REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 952/2006, proposto da
CO.NAV. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Antonino Alabiso, con domicilio eletto in Palermo, via Maggiore Galliano, 18, presso lo studio dello stesso;
contro
la SOCIETA’ CANTIERI NAVALI F.LLI GIACALONE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
e nei confronti
dell’ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIANA e CAPITANERIA DI PORTO DI MAZARA DEL VALLO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Palermo, via A. De Gasperi, 81 sono ope legis domiciliati;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. della Sicilia, sede di Palermo (sez. int. I), n. 679 del 22 marzo 2006.
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per le amministrazioni appellate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Relatore, alla pubblica udienza del 1 febbraio 2007, il Consigliere Ermanno de Francisco;
Uditi altresì l’avv. G. Immordino, su delega dell’avv. A. Alabiso per la società appellante e l’avv. dello Stato Bucalo per le amministrazioni appellate;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Viene in decisione l’appello avverso la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il ricorso proposto in prime cure dalla Cantieri Navali F.lli Giacalone s.p.a., per l’annullamento del provvedimento con cui l’Assessorato regionale Territorio ed Ambiente ha respinto la richiesta della Capitaneria di Porto di Mazzara del Vallo di dichiarare decaduta l’odierna appellante dalla concessione demaniale marittima assentitale nell’ambito del porto di Mazara del Vallo.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
La sentenza di primo grado è stata appellata limitatamente al capo relativo alle spese, delle quali ha disposto la compensazione sulla base dell’affermazione che “sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio”; tale capo è, in effetti, l’unico rispetto al quale sussista soccombenza dell’odierna appellante e controinteressata nel primo giudizio, dal momento che il ricorso è stato interamente respinto in prime cure.
Lamenta l’appellante che “il giudice di merito non può pronunciare la compensazione delle spese limitandosi a ravvisare l’esistenza di giusti motivi, senz tuttavia indicarne neanche uno”, come è appunto avvenuto nel caso in esame; tanto più in quanto nella stessa sentenza si parla di “manifesta infondatezza del ricorso”.
Non ignora il Collegio l’orientamento giurisprudenziale prevalente, secondo cui il provvedimento sulle spese sarebbe espressione di una discrezionalità del giudice che troverebbe il solo limite di non potersi disporre la condanna alle spese della parte interamente vincitrice.
Tuttavia alcune peculiarità della vicenda in esame nell’ambito di un contesto normativo che è, sul punto, in via di modificazione, inducono a non conformarsi a siffatto orientamento.
Giova in primo luogo evidenziare che la controversia in esame è stata introdotta in primo grado da un altro operatore economico dello stesso porto di Mazara del Vallo che chiedeva dichiararsi la decadenza della concessione demaniale marittima in essere in capo all’appellante per finalità meramente commerciali: ossia per poter poi ambire essa ricorrente all’ampliamento della propria concessione sull’area oggi concessa a parte appellante, ovvero comunque per liberarsi della concorrenza commerciale di quest’ultima.
È evidente, perciò, che all’introduzione del giudizio amministrativo sottostava una controversia di natura prettamente commerciale tra le parti private della presente causa.
Ciò induce a prestare una particolare attenzione al regime di imputazione delle spese con una minore inclinazione alla loro acritica compensazione, poiché il principio processualcivilistico della soccombenza è espressione, anche, della posizione di parità tra le parti private del processo, oltre che del principio di autoresponsabilità.
Conforta ulteriormente in tal senso il recente intervento del legislatore che con la novella del secondo comma dell’art. 92 c.p.c. – sebbene essa non sia applicabile ex se all’odierna controversia ratione temporis, perché limitata ai procedimenti instaurati dal 1 marzo 2006 – ha subordinato la possibilità del giudice di compensare le spese, al di fuori dei casi di soccombenza reciproca, alla concorrenza di “altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione”.
Se, dunque, l’indicazione esplicita dei giusti motivi che inducono il giudice a compensare le spese sarà richiesta per legittimare siffatta statuizione, ritiene il Collegio che si imponga sin d’ora una maggiore attenzione all’effettiva sussistenza di tali motivi, vieppiù relativamente a controversie sostanzialmente privatistiche, quale è quella odierna.
Nella quale, alla stregua dell’argomentazione reiettiva del gravame svolta dal T.A.R., non è in effetti dato comprendere quali siano stati i “giusti motivi” in base a cui il primo giudice ha compensato le spese, anziché porle a carico, come per legge, del soccombente.
In conclusione, l’appello va accolto e per l’effetto, in riforma del capo gravato della sentenza di prime cure, le spese del doppio grado, liquidate nella misura di cui in dispositivo, vanno poste a carico dell’originaria ricorrente.
P. Q. M.
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, condanna l’originaria ricorrente al pagamento delle spese dei due gradi del presente giudizio che liquida, per ciascuno di tali gradi, in € 1.500, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo il 1 febbraio 2007, dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, riunito in camera di consiglio con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Pier Giorgio Trovato, Ermanno de Francisco, estensore, Antonino Corsaro, Filippo Salvia, componenti.
F.to: Riccardo Virgilio, Presidente
F.to: Ermanno de Francisco, Estensore
F.to: Maria Assunta Tistera, Segretario
Depositata in segreteria
il 15 giugno 2007