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| n. 7-2007 - © copyright |
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE - SEZIONE II - Sentenza 5 luglio 2007
Commissione c. Italia
Pres. C.W.A. TIMMERMANS, Rel. J. MAKARCZYK |
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Comunità europea - Direttiva 85/337/CEE - Valutazione di impatto ambientale – Rifiuti – Impianti di recupero – Capacità superiore a 100 tonnellate – Procedura di v.i.a. – Obbligo.
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Comunità europea - Direttiva 2000/76/CE - Rifiuti – Nuovo impianto – Autorizzazione – Domanda – Atti assimilati – Comunicazione al pubblico – Obbligo – Sussiste.
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La normativa italiana che consente di autorizzare la realizzazione di impianti di recupero dei rifiuti con capacità superiore a 100 tonnellate in difetto di valutazione di impatto ambientale è in contrasto con la direttiva 85/337/CEE.
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La direttiva 2000/76/CE impone di dare pubblicità alle domande di autorizzazione all’esercizio di impianti di incenerimento dei rifiuti ed agli atti a questa assimilati, come una comunicazione di inizio attività.
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SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
5 luglio 2007
Nella causa C 255/05,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 16 giugno 2005,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. M. Konstantinidis, in qualità di agente, assistito dagli avv.ti F. Louis e A. Capobianco, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. M. Fiorilli, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta,
sostenuta da
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda du Nord, rappresentato dal sig. T. Harris, in qualità di agente, assistito dal sig. J. Maurici, barrister, interveniente,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. P. Kūris, J. Makarczyk (relatore), L. Bay Larsen e J. C. Bonichot, giudici,
avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di decidere la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso, la Commissione chiede che la Corte voglia dichiarare che:
– non avendo sottoposto, prima della concessione dell’autorizzazione alla costruzione, il progetto di «terza linea» dell’inceneritore della società ASM Brescia SpA (in prosieguo: la «terza linea dell’inceneritore»), impianto di cui all’allegato I della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici o privati (GU L 175, pag. 40), come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE (GU L 73, pag. 5; in prosieguo: la «direttiva 85/337»), ad una valutazione di impatto ambientale a norma degli artt. da 5 a 10 della citata direttiva, e
– non avendo reso accessibile al pubblico, in uno o più luoghi aperti al pubblico, per un adeguato periodo di tempo affinché esso potesse esprimere le proprie osservazioni prima della decisione dell’autorità competente, la domanda di autorizzazione all’esercizio della «terza linea» dell’inceneritore di Brescia, e non avendo messo a disposizione del pubblico la decisione relativa a tale domanda e una copia dell’autorizzazione,
la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dagli artt. 2, n. 1, e 4, n. 1, della direttiva 85/337 nonché dall’art. 12, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 dicembre 2000, 2000/76/CE, sull’incenerimento dei rifiuti (GU L 332, pag. 91).
Contesto normativo
La normativa comunitaria
La direttiva 75/442/CEE
2 L’art. 1 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE (GU L 194, pag. 47), relativa ai rifiuti, come modificata dalla decisione della Commissione 24 maggio 1996, 96/350/CE (GU L 135, pag. 32; in prosieguo: la «direttiva 75/442»), ha il seguente tenore:
«Ai sensi della presente direttiva, si intende per:
a) “rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell’allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi;
(…)
d) “gestione”: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche dopo la loro chiusura;
e) “smaltimento”: tutte le operazioni previste nell’allegato II A;
f) “ricupero”: tutte le operazioni previste nell’allegato II B;
(…)»
3 L’art. 4 di tale direttiva dispone quanto segue:
«Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e in particolare:
– senza creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo e per la fauna e la flora;
– senza causare inconvenienti da rumori od odori;
– senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
(…)»
4 L’art. 9, n. 1, della detta direttiva è formulato nei seguenti termini:
«Ai fini dell’applicazione degli articoli 4, 5 e 7 tutti gli stabilimenti o imprese che effettuano le operazioni elencate nell’allegato II A debbono ottenere l’autorizzazione dell’autorità competente di cui all’articolo 6.
(…)».
5 L’art. 10 della medesima direttiva così dispone:
«Ai fini dell’applicazione dell’articolo 4, tutti gli stabilimenti o imprese che effettuano le operazioni elencate nell’allegato II B devono ottenere un’autorizzazione a tal fine».
6 L’art. 11, n. 1, della direttiva 75/442 prevede quanto segue:
«Fatto salvo il disposto della direttiva 78/319/CEE (…) possono essere dispensati dall’autorizzazione di cui all’articolo 9 o all’articolo 10:
(…)
b) gli stabilimenti o le imprese che recuperano rifiuti.
Tale dispensa si può concedere solo:
– qualora le autorità competenti abbiano adottato per ciascun tipo di attività norme generali che fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni alle quali l’attività può essere dispensata dall’autorizzazione
e
– qualora i tipi o le quantità di rifiuti ed i metodi di smaltimento o di ricupero siano tali da rispettare le condizioni imposte all’articolo 4».
7 L’allegato II A della direttiva 75/442, intitolato «Operazioni di smaltimento», è inteso a ricapitolare le operazioni di smaltimento così come esse sono effettuate in pratica. In esso si afferma che, conformemente all’art. 4 di tale direttiva, i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all’ambiente.
8 L’allegato II B della medesima direttiva, intitolato «Operazioni che comportano una possibilità di ricupero», mira a ricapitolare le operazioni di recupero così come esse sono effettuate in pratica. Anche in tale allegato si afferma che, conformemente all’art. 4 della stessa direttiva, i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all’ambiente.
La direttiva 85/337
9 L’art. 1, nn. 2 e 3, della direttiva 85/337 prevede:
«2. Ai sensi della presente direttiva si intende per
progetto:
– la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere,
– altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo;
committente:
il richiedente dell’autorizzazione relativa ad un progetto privato o la pubblica autorità che prende l’iniziativa relativa a un progetto;
autorizzazione:
decisione dell’autorità competente, o delle autorità competenti, che conferisce al committente il diritto di realizzare il progetto stesso.
3. L’autorità o le autorità competenti sono quelle che gli Stati membri designano per assolvere i compiti derivanti dalla presente direttiva».
10 Ai sensi dell’art. 2, nn. 1, 2, e 3, primo comma, della stessa direttiva:
«1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell’autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un’autorizzazione e una valutazione del loro impatto. Detti progetti sono definiti nell’articolo 4.
2. La valutazione dell’impatto ambientale può essere integrata nelle procedure esistenti di autorizzazione dei progetti negli Stati membri ovvero, in mancanza di queste, in altre procedure o nelle procedure da stabilire per raggiungere gli obiettivi della presente direttiva.
(…)
3. Fatto salvo l’articolo 7, gli Stati membri, in casi eccezionali, possono esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni della presente direttiva».
11 L’art. 3 della detta direttiva stabilisce quanto segue:
«La valutazione dell’impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e conformemente agli articoli da 4 a 11, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:
– l’uomo, la fauna e la flora;
– il suolo, l’acqua, l’aria, il clima e il paesaggio;
– i beni materiali ed il patrimonio culturale;
– l’interazione tra i fattori di cui al primo e secondo trattino».
12 L’art. 4, n. 1, della medesima direttiva prevede quanto segue:
«Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 3, i progetti appartenenti alle classi elencate nell’allegato I formano oggetto di valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10».
13 Al punto 10 dell’allegato I della direttiva 85/337 vengono citati gli impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante incenerimento o trattamento chimico, quali definiti nell’allegato II A, punto D 9, della direttiva 75/442, con capacità superiore a 100 tonnellate al giorno.
La direttiva 2000/76
14 Ai sensi dell’art. 3, punto 12, della direttiva 2000/76, ai fini di questa, si intende per:
«“autorizzazione”: la decisione o più decisioni scritte da parte dell’autorità competente che autorizzano l’esercizio dell’impianto a determinate condizioni che devono garantire che l’impianto sia conforme ai requisiti della presente direttiva. Un’autorizzazione può valere per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore».
15 L’art. 4, n. 1, di tale direttiva è redatto come segue:
«Fatto salvo l’articolo [11] della direttiva 75/442/CEE, o l’articolo 3 della direttiva 91/689/CEE, il funzionamento di qualunque impianto di incenerimento o di coincenerimento è subordinato al rilascio di un’autorizzazione a svolgere l’attività».
16 L’art. 12, n. 1, della direttiva 2000/76, relativo all’accesso alle informazioni e partecipazione del pubblico, è redatto come segue:
«Fatte salve la direttiva 90/313/CEE del Consiglio e la direttiva 96/61/CE del Consiglio, le domande di nuove autorizzazioni per impianti di incenerimento e di coincenerimento sono accessibili in uno o più luoghi aperti al pubblico, quali le sedi di istituzioni locali (...), per un periodo adeguato di tempo affinché possa esprimere le proprie osservazioni prima della decisione dell’autorità competente. La decisione, comprendente almeno una copia dell’autorizzazione e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, è parimenti accessibile al pubblico».
La normativa nazionale
17 L’art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell’Ambiente (GURI n. 59 del 15 luglio 1986), ha recepito la direttiva 85/337 nell’ordinamento italiano. Successivamente, l’art. 40 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (Supplemento ordinario alla GURI n. 52 del 4 marzo 1994), ha affidato al governo italiano il compito di definire, con apposito atto di indirizzo e di coordinamento, condizioni, criteri e norme tecniche per l’applicazione della procedura di valutazione di impatto ambientale ai progetti inclusi nell’allegato II della direttiva 85/337.
18 L’art. 1, n. 3, del decreto del presidente della Repubblica 12 aprile 1996, intitolato «Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art. 40, comma 1, della L. 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale» (GURI n. 210, pag. 28; in prosieguo: il «DPR») dispone:
«Sono assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale i progetti di cui all’allegato A».
19 L’art. 3, n. 1, del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 3 settembre 1999 intitolato «Atto di indirizzo e coordinamento che modifica ed integra il precedente atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell’impatto ambientale» (GURI n. 302 del 27 dicembre 1999, pag. 17; in prosieguo: il «DPCM»), che ha modificato la versione iniziale dell’Allegato A del DPR, è redatto come segue:
«Nell’allegato A al decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1996 le lettere i), l) (...) sono sostituite dalle seguenti:
i) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all’allegato B ed all’allegato C, lettere da R1 a R9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 [GURI n. 38 del 15 febbraio 1997; in prosieguo: il «decreto legislativo»], ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto legislativo (…).
l) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di [incenerimento] o di trattamento di cui all’allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, ed all’allegato C, lettere da R1 a R9, del [decreto legislativo], ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto legislativo (...)».
20 Le disposizioni del decreto legislativo, che descrivono le caratteristiche dei rifiuti e le attività che permettono di beneficiare della procedura semplificata, sono state adottate ai fini del recepimento dell’art. 11 della direttiva 75/442.
21 Risulta, in particolare, dall’art. 33, n. 1, del decreto legislativo, che, fatto salvo il rispetto di talune norme tecniche, le operazioni di recupero dei rifiuti possono essere intraprese decorsi 90 giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente.
22 L’art. 33, n. 2, del citato decreto specifica, tanto per i rifiuti non pericolosi, quanto per i rifiuti pericolosi, il contenuto delle norme tecniche.
23 Ai termini dell’art. 33, n. 3, di tale decreto legislativo, la provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività e, entro il termine di cui al n. 1, verifica d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti.
24 Infine, risulta dall’art. 33, n. 4, del decreto legislativo che, qualora la provincia accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al n. 1, dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell’attività, salvo che l’interessato non provveda a conformare dette attività ed i suoi effetti alla normativa vigente entro il termine prefissato dall’amministrazione.
Il procedimento precontenzioso
25 Con lettera del 28 aprile 2003, la Commissione richiedeva informazioni alla Repubblica italiana, in particolare sull’applicazione alla «terza linea» dell’inceneritore delle procedure previste dalle direttive 85/337 e 2000/76.
26 Tale Stato membro precisava, da un lato, di aver escluso il progetto di «terza linea» dell’inceneritore dal procedimento di valutazione dell’impatto ambientale, in quanto esso rientrava nell’eccezione di cui all’allegato A, lett. l), del DPR, come modificato dal DPCM, e, dall’altro, di aver proceduto a diversi atti di pubblicità e a misure di consultazione conformemente all’art. 12 della direttiva 2000/76.
27 Alla luce delle risposte così fornite dalla Repubblica italiana, giudicate insoddisfacenti, la Commissione avviava il procedimento precontenzioso con l’invio di una lettera di diffida datata 19 dicembre 2003.
28 Con lettera dell’8 giugno 2004, le autorità italiane competenti rendevano nota la volontà del gestore della «terza linea» dell’inceneritore di sottoporre quest’ultima, la cui messa in servizio era stata autorizzata nel dicembre 2003, ad una valutazione d’impatto ambientale.
29 In seguito, con parere motivato del 9 luglio 2004, la Commissione invitava la Repubblica italiana ad adottare le misure necessarie per conformarsi, in particolare, agli obblighi derivanti dalla direttiva 85/337 entro un termine di due mesi dalla data di ricevimento di detto parere.
30 In una lettera del 31 gennaio 2005, la Repubblica italiana confermava che il gestore della «terza linea» dell’inceneritore aveva presentato formale richiesta di valutazione dell’impatto ambientale, pubblicata in data 11 dicembre 2004. In seguito, con lettera del 3 maggio 2005, essa produceva taluni documenti sullo stato di avanzamento del procedimento di valutazione in corso e indicava che quest’ultimo era in via di completamento.
31 La Commissione, avendo ritenuto insoddisfacente la posizione adottata dal governo italiano nelle summenzionate lettere di risposta, ha proposto il presente ricorso ai sensi dell’art. 226 CE, secondo comma.
Sul ricorso
Sulla ricevibilità
Argomenti delle parti
32 La Repubblica italiana sostiene che il ricorso della Commissione è irricevibile per mancanza di interesse ad agire da parte di quest’ultima. La Commissione non avrebbe, infatti, alcun interesse ad esigere l’adempimento di un obbligo già adempiuto. Pertanto, in ragione del giudizio positivo circa la compatibilità ambientale della «terza linea» dell’inceneritore che risulterebbe dal decreto interministeriale 3 giugno 2005, adottato a conclusione del procedimento di valutazione avviato nelle condizioni ricordate al punto 30 della presente sentenza, il ritardo nell’effettuazione della valutazione dell’impatto ambientale non avrebbe provocato alcun pregiudizio all’ambiente. Vi sarebbe stata esclusivamente una situazione di illegittimità formale connessa all’assenza di valutazione dell’impatto ambientale, cui sarebbe stato posto rimedio.
33 La Repubblica italiana aggiunge che la Commissione esige il rispetto di obblighi illogici e pertanto ha commesso un eccesso di potere agendo in violazione dei principi di buona amministrazione e di proporzionalità.
34 La Commissione osserva che essa mantiene un interesse diretto, specifico e concreto nella presente causa. A tale proposito, riguardo all’interesse a proseguire l’azione a seguito della violazione della direttiva 85/337, essa sostiene che poco importa che le autorità competenti abbiano effettuato una valutazione dell’impatto sull’ambiente della «terza linea» dell’inceneritore, poiché ciò non risponde agli obblighi della detta direttiva in quanto è prima del rilascio dell’autorizzazione che i progetti che possono avere un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni e la loro ubicazione, devono essere sottoposti ad un procedimento di autorizzazione e ad una valutazione di tale impatto.
35 Secondo la Commissione, la sola volontà del gestore della «terza linea» dell’inceneritore di sollecitare la sottoposizione di tale impianto ad una valutazione di impatto ambientale, mentre tale impianto era già stato realizzato e messo in funzione, è, di conseguenza, indifferente, in quanto la domanda di valutazione è stata presentata solo il 7 dicembre 2004 e si è proceduto a tale valutazione solo dopo la scadenza del termine impartito nel parere motivato.
36 Peraltro, la Commissione fa osservare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, nell’esercizio delle competenze di cui è investita in forza dell’art. 226 CE, la Commissione non è tenuta a dimostrare il proprio specifico interesse ad agire.
Giudizio della Corte
37 Risulta da costante giurisprudenza che, nell’esercizio delle competenze di cui è investita in forza dell’art. 226 CE, la Commissione non è tenuta a dimostrare il proprio interesse ad agire. La Commissione ha, infatti, il compito di vigilare d’ufficio e nell’interesse generale, sull’applicazione, da parte degli Stati membri, del diritto comunitario e di far dichiarare l’esistenza di eventuali inadempimenti degli obblighi che ne derivano, allo scopo di farli cessare (v. sentenze 1º febbraio 2001, causa C 333/99, Commissione/Francia, Racc. pag. I 1025, punto 23; 2 giugno 2005, causa C 394/02, Commissione/Grecia, Racc. pag. I 4713, punti 14 e 15 nonché giurisprudenza ivi citata, e 8 dicembre 2005, causa C 33/04, Commissione/Lussemburgo, Racc. pag. I 10629, punto 65).
38 Peraltro, spetta alla Commissione valutare l’opportunità di agire contro uno Stato membro, determinare le disposizioni che esso avrebbe violato e scegliere il momento in cui inizierà il procedimento per inadempimento nei suoi confronti, mentre le considerazioni sulle quali si fonda tale decisione non possono avere alcuna incidenza sulla ricevibilità del ricorso (v. sentenze 18 giugno 1998, causa C 35/96, Commissione/Italia, Racc. pag. I 3851, punto 27, e Commissione/Lussemburgo, cit., punto 66).
39 A tale riguardo, la Corte è tenuta ad accertare se l’inadempimento contestato sussista o meno, senza che le spetti pronunciarsi sull’esercizio del potere discrezionale della Commissione (v., in particolare, sentenza 13 giugno 2002, causa C 474/99, Commissione/Spagna, Racc. pag. I 5293, punto 25, e Commissione/Lussemburgo, cit., punto 67).
40 In ogni caso, anche supponendo che la realizzazione di una valutazione a posteriori dell’impatto sull’ambiente della «terza linea» dell’inceneritore sia di natura tale da far cessare l’inadempimento censurato, è giocoforza constatare che una valutazione di tal genere non era stata avviata alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato, data in relazione alla quale la situazione dello Stato membro deve essere esaminata per valutare l’esistenza di un inadempimento (v., in particolare, sentenza 14 luglio 2005, causa C 433/03, Commissione/Germania, Racc. pag. I 6985, punto 32).
41 Dalle considerazioni che precedono risulta che l’eccezione di irricevibilità relativa alla mancanza di interesse ad agire della Commissione deve essere respinta.
Nel merito
42 A sostegno del proprio ricorso la Commissione fa valere due censure.
Sulla prima censura, relativa alla violazione degli artt. 2, n. 1, e 4, n. 1, della direttiva 85/337
Argomenti delle parti
43 Secondo la Commissione, la «terza linea» dell’inceneritore, classificata come impianto che effettua operazioni di ricupero ai sensi dell’allegato II B della direttiva 75/442, con capacità superiore a 100 tonnellate al giorno, ricade nell’ambito di applicazione dell’allegato I, punto 10, della direttiva 85/337 e, di conseguenza, avrebbe dovuto essere sottoposta al procedimento di valutazione di impatto ambientale prima di essere autorizzata e poi costruita. La Commissione rileva che, se il progetto non è stato oggetto di una valutazione di impatto ambientale, è a causa della normativa italiana stessa, che non prevede l’assoggettamento ad una tale valutazione degli impianti di trattamento dei rifiuti sottoposti alle procedure semplificate.
44 La Commissione aggiunge che, escludendo dalle procedure di valutazione di impatto ambientale gli impianti che effettuano operazioni di recupero dei rifiuti grazie ad un’autorizzazione concessa con procedura semplificata, il DPCM viola gli obblighi che derivano dalla direttiva 85/337.
45 La Repubblica italiana nega l’esistenza dell’inadempimento censurato e ribadisce, a sua difesa, gli argomenti da essa esposti nella causa che ha dato luogo alla sentenza 23 novembre 2006, causa C 486/04, Commissione/Italia (Racc. pag. I 11025).
46 Così, essa sostiene, in via principale, che, in quanto la «terza linea» dell’inceneritore procede al recupero dei rifiuti ed è sottoposta alle procedure semplificate di cui agli artt. 31 e 33 del decreto legislativo, adottati per recepire l’art. 11 della direttiva 75/442, essa è sottratta alla procedura di valutazione di impatto ambientale. Stabilendo, da un lato, un collegamento tra la direttiva 85/337 e la direttiva 75/442 riguardo ai termini tecnici usati in materia di rifiuti e riferendosi, dall’altro, al testo stesso dell’allegato I, punto 10, e a quello dell’allegato II, punto 11, lett. b), della direttiva 85/337, che menzionano solo la nozione di smaltimento dei rifiuti, la Repubblica italiana ritiene che tale ultima direttiva escluda dal suo ambito di applicazione gli impianti che procedono al recupero di questi ultimi.
47 La Repubblica italiana sostiene anche che la finalità delle modifiche apportate dalla direttiva 91/156 alla direttiva 75/442 era quella di stabilire una terminologia comune e una definizione armonizzata dei rifiuti che permettesse di ravvicinare, sia sul piano comunitario sia su quello nazionale, le differenti norme che concernono i rifiuti. Ne conseguirebbe che, quando la direttiva 97/11 menziona la nozione di rifiuti, i termini e le definizioni che essa impiega debbono essere mutuati dalla disciplina propria di settore, cioè dalla direttiva 91/156.
48 Tale Stato membro aggiunge che, dal momento che in materia di recupero dei rifiuti le emissioni non oltrepassano i limiti autorizzati dalla normativa comunitaria, non è necessario procedere all’applicazione del procedimento di valutazione in quanto il recupero dei rifiuti ha esso stesso l’obiettivo di proteggere l’ambiente.
49 Con memoria di intervento del 7 aprile 2006, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sostiene le conclusioni della Repubblica italiana in merito alla prima censura.
Giudizio della Corte
50 A titolo preliminare, occorre rilevare che, nella citata sentenza 23 novembre 2006, Commissione/Italia, la Corte ha dichiarato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 2, n. 1, e 4, nn. 1, 2 e 3, della direttiva 85/337, avendo adottato l’art. 3, n. 1, del DPCM, il quale consente che i progetti di impianti di recupero di rifiuti pericolosi e i progetti di impianti di recupero di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 100 tonnellate al giorno, rientranti nell’allegato I della stessa direttiva e che sono oggetto di una procedura semplificata ai sensi dell’art. 11 della direttiva 75/442, siano sottratti alla procedura di valutazione di impatto ambientale prevista ai detti artt. 2, n. 1, e 4, n. 1.
51 L’inadempimento contestato dalla Commissione nella presente censura è solo la conseguenza dell’applicazione ad un caso particolare della normativa nazionale che, come è stato esposto al precedente punto, è già stata considerata contraria al diritto comunitario.
52 Infatti, l’applicazione di tale normativa, che esclude l’assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale degli impianti per il recupero dei rifiuti rientranti nell’ambito di applicazione delle procedure semplificate previste agli artt. 31 e 33 del decreto legislativo, ha avuto il risultato di dispensare dallo studio sull’impatto ambientale la «terza linea» dell’inceneritore, mentre quest’ultima rientra nella categoria degli impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante incenerimento o trattamento chimico con capacità superiore a 100 tonnellate al giorno, previsti all’allegato I, punto 10, della direttiva 85/337. In quanto tale, la «terza linea» dell’inceneritore avrebbe dovuto essere assoggettata, prima di essere autorizzata, alla procedura di valutazione del suo impatto ambientale, posto che i progetti rientranti nel detto allegato I devono essere sottoposti ad una valutazione sistematica a norma degli artt. 2, n. 1, 4, n. 1, e da 5 a 10 di tale direttiva (v. sentenza 23 novembre 2006, Commissione/Italia, cit., punto 45).
53 Tenuto conto di quanto precede, occorre dichiarare che, non avendo sottoposto, prima della concessione dell’autorizzazione alla costruzione, il progetto di «terza linea» dell’inceneritore alla procedura di valutazione di impatto ambientale prevista dagli artt. da 5 a 10 della direttiva 85/337, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dagli artt. 2, n. 1, e 4, n. 1, di tale direttiva.
Sulla seconda censura, relativa ad una violazione dell’art. 12, n. 1, della direttiva 2000/76
– Argomenti delle parti
54 La Commissione contesta alla Repubblica italiana il fatto di non aver proceduto alla pubblicazione della domanda di autorizzazione all’esercizio della «terza linea» dell’inceneritore, né a quella del relativo provvedimento d’autorizzazione, e ciò in violazione delle disposizioni dell’art. 12 della direttiva 2000/76.
55 La Repubblica italiana ha sostenuto durante il procedimento precontenzioso che l’art. 12 non si applica alla presente fattispecie in quanto non è stata presentata alcuna domanda di autorizzazione all’esercizio per la detta «terza linea». Quest’ultima è stata oggetto solo di una comunicazione di inizio attività il 24 luglio 2003, in conformità alla procedura stabilita dal decreto legislativo.
– Giudizio della Corte
56 Risulta dall’art. 33, n. 1, del decreto legislativo che l’esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi 90 giorni dalla comunicazione di inizio attività alla provincia territorialmente competente. Entro tale termine, ai sensi del n. 3 dello stesso articolo, le autorità provinciali interessate verificano d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti perché possa procedersi al recupero.
57 Nella fattispecie, la «terza linea» dell’inceneritore ha formato oggetto, nell’ambito della procedura semplificata istituita dal decreto legislativo, di una comunicazione di inizio attività in data 24 luglio 2003. Tale comunicazione è stata seguita da due decisioni adottate dalle autorità provinciali competenti: un divieto di inizio attività il 21 ottobre 2003 e, successivamente, un’autorizzazione, il 19 dicembre 2003.
58 Risulta peraltro dall’art. 12, n. 1, della direttiva 2000/76 che le domande di nuove autorizzazioni devono essere rese accessibili in luoghi aperti al pubblico per un adeguato periodo di tempo al fine di consentire al pubblico di esprimere le proprie osservazioni prima della decisione dell’autorità competente. Tale decisione, comprendente almeno una copia dell’autorizzazione e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, deve essere parimenti accessibile al pubblico.
59 Lo scopo di tale disposizione, come risulta in particolare dal trentunesimo ‘considerando’ della direttiva 2000/76, è quello di assicurare la trasparenza del processo di autorizzazione, permettendo al pubblico di essere coinvolto nelle decisioni da prendere in seguito alle domande relative a nuove autorizzazioni.
60 Pertanto si deve ritenere che la nozione di domanda di nuova autorizzazione debba ricevere un’accezione tale da rispondere pienamente alla finalità perseguita dall’art, 12, n. 1, della direttiva 2000/76. Pertanto, tale nozione deve essere intesa in senso lato come comprendente ogni procedimento assimilabile ad un procedimento per la concessione del permesso o dell’autorizzazione.
61 La comunicazione di inizio attività menzionata al punto 56 della presente sentenza, cui ha dato luogo la «terza linea» dell’inceneritore, alla luce delle sue caratteristiche e in particolare del ruolo riservato alle autorità provinciali, deve essere assimilata ad una domanda di nuova autorizzazione ai sensi della direttiva 2000/76.
62 In quanto tale, la citata comunicazione avrebbe dovuto essere resa accessibile, in uno o più luoghi aperti al pubblico, per un adeguato periodo di tempo affinché il pubblico potesse esprimere le proprie osservazioni dirette alle autorità provinciali competenti prima della scadenza del termine di 90 giorni impartito a queste ultime per verificare se sono soddisfatte le condizioni di legge richieste per poter procedere al recupero. Orbene, è accertato che, in violazione delle disposizioni dell’art. 12, n. 1, della direttiva 2000/76, la comunicazione di cui trattasi non è stata oggetto di alcuna misura di pubblicità.
63 Inoltre, neanche le differenti decisioni adottate dall’autorità provinciale interessata per quanto riguarda la «terza linea» dell’inceneritore, cioè il divieto di inizio attività e l’autorizzazione, menzionati al precedente punto 57, sono state messe a disposizione del pubblico, contrariamente alle prescrizioni dello stesso articolo.
64 Alla luce di quanto precede, occorre dichiarare che, non avendo reso accessibile in uno o più luoghi aperti al pubblico la comunicazione di inizio attività della «terza linea» dell’inceneritore per un adeguato periodo di tempo affinché il pubblico potesse esprimere le proprie osservazioni prima della decisione dell’autorità competente e non avendo messo a disposizione del pubblico stesso le decisioni relative a tale comunicazione insieme ad una copia dell’autorizzazione, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 12, n. 1, della direttiva 2000/76.
Sulle spese
65 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica italiana, che è rimasta soccombente, quest’ultima dev’essere condannata alle spese.
66 Conformemente all’art. 69, n. 4, dello stesso regolamento, il Regno Unito sopporta le proprie spese.
Per questi motivi
la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:
1) Non avendo sottoposto, prima della concessione dell’autorizzazione alla costruzione, il progetto di una «terza linea» dell’inceneritore appartenente alla società ASM Brescia Spa alla procedura di valutazione di impatto ambientale prevista dagli artt. da 5 a 10 della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici o privati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dagli artt. 2, n. 1, e 4, n. 1, di tale direttiva.
2) Non avendo reso accessibile in uno o più luoghi aperti al pubblico la comunicazione di inizio attività della «terza linea» del detto inceneritore per un adeguato periodo di tempo affinché il pubblico potesse esprimere le proprie osservazioni prima della decisione dell’autorità competente e non avendo messo a disposizione del pubblico stesso le decisioni relative a tale comunicazione insieme ad una copia dell’autorizzazione, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 12, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 dicembre 2000, 2000/76/CE, sull’incenerimento dei rifiuti.
3) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
4) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporta le proprie spese.
VINCENZO MONTANARI
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Valutazione di impatto ambientale e disattenzioni legislative
(nota a corte di giustizia delle comunità europee – sezione II – sentenza 5 luglio 2007)
Con la sentenza in epigrafe la Corte di Giustizia della Comunità Europea condanna nuovamente l’Italia per violazione degli artt. 2, comma 1° e 4, comma 1° della Direttiva 85/337 in ragione della mancata attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale (di seguito V.I.A.) con riferimento alla realizzazione di un inceneritore di rifiuti.
La vicenda, che ricalca le orme di una fattispecie già nota (causa C-486/04), trae origine dalla lettera del 28 aprile 2003 con cui la Commissione chiedeva al governo italiano chiarimenti in merito alla mancata applicazione delle procedure di cui alla Direttiva 85/337 (procedure di V.I.A.) in sede di realizzazione della “terza linea” dell’inceneritore di rifiuti di Brescia.
Al riguardo le autorità italiane assumevano, tra l’altro, che il progetto di “terza linea” era stato legittimamente escluso dalle procedure di “valutazione” poiché, trattandosi di impianto di recupero sottoposto a “procedura semplificata”, non era soggetto all’applicazione della Direttiva del 1985.
A seguito dei chiarimenti svolti dalla Repubblica Italiana la Commissione avviava il procedimento precontenzioso con invio di lettera di diffida datata 19 dicembre 2003.Successivamente, con lettera dell’8 giugno 2004, le Autorità italiane competenti rendevano nota la volontà del gestore della “terza linea” di sottoporre quest’ultima, la cui messa in servizio era stata già autorizzata nel dicembre 2003, alla V.I.A.. Tuttavia, la Commissione, ritenendo insoddisfacente la posizione assunta dal governo italiano, proponeva ricorso ai sensi dell’art. 226 CE, comma 2°.
Con la sentenza annotata la Corte di Giustizia accoglie il ricorso proposto dalla Commissione e statuisce che la “terza linea” dell’inceneritore, classificata come impianto che effettua operazioni di recupero ai sensi dell’allegato II B della Direttiva 75/442, con capacità superiore a 100 tonnellate al giorno, ricade nell’ambito di applicazione dell’allegato I, punto 10, della Direttiva 85/337 e, di conseguenza, avrebbe dovuto essere sottoposta al procedimento di valutazione di impatto ambientale prima di essere autorizzata e poi costruita. (…) se il progetto non è stato oggetto di valutazione di impatto ambientale, è a causa della normativa italiana stessa, che non prevede l’assoggettamento ad una tale valutazione degli impianti di trattamento dei rifiuti sottoposti alle procedure semplificate.
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La pronuncia in nota rivela alcuni profili di criticità degni di approfondimento soprattutto con riguardo al coordinamento tra normativa comunitaria e normativa nazionale.
La Direttiva 85/337[1] e s.m.i. invocata dalla Commissione, in materia di “Valutazione di Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati”, prescrive l’obbligo degli Stati membri di procedere alla V.I.A., per i progetti aventi un “notevole impatto ambientale”, prima del rilascio dell’autorizzazione.
Segnatamente, nell’Allegato I della citata Direttiva, sono individuate alcune “classi” di attività di “smaltimento”[2], alle quali fa riferimento l’art. 4, paragrafo 1°,[3] aventi ex lege un importante impatto ambientale e pertanto soggette obbligatoriamente a V.I.A.[4].
Diversamente, per quanto riguarda le attività di minor rilevanza ambientale, espressamente riportate nell’Allegato II, gli Stati conservano un ampio margine di discrezionalità potendo stabilire se assoggettarle o meno alla procedura di V.I.A, pur dovendo comunque rispondere a criteri e parametri espressamente tipizzati nell’Allegato III della Direttiva stessa (art. 4, par. 2 e 3)[5]; unico limite imprescindibile alla discrezionalità dei Paesi membri è, comunque, il “notevole impatto ambientale” di cui all’art. 2, par. 1°, quale condizione determinante dell’obbligatorietà della valutazione.[6]
Di diverso tenore è la normativa italiana che, soprattutto nell’ultimo decennio, ha subito in materia alcune modifiche.
L’art. 1, comma 3°, del D.P.R. 12 aprile 1996 denominato “Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art. 40, comma 1, della L. 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale”, individuava i progetti assoggettati alla procedura di V.I.A. comprendendo, tra l’altro, alcune categorie di impianti di smaltimento e recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi. [7]
Con decreto di approvazione del 3 settembre 1999, l’allora Presidente del Consiglio modificava parzialmente il D.P.R. del 12 aprile 1996 e, segnatamente, le lettere i) ed l) dell’Allegato A ed escludeva dalla procedura di V.I.A. gli impianti di recupero sottoposti alle c.d. “procedure semplificate”[8], vale a dire a quelle procedure di cui agli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i. (meglio conosciuto come Decreto Ronchi) che interessavano le attività di smaltimento rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori, nei luoghi di produzione dei rifiuti stessi, nonchè alcune attività di recupero.[9]
Dunque, alla stregua dell’articolo 3, comma 1°, lettera i) del citato D.P.C.M. 3 settembre 1999 erano obbligatoriamente sottoposti alla procedura di V.I.A. gli “impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all’Allegato B ed Allegato C, lettere da R1 a R9, del D.Lgs. n. 22/97 ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli artt. 31 e 33 del medesimo D.Lgs. n. 22/97”.
Ugualmente, l’articolo 3, comma 1, lettera l) del citato D.P.C.M. stabiliva che fossero sottoposti a valutazione di impatto ambientale gli “impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all’allegato B, lettere D2 e da D8 a D11 ed all’allegato C, lettere da R1 a R9 del D.Lgs. n. 22/97 ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo D.Lgs. n. 22/97”.
L’inadempimento contestato all’Italia, dall’organo esecutivo comunitario, attiene specificatamente all’applicazione della citata disposizione atteso che, secondo la prospettazione della Commissione, l’impianto di “terza linea” rientrava nella “classe” di cui all’Allegato I, punto 10, della Direttiva 85/337 e pertanto era da assoggettare obbligatoriamente alla V.I.A.
Dunque, secondo la Commissione ed alla stregua dell’orientamento assunto dalla Corte con la pronuncia in commento, escludere dalla procedura di V.I.A. tali impianti di recupero, soggetti a procedura autorizzativa “semplificata”, viola l’obbligo di cui alla Direttiva 85/337.
E’ opportuno osservare che, sul punto, la Corte si era già pronunciata in data 23 novembre 2006 nella causa C-486/04 (Commissione / Italia), relativa ad una fattispecie affine a quella de qua, accogliendo le censure svolte dalla Commissione.[10]
A seguito di tale sentenza, in data 17 maggio 2007, veniva pubblicato il D.P.C.M. 7 marzo 2007 recante “Modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, recante “Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994 n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale”, non ancora in vigore all’epoca dei fatti relativi alla sentenza in commento.
L’art. 1 del citato decreto introduceva le seguenti modifiche: “All’art.3, comma 1, del D.P.C.M. 13 settembre 1999 (…) sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera i) le parole “ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto legislativo n. 22/1997” sono soppresse; b) alla lettera l) le parole “ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto legislativo n. 22/1997”, sono soppresse (…)”.
A seguito di tale intervento normativo, volto a recepire le disposizioni comunitarie in materia e ad eliminare l’eccezione riservata agli impianti soggetti a “procedura semplificata”, il “conflitto” normativo tra ordinamenti nazionale e comunitario sembrava definitivamente composto.
Tuttavia non può non osservarsi che, il prossimo 31 luglio 2007, entrerà in vigore la parte II del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico dell’Ambiente)[11] che, all’articolo 48, comma 1° lett.e) abroga il D.P.R. 12 aprile 2006, il D.P.C.M. del 1999 e, pertanto, anche il D.P.C.M. del 2007.Orbene, l’art. 23 del citato Decreto Legislativo individua i progetti da assoggettare alla V.I.A. escludendo nuovamente gli impianti a “procedura semplificata”.[12]
Paradossalmente, pertanto, dal 31 luglio prossimo la normativa italiana legittimerà nuovamente la realizzazione di impianti soggetti a regime autorizzatorio “semplificato”, senza la preventiva valutazione di impatto ambientale, in contrapposizione alla normativa comunitaria.
Non resta, dunque, che attendere gli sviluppi di questa curiosa alternanza normativa auspicando un pronto intervento del Legislatore che, al più presto, risolva l’empasse e conformi definitivamente l’ordinamento nazionale alle regole di derivazione comunitaria.
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[1] Direttiva 85/337/Cee del 27 giugno 1985, pubblicata nella G.U.C.E. n.L. 175 del 5 luglio 1985 e modificata dalla Direttiva 97/11/Cee e 2003/35/Cee;
[2] Si osserva che, alla stregua dell’interpretazione della Corte: “la nozione di smaltimento di rifiuti ai sensi della Direttiva 85/337 è una nozione autonoma che deve ricevere un significato idoneo a rispondere pienamente all’obiettivo perseguito da tale atto normativo (…). Di conseguenza, tale nozione – che non è equivalente a quella di smaltimento dei rifiuti ai sensi della Direttiva 75/442 – deve essere intesa in senso lato come comprensiva dell’insieme delle operazioni che portano allo smaltimento dei rifiuti, nel senso stretto del termine, o al loro recupero” (Causa C-486/04), contrariamente a quanto assunto dalle Autorità Italiane nel caso di specie;
[3] L’art. 4, par. 1, della Direttiva 85/337 recita: “Fatto salvo il paragrafo 3 dell’articolo 2 (che prevede, in casi eccezionali, la facoltà degli stati membri di esentare alcuni progetti dalle disposizioni della direttiva) i progetti elencati nell’allegato I sono sottoposti a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10”;
[4] Segnatamente all’Allegato I della Direttiva 85/337 sono individuati al punto 9) gli “Impianti di smaltimento dei rifiuti (cioè rifiuti cui si applica la direttiva 91/689/Cee) mediante incenerimento, trattamento chimico, quale definito nell’allegato II bis, punto D9 della direttiva 75/442/Cee, o interramento di rifiuti pericolosi”; al punto 10) “Impianti di smaltimento dei rifiuti mediante incenerimento o trattamento chimico di rifiuti non pericolosi, quali definiti nell’allegato II bis, punto D 9 della direttiva 75/442/Cee, con capacità superiore a 100 tonnellate al giorno”;
[5] L’art. 4, par. 2 della Direttiva 85/337 recita: “Fatto salvo il paragrafo 3 dell’articolo 2 (che prevede, in casi eccezionali, la facoltà degli stati membri di esentare alcuni progetti dalle disposizioni della direttiva) per i progetti elencati nell’allegato II gli Stati membri determinano, mediante a) un esame del progetto caso per caso; o b) soglie o criteri fissati dagli Stati membri, se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10. gli Stati membri possono decidere di applicare entrambe le procedure di cui alle lettere a) e b); il comma 3° i, invece recita: “Nell’esaminare caso per caso o nel fissare soglie o criteri ai fini del paragrafo 2 si tiene conto dei relativi criteri di selezione riportati nell’allegato III”;
[6] In tale senso vedi sentenze: 23 novembre 2006, causa C-486/04, Commissione/Italia; 24 ottobre 1996, causa C-72/95, Kraaijeveld e a.; 22 ottobre 1998, causa C-301/95, Commissione/Germania; 21 settembre 1999, causa C-392/96, Commissione/Irlanda;
[7] Segnatamente il D.P.R. 12 aprile 1996, Allegato A, individuava: i)“Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all’allegato B ed allegato C, lettere da R1 a R9 del D.Lgs. 22/97”; ed l): “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all’allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, ed allegato C, lettere da R1 a R9, del D.Lgs. 22/97”;
[8] La c.d. “procedura semplificata”, recepita nel nostro ordinamento dagli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/1997 e volta ad eludere dalla normale procedura autorizzativa alcune categorie di impianti, è stata introdotta con Direttiva 75/442/Cee (Direttiva del Consiglio relativa i rifiuti), pubblicata sul G.U.C.E. n.L194 del 25 luglio 1975; tale norma ha introdotto nell’ordinamento comunitario una procedura speciale volta a esentare da autorizzazione tanto gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono i propri rifiuti nei luoghi di produzione quanto gli stabilimenti e le imprese “di recupero” rifiuti, purchè: a) le autorità competenti abbiano adottato per ciascun tipo di attività norme generali che fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni alle quali l’attività può essere dispensata dall’autorizzazione; b) sussistano le condizioni fissate dall’art. 4 della detta direttiva, vale a dire che non venga messa in pericolo la salute umana e non si rechi pregiudizio all’ambiente;
[9] Tali attività di “recupero” sono espressamente elencate nell’Allegato C del D.Lgs. 22/1997;
[10] Si rileva che, a differenza dal caso di specie, gli impianti relativi alla sentenza del 2006 (Impianti di produzione energia elettrica mediante incenerimento di CDR e di biomasse ed impianto per la preselezione dei rifiuti solidi urbani e la produzione di CDR) erano individuati nell’Allegato II, punto 11, lett. b) della Direttiva 85/337 e pertanto non obbligatoriamente assoggettabili a V.I.A.;
[11] L’art. 50, comma 1°, del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dall’art. 5, comma 2°, della L. 17/2007, recita: “Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 49 e 50, la parte seconda del presente decreto entra in vigore il 31 luglio 2007”;
[12] Il D.lgs. 156/2002, art. 23, comma 1° lett. a), nel rimandare all’elenco A dell’Allegato III, individua ai punti 9 a) e b): “ Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all’allegato B ed allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del presente decreto, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 214 e 216 del presente decreto” e “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento cui all’allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, ed allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del presente decreto, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 214 e 216 del presente decreto”.
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(pubblicato il 18.7.2007) |
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