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CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - SEZIONE GIURISDIZIONALE - Sentenza 24 ottobre 2007 n. 998
Pres. Virgilio, Est.Zucchelli
R. Rappa (Avv. A. Sorrentino) c/ Ufficio Elettorale Centrale Circoscriziona-le di Palermo, Regione Sicilia, Assemblea Regionale Siciliana (n.c.) A. Aulicino (Avv.ti G. Rubino, G. Giglio),F. Cantafia, A. Zingara (n.c.)


1. Elezioni – Elezioni regionali - Mancata assegnazione voto di preferenza – Contemporanea attribuzione del voto di lista - Legittimità – Sussiste – Ragioni.

 

2. Elezioni – Elezioni regionali - Attribuzione del voto di preferenza – Presupposto – Ex art. 44, co. 2, L.R. Sicilia 20 marzo 1951, n. 29 – Corrispondenza tra voto alla lista e appartenenza ad essa del candidato preferito – Conseguenza.

1. In materia di elezioni regionali, è legittima la mancata assegnazione di un voto di preferenza personale ancorché la medesima scheda sia stata viceversa ritenuta produttiva del voto di lista, tenuto conto che l’attribuzione del voto alla lista e della preferenza seguono logiche parzialmente diverse e non raffrontabili.

 

2. A norma dell’art. 44, co. 2, L.R. Sicilia 20 marzo 1951, n. 29, presupposto necessario ai fini della attribuzione dei voti di preferenza è la corrispondenza tra la lista votata e l’appartenenza a tale lista del candidato preferito. Ne consegue che ove il cognome indicante la preferenza sia vergato in un riquadro diverso da quello relativo alla lista di appartenenza, è illegittima l’attribuzione anche del voto di preferenza stesso.


N. 998/07 Reg.Dec.
N. 1512 Reg.Ric.
ANNO 2006


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
in sede giurisdizionale





ha pronunciato la seguente

DECISIONE



sul ricorso in appello n. 1512/06 proposto da
ROSARIO RAPPA, rappresentato e difeso dall’avvocato Armando Sorrentino, presso cui è elettivamente domiciliato in Palermo, via Marchese di Villabianca n. 4;

contro



l’UFFICIO ELETTORALE CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE DI PALERMO, la REGIONE SICILIA e l’ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, non costituiti in giudizio;

contro



ARMANDO AULICINO rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino e Gabriele Giglio, elettivamente domiciliato in Palermo, via G. Oberdan n. 5, presso lo studio del primo;

contro



FRANCESCO CANTAFIA e ANDREA ZANGARA, non costituitisi;

per la riforma



della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - sede di Palermo (sez. I) - n. 2278/06 del 10 - 19 ottobre 2006.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio degli avvocati G. Rubino e G. Giglio per Aulicino Armando;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Consigliere Claudio Zucchelli;
Uditi alla pubblica udienza del 7 marzo 2007 l’avvocato A. Sorrentino per l’appellante e l’avvocato G. Rubino per Aulicino Armando;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO



In seguito alla indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale siciliano, svoltesi il 28 maggio 2006, con verbale del 9 giugno 2006 furono proclamati i candidati eletti.
Il detto verbale fu impugnato, in uno con le operazioni elettorali di attribuzione dei voti di lista e di preferenza e gli atti di annullamento di schede elettorali, dinanzi al TAR della Sicilia dal candidato Rosario Rappa, il quale lamentava la violazione delle leggi regionali n. 29 del 1951 e 7 del 2005, sotto diversi profili di fatto:
1. Assumeva che erano state annullate illegittimamente 48 schede prive del voto di lista, contenenti il suo nome di preferenza, anche se vergato in riquadri diversi da quelli delle liste collegate alla lista regionale “Rita Borsellino”;
2. Lamentava che non gli erano state assegnate 52 schede contenenti il suo nome di preferenza ma prive del contrassegno di lista e recanti la preferenza nei riquadri di altri partiti diversi da quello della sua appartenenza e dello schieramento politico collegato alla lista regionale “Rita Borsellino”;
3. Lamentava che erano stati assegnati alle liste n. 5, 8 e 10 numerose schede contenenti, nel loro rispettivo riquadro, il suo nome di preferenza;
4. Ancora che non erano state assegnate al ricorrente schede contenenti il segno sul simbolo della lista “Uniti per la Sicilia”, ma con il suo nome nel riquadro di altro partito comunque collegato alla lista regionale;
5. Non erano state attribuite schede contenenti il suo nome di preferenza e l'indicazione di due partiti appartenenti al medesimo schieramento “Uniti per la Sicilia”;
6. Erano state attribuite al candidato Armando Aulicino voti di preferenza contenuti in schede che recavano due indicazioni di preferenza.
Si costituivano in giudizio gli organi intimati e i candidati Armando Aulicino e Francesco Cantafia, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o l’infondatezza del ricorso.
In particolare il candidato Cantafia chiedeva l’estromissione dal giudizio, prospettando di non rivestire la posizione di controinteressato e il candidato Aulicino proponeva ricorso incidentale, con il quale lamentava la mancata assegnazione di 443 voti di preferenza e l’illegittima assegnazione al ricorrente principale di 82 voti di preferenza.
Con la sentenza di cui in epigrafe il TAR respingeva il ricorso dichiarandolo inammissibile.
Osserva il TAR che il ricorso principale si appalesa generico, ben oltre il rigore attenuato con il quale devono essere giudicati i motivi di ricorso propri della materia elettorale, nella quale il ricorrente non è in possesso di tutta la documentazione cartacea idonea a sorreggere i motivi di doglianza. Nella specie osserva il Giudice di prime cure che il ricorso si fonda su generiche osservazioni orali di terzi, inidonee a supportare un ricorso, anche considerando che i rappresentanti di lista nelle sezioni indicate non avevano fatto constatare alcuna irregolarità durante lo spoglio. Il ricorso, quindi, avrebbe piuttosto teso ad una ripetizione dello spoglio elettorale che alla indicazione di specifiche illegittimità, anche in considerazione dell’esiguo scarto tra il ricorrente ed il candidato Aulicino controinteressato.
Avverso la detta sentenza propone appello il sig. Rappa, lamentando:
1. Il ricorso contiene in realtà gli elementi necessari: indicazione dei vizi, numero delle schede contestate, gli uffici elettorali e le sezioni, e non si appalesa quindi generico;
2. E’ illogica la motivazione e contrastante con la stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato. Il TAR, infatti, da un lato riconosce la peculiarità dei ricorsi elettorali, nei quali il ricorrente non ha a sua disposizione il materiale cartaceo sufficiente per indicare motivi dettagliati, e dall’altro nega l’ammissibilità del ricorso in questione.
3. L’esiguo numero dello scarto tra i due candidati non induce a definire esplorativo il ricorso.
4. Irrilevante se vi sia stato o no l'intervento del rappresentante di lista, come anche ritiene la giurisprudenza (C.d.S. 2 settembre 2004, n. 5742).
5. Insiste sulla illegittima attribuzione al candidato Aulicino di 23 voti di preferenza recati in schede nelle quali erano stati indicati due voti di preferenza, in violazione dell’articolo 44, sesto comma delle legge regionale n. 29 del 1951.
Si è costituito in giudizio il candidato Armando Aulicino eccependo:
1. Insiste innanzi tutto sulla inammissibilità per genericità dei motivi di fatto.
2. L’inammissibilità per genericità delle censure sui cognomi stravolti.
3. Adduce una prova di resistenza negativa.
4. Riproduce varie eccezioni di merito già esposte nelle difese di primo grado, in particolare osserva che l’articolo 44 delle legge 29 del 1951 espressamente richiede la scrittura della preferenza nella riga corrispondente alla lista votata.
5. Ripropone infine i motivi già esposti nel ricorso incidentale di primo grado ed in particolare che non sarebbero state a lui assegnati 108 voti per imperfezioni ortografiche nel cognome.
6.

DIRITTO



Si può prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità, attesa l’infondatezza del ricorso.
Il ricorrente assume l’illegittimità della mancata assegnazione di voti di preferenza anche in relazione alla contemporanea attribuzione del voto ad una lista. In sostanza intravede una contraddizione tra il fatto che la medesima scheda sia produttiva di un voto di lista, ma al contempo non del voto di preferenza personale in essa vergato.
In realtà una tale prospettazione è infondata né costituisce un indizio di legittimità del voto di preferenza.
L’attribuzione del voto alla lista e l'attribuzione della preferenza seguono logiche parzialmente diverse e non raffrontabili. In particolare, il voto di preferenza deve essere indicato dall’elettore in maniera che risulti chiara la sua volontà di eleggere un candidato, non solo per la sua individualità, ma anche perché esponente di un determinato partito o lista e non solo della coalizione o del medesimo schieramento politico. Pertanto che, in determinati casi segnalati dal ricorrente, il voto sia stato attribuito alla lista o allo schieramento non è in contraddizione con il fatto che la medesima scheda non sia stata ritenuta legittima, altresì, per sostenere il voto di preferenza.
In particolare, il ricorrente ha lamentato la mancata attribuzione di alcuni voti di preferenza, quando il motivo della mancata assegnazione è, all’evidenza, proprio la mancata corrispondenza fondamentale ed ineludibile tra la lista votata e l’appartenenza a tale lista del candidato.
A tale proposito il ricorrente propone una lettura dell’articolo 44 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, non condivisibile.
Il comma secondo di detto articolo recita: “2. L'elettore può manifestare un'unica preferenza, esclusivamente per i candidati della lista da lui votata”. Il Legislatore regionale ha, con estrema chiarezza, legato indissolubilmente la potestà di indicare una preferenza alla circostanza che questa sia indirizzata ad un candidato appartenente alla medesima lista votata. Ne consegue che tutti i casi in cui il cognome indicante la preferenza sia vergato in un riquadro diverso da quello relativo alla lista di appartenenza, non è legittimo attribuire anche il voto di preferenza stesso. E’, nella specie considerata dal Legislatore, del tutto indifferente che vi sia una corrispondenza tra il candidato e la coalizione o la lista regionale o lo schieramento politico di partiti imparentati e così via, poiché ciò che considera il Legislatore è la corrispondenza biunivoca necessaria tra il voto alla lista e l’appartenenza a questa del candidato preferito. Ciò a prescindere se il voto di lista sia da considerare legittimo o meno, questione che non è all’esame di questo Giudice.
A completamento di tale indirizzo, il comma terzo del medesimo articolo precisa le modalità della espressione del voto di preferenza, che sono conseguenti a quanto disposto nel comma secondo, ed, infatti: “3. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista prescelta, il nome ed il cognome o solo il cognome del candidato preferito, compreso nella lista medesima”.
Il Legislatore ribadisce il concetto che il voto di preferenza è scritto a fianco di una lista necessariamente prescelta, il che logicamente presuppone che una scelta di lista debba essere sempre indicata (salva l’eccezione del comma nono di cui infra). In altri termini il voto di lista costituisce l’insieme nel quale può essere evidenziato un singolo elemento (la preferenza), ma non può ammettersi che l’elemento non sia contenuto nell’insieme ed appartenga ad un insieme diverso.
Diversamente da quanto ritiene il ricorrente, i commi nono e decimo dell'articolo 44 in esame non recuperano per nulla la portata del voto di preferenza, anzi ribadiscono la prevalenza del solo voto di lista.
Il comma nono, infatti, dispone che: ”9. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia espresso la propria preferenza per uno dei candidati inclusi in una delle liste ammesse, si intende votata la lista cui appartiene il preferito, ferme restando le altre cause di nullità dei voti previste dalla legge”. Ciò significa che si intende votata la lista cui appartiene il candidato preferito, ma a condizione che il suo cognome sia scritto nella riga corrispondente della lista stessa. Ciò si evince chiaramente dal richiamo alle altre cause di nullità, ovvero, tra le altre, anche a quella prevista dal comma 3 del medesimo articolo ove si dispone che il voto di preferenza debba essere necessariamente scritto a fianco del riquadro della lista cui appartiene. In sostanza è questo il caso in cui l'elettore correttamente colloca la preferenza nel riquadro della lista cui il candidato preferito appartiene, ma non sbarra anche il contrassegno di lista. In tal caso, proprio in applicazione di quel principio logico di corrispondenza tra insieme e componente in esso contenuto, il Legislatore ha ritenuto che, verificandosi nei fatti la corrispondenza, il voto sia validamente espresso, come eccezione alla regola in precedenza fissata, come già anticipato.
Il comma decimo rafforza ulteriormente la tesi. Ed, infatti, esso dispone che: ”10. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista ed ha scritto la preferenza per un candidato appartenente ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista a cui appartiene il candidato indicato.” Nel caso ivi contemplato, infatti, il Legislatore ritiene valido solo il voto di lista, come si evince dal fatto che letteralmente egli precisa che il voto è attribuito alla lista, ma nulla dispone in ordine alla validità del voto di preferenza, che quindi è travolto dalla illegittimità, prevista dal comma terzo, di non essere stato apposto nelle righe in corrispondenza della sua lista di appartenenza.
In conclusione, tutti i motivi di fatto riguardanti le presunte illegittimità, sono infondati. Ciò permette di prescindere dalle doglianze circa l’attribuzione dei voti al controinteressato, il cui ipotetico accoglimento non sortirebbe comunque effetti positivi, così come di non esaminare il ricorso incidentale del controinteressato.
Sussistono giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese, competenze ed onorari dei due gradi del giudizio.

P. Q. M.



Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe lo rigetta e per l’effetto respinge anche il ricorso di primo grado.
Compensa integralmente tra le parti le spese, competenze ed onorari dei due gradi del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 7 marzo 2007, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Claudio Zucchelli, estensore, Pietro Falcone, Antonino Corsaro, Filippo Salvia, Componenti.
F.to: Riccardo Virgilio, Presidente
F.to: Claudio Zucchelli, Estensore
F.to: Loredana Lopez, Segretario

Depositata in segreteria
il 24 ottobre 2007


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