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CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - SEZIONE GIURISDIZIONALE - Sentenza 8 ottobre 2007 n. 889
Pres. Virgilio, Est. De Francisco
Gioacchino, Salvatore e Fabrizio La Gaipa (Avv. A.M. Cremona) c/ Comune di Agrigento


1) Ricorsi amministrativi – Ricorso Straordinario al Presidente della Regione – Principio di altenatività – Operatività

 

2) Edilizia ed urbanistica – Autorizzazione edilizia –Decadenza - Comunicazione avvio del procedimento – Occorrenza - Sospensione dei lavori – Sufficiente

1) Il termine annuale di decadenza della concessione edilizia tacita di cui all’art. 2 della L.R. 31 maggio 1994, n. 17, decorre dalla sca-denza del termine di 120 giorni dal ricevimento dell’istanza, non as-sumendo alcuna rilevanza a tal fine il momento del compimento degli oneri accessori previsti dalla norma che integrano un mero requisito di efficacia del titolo abilitativo, in sé già perfetto sebbene non ancora efficace.(1)

 

2) Ai sensi dell’art. 7 della l. n. 241 del 1990, il provvedimento cautelare di sospensione dei lavori è suscettibile di assumere valenza di comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo per l’adozione del successivo provvedimento che dichiara la decadenza della concessione per decorso del termine annuale. (2)

 

______________________________________
(1) In tal senso Consiglio di Giustizia Amministrativa, Sez. Giur., 21 novembre 2006, n.708.
(2) S.v. Consiglio di Stato sez. IV 27 gennaio 2006, n. 399 e sez. V, 22 maggio 2001, n. 2823.


N. 889/07 Reg.Dec.
N. 61 Reg.Ric.
ANNO 2007

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Giustizia amministrativa
per la Regione siciliana,
in sede giurisdizionale



ha pronunciato la seguente


DECISIONE



sul ricorso in appello n. 61/2007 proposto da
LA GAIPA GIOACCHINO, LA GAIPA SALVA-TORE e LA GAIPA FABRIZIO, rappresentati e di-fesi dall’avv. Antonino Maria Cremona, con domicilio eletto in Pa-lermo, via Mariano Stabile 118/B, presso lo studio dell’avv. Maria Cultrera;

contro



il COMUNE DI AGRIGENTO, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Spinnato, con do-micilio eletto in Palermo, via Oberdan, 5, presso lo studio dell’avv. Girolamo Rubino;
il COMUNE DI AGRIGENTO, UFFICIO TECNICOSETTORE VIII URBANISTICA, in persona del dirigente pro tempore, il COMUNE DI AGRIGENTO, UFFICIO TECNICO – SETTORE VIII URBANISTICA, in persona del titolare pro tempore della posizione organizzativa, il COMUNE DI AGRIGENTO, UFFI-CIO TECNICO – SETTORE VIII URBANISTICA, in persona del responsabile del servizio VIII, la COMMISSIONE EDILIZIA DEL COMUNE DI AGRIGENTO, non costituiti in giudizio;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. Sicilia, Sezione di Palermo (sez. int. III), n. 2979 del 9 novembre 2006.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’avv. L. Spinnato per il Comune di Agrigento;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Vista l’ordinanza di rigetto di questo C.G.A. n. 100 del 5 feb-braio 2007;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Relatore il Consigliere Ermanno de Francisco;
Uditi, altresì, alla pubblica udienza del 19 aprile 2007, l’avv. A.M. Cremona per gli appellanti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO



Viene in decisione l’appello avverso la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto i ricorsi proposti dagli odierni appellanti per l’annullamento, in una con due ordinanze cautelari di sospensione dei lavori, della determinazione dirigenziale n. 34 del 6 luglio 2005, con cui è stata dichiarata la decadenza dalla concessione edilizia tacita-mente assentita – ex art. 2 L.R. 31.5.1994, n. 17 – sull’istanza del 6 agosto 2002, e della conseguente ingiunzione di demolizione.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO



L’appello propone oltre dieci motivi, che tuttavia pongono una sola, sebbene articolata, questione principale – se la determina-zione n. 34 del 2005, di cui si è detto nella narrativa in fatto che pre-cede, vada qualificata come un provvedimento di revoca o ritiro in autotutela, o invece come una mera declaratoria di decadenza e, in quest’ultimo caso, da quando decorra il relativo termine annuale (se dalla mera scadenza del termine di cui al comma 5 dell’art. 2 della L.R. 31 maggio 1994, n. 17, ovvero dal compimento degli ulteriori incombenti posti a carico del richiedente dai successivi commi 6 e 7) – ed altre accessorie, e cioè se il provvedimento dichiarativo della deca-denza debba essere preceduto da comunicazione di avvio del procedi-mento e se l’ordinanza cautelare di sospensione lavori ne possa tener luogo.
Così precisato il tema controverso, l’appello non risulta fonda-to.
È agevole sgombrare il campo da ogni questione conseguente all’asserita qualificazione del provvedimento impugnato come revoca in autotutela della concessione edilizia tacitamente assentita (e dunque dalla pretesa esigenza di un’interesse pubblico concreto ed attuale, nonché prevalente su quello privato antagonista, alla rimozione della concessione tacita, il tutto da esternarsi con congrua motivazione), dal momento che non possono sussistere dubbi circa il fatto che la deter-minazione in discorso ha sanzionato con la declaratoria di decadenza il mancato inizio dei lavori entro il termine di un anno dal rilascio (nella specie per silenzio-assenso, ai sensi del comma 5 del cit. art. 2) della concessione edilizia, fissato in via generale dall’art. 15, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
È inutile, dunque, indugiare sulla valutazione di quali avrebbe-ro dovuto essere i requisiti di legittimità del provvedimento impugnato se esso fosse stato una revoca in autotutela, posto che non lo è sta-to.
Il punto fondamentale posto dal presente appello è, invece, quel-lo di verificare quale sia il momento di decorrenza di detto termine: che, nella specie, poteva considerarsi già spirato al momento in cui ciò fu dichiarato dall’atto ora impugnato, se ritenuto decorrente dalla mera scadenza del termine di 120 giorni di cui al comma 5 dell’art. 2 della L.R. n. 17/1994; mentre non poteva considerarsi tale, ove decorrente dal momento del compimento degli ulteriori incombenti posti a carico del richiedente ai sensi dei successivi commi 6 e 7 del cit. art. 2.
La questione - risolta nel primo senso dal giudice di prime cure - presenta effettivamente margini di astratta opinabilità, senz’altro am-piamente idonei a supportare, quantomeno sul piano soggettivo, i provvedimenti favorevoli adottati nei confronti degli interessati in se-de penale (su cui ha insistito la difesa di parte appellante nella discus-sione della causa); ma è fuori discussione che le valutazioni di ogni altro giudice non hanno alcun rilievo sulla presente decisione.
Ciò che invece rileva è l’orientamento esegetico già espresso da questo Consiglio, sul punto, con decisione 21 novembre 2006, n. 708.
Con tale decisione - muovendo dal rilievo “che, ai sensi dei commi 5 e 6 del cit. art. 2 della L.R. n. 17/1994, "la domanda di con-cessione edilizia si intende accolta qualora entro centoventi giorni dal ricevimento dell'istanza … non venga comunicato all'interessato il provvedimento motivato di diniego [comma 5]. Il titolare della con-cessione edilizia assentita con le modalità di cui al comma 5 può ini-ziare i lavori dandone comunicazione al sindaco, previo versamento al Comune degli oneri concessori … [comma 6] "” - questo Con-siglio pervenne alla conclusione che “il versamento degli oneri concessori non costituisce un coelemento della fattispecie del silenzio-assenso di cui al comma 5, bensì integra un mero requisito di effica-cia di tale fattispecie, in sé già perfezionata sebbene ancora non effi-cace fino ad avvenuto pagamento”.
Trattasi, palesemente, di un arresto giurisprudenziale che ha va-lenza risolutiva anche per la controversia odiernamente in esame.
Rispetto a tale conclusione, che il Collegio condivide, non v’è alcuna ragione che possa indurre ad una sua riconsiderazione.
Può pertanto qui ribadirsi che il termine annuale di decadenza della concessione tacita inizia a decorrere dalla scadenza del termine di gg. 120 di cui al comma 5 dell’art. 2 della L.R. 31 maggio 1994, n. 17.
In particolare, la peculiarità della citata disposizione legislativa regionale – che consente la formazione per silenzio-assenso dei titoli abilitativi edilizi – toglie rilievo alla giurisprudenza aliunde formata-si.
Peraltro, la contraria conclusione postulata dall’appellante da-rebbe luogo all’assurdo di rimettere al mero arbitrio del richiedente la scelta del momento di formazione del silenzio-assenso, consentendo-gli di “tenersi nel cassetto” una concessione tacita senza scadenza, in violazione del contrario principio posto dal cit. art. 15.
Né in Sicilia ha pregio l’argomento, altrove rilevante, secondo cui non è effettivo il potere di costruire fino a quando non si sappia quali siano gli oneri concessori da corrispondere preventivamente, dal momento che, ai sensi del comma 6 dell’art. 2 della cit. L.R., detti oneri sono “calcolati in via provvisoria” dal direttore dei la-vori, e non dall’Amministrazione, sicché può inziarsi a costruire, po-tenzialmente, sin dal giorno successivo a quello di formazione del si-lenzio-assenso.
Quanto, infine, all’omissione dell’avviso di avvio del procedi-mento per la dichiarazione della decadenza della concessione tacita, basta richiamare l’orientamento giurisprudenziale per cui il provvedi-mento cautelare di sospensione dei lavori è suscettibile di assumere valenza di comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo per l’adozione del successivo ordine di demolizione (C.d.S., IV, ord. 27 gennaio 2006, n. 399; C.d.S., V, 22 maggio 2001, n. 2823); non-ché, riguardo al caso di specie, anche del provvedimento che ha di-chiarato la decadenza della concessione per decorso del termine an-nuale.
In conclusione, l’appello risulta infondato in tutti i suoi motivi, sicché va respinto.
Si ravvisa, comunque, la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti costi-tuite.

P. Q. M.



Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione si-ciliana, in sede giurisdizionale, respinge l’appello e compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità am-ministrativa.


Così deciso a Palermo il 19 aprile 2007 dal Consiglio di Giusti-zia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, riunito in camera di consiglio con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Pier Giorgio Trovato, Ermanno de Francisco, estensore, Antonino Corsaro, Filippo Salvia, componenti.
F.to: Riccardo Virgilio, Presidente
F.to: Ermanno de Francisco, Estensore
F.to: Maria Assunta Tistera, Segretario

Depositata in segreteria
il 28 settembre 2007


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