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CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - SEZIONE GIURISDIZIONALE - Sentenza 15 giugno 2007 n. 485
Pres. Virgilio, Rel. de Francisco
G. Mandarà (Avv. A. Scuderi) c. Ministero della Difesa e Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri (avv. dello Stato)


Processo amministrativo – Ricorso – Necessità di proporre in appello domanda risarcitoria – Sussistenza del vizio della sentenza di primo grado cui all’art. 35, I e II comma, della L. n. 1034/1971 - Non sussiste

Non sussiste la necessità di impugnare in appello alcunché per poter ottenere la tutela risarcitoria, quando la sentenza di primo grado, in cui sia stata opposta la c.d. pregiudizialità amministrativa per disconoscere il reale contenuto della domanda di carattere risarcitorio, sia risultata in appello inficiata dal vizio di cui all’art. 35, I e II comma, della L. n. 1034/1971 ed in conseguenza di ciò, sia stata annullata con il conseguente rinvio della causa al giudice di primo grado, per il nuovo esame di merito.


REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 485/07 Reg.Dec.
N. 1164 Reg.Ric.
ANNO 2006

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana
in sede giurisdizionale

 

ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

 

sul ricorso in appello n. 1164/2006, proposto da

 

GUGLIELMO MANDARÀ, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Scuderi ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Trentacoste n. 89, presso Alessandra Allotta;

 

c o n t r o

 

il MINISTERO DELLA DIFESA e il COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi n. 81, sono per legge domiciliati;

 

per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (sez. III), n. 2491 del 21 dicembre 2005.

 

Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per il Ministero della difesa e per il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Relatore, alla pubblica udienza del 1 febbraio 2007, il Consigliere Ermanno de Francisco;
Uditi altresì l’avv. E. Nigra, su delega dell’avv. A. Scuderi, per l’appellante e l’avv. dello Stato Bucalo per le amministrazioni appellate;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

F A T T O

 

Viene in decisione l’appello avverso la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto (rectius: dichiarato inammissibile) il ricorso dello odierno appellante per l’annullamento del silenzio rigetto formatosi sull’atto di diffida e messa in mora notificato nel maggio del 2004 e della nota del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri n. 1017/6 - 2002, del 7 giugno 2004; chiarisce però la sentenza che “l’odierno ricorrente provvede ad avversare tale nota al fine di ottenere la ricostruzione della carriera e il risarcimento dei danni asseritamente subiti ed, all’uopo, propone un’articolata censura di legittimità”.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

 

D I R I T T O

 

1. - La sentenza gravata (che, sebbene nel dispositivo prestampato sia scritto che “respinge il ricorso”, afferma però inequivocamente, a pag. 3, che “il ricorso è inammissibile”: e tale è infatti l’effettivo contenuto del decisum) ha rilevato la natura meramente confermativa dell’atto formalmente gravato, per l’effetto affermando (a pag. 4) che “l’impugnativa, che in effetti tende a rimettere in discussione una serie di provvedimenti autoritativi della amministrazione a suo tempo non avversati, va all’evidenza ritenuta inammissibile per tardività”.
Sicché il giudice di primo grado non si pronunciava espressamente - ritenendola evidentemente compresa nella predetta declaratoria di inammissibilità - sulla seconda domanda formulata in ricorso, del seguente tenore: “conseguentemente, condannare le parti resistenti, in solido, a risarcire il ricorrente per i danni tutti subiti ed in narrativa esposti, nella complessiva misura di € 1.000.000,00 o di quell’altra maggiore minore che il Tribunale riterrà equa”.
Deduce l’appellante che, rispetto alla peculiare vicenda che egli espone (incompleta ricostruzione della carriera, dopo un giudicato amministrativo che lo aveva reintegrato in servizio alla quale è stata data tardiva esecuzione: in un momento, cioè, in cui era andata persa, per omissioni e ritardi imputabili all’Amministrazione, la possibilità di inserirlo nei corsi per il conseguimento della qualifica di U.P.G.; nonché, conseguentemente, quella di fargli conseguire, a partire dal 1994, il grado di Brigadiere e, dal 1999, quello di Brigadiere Capo), la sentenza gravata ha sostanzialmente opposto la c.d. pregiudizialità amministrativa per disconoscere il reale contenuto della domanda, che era ed è di carattere risarcitorio.
Fu solo per un mero ed usuale scrupolo difensivo che egli asserisce di aver chiesto l’annullamento delle note con cui l’Ammini-strazione si rifiutava di riconoscere le sue pretese risarcitorie; “né può dubitarsi che si trattasse d’un mero ed eccedente scrupolo difensivo, posto che in tali note non v’era nulla da impugnare”, non avendo esse alcun contenuto autoritativo ed esprimento solo la “violazione di un obbligo giuridico attinente a diritti primari e paritetici”.
L’appellante si richiama altresì all’ordinanza 13 giugno 2006, n. 13659, delle Sezioni unite civili della Corte regolatrice, per riaffermare la non necessità di impugnare alcunché per poter adire il giudice amministrativo onde ottenere l’invocata tutela risarcitoria.

 

2. - L’appello è fondato, nei sensi di cui appresso.
La sentenza appellata è effettivamente inficiata da difetto di procedura, per erronea declinatoria della cognizione sulla domanda risarcitoria formulata in primo grado.
Sebbene non sia stata formalmente declinata la giurisdizione, tuttavia la situazione è in effetti simile, sotto questo profilo, a quella cui si riferisce il citato precedente della Suprema Corte.
Perciò, analogamente a quanto statuito da questo Collegio in altra vicenda concettualmente analoga (cfr. G.G.A. 18 maggio 2007, n. 386), deve ritenersi sussistente il vizio di cui all’art. 35, I e II comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, con il conseguente annullamento della sentenza appellata ed il rinvio della causa, per nuovo esame del merito, al giudice di primo grado.
Pur a prescindere dal tasso di condivisione che si ritenga di avere della citatata ordinanza delle SS.UU., non è comunque sostenibile che l’ammissibilità della domanda risarcitoria (o, secondo l’altra opzione, la sussistenza della giurisdizione amministrativa) possa risultare condizionata dall’impugnazione della dichiarazione del debitore di non voler adempiere: alla quale non può ascriversi altro effetto giuridico che quello di cui all’art. 1219, II comma, n. 2, cod. civ..
In conclusione, la sentenza appellata va annullata con rinvio al primo grado.
Le spese del doppio grado sin qui svolto seguono la soccombenza - da valutarsi, ovviamente, in riferimento alle statuizioni di rito sin qui assunte - e, liquidate nella misura di cui in dispositivo, sono perciò poste a carico delle amministrazioni appellate.

 

P. Q. M.

 

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie l’appello e, per l’effetto, annulla la sentenza gravata; dichiara la sussistenza della giurisdizione amministrativa; e rinvia la causa, per nuovo esame, al giudice di primo grado.
Condanna le parti appellate, in solido, a rifondere all’appellante le spese del doppio grado di giudizio sin qui svolto, che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Palermo il 1 febbraio 2007 dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Pier Giorgio Trovato, Ermanno de Francisco, estensore, Antonino Corsaro, Filippo Salvia, Componenti.

 

Depositata in segreteria
il 15 giugno 2007



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