Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 6-2007 - © copyright

 

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - SEZIONE GIURISDIZIONALE - Sentenza 15 giugno 2007 n. 499
Pres. Virgilio, Est. Corsaro
F. P. (Avv. A. Riccio) c/ Comune di Marsala (n.c.)


Giustizia amministrativa – Appello – Sentenza - Errore materiale - Rimessione della causa al primo giudice affinché provveda alla correzione – Necessità - Ragione.

Ai sensi dell’art. 35 L. 1034/1971, qualora il giudice d’appello rilevi nella sentenza un errore materiale qualificabile come un difetto di procedura del giudizio di I grado, occorre procedere alla rimessione della causa al TAR a quo, perchè questi provveda alla correzione degli errori materiali, senza formalmente annullare la sentenza di I grado, stante la necessità di assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale e la economicità e speditezza del processo.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana
in sede giurisdizionale




ha pronunziato la seguente

DECISIONE



sul ricorso in appello n. 466/2006, proposto da

PIPITONE FRANCESCA, rappresentata e difesa dall’avv. Antonina Riccio ed elettivamente domiciliata in Palermo via G. Sciuti n. 41 presso lo studio della stessa;

contro



il COMUNE DI MARSALA, in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sede di Palermo (sez. III) - n. 6195/2005 del 24/11/2005;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 9 novembre 2006 il Consigliere Antonino Corsaro, e udito altresì l’avv. M.B. Miceli, su delega dell’avv. A. Riccio, per l’appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



Con ricorso n. 2341/2005 presentato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sede di Palermo, la signora Pipitone Giuseppa impugnava il seguente provvedimento:
- ordinanza n. 90 del 1° giugno 2005, con la quale è stata ingiunta la demolizione di opere edilizie abusive.
Con l’unico motivo d’impugnazione, violazione e falsa applicazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e della legge reg.le 10 agosto 1986, n. 37 – Eccesso di potere per violazione del principio di legittimo affidamento e difetto di motivazione, deduceva i seguenti due profili di censura:
1) essendo “trascorsi ben 22 anni” dalla realizzazione delle opere sanzionate con il provvedimento impugnato, il Comune di Marsala avrebbe dovuto motivare l’ingiunzione a demolire esternando, al riguardo, le concrete ragioni di interesse pubblico;
2) nella relazione di sopralluogo si afferma che le opere elencate nei punti 3, 4, 5 e 6 della stessa relazione sono state realizzate “in assenza di autorizzazione”, per cui andava applicata soltanto la sanzione pecuniaria;
Con sentenza n. 6195/2005 il TAR rigettava il ricorso, in quanto, anche a volere ritenere che tutte le opere in questione siano state realizzate nei primi anni 80, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, i provvedimenti che ordinano la demolizione di manufatti abusivi, stante il carattere permanente degli abusi edilizi, non abbisognano di congrua motivazione in ordine all'attualità dell'interesse pubblico alla rimozione degli stessi - che è in re ipsa, consistendo nel ripristino dell’assetto urbanistico violato (C.G.A. 5 dicembre 2002, n. 651; T.A.R. Campania, sez. IV, 4 luglio 2001, n. 3071; 13 giugno 2002, n. 3485; 20 ottobre 2003, n. 12962). Affermava pertanto, che l'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive era sufficientemente motivata con riferimento all'oggettivo riscontro dell'abusività delle opere ed alla sicura assoggettabilità di queste al regime concessorio (T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 2 dicembre 2004, n. 18085). Tali provvedimenti, infatti, prescindono da qualsiasi valutazione discrezionale dei fatti e sono subordinati al solo verificarsi dei presupposti stabiliti dalla legge, così che, una volta accertata la consistenza dell'abuso, non vi è alcun margine di ponderazione per l'interesse pubblico eventualmente collegato (Consiglio Stato, sez. IV, 27 aprile 2004, n. 2529). Peraltro, rilevava che, nel caso di specie, il sopralluogo dei tecnici comunali risaliva ai primi mesi (gennaio e febbraio) del 2005, per cui tempestivo appariva il provvedimento impugnato adottato, previa comunicazione dell’avvio del relativo procedimento, in data 1° giugno 2005;
- che, viceversa, affermava di accogliere il secondo profilo di censura, dal momento che lo stesso tecnico comunale, nella relazione di sopralluogo (in atti) afferma che le opere elencate nei punti 3, 4, 5 (scala esterna) e 6 (tettoia) della stessa relazione erano state realizzate “in assenza di autorizzazione”.
Appellava la citata decisione la parte soccombente, deducendo che non poteva essere ingiunta la demolizione della scala e della tettoia per cui alle opere andava applicata la sanzione pecuniaria e nel dispositivo della sentenza impugnata, il TAR Palermo erroneamente dichiarava inammissibile il ricorso.
Conclude che in pendenza del termine per l’appello, l’errore materiale in cui è incorso il primo giudice.deve essere denunciato come motivo di appello, atteso che il riesame effettuato assorbe anche la correzione.
Non si è costituito il Comune appellato.
Alla udienza del 9 novembre 2006 la causa è stata trattenuta in decisione.


DIRITTO



Sostiene l’appellante che in pendenza del termine per l’appello, l’errore materiale in cui è incorso il primo giudice.deve essere denunciato come motivo di appello, atteso che il riesame effettuato assorbe anche la correzione.
La doglianza non merita di essere accolta. Ed infatti l’art. 287 cpc, intitolato casi di correzione prevede che le sentenze contro le quali non sia stato proposto appello e le ordinanze non revocabili possono essere corrette su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo. La Corte Costituzionale con sentenza n. 335/2004 ha dichiarato che l’art. 287 c.p.c., in materia di correzione delle sentenze e delle ordinanze, è costituzionalmente illegittimo limitatamente alle parole “contro le quali non sia stato proposto appello”. Ha affermato che in relazione alla q.l.c. dell'art. 287 c.p.c., censurato nella parte in cui prevede che "le sentenze contro le quali non sia stato proposto appello" possono essere corrette con il procedimento di cui al successivo art. 288 "dallo stesso giudice che le ha pronunciate", qualora questi sia incorso in errori materiali, e quindi nella parte in cui limita la facoltà della parte di avvalersi del procedimento di correzione degli errori materiali alle sole "sentenze contro le quali non sia stato proposto appello", escludendo conseguentemente che quelle appellate possano essere corrette "dallo stesso giudice che le ha pronunciate" indipendentemente dalla decisione del mezzo di gravame, (di conseguenza, possono essere corrette anche le sentenze contro le quali sia stato proposto appello).
La sentenza della Corte quindi non consente al giudice dell’appello di procedere alla correzione e quindi ci si troverebbe di fronte ad una ipotesi di inammissibilità dell’appello. (CdS 3080/06).
Ed invero l'art. 35 l. 6 dicembre 1971 n. 1034, prevede l'annullamento della decisione con contestuale invio della controversia al primo giudice, per un vizio dell'impugnata sentenza che il giudice di appello non è legittimato ad eliminare, integrando la motivazione, anche se trattasi di errore in procedendo, perchè si ritiene che il principio generale fissato dall'art. 35 l. 6 dicembre 1971 n. 1034 è costituito dalla ritenzione della causa da parte del Consiglio di Stato, in coerenza con le caratteristiche del processo amministrativo, che generalmente ha carattere impugnatorio ed è sottoposto ad un termine di decadenza, volto ad accelerare le liti che coinvolgono l'attività amministrativa della p.a.; pertanto, le ipotesi di pronuncia di annullamento della sentenza con rinvio della causa al primo giudice, previste dallo stesso art. 35 cit., sono di stretta interpretazione, ed in particolare, in ordine alla fattispecie ivi prevista di "difetto di procedura", non sono sufficienti ad integrarla le circostanze che il primo giudice abbia ritenuto insussistenti i presupposti processuali o le condizioni dell'azione ovvero abbia erroneamente valutato gli elementi di prova, in quanto, in tali casi, l’errore di giudizio trova la possibilità di correzione nell'impugnazione della sentenza innanzi al Consiglio di Stato. Laddove quindi si verifichi un errore di procedura nel giudizio di primo grado, ai sensi dell'art. 35 comma 1, l. TAR, la sentenza gravata va annullata con rinvio al TAR a quo.
Nel caso in esame il collegio si dovrebbe limitare a dichiarare l’inammisssibilità dell’appello. Ma l’errore materiale è pur sempre un errore in procedendo del primo giudice.
Ne consegue che se detti vizi vengono rilevati in sede d'appello non si è di fronte ad una causa impeditiva del giudizio ma in un difetto di procedura del giudizio di I grado stante la necessità di assicurare la effettività della tutela giurisdizionale e la economicità e speditezza del processo induce ad interpretare la norma in coerenza con i principi sopra richiamati nel senso della possibilità di rimessione della causa al primo giudice perchè provveda alla correzione degli errori materiali senza formalmente annullare la sentenza di primo grado. Conclusivamente l’appello va accolto nei limiti di cui in motivazione e rimette, per l’effetto, gli atti al primo decidente perchè provveda ai sensi dell’art. 35 della L. 1034/1971.

P. Q. M.



Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando accoglie l’appello nei limiti di cui in motivazione e rimette, per l’effetto, gli atti al primo decidente perchè provveda ai sensi dell’art.35 L. 1034/1971.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nelle camere di consiglio del 9 novembre 2006 e del 12 dicembre 2006, con l’inter-vento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Pier Giorgio Trovato, Claudio Zucchelli, Antonino Corsaro, estensore, Filippo Salvia, Componenti.
F.to: Riccardo Virgilio, Presidente
F.to: Antonino Corsaro, Estensore
F.to: Maria Assunta Tistera, Segretario

Depositata in segreteria
il 15 giugno 2007

 

 

 
Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento