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CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - SEZIONE GIURISDIZIONALE - Sentenza 23 luglio 2007 n. 698
Pres. Virgilio, Rel. de Francisco
Costanza A. (Avv. T. Ricciardo) c. Comune di Motta d’Affermo (n.c.); Mammana M. (n.c.) e altri


1) Processo amministrativo - Procura ad litem - Formula omnicomprensiva per ogni stato e grado del giudizio, apposta a margine dell’atto di appello – Validità – Sussiste – Ragioni

 

2) Contratti della PA – Gara – Aggiudicazione all’offerta contenente il maggior ribasso - Offerte valide inferiori a cinque – Impossibilità di applicare il criterio di cui al V periodo del comma 1-bis dell’art. 21 della L. n. 109/1994 - Legittimità - Ragioni

1) E’ valida, per il giudizio in grado di appello, la procura ad litem conferita al rappresentante legale attraverso la seguente formula: “delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento dinanzi al Tar ed in ogni suo stato e grado...”, apposta a margine dell’atto di appello. Infatti, essendo fisicamente riferibile unicamente all’atto di appello a margine del quale è collocata, pur nella sua evidente improprietà, la formula omnicomprensiva in essa contenuta, consente di ritenere senza dubbio, che essa sia stata rilasciata per la difesa in grado di appello.

 

2) E’ legittima l’aggiudicazione all’offerta contenente il ribasso più favorevole per l’amministrazione, quando, essendo il numero delle offerte valide inferiore a cinque, non sia possibile ricorrere all’applicazione del meccanismo di esclusione automatica di cui al V periodo del comma 1-bis dell’art. 21 della L. n. 109/1994, che prevede l’aggiudicazione in esito al calcolo della media dei ribassi offerti dalle ditte ammesse, a favore dell’offerta contenente il ribasso (inteso come riduzione percentuale sul prezzo a base d’asta) di entità immediatamente inferiore a quello medio.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana
in sede giurisdizionale




ha pronunciato la seguente


DECISIONE




sui ricorsi riuniti nn. 1345/2006 e 1346/2006, proposti da

- Ric. n. 1345/06 -
COSTANZA ANTONIO, nella qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dall’avv. Tonino Ricciardo, con domicilio eletto in Palermo, via Notarbartolo, 5 presso lo studio dell’avv. Lucia Di Salvo;


contro



il COMUNE DI MOTTA D’AFFERMO, in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

MAMMANA MICHELANGELO, nella qualità di titolare dell’omonima ditta, non costituito in giudizio;


e nei confronti di



BILLONE PLACIDO, nella qualità di titolare dell’omonima ditta, non costituito in giudizio;


e con l’intervento



della Società Cooperativa EDILSERVICE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nel dall’avv. Mariella Sciammetta, con domicilio eletto in Palermo, via Sabotino, 5, presso lo studio dell’avv. Francesco Paolo Barresi;


per la riforma



della sentenza del T.A.R. della Sicilia, Sezione di Catania, (sez. int. IV) 1 agosto 2006, n. 1293;


- Ric. n. 1346/06 -
COSTANZA ANTONIO, nella qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dall’avv. Tonino Ricciardo, con domicilio eletto in Palermo, via Notarbartolo, 5 presso lo studio dell’avv. Lucia Di Salvo;


contro



la Società Cooperativa EDILSERVICE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nel dall’avv. Mariella Sciammetta, con domicilio eletto in Palermo, via Sabotino, 5, presso lo studio dell’avv. Francesco Paolo Barresi;


e nei confronti di




COMUNE DI MOTTA D’AFFERMO, in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

MAMMANA MICHELANGELO, nella qualità di titolare dell’omonima ditta, non costituito in giudizio;


per la riforma



della sentenza del T.A.R. della Sicilia, Sezione di Catania, (sez. int. IV) 1 agosto 2006, n. 1297;

Visti i ricorsi, con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’avv. M. Sciammetta per la Edilservice;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti dei giudizi;
Relatore, all’udienza del 8 marzo 2007, il Consigliere Ermanno de Francisco;
Uditi, altresì, l’avv. A. Riccio, su delega dell’avv. T. Ricciardo per Costanza Antonio e l’avv. M. Sciammetta per la Edilservice;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO



Vengono in decisione gli appelli avverso le sentenze indicate in epigrafe, che, rispettivamente, hanno: dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso in prime cure dell’odierno appellante avverso l’aggiudicazione ad altra impresa dell’appalto per i lavori di realizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione nella zona a valle della ss. n. 113, in frazione Torremuzza, nel Comune di Motta d’Affermo (la sentenza n. 1293); nonché accolto il ricorso proposto dalla cooperativa Edilservice per ottenere l’aggiudicazione della medesima gara (la sentenza n. 1297).
All’odierna udienza le cause sono state trattenute in decisione.


DIRITTO




1. – I due appelli, stante l’identità soggettiva e la stretta connessione oggettiva, possono essere opportunamente riuniti.

2. – La difesa della società appellata ha eccepito la nullità delle procure ad litem sulla cui base sono stati introdotti ambo gli appelli.
L’eccezione è infondata.
Nelle due procure, di identico testo, è scritto: “delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento d’innanzi al Tar di Catania ed in ogni suo stato e grado …”; tale formula - poiché apposta a margine degli atti di appello e dunque fisicamente solo ad essi riferibile - pur nella sua evidente improprietà consente di ritenere, senza alcun dubbio, che la procura è stata rilasciata per la difesa, in grado di appello, dei presenti giudizi il cui primo grado si è svolto davanti al T.A.R. di Catania.
In altri termini, il riferimento al solo Tribunale di primo grado, che di per sé avrebbe anche potuto essere ostativo a ritenere conferito il potere di rappresentanza per il giudizio di appello, si accompagna ad un’espressa estensione della procura ad “ogni … stato e grado” del giudizio, che effettivamente è iniziato davanti al T.A.R. di Catania, e dunque anche alla presente fase di appello, che necessariamente si svolge davanti a questo C.G.A.; la contraria esegesi posta a base dell’eccezione di nullità risulta, dunque, incompatibile con l’espresso riferimento a “ogni stato e grado”, che pure è contenuto nella formula.

3. – Nel merito, gli appelli sono infondati.
La sentenza n. 1297, non contestata da alcuna delle parti sul punto, ha statuito - ormai con efficacia di giudicato - che dalla gara andavano escluse le ditte non in regola con il versamento del contributo in favore dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, in conformità alla deliberazione adottata il 26 gennaio 2006 dalla stessa Autorità.
Solo tre ditte, tra cui le due costituite nel presente giudizio, sono risultate in possesso di detto requisito di ammissione alla gara.
Sulla base di ciò, il giudice di prime cure ha ritenuto che l’aggiudicazione spetti alla Cooperativa Edilservice, in quanto ebbe a formulare il ribasso più favorevole per l’amministrazione; mentre ha disatteso l’assunto dell’appellante, secondo cui - in esito al calcolo della media dei ribassi offerti dalle ditte ammesse - la gara andava aggiudicata a chi avesse formulato il ribasso (inteso come riduzione percentuale sul prezzo a base d’asta) di entità immediatamente inferiore a quello medio, cioè nella specie all’appellante medesimo.
Come è noto questo Consiglio, a partire dalla decisione 21 marzo 2007, n. 215, confermativa dell’orientamento già assunto in sede cautelare (cfr. ord. 8 settembre 2006, n. 735), ha chiarito - così dirimendo il preesistente contrasto di giurisprudenza tra la sezione catanese e la sede palermitana del T.A.R. Sicilia - che, anche dopo l’entrata in vigore della novella di cui alla L.R. n. 16/2005, al termine “offerta” (di cui al V periodo del comma 1-bis dell’art. 21 della legge n. 109/1994, nel testo vigente in Sicilia) continui a doversi attribuire il significato di “cifra percentuale di ribasso” (di cui al comma 1 dello stesso art. 21).
Ed è proprio a siffatta esegesi che si richiama l’appellante, avendo egli offerto un ribasso percentuale immediatamente inferiore a quello medio dei ribassi offerti dalle tre imprese rimaste in gara.
Tuttavia la normativa sopra citata non risulta applicabile al caso in esame, proprio in quanto sono rimaste in gara meno di cinque offerte.
Deve invero ritenersi che, in base a quanto disposto dal penultimo periodo del comma 1-bis del succitato art. 21, qualora “il numero di offerte valide risulti inferiore a cinque” (come accade appunto nel caso di specie, in cui le offerte giudicate valide sono risultate solo tre), “la procedura di esclusione automatica non è esecitabile”.
È da ritenere perciò inapplicabile l’intero meccanismo di cui al sestultimo periodo dello stesso comma 1-bis.
In presenza di meno di cinque offerte valide, infatti, il legislatore ha evidentemente ritenuto inattendibile il risultato della media, sicché ha escluso l’intero meccanismo che è teso a selezionare automaticamente, di norma, l’offerta aggiudicataria nelle gare sotto soglia.
L’aggiudicazione, salvo la verifica di cui appresso, spetta perciò semplicemente all’offerta più conveniente per l’Amministrazione; rispetto alla quale – secondo il meccanismo generale di cui all’art. 89 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 – va comunque effettuata, in contraddittorio, la verifica di anomalia, al positivo esito della quale la gara potrà essere aggiudicata.
In base a tale meccanismo - cui sembra fare riferimento, in estrema sintesi, anche l’appellata sentenza n. 1297, a pag. 5 - il ribasso offerto dalla cooperativa appellata risulta quello più conveniente per l’Amministrazione, sicché comporta l’aggiudicazione a favore di detta offerente, sotto condizione del buon esito della verifica di anomalia.
In conclusione, ambo gli appelli devono essere disattesi.
Si ravvisa, comunque, la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti costituite.


P.Q.M.




Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, riunisce gli appelli in epigrafe e li respinge.
Spese del presente grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo l’8 marzo 2007, dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, riunito in camera di consiglio con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Claudio Zucchelli, Ermanno de Francisco, estensore, Antonino Corsaro, Filippo Salvia, componenti.

Depositata in segreteria
il 23 luglio 2007





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