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CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - SEZIONE GIURISDIZIONALE - Sentenza 13 febbraio 2007 n. 42
Pres. Virgilio, Est. De Francisco
ASSIFIN ITALIA s.r.l. (Avv. G. Rubino) c/ GESIP s.p.a. e BANCA NUOVA s.p.a.


Giudizio di ottemperanza  Esecuzione coattiva di sentenza di condanna all’esibizione di documenti ex art. 25 della legge 6 agosto 1990, n. 241  Soggetto passivo di diritto privato  – Ammissibilità dell’actio iudicati

Poiché ai fini dell’esperibilità del giudizio di ottemperanza assume rilievo il dato oggettivo che l’adempimento del giudicato si realizzi tramite attività correlabili (anche) all’esercizio di un potere pubblico, deve ritenersi ammissibile l’azione ex art. 27, n. 4), T.U. n. 105471924 nei confronti di un soggetto di diitto privato nei cui confronti sia stata emessa sentenza di condanna all’esibizione documentale in esito ad un giudizio amministrativo ex art. 25 della legge 6 agosto 1990, n. 241.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana
in sede giurisdizionale



ha pronunciato la seguente

DCISIONE



sul ricorso in appello n. 631/2006, proposto da

ASSIFIN ITALIA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Girolamo Rubino ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Oberdan n. 5, presso lo studio dello stesso;

contro



la GESIP s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

e nei confronti
della BANCA NUOVA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per l’ottemperanza
alla decisione di questo Consiglio n. 704 del 24 ottobre 2005.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Relatore, alla camera di consiglio dell’8 giugno 2006, il Consigliere Ermanno de Francisco;
Udito, altresì, l’avv. G. Rubino per l’appellante;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO



Con decisione 24 ottobre 2006, n. 704, questo Consiglio di giustizia amministrativa, accogliendo l’appello dell’odierna ricorrente, dichiarava l’illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza di accesso ad un documento (cioè a una convenzione stipulata tra tale ultima società e la Banca Nuova s.p.a., sottoscritta in data 10 settembre 2003) che la stessa parte aveva rivolto alla Gesip s.p.a., condannando la stessa Gesip all’esibizione del documento richiesto.
Con l’odierno ricorso, esponendo l’avvenuto passaggio in giudicato della decisione ottemperanda e deducendo la persistente inesecuzione degli obblighi nascenti da detto giudicato nonostante il decorso del termine di trenta giorni dalla notificazione dell’atto di diffida e messa in mora ad adempiere agli obblighi nascenti dal giudicato, la ricorrente chiede ordinarsi l’ottemperanza della decisione in epigrafe, mediante assegnazione di un ultimo termine e nomina di commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza.
Gli intimati non si sono costituiti, sicché non hanno controdedotto.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO



1.Può ritenersi assodato che la decisione ottemperanda sia passata in giudicato, stante l’assenza di contestazioni in proposito delle parti intimate il cui contegno processualmente passivo è apprezzabile dal giudice ai sensi dell’art. 116, II comma, c.p.c..
Giova peraltro osservare che – dopo l’introduzione del V comma dell’art. 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ad opera dell’art. 10, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205, che ha introdotto il giudizio di esecuzione delle sentenze non sospese dal Consiglio di Stato, nel cui ambito il T.A.R. “esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato” – pur a prescindere dal formale passaggio in giudicato della decisione amministrativa di appello (per la pendenza del ricorso alle Sezioni unite della Corte di Cassazione per motivi di giurisdizione, ovvero del relativo termine di proposizione) è d’uopo ritenere comunque proponibile il giudizio di ottemperanza (o di esecuzione) alla decisione stessa, che (a pena di una palese rottura del sistema, per un’interpretazione degli artt. 33 e 37 della legge n. 1034/1971 e 27, I comma, n. 4, del T.U. n. 1054/1924 nettamente contrastante con gli artt. 3, 24 e 113 Cost.) deve necessariamente ritenersi dar adito a strumenti di tutela giurisdizionale esecutiva non minori di quelli che la legge ormai prevede anche per le sentenze di primo grado non sospese in appello.
2.1.Ciò posto, occorre ulteriormente verificare l’ammissi-bilità del ricorso in ottemperanza in riferimento ad un caso, com’è quello di specie, in cui è richiesta l’attuazione forzata dell’obbligo, scaturente da un giudicato amministrativo, di esibizione documentale a carico di un soggetto privato (qual’è la Gesip s.p.a., a capitale misto pubblico- privato: né, infatti, la partecipazione al suo capitale del Comune di Palermo, vieppiù in quanto non totalitaria, ne altera la qualità di soggetto privato ad ogni effetto).
Si tratta, in sostanza, di valutare se sia o meno esperibile il giudizio di ottemperanza nei confronti di un soggetto di diritto privato tenuto all’esibizione (cioè alla consegna in copia) di un documento in forza di un giudicato amministrativo reso in esito al giudizio ex art. 25 della legge 6 agosto 1990, n. 241; o se invece detto giudicato, dando luogo a un obbligo di consegna di una cosa mobile (la copia del documento), nei confronti di un soggetto privato possa unicamente eseguirsi nelle forme “dell’esecuzione per consegna”, di cui agli artt. 605 e ss. c.p.c..
Non v’è dubbio che la parte in cui favore sia stata pronunziata condanna all’esibizione del documento contro un soggetto privato, previa apposizione della formula esecutiva sulla sentenza di condanna all’esibizione stessa, possa procedere nelle forme di cui agli artt. 605 e ss. c.p.c.; in tal caso “l’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca” nella sede ove si suppone che il debitore dell’obbligo di consegna detenga l’esibenda documentazione “e la ricerca a norma dell’art. 513; quindi né fa consegna alla parte istante o a persona da lei designata” in originale o, di norma, in copia, ovvero comunque nei modi stabiliti dal titolo esecutivo.
È in effetti ormai acquisito, nella giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione, che – in ogni caso in cui sussista il “presupposto indefettibile per la ... instaurazione” “del processo di esecuzione disciplinato dal libro terzo del codice di procedura civile”, e cioè “l’esistenza di un "titolo esecutivo per per un diritto certo, liquido ed esigibile" (art. 474 c.p.c.)” – la tutela esecutiva dei diritti scaturenti da decisioni rese da giudici diversi da quello ordinario compete comunque a quest’ultimo, “senza che rilevi la possibilità della proposizione del giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, trattandosi di un rimedio complementare, che si aggiunge al procedimento di esecuzione previsto dal codice di rito, spettando poi alla libera scelta del creditore l’utilizzazione dell’uno o dell’altro” (così, da ultima, Cass., Sez. Un., 31 marzo 2006, n. 7578, ed ivi ulteriori citazioni giurisprudenziali).
Si tratta ora, appunto, di verificare se in alternativa a tale modalità di esecuzione – sempre possibile quando l’esecuzione della sentenza, ordinaria o amministrativa, può realizzarsi senza che occorra all’uopo svolgere, da parte dell’organo esecutivo, attività amministrative – la parte esecutante possa esperire anche il giudizio di ottemperanza.
2.2.Si premette il rilievo che la natura privata di un ente non ne esclude la legittimazione passiva al giudizio di accesso ai documenti, di cui all’art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tale legittimazione passiva spettando, ex artt. 22, comma 1, lett. e), e 23 l. cit., non solo ai soggetti di diritto pubblico, ma anche a quelli “di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario” e ai “gestori di pubblici servizi”.
Sul piano sistematico è peraltro evidente che relativamente a questi ultimi – e cioè ai soggetti di diritto privato, anche se gestori di pubblici servizi – l’accesso può essere esercitato nei limiti delle loro attività a rilevanza pubblica, che non necessariamente esauriscono l’ambito di esercizio della loro capacità giuridica di diritto privato.
Nella specie, in sede cognitoria si è ritenuto che la Gesip s.p.a., sebbene soggetto di diritto privato, fosse passivamente legittimata alla domanda di accesso documentale, che è stata altresì accolta.
Sul punto non v’è luogo a tornare in questa sede d’ottem-peranza.
Ciò, tuttavia, ancora non implica la necessaria assogettabilità della domanda di esecuzione del giudicato, in questa sede proposta, al giudizio di ottemperanza.
Questo è infatti proponibile – ex art. 37 l. n. 1034/1971, che ha recepito gli orientamenti giurisprudenziali formatisi sull’art. 27, I comma, n. 4, del T.U. n. 1054/1924 – sia per ottenere “l’adempimento dell’obbligo dell’autorità amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso, al giudicato dell’autorità giudiziaria ordinaria” (art. 37, I comma); sia anche al giudicato del giudice amministrativo (III comma).
Sicché non è tanto il giudice davanti al quale – in sede di giurisdizione generale di legittimità, ovvero di giurisdizione esclusiva – si sia formato il giudicato ad assumere rilievo ai fini dell’esperibilità del giudizio di ottemperanza; e neppure la natura pubblica o privata del soggetto che tale giudicato debba eseguire (è ormai normale che soggetti privati siano intimati davanti al giudice amministrativo, quando le loro attività abbiano momenti di contatto con l’esercizio del pubblico potere, e che anch’essi possano essere destinatari delle condanne, non solo pecuniarie, pronunziate da tale giudice); quanto piuttosto il dato oggettivo che l’adempimento del giudicato si realizzi tramite attività correlabili (anche) all’esercizio di un potere pubblico.
2.3.È per tale ragione che la giurisprudenza ha chiarito che “è inammissibile il giudizio di ottemperanza proposto nei confronti di un soggetto di diritto privato, come tale non assoggettato alla normativa di contabilità pubblica, per ottenere l’esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di somme, anche se trattisi di somme che devono essere versate a terzi nell’interesse del creditore (nella specie era stata richiesta, nei confronti di un Consorzio di diritto privato che aveva operato quale concessionario dell’Amministrazione espropriante, l’ottemperanza ad una sentenza resa in sede di giudizio di opposizione alla stima che aveva condannato il Consorzio medesimo a versare una più elevata somma alla Cassa Depositi e Prestiti); né a diversa conclusione può giungersi a seguito dell’entrata in vigore degli artt. 33, 34 e 35 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80” (così C.d.S., IV, 29 ottobre 2001, n. 5624).
In quel caso – pacifica essendo sia la natura di soggetto di diritto privato del Consorzio, sia la natura squisitamente pecuniaria tanto del vantaggio che la parte ricorrente intendeva ottenere dall’esecu-zione della sentenza, quanto della prestazione cui era tenuto il Consorzio – pur avendo il Consorzio agito quale concessionario di poteri pubblicistici connessi con lo svolgimento della procedura espropriativa, fu esclusa esclusa la possibilità per il creditore di una somma di denaro di adire il giudice Amministrativo in sede di ottemperanza.
Ciò in base all’assunto che “il giudizio di ottemperanza è infatti ammissibile anche per ottenere il pagamento di una somma di denaro, purchè però nei confronti di una pubblica amministrazione; ovvero nei confronti di un soggetto privato concessionario di pubblici poteri, per il compimento di attività connesse all’esercizio di questi ultimi”.
Non è invece in alcun caso ammissibile nei confronti di un soggetto privato da cui si pretenda un pagamento (direttamente al creditore, ovvero a terzi: e cioè, nel caso di specie, alla Cassa DD. PP.)”.
Difatti il pagamento (che è l’oggetto di un’obbligazione di dare-consegnare una somma di denaro) in nessun caso può essere richiesto nei confronti di un soggetto privato – quand’anche concessionario di poteri pubblici – mediante il giudizio di ottemperanza”.
Non avrebbe alcun senso postulare che il giudice amministrativo – per provocare, da parte di un soggetto privato non tenuto al rispetto della normativa di contabilità pubblica, l’adempimento di una obbligazione pecuniaria – possa sostituirsi al privato (direttamente ovvero a mezzo di un commissario ad acta) in un’attività consistente nel prelevare dalle casse o dai conti correnti bancari del debitore il numerario necessario per ottemperare ad una sentenza di condanna al versamento di una somma di denaro (al creditore stesso ovvero, come nel caso di specie, ad un terzo, e cioè alla Cassa DD.PP.)”.
Insomma, “il giudizio di ottemperanza può esperirsi o nei confronti di un soggetto tenuto al rispetto della normativa di contabilità pubblica (per il compimento degli atti amministrativi da questa richiesti): ovvero nei confronti di un soggetto – indifferentemente pubblico o privato – che sia tenuto, in forza del giudicato, al compimento di un’attività implicante esercizio di potestà pubbliche (concessionario di pubblica funzione o di pubblico servizio); giammai, però, ove l’atto dovuto in forza del giudicato sia il pagamento (in favore di chiccessia) di una somma di danaro da parte di un soggetto non tenuto al rispetto della normativa di contabilità pubblica”.
In quest’ultima ipotesi, il creditore della prestazione (di dare o di fare, ma comunque fungibile posto che l’oggetto della prestazione è pur sempre una somma di denaro, bene fungibile per antonomasia) – previa, se del caso, azione cognitoria finalizzata a rendere certo, liquido ed esigibile il proprio credito, ovvero, nei congrui casi, previo esperimento dell’azione esecutiva in forma specifica ex art. 612 c.p.c. – dovrà necessariamente rivolgersi al giudice ordinario per ottenere il soddisfacimento coattivo del proprio credito”.
Né a diversa conclusione può pervenirsi a seguito dell’entrata in vigore degli artt. 33 e 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. Tali norme infatti – al di fuori dell’ipotesi di credito risarcitorio ex art. 35 D.Lgs. cit., devoluta alla giurisdizione amministrativa sia in sede cognitoria (giudizio sull’an nonché, eventualmente, sui criteri di liquidazione del quantum debeatur) sia in sede di ottemperanza (giudizio per l’eventuale determinazione della somma dovuta): cfr., in tema, C.d.S., IV, 1 febbraio 2001, n. 396 – non attribuiscono alla giurisdizione amministrativa, neppure nell’ottemperanza, le funzioni di giudice dell’esecuzione forzata (per espropriazione, o per obblighi di fare e non fare fungibili), di cui al libro III del codice di procedura civile, nei confronti di soggetti privati e per il compimento di attività non consistenti nello svolgimento di funzioni o servizi pubblici” (così C.d.S. 5624/2001, cit.).
3.1.In tale contesto, il quesito circa l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza nel caso di specie si risolve nella considerazione di quali poteri, diversi ed ulteriori rispetto a quelli dell’ufficiale giudiziario, possano essere utilmente esercitati dal giudice amministrativo – o, il che è concettualmente la stessa cosa, dal suo ausiliario nominato commissario per il compimento del singolo atto esecutivo necessario – nei confronti di un soggetto privato tenuto a conformarsi al giudicato (ove si tratti, invece, di un soggetto pubblico, è in re ipsa che il giudice amministrativo, direttamente ovvero a mezzo del commissario ad acta, può sostituirsi all’amministrazione operando direttamente in luogo di essa, anche al fine di emettere un mandato di pagamento volto a soddisfare una pretesa creditoria di mera natura pecuniaria).
In relazione al soddisfacimento coattivo di crediti pecuniari nei confronti di un soggetto privato, anche se derivati da pronunzie del giudice amministrativo (che, si noti, non si esauriscono nei soli casi di condanna alle spese di giudizio, essendo ipotizzabili criteri ulteriori di imputazione di responsabilità pecuniaria nel giudizio amministrativo: cfr., per varie ipotesi, C.G.A., 19/10/2006, n. 587, ed ivi ulteriori richiami di giurisprudenza), è coerente al sistema l’inammissibilità del ricorso al giudizio di ottemperanza.
Ciò perché nessun soggetto pubblico potrebbe sostituirsi a quello privato per attingere ai fondi di quest’ultimo – l’unico strumento che la legge conosce per l’esecuzione coattiva dei crediti pecuniari essendo l’espropriazione forzata con distribuzione del ricavato ai creditori – mentre è l’ufficiale giudiziario l’unico organo in grado per legge di inficiare, apponendovi il vincolo del pignoramento, i beni espropriandi del debitore.
Ciò consegue al fatto che il pignoramento, ex art. 492 c.p.c., “consiste in una ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito … i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di esso”, in forza del quale atto, ex art. 2913 c.c., “non hanno effetto nei confronti del creditore pignorante … gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento”.
Sicché il pignoramento è un atto tipico e proprio dell’ufficiale giudiziario, nel cui compimento egli non è surrogabile (neanche, per ciò che qui rileva, dal giudice amministrativo o da un suo ausiliario all’uopo nominato commissario ad acta).
3.2.Situazione concettualmente diversa appare invece essere quella che si verifica in caso di condanna di un soggetto privato, da parte del giudice amministrativo, all’esibizione di un documento, ex art. 25 cit..
L’attività esecutiva complessa, in cui si sostanzia l’esibizione documentale, può scindersi nelle seguenti attività materiali semplici: 1) ricerca del documento; 2) estrazione di copia; 3) consegna della copia al creditore dell’obbligo di esibizione.
Si tratta (salvo la seconda, che però non è qualificante del modus procedendi in executivis) delle stesse attività che l’art. 606 c.p.c. demanda all’ufficiale giudiziario nell’esecuzione per consegna di cose mobili.
In effetti, mentre nel pignoramento l’attività che l’organo esecutivo pone in essere è essenzialmente giuridica (essa consistendo nella ingiunzione ex art. 492 c.p.c., che produce ipso iure i ricordati effetti di cui all’art. 2913 c.c.), al contrario nell’esecuzione per consegna di beni mobili (al pari che in quella per rilascio di beni immobili) l’ausiliario del giudice si limita a compiere mere attività materiali (ricerca della cosa presso il debitore e sua consegna al creditore).
Sicchè l’attività di ricerca dei beni (svolta, in ambo i casi, ai sensi dell’art. 513 c.p.c., richiamato dall’art. 606 c.p.c.), che nell’espropriazione forzata è meramente propedeutica al loro pignoramento (cui segue la vendita coattiva del compendio e la distribuzione del ricavato), nell’esecuzione per consegna costituisce, viceversa, il fulcro dell’attività dell’ausiliario del giudice (essendo seguita solo dalla materiale consegna del bene al creditore).
3.3.Sebbene in ambo i casi l’organo esecutivo possa richiedere, “quando occorre, l’assistenza della forza pubblica” (ex art. 513, II comma, c.c.), deve tuttavia evidenziarsi che è solo nell’esecuzione per consegna (o rilascio) che l’attività svolta dalla forza pubblica può integralmente sostituire (sostanzialmente e concettualmente) quella dell’ufficiale giudiziario. Nell’espropriazione forzata non potrebbe viceversa operarsi senza l’ausiliario di cui all’art. 59 c.p.c., nessun altro organo pubblico potendo utilmente porre in essere l’ingiunzione ex art. 492 c.p.c., con gli effetti di cui all’art. 2913 c.c..
3.4.Sicché è solo in riferimento all’esecuzione per consegna o rilascio che appare concettualmente ipotizzabile, da parte del giudice amministrativo, la nomina di un commissario ad acta che, in luogo dell’ufficiale giudiziario, ponga in essere tutte le attività materiali necessarie all’ottemperanza al giudicato amministrativo di consegna (indipendentemente dalla natura, pubblica o privata, del soggetto esecutato).
In pratica, in tali casi la forza pubblica – anziché operare (come di solito avviene nell’esecuzione civile) come ausiliario dell’ausiliario del giudice dell’esecuzione – può esser chiamata ad agire come diretto ausiliario del giudice dell’ottemperanza, a condizione che, per il tipo di esecuzione da porre in essere, si possa prescindere dall’intervento dell’ufficiale giudiziario.
Nel caso dell’espropriazione forzata, viceversa, se l’esecutato è un soggetto privato (non tenuto, come tale, al rispetto della normativa di contabilità pubblica) è solo con il pignoramento che si può ovviare al rifiuto di adempimento spontaneo dell’obbligazione pecuniaria.
Sicché in tal caso l’esecutante può solo procedere esecutivamente ai sensi degli artt. 491 e ss. c.p.c., mediante l’intevento dell’ufficiale giudiziario; il quale, per quanto si è sopra rilevato, non è surrogabile da parte di alcun altro organo pubblico (giudice amministrativo o suo commissario ad acta).
4. Alla stregua delle considerazioni svolte, il Collegio ritiene che nel caso in esame – diversamente da ciò che accade quando si agisca per il soddisfacimento coattivo di un credito pecuniario – sia ammissibile il ricorso al giudizio di ottemperanza anche nei confonti di un soggetto privato, il cui obbligo di esibizione documentale sia stato definitivamente accertato in esito ad un giudizio amministrativo (speciale) connesso con lo svolgimento di attività a rilevanza pubblica.
Il ricorso di cui in epigrafe – recando la richiesta di attività esecutive conformi a quelle imposte dal giudicato formatosi in esito al giudizio cognitorio – va altresì accolto.
Per l’effetto, deve ordinarsi alla parte intimata di dare piena attuazione all’obbligo di esibizione documentale risultante dalla decisione ottemperanda, entro 30 gg. dalla data di comunicazione o, se anteriore, di notificazione della presente decisione.
Per l’eventualità di perdurante inottemperanza, si nomina sin d’ora un commissario ad acta, in persona del Questore di Palermo o altro funzionario dallo stesso delegato, che – su istanza della parte qui ricorrente e con l’ausilio del personale del proprio Ufficio – provvederà, dopo la scadenza del termine di cui sopra, a ricercare il documento, ad estrarne copia autentica ed a consegnare quest’ultima alla parte ricorrente.
Le spese eventualmente occorrende per l’intervento commissariale saranno anticipate dalla parte istante, con diritto di rivalsa su quella intimata.
In considerazione della novità delle questioni trattate, si ravvisa la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del presente giudizio tra le parti costituite.

P. Q. M.



Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina alla Gesip s.p.a. di dare piena e completa ottemperanza al giudicato di cui in epigrafe entro 30 gg. dalla data di comunicazione o, se anteriore, di notificazione della presente decisione.
Per il caso di perdurante inottemperanza oltre tale termine, nomina sin d’ora commissario ad acta il Questore di Palermo, con facoltà di delega ad un funzionario del suo Ufficio, per il compimento delle operazioni di ricerca coattiva del documento, di estrazione di copia autentica e di consegna di quest’ultima alla parte istante.
Spese dell’intervento commissariale anticipande dalla parte ricorrente, con diritto di regresso nei confronti di quella resistente.
Spese del giudizio compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo l’8 giugno 2006 dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, in camera di consiglio con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Pier Giorgio Trovato, Ermanno de Francisco, estensore, Francesco Teresi, Filippo Salvia, Componenti.

Depositata in segreteria
il 13 febbraio 2007



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