CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE - SEZIONE III - 26 aprile 2007
nel procedimento C-135/05, Commissione c. Italia – Pres. A. ROSAS, Rel. J. KLUCKA. |
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Comunità europea Direttive 75/442/CEE, 91/689/CEE e 1999/31 Gestione dei rifiuti – Discariche illegali e non autorizzate – Violazione del diritto comunitario – Onere della prova – Documenti rilevanti.
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Costituisce violazione del diritto comunitario il comportamento dello Stato che tolleri sul suo territorio la presenza di discariche non autorizzate; per dimostrare tale inadempimento la Commissione può fondarsi sulle relazioni del Corpo Forestale dello Stato, sugli atti delle Commissioni parlamentari di inchiesta o sui documenti rilasciati da autorità regionali.
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SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
26 aprile 2007
Nella causa C 135/05,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 22 marzo 2005,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra D. Recchia e dal sig. M. Konstantinidis, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal sig. I. M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. G. Fiengo, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J. Klučka (relatore), U. Lõhmus, A. Ó Caoimh e dalla sig.ra P. Lindh, giudici,
avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 gennaio 2007,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di constatare che, non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari:
– per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e per vietare l’abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti;
– affinché ogni detentore di rifiuti li consegni ad un raccoglitore privato o pubblico, o ad un’impresa che effettua le operazioni di smaltimento o di recupero, oppure provveda egli stesso al recupero o allo smaltimento conformandosi alle disposizioni della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32; in prosieguo: la «direttiva 75/442»);
– affinché tutti gli stabilimenti o le imprese che effettuano operazioni di smaltimento siano soggetti ad autorizzazione dell’autorità competente;
– affinché in ogni luogo in cui siano depositati (messi in discarica) rifiuti pericolosi, questi ultimi siano catalogati e identificati; e
– affinché, in relazione alle discariche che hanno ottenuto un’autorizzazione o erano già in funzione alla data del 16 luglio 2001, il gestore della discarica elabori e presenti per l’approvazione dell’autorità competente, entro il 16 luglio 2002, un piano di riassetto della discarica comprendente le informazioni relative alle condizioni per l’autorizzazione e le misure correttive che ritenga eventualmente necessarie; e affinché, in seguito alla presentazione del piano di riassetto, le autorità competenti adottino una decisione definitiva sull’eventuale proseguimento delle operazioni, facendo chiudere al più presto le discariche che non ottengano l’autorizzazione a continuare a funzionare, o autorizzando i necessari lavori e stabilendo un periodo di transizione per l’attuazione del piano,
la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 4, 8 e 9 della direttiva 75/442, dell’art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 377, pag. 20), e dell’art. 14, lett. a) c), della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182, pag. 1).
Contesto normativo
La direttiva 75/442
2 L’art. 4 della direttiva 75/442 prevede quanto
segue:
«Gli Stati membri adottano le misure necessarie per
assicurare che i rifiuti siano ricuperati o smaltiti senza
pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti
o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente
(…)
(…)
Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie per
vietare l’abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato
dei rifiuti».
3 L’art. 8 della direttiva 75/442 impone agli Stati
membri di adottare le disposizioni necessarie affinché
ogni detentore di rifiuti li consegni ad un raccoglitore
privato o pubblico, o ad un’impresa che effettua le
operazioni previste nell’allegato II A o II B di tale
direttiva, oppure provveda egli stesso al recupero o allo
smaltimento, conformandosi alle disposizioni di detta direttiva.
4 L’art. 9, n. 1, della direttiva 75/442 dispone che,
ai fini dell’applicazione, in particolare, dell’art.
4 della stessa direttiva, tutti gli stabilimenti o le imprese
che effettuano le operazioni di smaltimento di rifiuti debbono
ottenere l’autorizzazione dell’autorità
competente incaricata di attuare le disposizioni di tale
direttiva. L’art. 9, n. 2, precisa che dette autorizzazioni
possono essere concesse per un periodo determinato, essere
rinnovate, essere accompagnate da condizioni e obblighi,
o essere rifiutate segnatamente quando il metodo di smaltimento
previsto non è accettabile dal punto di vista della
protezione dell’ambiente.
La direttiva 91/689
5 L’art. 2 della direttiva 91/689 così
dispone:
«1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie
per esigere che in ogni luogo in cui siano depositati (messi
in discarica) rifiuti pericolosi, questi ultimi siano catalogati
e identificati.
(…)».
La direttiva 1999/31
6 Ai sensi dell’art. 14, lett. a) c), della direttiva
1999/31:
«Gli Stati membri adottano misure affinché
le discariche che abbiano ottenuto un’autorizzazione
o siano già in funzione al momento del recepimento
della presente direttiva possano rimanere in funzione soltanto
se (...)
a) entro un anno dalla data prevista nell’articolo
18, paragrafo 1 [vale a dire entro il 16 luglio 2002], il
gestore della discarica elabora e presenta all’approvazione
dell’autorità competente un piano di riassetto
della discarica comprendente le informazioni menzionate
nell’articolo 8 e le misure correttive che ritenga
eventualmente necessarie al fine di soddisfare i requisiti
previsti dalla presente direttiva, fatti salvi i requisiti
di cui all’allegato I, punto 1;
b) in seguito alla presentazione del piano di riassetto,
le autorità competenti adottano una decisione definitiva
sull’eventuale proseguimento delle operazioni in base
a detto piano e alla presente direttiva. Gli Stati membri
adottano le misure necessarie per far chiudere al più
presto, a norma dell’articolo 7, lettera g), e dell’articolo
13, le discariche che, in forza dell’articolo 8, non
ottengono l’autorizzazione a continuare a funzionare;
c) sulla base del piano approvato, le autorità competenti
autorizzano i necessari lavori e stabiliscono un periodo
di transizione per l’attuazione del piano. Tutte le
discariche preesistenti devono conformarsi ai requisiti
previsti dalla presente direttiva, fatti salvi i requisiti
di cui all’allegato I, punto 1, entro otto anni dalla
data prevista nell’articolo 18, paragrafo 1 [ossia
entro il 16 luglio 2009]».
7 Ai sensi dell’art. 18, n. 1, della detta direttiva,
gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative necessarie per conformarsi alla stessa
entro due anni a decorrere dalla sua entrata in vigore [vale
a dire, entro il 16 luglio 2001] e ne informano immediatamente
la Commissione.
Procedimento precontenzioso
8 A seguito di varie denunce, di interrogazioni parlamentari, di articoli di stampa, nonché della pubblicazione, avvenuta il 22 ottobre 2002, di un rapporto del Corpo forestale dello Stato (in prosieguo: il «CFS»), che evidenziava l’esistenza di un gran numero di discariche illegali e non controllate in Italia, la Commissione ha deciso di controllare l’osservanza da parte di detto Stato membro degli obblighi ad esso incombenti ai sensi delle direttive 75/442, 91/689 e 1999/31.
9 Tale rapporto completava la terza fase di un procedimento avviato nel 1986 dal CFS al fine di contabilizzare le discariche illegali nei territori boschivi e montagnosi delle Regioni a statuto ordinario in Italia (vale a dire la totalità delle regioni italiane, eccetto il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige e la Valle d’Aosta). Un primo censimento, avvenuto nel 1986, aveva riguardato 6 890 degli 8 104 comuni italiani e aveva consentito al CFS di accertare l’esistenza di 5 978 discariche illegali. Un secondo censimento, effettuato nel 1996, aveva riguardato 6 802 comuni e aveva rivelato al CFS l’esistenza di 5 422 discariche illegali. Dopo il censimento del 2002, il CFS ha ancora catalogato 4 866 discariche illegali, 1 765 delle quali non figuravano nei precedenti studi. Secondo il CFS, 705 tra le dette discariche abusive contenevano rifiuti pericolosi. Per contro, il numero delle discariche autorizzate era soltanto di 1 420.
10 I risultati di quest’ultimo censimento sono riassunti dalla Commissione come segue:
Regione |
Numero di discariche abusive |
Superficie delle discariche abusive (m²) |
Discariche attive/non attive |
Discariche bonificate/non bonificate |
Abruzzo |
361 |
1 016 139 |
111 / 250 |
70 / 291 |
Basilicata |
152 |
222 830 |
40 / 112 |
43 / 109 |
Calabria |
447 |
1 655 479 |
81 / 366 |
19 / 428 |
Campania |
225 |
445 222 |
40 / 185 |
37 / 188 |
Emilia Romagna |
380 |
254 398 |
189 / 191 |
59 / 321 |
Lazio |
426 |
663 535 |
120 / 306 |
110 / 316 |
Liguria |
305 |
329 507 |
145 / 160 |
58 / 247 |
Lombardia |
541 |
1 132 233 |
124 / 417 |
159 / 382 |
Marche |
244 |
364 781 |
70 / 174 |
41 / 203 |
Molise |
84 |
199 360 |
14 / 70 |
13 / 71 |
Piemonte |
335 |
270 776 |
114 / 221 |
119 / 216 |
Puglia |
599 |
3 861 622 |
440 / 159 |
37 / 562 |
Toscana |
436 |
545 005 |
107 / 329 |
154 / 282 |
Umbria |
157 |
71 510 |
33 / 124 |
61 / 96 |
Veneto |
174 |
5 482 527 |
26 / 148 |
50 / 124 |
Totale |
4 866 |
16 519 790 |
1 654 / 3 212 |
1 030 / 3 836 |
11 Benché i dati forniti dal CFS riguardino soltanto
le quindici regioni italiane a statuto ordinario, la Commissione
dichiara di voler perseguire, nel procedimento in esame,
la Repubblica italiana per la totalità delle discariche
abusive esistenti sul suo territorio. Infatti, la Commissione
disporrebbe di informazioni da cui risulterebbe che la
situazione è analoga nelle regioni a statuto speciale.
12 Detta istituzione rinvia, al riguardo, al piano di
gestione dei rifiuti della Regione Siciliana, notificato
alla Commissione il 4 marzo 2003 e al quale è allegato
il piano di bonifica delle zone inquinate della regione
in questione. Tale piano evidenzierebbe l’esistenza
di numerose discariche abusive, di siti di rifiuti abbandonati,
di depositi di rifiuti non autorizzati e di siti non specificati,
di cui alcuni conterrebbero rifiuti pericolosi.
13 Lo stesso varrebbe per le Regioni Friuli-Venezia Giulia,
Trentino-Alto Adige e Sardegna, in relazione alle quali
la Commissione completa la descrizione della situazione
complessiva in Italia mediante documenti ufficiali provenienti
dalle autorità di dette regioni e mediante rapporti
delle commissioni parlamentari di inchiesta, nonché
attraverso articoli di stampa.
14 A titolo di esempio, la Commissione menziona una discarica
situata nella località «Cascina Corradina»
nel comune di San Fiorano, che inizialmente ha costituito
oggetto di un procedimento distinto, successivamente riunito
al procedimento in esame ai fini del ricorso dinanzi alla
Corte.
15 In base a tutte queste informazioni la Commissione,
conformemente all’art. 226 CE, con lettera dell’11
luglio 2003, ha invitato il governo italiano a presentare
le sue osservazioni a tale riguardo.
16 Non avendo ottenuto dalle autorità italiane
alcuna informazione che consentisse di concludere che
era stato posto fine agli inadempimenti addebitati, la
Commissione, con lettera del 19 dicembre 2003, ha emanato
un parere motivato, invitando la Repubblica italiana ad
adottare i provvedimenti necessari per conformarsi ad
esso entro due mesi dalla sua notifica.
17 La Commissione non ha ricevuto alcuna risposta al detto
parere motivato. Di conseguenza, essa ha proposto il ricorso
in esame.
Sul ricorso
Sulla ricevibilità
18 Il governo italiano sostiene che il ricorso della
Commissione dovrebbe essere dichiarato irricevibile a
causa della genericità e dell’indeterminatezza
dell’inadempimento addebitato, che impedirebbe a
detto governo di presentare una difesa precisa tanto in
fatto quanto in diritto. In particolare, la Commissione
non avrebbe individuato i detentori o i gestori delle
discariche né i proprietari dei siti sui quali
i rifiuti sono stati abbandonati.
19 La Commissione ritiene, per contro, di poter esaminare,
in un unico procedimento, la questione dello smaltimento
dei rifiuti sulla totalità del territorio italiano.
Siffatto approccio, da essa qualificato «orizzontale»,
consentirebbe, da un lato, di individuare e di correggere
più efficacemente i problemi strutturali sottesi
all’asserito inadempimento della Repubblica italiana
e, dall’altro, di alleggerire i sistemi di controllo
del rispetto del diritto comunitario in materia ambientale.
A questo proposito, la Commissione rinvia alle conclusioni
dell’avvocato generale Geelhoed, relative alla causa
C 494/01, Commissione/Irlanda (sentenza 26 aprile 2005,
Racc. pag. I 3331).
20 Anzitutto, occorre evidenziare che, fatto salvo l’obbligo
della Commissione di soddisfare l’onere della prova
gravante su di essa nell’ambito della procedura
prevista dall’art. 226 CE, il Trattato CE non contiene
alcuna norma che si opponga all’esame complessivo
di un numero rilevante di situazioni, in base alle quali
la Commissione ritenga che uno Stato membro sia stato
inadempiente, in modo ripetuto e prolungato, agli obblighi
ad esso incombenti ai sensi del diritto comunitario.
21 Si desume poi da costante giurisprudenza che una prassi
amministrativa può costituire oggetto di un ricorso
per inadempimento, qualora risulti in una certa misura
costante e generale (v., specificamente, sentenza Commissione/Irlanda,
cit., punto 28 e giurisprudenza ivi citata).
22 Infine, occorre ricordare che la Corte ha già
dichiarato ricevibili ricorsi della Commissione proposti
in contesti analoghi, in cui quest’ultima deduceva
precisamente una violazione strutturale e generalizzata
degli artt. 4, 8 e 9 della direttiva 75/442 da parte di
uno Stato membro (sentenza 6 ottobre 2005, causa C 502/03,
Commissione/Grecia, non pubblicata nella Raccolta) e una
violazione di tali medesimi articoli, nonché dell’art.
14 della direttiva 1999/31 (sentenza 29 marzo 2007, causa
C 423/05, Commissione/Francia, non pubblicata nella Raccolta).
23 Di conseguenza, il ricorso della Commissione è
ricevibile.
Nel merito
Sull’onere della prova
24 Il governo italiano sostiene che le fonti di informazione
sulle quali la ricorrente fonda il suo ricorso sarebbero
prive di credibilità in quanto, da un lato, i rapporti
del CFS non sono stati elaborati in collaborazione con
il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio,
che sarebbe l’unica autorità nazionale competente
rispetto all’ordinamento giuridico comunitario,
e, dall’altro, gli atti delle commissioni parlamentari
di inchiesta o gli articoli di stampa costituirebbero
non confessioni, ma soltanto fonti generiche di prova,
la cui fondatezza dev’essere dimostrata da chi le
invoca.
25 La Commissione, al contrario, considera che i rapporti
elaborati dal CFS costituiscono una fonte di informazioni
affidabili e privilegiate in materia ambientale. Infatti,
il CFS costituirebbe una forza di polizia dello Stato
ad ordinamento civile che ha il compito, in particolare,
di difendere il patrimonio forestale italiano, di tutelare
l’ambiente, il paesaggio e l’ecosistema, nonché
di esercitare attività di polizia giudiziaria al
fine di vigilare sul rispetto delle normative nazionali
e internazionali in materia.
26 A tale riguardo si deve ricordare che, nell’ambito
di un procedimento per inadempimento ai sensi dell’art.
226 CE, spetta alla Commissione provare la sussistenza
dell’asserito inadempimento. Ad essa spetta fornire
alla Corte gli elementi necessari affinché questa
accerti l’esistenza di siffatto inadempimento, senza
potersi basare su alcuna presunzione (sentenza 25 maggio
1982, causa 96/81, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag.
1791, punto 6).
27 Tuttavia, gli Stati membri sono tenuti, a norma dell’art.
10 CE, ad agevolare la Commissione nello svolgimento del
suo compito, che consiste, in particolare, ai sensi dell’art.
211 CE, nel vigilare sull’applicazione delle norme
del Trattato, nonché delle disposizioni adottate
dalle istituzioni in forza dello stesso Trattato (sentenza
Commissione/Irlanda, cit., punto 42 e giurisprudenza ivi
citata).
28 In una simile prospettiva, si deve tener conto del
fatto che, nel verificare la corretta applicazione pratica
delle disposizioni nazionali destinate a garantire la
concreta attuazione della direttiva, tra cui quelle adottate
nel settore dell’ambiente, la Commissione, che non
dispone di propri poteri di indagine in materia, dipende
in ampia misura dagli elementi forniti da eventuali denuncianti,
da organizzazioni private o pubbliche attive sul territorio
dello Stato membro interessato, nonché da questo
stesso Stato membro (v., in tal senso, sentenza Commissione/Irlanda,
cit., punto 43 e giurisprudenza ivi citata).
29 A tal riguardo, i rapporti elaborati dal CFS e da commissioni
parlamentari d’inchiesta o documenti ufficiali provenienti,
in particolare, da autorità regionali possono essere
considerati, quindi, come valide fonti d’informazione
per l’avvio, da parte della Commissione, del procedimento
di cui all’art. 226 CE.
30 Ne discende, in particolare, che, quando la Commissione
ha fornito elementi sufficienti a far emergere determinati
fatti verificatisi sul territorio dello Stato membro convenuto,
spetta a quest’ultimo confutare in modo sostanziale
e dettagliato i dati forniti dalla Commissione e le conseguenze
che ne derivano (sentenza Commissione/Irlanda, cit., punto
44 e giurisprudenza ivi citata).
31 In simili circostanze, infatti, spetta innanzi tutto
alle autorità nazionali effettuare i controlli
in loco necessari, in uno spirito di cooperazione leale,
conformemente al dovere di ogni Stato membro, ricordato
al punto 27 della presente sentenza, di facilitare l’adempimento
del compito generale della Commissione (sentenza Commissione/Irlanda,
cit., punto 45 e giurisprudenza ivi citata).
32 Pertanto, quando la Commissione si richiama a denunce
circostanziate, dalle quali emergono ripetuti inadempimenti
alle disposizioni della direttiva, spetta allo Stato membro
interessato confutare in modo concreto i fatti affermati
in tali denunce. Del pari, quando la Commissione ha fornito
elementi sufficienti a far risultare che le autorità
di uno Stato membro hanno posto in essere una prassi reiterata
e persistente contraria alle disposizioni di una direttiva,
spetta a tale Stato membro confutare in modo sostanziale
e dettagliato i dati in tal modo forniti, nonché
le conseguenze che ne derivano (sentenza Commissione/Irlanda,
cit., punti 46 e 47, nonché giurisprudenza ivi
citata). Tale obbligo incombe agli Stati membri in virtù
del dovere di leale cooperazione, enunciato all’art.
10 CE, durante tutto il procedimento di cui all’art.
226 CE. Orbene, risulta dal fascicolo che le autorità
italiane non hanno cooperato pienamente con la Commissione
ai fini dell’istruzione della presente causa nella
fase del procedimento precontenzioso.
Sulla violazione degli artt. 4, 8 e 9 della direttiva
75/442, dell’art. 2, n. 1, della direttiva 91/689
e dell’art. 14, lett. a) c), della direttiva 1999/31
– Argomenti delle parti
33 Per confutare le censure dedotte dalla Commissione,
il governo italiano, fondandosi sulle informazioni che
ha potuto ottenere presso le amministrazioni regionali,
provinciali, nonché presso il Nucleo Operativo
Ecologico dell’Arma dei Carabinieri, sostiene anzitutto
che i dati forniti dalla Commissione sono inconsistenti
e non corrispondono alla situazione reale in Italia. Esso
contesta, in particolare, il numero di «discariche
abusive» censite dalla Commissione in quanto quest’ultima,
in primo luogo, avrebbe conteggiato talune discariche
più volte, in secondo luogo, avrebbe qualificato
come discariche abusive semplici depositi o siti con rifiuti
in abbandono, di cui una parte starebbe per essere bonificata
o in cui i rifiuti sarebbero già stati rimossi
e, in terzo luogo, avrebbe travisato il loro grado di
pericolosità, poiché la maggior parte di
tali discariche sarebbe sotto controllo o sotto sequestro.
34 Il governo italiano ricorda, poi, i progressi recenti
che la Repubblica italiana ha realizzato nell’attuazione
degli obblighi derivanti dalle direttive 75/442, 91/689
e 1999/31.
35 La Commissione sostiene, in primo luogo, che il governo
italiano non fornisce informazioni in senso contrario,
provenienti da una fonte di livello paragonabile alle
proprie. In secondo luogo, benché la Commissione
prenda atto del fatto che i rifiuti sono stati rimossi
da talune discariche, essa sostiene che le situazioni
che stanno per essere regolarizzate sono in numero notevolmente
minore di quelle per le quali le autorità nazionali
non hanno avviato alcuna azione per rimediare al loro
carattere abusivo.
– Giudizio della Corte
36 Anzitutto, risulta da giurisprudenza costante che l’esistenza
di un inadempimento dev’essere valutata in relazione
alla situazione dello Stato membro quale si presentava
alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato
e che la Corte non può tenere conto dei mutamenti
successivi, quand’anche essi costituiscano un’attuazione
corretta delle norme di diritto comunitario che sono oggetto
del ricorso per inadempimento (v., in tal senso, sentenze
11 ottobre 2001, causa C 111/00, Commissione/Austria,
Racc. pag. I 7555, punti 13 e 14; 30 gennaio 2002, causa
C 103/00, Commissione/Grecia, Racc. pag. I 1147, punto
23; 28 aprile 2005, causa C 157/04, Commissione/Spagna,
non pubblicata nella Raccolta, punto 19; e 7 luglio 2005,
causa C 214/04, Commissione/Italia, non pubblicata nella
Raccolta, punto 14).
37 Successivamente, per quanto riguarda più specificamente
la valutazione della violazione da parte di uno Stato
membro dell’art. 4 della direttiva 75/442, occorre
ricordare che quest’ultimo prevede che gli Stati
membri adottino le misure necessarie per assicurare che
i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per
la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o
metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente,
senza peraltro precisare il contenuto concreto delle misure
che devono essere adottate per assicurare tale obiettivo.
Tuttavia, ciò non toglie che tale disposizione
vincola gli Stati membri quanto all’obiettivo da
raggiungere, pur lasciando agli stessi un potere discrezionale
nella valutazione della necessità di tali misure
(sentenza 9 novembre 1999, causa C 365/97, Commissione/Italia,
detta «San Rocco», Racc. pag. I 7773, punto
67). Non è quindi possibile, in via di principio,
dedurre direttamente dalla mancata conformità di
una situazione di fatto agli obiettivi fissati all’art.
4 di tale direttiva che lo Stato membro interessato sia
necessariamente venuto meno agli obblighi imposti da questa
disposizione. Nondimeno, è pacifico che la persistenza
di una tale situazione di fatto, in particolare quando
comporta un degrado rilevante dell’ambiente per
un periodo prolungato senza intervento delle autorità
competenti, può rivelare che gli Stati membri hanno
abusato del potere discrezionale che questa disposizione
conferisce loro (sentenza San Rocco, cit., punti 67 e
68).
38 A tale riguardo, occorre constatare che la fondatezza
delle censure addebitate alla Repubblica italiana risulta
chiaramente dal fascicolo. Infatti, benché le informazioni
fornite da tale governo abbiano permesso di constatare
che il rispetto in Italia degli obiettivi previsti dalle
disposizioni del diritto comunitario che costituiscono
l’oggetto dell’inadempimento è migliorata
nel corso del tempo, tali informazioni rivelano tuttavia
che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato,
persisteva una generale mancanza di conformità
delle discariche a siffatte disposizioni.
39 Per quanto riguarda la censura relativa alla violazione
dell’art. 4 della direttiva 75/442, è pacifico
che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato,
vi era sul territorio italiano un considerevole numero
di discariche in cui i gestori non avevano garantito il
riciclaggio o lo smaltimento dei rifiuti in modo tale
da non mettere in pericolo la salute dell’uomo e
da non utilizzare procedimenti o metodi che potessero
recare pregiudizio all’ambiente, nonché un
considerevole numero di siti di smaltimento incontrollato
di rifiuti. A titolo d’esempio, come risulta dall’allegato
1 alla controreplica del governo italiano, quest’ultimo
ha ammesso l’esistenza, constatata durante un controllo
a livello locale a seguito del censimento effettuato dal
CFS, di 92 siti interessati da abbandono di rifiuti nella
Regione Abruzzo.
40 L’esistenza di una tale situazione per un periodo
prolungato di tempo ha necessariamente per conseguenza
un degrado rilevante dell’ambiente.
41 Quanto alla censura relativa alla violazione dell’art.
8 della direttiva 75/442, è accertato che, alla
scadenza del termine impartito, le autorità italiane
non hanno garantito che i detentori di rifiuti procedessero
essi stessi allo smaltimento o al recupero dei rifiuti
o li consegnassero ad un raccoglitore o ad un’impresa
incaricata di effettuare tali operazioni, conformemente
alle disposizioni della direttiva 75/442. A tale riguardo,
risulta dall’allegato 3 alla controreplica del governo
italiano che le autorità italiane hanno recensito
almeno 9 siti con tali caratteristiche nella Regione Umbria
e 31 nella Regione Puglia, in provincia di Bari.
42 Per quanto riguarda la censura relativa alla violazione
dell’art. 9 della direttiva 75/442, non è
contestato che, alla scadenza del termine fissato nel
parere motivato, numerose discariche erano in funzione
senza aver ottenuto l’autorizzazione delle autorità
competenti. Lo testimoniano, in particolare, così
come risulta chiaramente dall’allegato 3 alla controreplica
del governo italiano, i casi di abbandono di rifiuti già
menzionati ai punti 39 e 41 della presente sentenza, ma
anche la presenza di almeno 14 discariche abusive nella
Regione Puglia, in provincia di Lecce.
43 Per quanto riguarda la censura relativa al fatto che
le autorità italiane non hanno garantito la catalogazione
o l’identificazione dei rifiuti pericolosi in ogni
discarica o luogo in cui questi ultimi fossero depositati,
ossia quella relativa alla violazione dell’art.
2 della direttiva 91/689, è sufficiente rilevare
che il governo di detto Stato membro non presenta argomenti
e prove specifiche al fine di contraddire le affermazioni
della Commissione. In particolare, esso non nega l’esistenza
sul suo territorio, al momento della scadenza del termine
fissato nel parere motivato, di almeno 700 discariche
abusive contenenti rifiuti pericolosi, che non sono quindi
sottoposti ad alcuna misura di controllo. Ne consegue
che le autorità italiane non possono conoscere
il flusso di rifiuti pericolosi depositati in tali discariche
e che, pertanto, l’obbligo di catalogarli ed identificarli
non è stata rispettato.
44 Infine, ciò vale anche per la censura relativa
alla violazione dell’art. 14 della direttiva 1999/31.
Nella fattispecie, il governo italiano ha segnalato esso
stesso che 747 discariche che si trovano sul proprio territorio
nazionale avrebbero dovuto costituire oggetto di un piano
di riassetto. Orbene, l’esame dell’insieme
dei documenti forniti in allegato alla controreplica del
governo italiano rivela che, alla scadenza del termine
impartito, tali piani erano stati presentati solo per
551 discariche e che solo 131 piani erano stati approvati
dalle competenti autorità. Peraltro, così
come giustamente fa notare la Commissione, detto governo
non ha precisato quali fossero le azioni intraprese per
quanto riguarda le discariche i cui piani di riassetto
non erano stati approvati.
45 Ne consegue che la Repubblica italiana è venuta
meno, in modo generale e persistente, agli obblighi ad
essa incombenti ai sensi degli artt. 4, 8 e 9 della direttiva
75/442, dell’art. 2, n. 1, della direttiva 91/689
e dell’art. 14, lett. a) c), della direttiva 1999/31.
Di conseguenza, il ricorso della Commissione è
fondato.
46 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono,
occorre dichiarare che, non avendo adottato tutti i provvedimenti
necessari:
– per assicurare che i rifiuti siano recuperati
o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo
e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare
pregiudizio all’ambiente e per vietare l’abbandono,
lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti;
– affinché ogni detentore di rifiuti li consegni
ad un raccoglitore privato o pubblico, o ad un’impresa
che effettua le operazioni di smaltimento o di recupero,
oppure provveda egli stesso al recupero o allo smaltimento
conformandosi alle disposizioni della direttiva 75/442;
– affinché tutti gli stabilimenti o le imprese
che effettuano operazioni di smaltimento siano soggetti
ad autorizzazione dell’autorità competente;
– affinché in ogni luogo in cui siano depositati
(messi in discarica) rifiuti pericolosi, questi ultimi
siano catalogati e identificati; e
– affinché, in relazione alle discariche
che hanno ottenuto un’autorizzazione o erano già
in funzione alla data del 16 luglio 2001, il gestore della
discarica elabori e presenti per l’approvazione
dell’autorità competente, entro il 16 luglio
2002, un piano di riassetto della discarica comprendente
le informazioni relative alle condizioni per l’autorizzazione
e le misure correttive che ritenga eventualmente necessarie;
e affinché, in seguito alla presentazione del piano
di riassetto, le autorità competenti adottino una
decisione definitiva sull’eventuale proseguimento
delle operazioni, facendo chiudere al più presto
le discariche che non ottengano l’autorizzazione
a continuare a funzionare, o autorizzando i necessari
lavori e stabilendo un periodo di transizione per l’attuazione
del piano,
la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi
ad essa incombenti ai sensi degli artt. 4, 8 e 9 della
direttiva 75/442, dell’art. 2, n. 1, della direttiva
91/689 e dell’art. 14, lett. a) c), della direttiva
1999/31.
Sulle
spese
47
Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di
procedura, la parte soccombente è condannata alle
spese se ne è stata fatta domanda. Poiché
la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana,
rimasta soccombente, dev’essere condannata alle
spese.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e
statuisce:
1) Non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari:
– per assicurare che i rifiuti siano recuperati
o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo
e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare
pregiudizio all’ambiente e per vietare l’abbandono,
lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti;
– affinché ogni detentore di rifiuti li consegni
ad un raccoglitore privato o pubblico, o ad un’impresa
che effettua le operazioni di smaltimento o di recupero,
oppure provveda egli stesso al recupero o allo smaltimento
conformandosi alle disposizioni della direttiva del Consiglio
15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come
modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991,
91/156/CEE;
– affinché tutti gli stabilimenti o imprese
che effettuano operazioni di smaltimento siano soggetti
ad autorizzazione dell’autorità competente;
– affinché in ogni luogo in cui siano depositati
(messi in discarica) rifiuti pericolosi, questi ultimi
siano catalogati e identificati; e
– affinché, in relazione alle discariche
che hanno ottenuto un’autorizzazione o erano già
in funzione alla data del 16 luglio 2001, il gestore della
discarica elabori e presenti per l’approvazione
dell’autorità competente, entro il 16 luglio
2002, un piano di riassetto della discarica comprendente
le informazioni relative alle condizioni per l’autorizzazione
e le misure correttive che ritenga eventualmente necessarie;
e affinché, in seguito alla presentazione del piano
di riassetto, le autorità competenti adottino una
decisione definitiva sull’eventuale proseguimento
delle operazioni, facendo chiudere al più presto
le discariche che non ottengano l’autorizzazione
a continuare a funzionare, o autorizzando i necessari
lavori e stabilendo un periodo di transizione per l’attuazione
del piano,
la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi
ad essa incombenti ai sensi degli artt. 4, 8 e 9 della
direttiva 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE,
dell’art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio
12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi,
e dell’art. 14, lett. a) c), della direttiva del
Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche
di rifiuti.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
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