Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 10-2007 - © copyright

T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II BIS - Sentenza 17 ottobre 2007 n. 10033
Pres. Giulia Est. Cogliani F.C. e M. S.(Avv.M. Sanino) C/ Comune di Roma( R. Murra) ed altri.


Giudizio amministrativo - Ottemperanza - Condizioni - In caso di giudicato di annullamento di concessione edilizia –Vizi di carattere sostanziale e vizi formali dell’iter procedimentale - Distinzione-Individuazione – Conseguenze.

Ai fini dell’esecuzione del giudicato di annullamento di una concessione edilizia, che fa stato sull’illegittimità del progetto e comporta l’obbligo, per l’Amministrazione interessata, di ripristinare l’ordine giuridico violato, è necessario distinguere, nel caso del sopravvenuto carattere antigiuridico di opere eventualmente già realizzate, tra illegittimità derivante da vizi di carattere sostanziale, per inosservanza delle prescrizioni urbanistiche, e illegittimità conseguente a vizi formali dell’iter procedimentale; senza trascurare la possibilità che, in sede di esecuzione di un giudicato, si siano verificati eventi nuovi che abbiano modificato la situazione di fatto e di diritto [1]. L’Amministrazione, pertanto, non può ignorare né eludere i riferimenti normativi e le disposizioni eventualmente sopravvenute [2] né le circostanze di fatto verificatesi. L’ottemperanza quindi comporta l’irrogazione di una delle sanzioni alternativamente previste per il caso di concessione senza titolo, cioè della demolizione coattiva, ovvero della sanzione pecuniaria, non esclusa la possibilità di provvedere conformando diversamente la situazione di fatto alla normativa urbanistica [3].

 

_________________________________
[1](cfr. in terminis, Consiglio di Stato, sez. IV, 29 ottobre 2002, n. 5907)
[2](Cons. St., VI, n. 494 del 21.4.1999)
[3] (Cons. St., Sez. V, n. 563 del 26 maggio 1997)


N. Reg. Sent.
N. 3997 Reg. Gen.
ANNO 2007

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Sezione Seconda bis



ha pronunciato la seguente

SENTENZA




Sul ricorso ex art. 33 della l. n. 1034 del 1971 n. 3997 del 2007 proposto da

Francesco Carrozza e Maria Senatore rappresentati e difesi dall’avv. Mario Sanino ed elett.te domiciliati presso lo studio dello stesso, in Roma, viale Parioli n. 180;

contro




- Comune di Roma, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Rodolfo Murra e domiciliato presso l’Avvocatura comunale in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;

e nei confronti
- di Anita Micheli, rappresentata e difesa dall’avv. Giulio Lais e presso lo stesso domiciliata in Roma, via C. Monteverdi n. 20;

per l’esecuzione
della sentenza del TAR Lazio, sez. II bis n. 12860 dell’11.11.2004, notificata in data 3.12.2004 e confermata dalla decisione del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 5955 del 21.10.2005.

nonché
per il risarcimento dei danni causati dal comportamento dell’amministrazione.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Designato relatore alla camera di consiglio del 7.6.2007 il Cons. Solveig Cogliani, sentiti gli avvocati delle parti, come da verbale di causa agli atti del giudizio;


FATTO





Con il ricorso indicato in epigrafe, gli istanti esponevano di aver impugnato due concessioni aventi ad oggetto, la prima (n. 49/CS del 22.3.2002) la realizzazione della struttura portante in cemento armato per l’invaso di una piscina e la seconda ( n. 343/C del 27.3.2002) il completamento della medesima piscina con nuova sistemazione esterna e la realizzazione di due volumi tecnici interrati. Il ricorso era accolto con la sentenza del TAR Lazio, confermata in sede di appello e indicata in epigrafe, di cui ora si chiede l’esecuzione. Infatti, gli istanti esponevano di aver diffidato l’amministrazione all’esecuzione della pronuncia, tramite l’ingiunzione alla demolizione. Alla prima istanza di diffida di parte ricorrente, l’amministrazione rispondeva di non poter eseguire la sentenza prima della conclusione del procedimento in ordine alla pratica di condono n. 551188/04. Seguiva il giudizio di ottemperanza innanzi al Consiglio di Stato, dichiarato inammissibile con decisione del CDS VI sez. n. 7105 del 2006. Alla seconda diffida l’amministrazione ribadiva l’impossibilità di provvedere senza che sia stata compiuta la dovuta istruttoria in ordine alla sanabilità delle opere in oggetto di causa.
Asserivano i ricorrenti da un lato il proprio interesse all’esercizio dei poteri ripristinatori da parte del Comune, dall’altro la non sanabilità delle opere menzionate.
Chiedevano, di conseguenza, di ordinarsi al comune l’esecuzione della sentenza anche a mezzo la nomina di un Commissario ad acta e chiedevano il risarcimento dei danni causati dall’illegittimo comportamento tenuto dall’amministrazione.
Si costituiva il Comune e la controinteressata, chiedendo il rigetto della domanda. Preliminarmente la parte controinteressata eccepiva la notifica del ricorso presso il precedente domiciliatario.
Alla camera di consiglio del 21 giugno 2007 la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO




Preliminarmente deve rilevarsi che, nella specie in esame,
si verte nella ipotesi di un giudizio di ottemperanza relativo ad una sentenza passata in giudicato, poiché sono stati esperiti tutti i gradi di giudizio, essendo la medesima stata confermata dal giudice d’appello. Pertanto deve trovare applicazione la speciale disciplina relativa al giudizio di ottemperanza che prevede il solo deposito del ricorso nella segreteria del giudice adito.
Peraltro, va rilevato che il ricorso è stato notificato all’amministrazione ed alla controinteressata, seppure presso lo studio del precedente rappresentante. Tuttavia, la stessa si è costituita, sicchè appare in ogni modo garantito il contraddittorio nel presente stato del giudizio. Tali considerazioni valgono ad escludere che il ricorso possa essere dichiarato inammissibile, anche in ragione del principio della salvezza degli atti giuridici.
Passando ad esaminare il merito della domanda, non può negarsi il dovere della pubblica amministrazione di eseguire il disposto della sentenza che ha annullato le concessioni rilasciate alla controinteressata, mettendo in opera tutta la conseguente attività, anche ripristinatoria necessaria ad assicurare l’interesse del terzo (oggi parte ricorrente).
Come è stato affermato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. in terminis, Consiglio di Stato, sez. IV, 29 ottobre 2002, n. 5907) , l’annullamento di una concessione edilizia fa stato sull’illegittimità del progetto e comporta l’obbligo, per l’Amministrazione interessata, di ripristinare l’ordine giuridico violato. Tuttavia, al fine dell’esecuzione del giudicato è necessario distinguere, nel caso del sopravvenuto carattere antigiuridico di opere eventualmente già realizzate, tra illegittimità derivante da vizi di carattere sostanziale, per inosservanza delle prescrizioni urbanistiche, e illegittimità conseguente a vizi formali dell’iter procedimentale; senza trascurare la possibilità che, in sede di esecuzione di un giudicato, si siano verificati eventi nuovi che abbiano modificato la situazione di fatto e di diritto. L’Amministrazione non può ignorare né eludere i riferimenti normativi e le disposizioni eventualmente sopravvenute (Cons. St., VI, n. 494 del 21.4.1999) né le circostanze di fatto verificatesi. L’ottemperanza quindi comporta l’irrogazione di una delle sanzioni alternativamente previste per il caso di concessione senza titolo, cioè della demolizione coattiva, ovvero della sanzione pecuniaria, non esclusa la possibilità di provvedere conformando diversamente la situazione di fatto alla normativa urbanistica (Cons. St., Sez. V, n. 563 del 26 maggio 1997).
Pertanto, nella specie l’esecuzione del giudicato non può prescindere dalla conclusione del procedimento in ordine alla domanda di condono presentata dalla controinteressata nell’anno 2004.
Tutto ciò comporta, a parere del Collegio, che l’Amministrazione comunale è tenuta a dare concreta ottemperanza al giudicato in argomento, procedendo a un riesame dell’intera vicenda mediante anche la conclusione del procedimento inerente il condono, per giungere al ripristino dell’ordine giuridico violato, mediante una decisione assunta in coerenza con le regole sopra evidenziate. Il che comporta che la stessa debba procedere alla demolizione coattiva delle opere edilizie realizzate, ovvero, sussistendone i presupposti all’applicazione di una sanzione pecuniaria secondo le previsioni delle vigenti norme in materia di abusi edilizi. E’ altresì, possibile che essa proceda a conformare diversamente la situazione di fatto alla normativa urbanistica con riferimento agli strumenti di definizione degli illeciti edilizi vigenti, dando conto in particolare, attraverso un giudizio che implica anche valutazioni di interesse pubblico, dei profili di illegittimità rilevati dalla sentenza del TAR di cui in epigrafe
Ritiene perciò il Collegio che debbano essere adottati i provvedimenti idonei a far cessare l'inottemperanza lamentata dai ricorrenti.
A tal fine ritiene di demandare all'Amministrazione Comunale di Roma l'esecuzione del giudicato in argomento e di assegnare alla stessa il termine di 120 giorni per provvedere all’adozione degli atti occorrenti allo scopo. Nell’ipotesi di ulteriore inadempimento del comune si provvederà alla nomina di un Commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva su mera istanza della parte ricorrente.
Deve essere, al contrario respinta la domanda di risarcimento dei danni, che è svolta in via del tutto generica dai ricorrenti, anche sulla base delle considerazione sopra effettuate in ordine alla necessità di una compiuta e nuova istruttoria per l’adempimento del giudicato.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda bis, accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto dichiara l'obbligo del Comune di Roma di provvedere all’esecuzione del giudicato di cui alla sentenza specificata in premessa, in relazione alle precisazioni esposte nella parte motiva della presente decisione. Ciò nel termine di giorni 120 (centoventi) a decorrere dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione a cura della parte più diligente. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma il 21.6.2007 , in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori magistrati:
- Patrizio Giulia, Presidente
- Paolo Restaino, Consigliere
- Solveig Cogliani, Consigliere, estensore


Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento