costituire una circostanza eccezionale tale da precludere probabilmente il rimborso dell’aiuto illegale per determinati periodi.
40. Come la prima questione, anche la seconda questione ha suscitato reazioni divergenti degli intervenienti.
41. È giurisprudenza consolidata che gli atti delle istituzioni comunitarie si presumono, in linea di principio, legittimi e producono pertanto effetti giuridici, finché non siano stati revocati o annullati nel contesto di un ricorso per annullamento ovvero dichiarati invalidi a seguito di un rinvio pregiudiziale o di un’eccezione di illegittimità. Tuttavia, ai sensi dell’art. 231 CE, se un ricorso per annullamento è fondato, la Corte di giustizia annulla l’atto in questione. L’annullamento di un atto comporta l’eliminazione del medesimo con effetto retroattivo nei confronti di tutti i soggetti.
42. Nella presente causa le decisioni della Commissione del 18 maggio 1993 e del 10 giugno 1998 che dichiaravano l’aiuto al CELF compatibile con il mercato comune sono state annullate dal Tribunale di primo grado con le sentenze rispettivamente del 18 settembre 1995 e del 28 febbraio 2002. Tali sentenze hanno così annullato retroattivamente le decisioni in questione. In considerazione della risposta indicata alla prima questione di cui sopra, la terza decisione della Commissione 20 aprile 2004 che dichiarava l’aiuto al CELF versato dal 1980 al 2002 compatibile con il mercato comune, non ha l’effetto di regolarizzare tali pagamenti illegali ex post facto, che devono, in linea di principio, essere recuperati dagli Stati membri.
43. Il giudice nazionale nella presente causa, prima di ordinare il recupero dell’aiuto al CELF, deve tuttavia verificare se il CELF possa avere una legittima aspettativa o se esista qualche circostanza particolare contraria al rimborso dell’aiuto. A tale proposito, alcuni degli intervenienti hanno sostenuto che, dato che la Commissione ha adottato, conformemente alla propria esclusiva competenza al riguardo, alcune decisioni attestanti la compatibilità dell’aiuto al CELF con il mercato comune, il giudice nazionale nel calcolare la somma da recuperare non dovrebbe tener conto degli importi versati durante il periodo successivo ad una decisione della Commissione attestante la compatibilità dell’aiuto, ma prima dell’annullamento della decisione da parte del Tribunale di primo grado.
44. Non condivido tale posizione. Come sopra esposto, nel normale corso degli eventi uno Stato membro, ai sensi dell’art. 88, n. 3, CE, dovrebbe notificare qualsiasi progetto di aiuto di Stato e non darvi esecuzione prima che la Commissione adotti una decisione finale che dichiari l’aiuto compatibile con il mercato comune. È giurisprudenza costante che tenuto conto del carattere imperativo della vigilanza sugli aiuti di Stato operata dalla Commissione ai sensi dell’art. 88 CE, le imprese beneficiarie di un aiuto possono fare legittimo affidamento, in linea di principio, sulla regolarità dell’aiuto solamente qualora quest’ultimo sia stato concesso nel rispetto della procedura prevista dal menzionato articolo. Un operatore economico diligente, infatti, dovrebbe normalmente essere in grado di stabilire se tale procedura è stata rispettata.
45. Inoltre, come fatto rilevare dall’avvocato generale Tizzano nelle sue conclusioni nelle cause P & O European Ferries (Vizcaya) e Diputación Foral de Vizcaya/ Commissione, un operatore economico diligente dovrebbe anche essere consapevole del fatto che una decisione della Commissione è passibile di impugnazione davanti ai giudici comunitari. La Corte, nella causa Italia/Commissione, ha altresì dichiarato «(…) che, fino a quando la Commissione non abbia assunto una decisione di approvazione e, addirittura, fino a quando il termine per il ricorso avverso tale decisione non sia scaduto, il beneficiario non ha alcuna certezza in ordine alla legittimità dell’aiuto prospettato, unico elemento che può far sorgere in lui un legittimo affidamento».
46. In aggiunta, come rilevato dal Tribunale di primo grado, una diversa soluzione priverebbe di effetto utile il sindacato svolto dal giudice comunitario in ordine alla legittimità di una decisione della Commissione attestante la compatibilità dell’aiuto di Stato. L’annullamento di una tale decisione finirebbe con l’essere un’autentica vittoria di Pirro, visto che gli effetti negativi dell’aiuto non potrebbero essere sanati dal recupero dell’aiuto. Se una decisione della Commissione attestante la compatibilità dell’aiuto illegale con il mercato comune dovesse far nascere automaticamente un legittimo affidamento dei beneficiari dell’aiuto, verrebbe meno ogni interesse da parte dei concorrenti degli stessi ovvero di altri soggetti terzi lesi dalla decisione della Commissione a chiederne l’annullamento.
47. A mio avviso, nel contesto del recupero di un aiuto illegale da parte di uno Stato membro e alla luce della giurisprudenza della Corte, l’espressione «decisione finale» di cui all’art. 88, n. 3, CE deve intendersi nel senso di una decisione della Commissione attestante la compatibilità di un aiuto con il mercato comune che non sia stata oggetto di ricorso giurisdizionale ai sensi dell’art. 230 CE entro il periodo di due mesi stabilito da tale disposizione ovvero, se un tale ricorso è stato presentato, che sia stata dichiarata valida dai giudici comunitari.
48. Pertanto ritengo che la seconda questione debba essere risolta nel senso che l’obbligo di restituire un aiuto illegale si applica a tutti i periodi antecedenti l’adozione da parte della Commissione di una decisione finale attestante la compatibilità dell’aiuto con il mercato comune in conformità alla procedura di cui all’art. 88 CE, dato che con l’espressione «decisione finale» si intende una decisione che non sia stata oggetto di ricorso giurisdizionale ai sensi dell’art. 230 CE entro il periodo di due mesi stabilito dal tale disposizione ovvero, se un tale ricorso è stato presentato, che sia stata dichiarata valida dai giudici comunitari.

IV – Conclusione

49. Ritengo quindi che le questioni sottoposte dal Conseil d’État debbano essere risolte nei seguenti termini:
1) Ai sensi dell’art. 88, n. 3, CE uno Stato membro, che ha concesso un aiuto illegale in violazione degli obblighi di notifica e sospensione stabiliti da tale disposizione, deve recuperare quell’aiuto dal beneficiario, anche quando la procedura di cui all’art. 88 CE si sia conclusa con una decisione finale dichiarante l’aiuto in questione compatibile con il mercato comune.
2) L’obbligo di restituire un aiuto illegale si applica a tutti i periodi antecedenti l’adozione da parte della Commissione di una decisione finale attestante la compatibilità dell’aiuto con il mercato comune conformemente alla procedura di cui all’art. 88 CE, dato che con l’espressione «decisione finale» si intende una decisione che non sia stata oggetto di ricorso giurisdizionale ai sensi dell’art. 230 CE entro il termine di due mesi stabilito da tale disposizione ovvero, se un tale ricorso è stato presentato, che sia stata dichiarata valida dai giudici comunitari.


 

 
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