CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - SEZIONE GIURISDIZIONALE - Sentenza 13 febbraio 2007 n. 40
Pres. Virgilio, Est. De Francisco
Pietro Giacalone & s.a.s. (Avv. C. Di Girolamo) c/ Assessorato regionale alla cooperazione, commercio, artigianato e pesca ( Avv. Distrettuale dello Stato di Palermo) e Giacalone Vincenzo |
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Processo amministrativo - Revocazione ex art. 395, n. 4 e 5 c.p.c.- Sentenza penale di assoluzione perché “il fatto non costituisce reato” - Qualificazione giuridica - Interpretazione della normativa amministrativa - Non vincola il giudice amministrativo
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Non è affetta da alcun errore di fatto revocatorio, né contrasta con il giudicato di assoluzione intervenuto in sede penale perché “il fatto non costituisce reato”, la decisione del giudice amministrativo che interpreta la normativa amministrativa in modo diverso rispetto alla valutazione compiuta incidentalmente dal giudice penale, il cui giudicato riguarda solo i fatti verificatisi, senza pregiudicarne la loro qualificazione giuridica per ogni finalità extrapenale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana
in sede giurisdizionale,
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 40/2006, proposto dalla
PIETRO GIACALONE & C. s.a.s., In persona del legale appresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Corrado Di Girolamo ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Noto n. 12, Presso lo studio dell’avv. Accursio Gallo;
contro
l’ASSESSORATO REGIONALE ALLA COOPERAZIONE, COMMERCIO, ARTIGIANATO E PESCA, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi n. 81, è per legge domiciliato;
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e nei confronti
di GIACALONE VINCENZO, non costituito in giudizio;
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per la revocazione
della decisione di questo Consiglio 19 ottobre 2005, n. 689.
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per l’Assessorato regionale cooperazione, commercio, artigianato e pesca;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Relatore, alla pubblica udienza del 7 giugno 2006, il Consigliere Ermanno de Francisco;
Uditi, altresì, l’avv. C. Di Girolamo per l’appellante e l’avv. dello Stato Mango per l’Assessorato appellato;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Viene in decisione il ricorso per la revocazione della decisione indicata in epigrafe, con cui è stato respinto l’appello dell’odierna ricorrente avverso la sentenza del T.A.R. di Palermo 30 maggio 2002, n. 1416, a propria volta reiettivo del ricorso originariamente proposto per l’annullamento del decreto assessorile 7 maggio 1998, n. 970, recante revoca dei benefici concessi a fronte della demolizione del motopeschereccio “Brasilia Quinci”, di proprietà di parte ricorrente.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il beneficio originariamente concesso, ma poi revocato dal decreto assessorile impugnato in primo grado, era consistito in un contributo di £. 790.277.440 alla società ricorrente, ai sensi delle leggi regionali n. 26/1987 e n. 25/1990, per la demolizione del peschereccio; la sua revoca è conseguita all’accertamento che il peschereccio da demolire era, invece, stato fatto volontariamente naufragare il 18 dicembre 1990 nei pressi dell’isola di Marettimo dal Sig. Pietro Giacalone ed altri.
Il T.A.R. della Sicilia, sede di Palermo, I Sezione, aveva respinto il primo ricorso, volto a sostenere l’equivalenza, ai fini della concessione del contributo, tra demolizione e naufragio, questo essendo una mera modalità con cui quella poteva realizzarsi, con effetti del tutto equivalenti ai fini del ritiro del mezzo dalla pesca.
La sentenza di prime cure fu confermata in appello dalla decisione di questo Consiglio, impugnata in via straordinaria per revocazione.
Il primo motivo del ricorso per revocazione deduce la sussistenza di un errore di fatto revocatorio, ex art. 395, n. 4, c.p.c.; esso sarebbe asseritamente consistito nel non essersi il giudice di appello avveduto che dalla sentenza definitiva resa nel giudizio penale per truffa ai danni della Regione e per affondamento di natante, “emergeva chiaramente ed incontrovertibilmente che il giudice penale, avuto riguardo proprio alla fattispecie che aveva dato origine al processo amministrativo e che costituiva l’oggetto dello stesso processo, aveva assolto Giacalone Pietro con l’ampia formula "perché il fatto non costituisce reato", così entrando nel merito dell’accertamento del fatto-reato e della sua illegittimità penale per escluderla, anzi affermando che "il fatto (sommersione del natante) è stato compiuto nell’esercizio di una facoltà legittima”.
In tesi di parte ricorrente, dunque, “l’assoluzione perché il fatto non costituisce reato sia dall’imputazione ex art. 428 c.p. per il procurato naufragio e sia dall’imputazione ex art. 640-bis c.p. di truffa nei confronti della Regione siciliana costituiva un fatto certo, obiettivo, immediatamente rilevabile e determinante ai fini della decisione, erroneamente ignorato dal giudice amministrativo. Infatti il giudice amministrativo ha ritenuto inapplicabile la norma dell’art. 652 c.p.p. ed infondata la relativa violazione eccepita, non avendo percepito l’esistenza dell’assoluzione nel merito dalla fattispecie criminosa. Se avesse percepito l’esistenza di questo fatto (assoluzione nel merito) non avrebbe potuto che prendere atto dell’esistenza di un giudicato che aveva irreversibilmente sancito la liceità della condotta del Giacalone rispetto alla percezione del contributo da parte dell’Asses-sorato regionale e dunque escluso in radice il fondamento della pretesa restitutoria avanzata dallo stesso Assessorato che costituisce l’oggetto del processo amministrativo”.
Il secondo motivo del ricorso per revocazione deduce il contrasto con una precedente sentenza avente tra le parti efficacia di giudicato, ex art. 395, n. 5, c.p.c.; la revocanda decisione di questo Consiglio sarebbe incompatibile con la sentenza della Cassazione penale n. 12486 del 29 marzo 2002, confermativa dell’assoluzione in appello del Giacalone “perché il fatto non costituisce reato” (avendo rigettato, tra l’altro, il ricorso dello stesso imputato volto a conseguire la più favorevole formula dell’insussistenza del fatto).
In tesi di parte, tale giudicato avrebbe imposto di ritenere, anche nel giudizio amministrativo, la legittimità del naufragio volontario quale modalità legittima di demolizione del peschereccio, senza che ciò costituisse artificio o raggiro in danno della Regione per l’otte-nimento del contributo, in ordine al quale non poteva più fondatamente porsi il diritto di quest’ultima alla restituzione.
Il ricorso è inammissibile in relazione ad ambo i suoi motivi che, essendo intimamente connessi, possono esaminarsi congiuntamente.
La decisione qui impugnata in via straordinaria non è affetta, invero, da alcun errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c.; né contrasta con il giudicato intervenuto in sede penale, ex art. 395, n. 5, c.p.c..
Infatti essa né si fonda sulla supposizione che il Giacalone non sia stato assolto in sede penale, né è contraria ai contenuti del giudicato formatosi in tale sede.
Ciò per due distinti ordini di ragioni, ciascuno dei quali è di per sé idoneo a supportare l’odierna declaratoria di inammissibilità.
In primo luogo, perché la decisione revocanda ha espressamente pronunciato sull’eccezione di giudicato, dedotta come motivo di appello, ed ha dichiaratamente tenuto conto delle risultanze del giudizio penale che hanno costituito un punto controverso; il che, per espressa previsione dell’art. 395 c.p.c., rende normativamente inconfigurabili le fattispecie di cui ai relativi n. 4 e n. 5.
In secondo luogo, perché l’assoluzione in sede penale non è stata pronunziata con la formula “perché il fatto non sussite” (che avrebbe, essa si, vincolato il successivo accertamento negativo del fatto in ogni successivo giudizio), bensì “perché il fatto non costituisce reato”.
Si rileva, per incidens, che in sede penale era stato proposto ricorso per cassazione dagli imputati, appunto al fine di ottenere la formula assolutoria più ampia, ma che tale gravame è stato rigettato dalla Corte; la quale ha anche significativamente affermato che lo “interesse a impugnare l’assoluzione perché il fatto non costituisce reato, al fine di ottenere l’insussistenza dello stesso, è loro riconoscibile, attesa la diversità degli effetti derivanti dalla formula adottata con riferimento all’efficacia della sentenza penale in eventuali giudizi di altro tipo; e tuttavia, le critiche esposte nel ricorso sono prive di pregio”.
Risulta dunque dal giudicato penale che:
1) il fatto sussiste (non essendovi stata assoluzione “perché il fatto non sussiste”);
2) l’imputato lo ha commesso (non essendovi stata assoluzione “per non aver commesso il fatto”);
3) esso, sebbene “non costituisce reato”, può integrare la fattispecie di un illecito extrapenale, secondo l’apprezzamento del giudice civile o amministrativo che, alla stregua della formula assolutoria adottata, resta del tutto impregiudicato.
Dati questi limiti del giudicato penale – risultanti dagli artt. 652 e 654 c.p.p.: sicché è corretta, anche nel merito, la decisione revocanda, che ha respinto il corrispondente motivo di appello – è palese che non vi è stato alcun errore revocatorio ex art. 395, n. 4, cit..
Per la stessa ragione, deve escludersi l’esistenza, nella specie, di alcun giudicato sulla legittimità amministrativa della condotta di parte ricorrente, non sussistendo preclusioni per il giudice amministrativo che gli inibiscano di confermare la legittimità della valutazione posta a base dell’impugnato atto di revoca del contributo concesso.
Giova aggiungere, in proposito, qualche ulteriore rilievo.
In primis, che – ai fini della spettanza del contributo previsto dalla legge per finalità di incentivazione della demolizione della nave – il fatto che possa considersi fattispecie equivalente la perdita fortuita del natante non implica, ma anzi chiaramente esclude, che a tali condotte possa altresì equipararsi il naufragio volontario dell’imbar-cazione (avvenuto al di fuori delle aree e delle modalità eventualmente all’uopo previste dalla Capitaneria di Porto): sia, sul piano letterale, perché naufragio volontario è concetto opposto a perdita fortuita; sia, sul piano dell’esegesi teleologica, perché se il naufragio volontario è attuato al di fuori delle modalità prestabilite dall’Autorità marittima, pone in pericolo beni diversi ed ulteriori, potenzialmente preminenti, rispetto a quelli per cui è prevista l’erogazione del contributo per la sottrazione dalla pesca (per es., tutela del mare dall’inquinamento).
In secundis, che il giudicato assolutorio “perché il fatto non costituisce reato” – conformemente a quanto si è sopra trascritto della sentenza della Cassazione penale – non dispiega alcun vincolo extrapenale sulla liceità amministrativa del naufragio volontario e sulla sua equivalenza, ai fini dell’erogazione del contributo, alla demolizione del mezzo nautico, nonostante ogni contraria opinione che, sul punto, possa aver avuto (sebbene erroneamente) il giudice penale: infatti l’art. 652 c.p.p., per il giudizio civile o amministrativo di danno, limita l’efficacia di giudicato alle formule assolutorie c.d. “piene” (il fatto non sussite, l’imputato non lo ha commesso; oppure sussistenza di una scriminante, quale elemento negativo del fatto-reato); mentre l’art. 654 c.p.p., per ogni altro giudizio civile o amministrativo, la limita, nei confronti della parte civile costituita, ai fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, escluso ogni riferimento alla loro qualificazione giuridica agli effetti extrapenali.
Poiché nel caso di specie è pacifico – e comunque emerge al di là di ogni ragionevole dubbio anche dagli atti penali, sicché correttamente tale fatto è stato posto dall’Amministrazione a base dell’impugnata revoca – che il peschereccio in discorso è stato fatto volontariamente naufragare al fine illecito (quantomeno sul piano amministrativo) di conseguire (sia l’indennizzo assicurativo, sia anche) il contributo regionale previsto per la demolizione del mezzo o per la sua perdita fortuita, legittimamente l’Amministrazione regionale ha revocato il contributo già concesso alla società ricorrente.
Né tale valutazione, conforme a quella del giudice amministrativo di primo e di secondo grado, è impedita dalla diversa interpretazione della normativa amministrativa incidentalmente (ma erroneamente) compiuta dal giudice penale; il cui giudicato, per i suoi limiti oggettivi testé esposti, riguarda solo i fatti verificatisi, senza pregiudicarne le ulteriori valutazioni per ogni finalità extrapenale.
In conclusione, il ricorso per revocazione è inammissibile.
Le spese del giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la società ricorrente a rifondere all’Amministrazione le spese del giudizio, che liquida in complessivi € 8.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso a Palermo il 7 giugno 2006 dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, in camera di consiglio con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Pier Giorgio Trovato, Ermanno de Francisco, estensore, Francesco Teresi, Filippo Salvia, Componenti.
Depositata in segreteria
il 13 febbraio 2007
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