CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - SEZIONE GIURISDIZIONALE - Sentenza 14 settembre 2007 n. 819
Pres. Virgilio, Est. Corsaro
Comune di Brolo (Avv. E. Bonfiglio) c/ A. P. (Avv. C. Mazzù) |
|
Giustizia amministrativa – Edilizia e urbanistica - Piano regolatore generale – Ricorso non notificato alla regione - Inammissibilità – Ragione.
|
|
È inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto avverso un piano regolatore generale, qualora esso sia notificato soltanto al comune e non anche alla regione, che è, invece, l’autorità emanante dello strumento urbanistico. Ciò in quanto il piano regolatore generale costituisce un atto complesso, come tale riferibile unitamente e in modo uguale alla regione ed al comune interessato (1).
|
| |
|
|
| |
|
(1) Cons. di Giust.Amm. Sicilia, Sentenza 29 aprile 1988, n. 82
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
N. 819/07 Reg.Dec
N. 376 Reg.Ric.
ANNO 2006
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana
in sede giurisdizionale
|
| |
|
ha pronunziato la seguente
D E C I S I O N E
|
| |
|
sul ricorso in appello n. 376/2006, proposto da
|
| |
|
COMUNE DI BROLO, nella persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Emilia Bonfiglio ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Nunzio Morello n. 40, presso lo studio dell’avv Carlo Comandè;
|
| |
|
c o n t r o
|
| |
|
PALMERI ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Mazzù, ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Tintoretto n. 4, presso lo studio dell’avv. Maria Delia Manno;
|
| |
|
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania (sez. I) - n. 235/06, del 16 febbraio 2006;
|
| |
|
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’AVV. Carlo Mazzù per Palmeri Alessandro;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Consigliere Antonino Corsaro e uditi, altresì, alla pubblica udienza del 30 novembre 2006 l’avv. P. Starvaggi, su delega dell’avv. E. Bonfiglio per il Comune appellante e l’avv. M.D. Manno, su delega dell’avv. C. Mazzù, per l’appellato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
|
| |
|
F A T T O
|
| |
|
Con ricorso n. 3035/02 notificato il 13.8.2002, depositato il 13 settembre 2002 Palmeri Alessandro impugnava il Piano regolatore generale del Comune di Brolo, con annesse Prescrizioni esecutive e Regolamento edilizio, adottato con delibera del Commissario ad acta n. 1/2000 del 9.8.2000, approvato con DDG N. 192/DRU del 30.4.20002, non pubblicato, nella parte in cui, in accoglimento delle osservazioni al PRG, veniva disposta la rotazione della strada adiacente al lato ovest dell’area per attrezzature sportive (AS) prevista nella Tav. B2.2, nonché qualsiasi atto presupposto, connesso e/o conseguente, per i motivi:
I) Violazione e falsa applicazione della LR 27.12.1971, n. 78 “Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione Siciliana in materia urbanistica;
II) Eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà con precedenti provvedimenti della stessa Amministrazione;
Si costituiva il Comune intimato con memoria depositata il 23.10.2002, unitamente a documenti.
Con Ordinanza istruttoria nr. 1817/05, il TAR disponeva verificazione sui fatti di causa.
Il TAR con la sentenza impugnata respingeva il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamentava che i provvedimenti impugnati sarebbero stati adottati decorsi i termini perentori previsti dalla legge regionale nr. 78/71 a disciplina del procedimento di controllo regionale degli strumenti urbanistici(il PRG adottato è stato trasmesso all’Assessorato il 7.12.2000 ed approvato il 30.4.2002, ben dopo quindi i 180 giorni dalla presentazione di esso, previsti dalla legge regionale citata, sia pure prolungati di novanta giorni a mente dell’art. 6 della LR 12.01.1993 n. 9).
Osservava il Comune resistente che i termini procedimentali per il controllo non sarebbero stati violati, in quanto la LR 65/1981, art. 4 prevede che, quando il PRG è adottato da un Commissario ad acta, sulle osservazioni non si pronunci quest’ultimo, ma direttamente l’Assessorato previe controdeduzioni del progettista; il termine decorrerebbe così non dalla presentazione del Piano, ma dalla presentazione all’Assessorato delle controdeduzioni del progettista (C.G.A. 5.5.1993).
In ogni caso, ai sensi dell’art. 19 della LR 71 del 1978, si prevede che, decorsi i 270 giorni dal deposito del PRG all’Assessorato esso diventi efficace; ma nei successivi 270 giorni l’Assessorato può adottare le proprie determinazioni, facendo salvi i provvedimenti medio tempore eventualmente adottati dal Comune.
Secondo il Comune l’approvazione dell’ARTA sarebbe stata adottata nei termini.
La data di trasmissione del PRG completo di osservazioni è il 7.12.2000; da tale data il primo termine di 270 giorni scade il 3.9.2001; mentre il secondo termine scade il 1.6.2002. Essendo stato adottato il DDG impugnato in data 30.4.2002, ne deriva che esso è rituale e tempestivo, quanto ai termini procedimentali.
E’ stato infatti adottato nella pendenza della seconda fase procedurale, entro la quale l’unico obbligo che persiste in capo all’Assessorato è l’adozione con salvezza dei provvedimenti comunali medio tempore adottati.
Riteneva fondato il secondo motivo di ricorso con il quale si lamentava che l’approvazione delle osservazioni sarebbe illegittima in quanto fondata su presupposti di fatto erronei e pertanto annullava gli atti impugnati, nella parte in cui le modifiche tra il PRG adottato ed il PRG approvato eccedevano la differenza realmente esistente rispetto alle previsioni di cui al progetto esecutivo del centro polifunzionale di cui alla delibera GM nr. 166/00.
Appella la sentenza parte soccombente e deduce:
- la inammissibilità o irricevibilità del ricorso in primo grado per omessa notifica all’autorità emanante;
- travisamento e erroneo apprezzamento dei fatti;
Si costituisce l’appellato e deduce l’infondatezza dell’appello.
Alla udienza del 30 novembre 2006 la causa è stata trattenuta in decisione.
|
| |
|
D I R I T T O
|
| |
|
L’appello è fondato.
L’appellante evidenzia che il ricorso non è stato notificato all’Assessorato territorio e ambiente della Regione siciliana e quindi sostiene la inammissibilità o irricevibilità del ricorso in primo grado per omessa notifica all’autorità emanante. Ritiene il Collegio che sia inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto avverso un piano regolatore generale, qualora esso sia notificato soltanto al comune e non anche alla regione, che è, invece, l’autorità emanante dello strumento urbanistico.
Il piano regolatore generale costituisce atto complesso, come tale riferibile, nella sua definitiva volontà unitaria, unitamente e in modo uguale alla regione ed al comune interessato; pertanto, quest'ultimo nella fase di impugnazione del piano si pone come autorità emanante alla quale il ricorso deve essere notificato a pena di inammissibilità. (Cons.giust.amm. Sicilia, 29 aprile 1988, n. 82)
Conclusivamente l’appello va accolto e, per l’effetto, riformata l’impugnata decisione.
Segue la condanna alle spese del giudizio.
|
| |
|
P. Q. M.
|
| |
|
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando accoglie l’appello e condanna l’appellato alle spese che liquida in Euro duemila.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
|
| |
|
Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 30 novembre 2006, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Claudio Zucchelli, Pietro Falcone, Antonino Corsaro, estensore, Francesco Teresi, componenti.
|
| |
|
Depositata in segreteria
il 14 settembre 2007
|
|