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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 21 maggio 2007 n. 2582
Pres. (f.f.) Maruotti – Est. Aureli
P. (Avv. O. Morcavallo) c/ Comune di Pagliusi (Avv. De Luca)


1. Processo amministrativo – Termini processuali – Termine per la proposizione dell’appello avverso sentenza ex art. 23 bis, l. 1034/1971 – Oggetto del processo – Azione di risarcimento dei danni per c.d. accessione invertita – Termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza per la proposizione dell’appello – Inapplicabilità – Ragioni

 

2. Giurisdizione e competenza – Giurisdizione ordinaria e amministrativa – Azione di risarcimento del danno per occupazione sine titulo da parte dell’Amministrazione di terreni nell’ambito di procedura di espropriazione per pubblica utilità – Fattispecie – Giurisdizione amministrativa

 

3. Processo amministrativo – Termini processuali – Azione di risarcimento dei danni per c.d. accessione invertita – Termine di prescrizione – Termine ordinario quinquennale decorrente dalla materiale trasformazione del fondo – Inapplicabilità – Ragioni

1. L’art. 23 bis, l. n. 1034 del 1971 si applica solo alle controversie ivi espressamente previste e dunque – con riferimento alla materia espropriativa – quando siano impugnati gli atti del relativo procedimento, e non anche quando sia proposta esclusivamente una domanda di risarcimento del danno, basata o su un già disposto annullamento di un atto del procedimento ovvero sulla sussistenza di una occupazione sine titulo, per la sua sopravvenuta inefficacia.

 

2. Nel quadro normativo venutosi a formare con l’art. 34 del decreto legislativo n. 80 del 1998 (come novellato dalla legge n. 205 del 2000) e con l’art. 53 del testo unico sull’esproprio n. 327 del 2001 (come incisi dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006), la giurisdizione amministrativa esclusiva sussiste non solo quando si impugni un atto del procedimento espropriativo (per qualsiasi suo vizio), ma anche quando il ricorso miri a ottenere la tutela del diritto di proprietà, in presenza di un comportamento dell’Amministrazione connesso all’esercizio della funzione pubblica. Tale connessione sussiste quando l’Amministrazione tenga un comportamento omissivo contra ius e non restituisca il fondo che continui a possedere sine titulo, anche se il possesso a suo tempo sia stato acquistato secundum ius, nel corso di una delle fasi di attuazione del vincolo preordinato all’esproprio. Ne consegue che la giurisdizione del Giudice ordinario sussiste nei casi di vie di fatto (cioè di alterazione dello stato dei luoghi, o di acquisto del possesso di un suolo o di un edificio in totale assenza del vincolo preordinato all’esproprio e di una qualsiasi funzione pubblicistica, ad esempio in occasione della realizzazione di un’opera da parte dell’amministrazione su un proprio terreno), quando si tratti della manutenzione di strade o di altri beni pubblici o della gestione di discariche e di altre opere pubbliche (svolte con pregiudizio altrui), mentre, ai sensi dell’art. 53 del testo unico n. 327 del 2001, come inciso dalla sentenza n. 191 del 2006 della Corte Costituzionale, sussiste la giurisdizione esclusiva amministrativa quando si tratti di comportamenti connessi all’esercizio dei pubblici poteri, e cioè anche quando l’amministrazione detenga sine titulo il fondo altrui, dopo averlo acquisito in sede di esecuzione di uno degli atti attuativi del vincolo preordinato all’esproprio.

 

3. Poiché l’art. 43 del testo unico n. 327 del 2001 presuppone la perdurante sussistenza del diritto di proprietà, configurandosi un illecito permanente dell’Amministrazione che utilizza il fondo altrui, in assenza del decreto di esproprio, anche se è stata realizzata l’opera pubblica, non è possibile ritenere sussistente un termine quinquennale, decorrente dalla trasformazione irreversibile dell’area o dalla realizzazione dell’opera, decorso il quale si verificherebbe la prescrizione della pretesa risarcitoria. Una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con i principi della Convenzione Europea sui diritti dell’uomo, che hanno una diretta rilevanza nell’ordinamento interno, e con la stessa ratio dell’art. 43, che consente all’Amministrazione di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto quando il bene sia stato “modificato per scopi di interesse pubblico” (fermo restando il diritto del proprietario di ottenere il risarcimento del danno) sicché, a parte l’applicabilità della disciplina civile sull’usucapione (per la quale il possesso ultraventennale fa acquistare all’Amministrazione il diritto di proprietà pur in assenza dell’atto di natura ablatoria), l’art. 43 testualmente preclude che l’Amministrazione diventi proprietaria di un bene in assenza di un titolo previsto dalla legge, salvo che sia concluso il procedimento ablatorio (con il decreto di esproprio o con la cessione del bene espropriando) oppure, quando vi sia una patologia ed il bene sia stato “modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento”, quando è emesso il decreto di acquisizione ai sensi dell’art. 43.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)




ha pronunciato la seguente


DECISIONE



sul ricorso in appello n. 8803 del 2004, proposto dal

signor Alfredo Pagliusi, rappresentato e difeso dall’avvocato Oreste Morcavallo, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via Arno n. 6;


contro




il Comune di Grimaldi, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore De Luca, con domicilio eletto in Roma presso la sezionale del Consiglio di Stato, Piazza Capo di Ferro 13;


per l'annullamento



della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, sede di Catanzaro, Sez. II, 7 novembre 2003, n. 3582, e per l’accoglimento integrale del ricorso di primo grado;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte appellata ;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive;
Visti tutti gli atti di causa;
Data per letta alla pubblica udienza del 3 aprile 2007 la relazione del Cons. Sandro Aureli
Uditi, altresì, l’Avv. Morcavallo O. e l’Avv. Lorenzoni su delega dell’Avv. De Luca;


Considerato in fatto e in diritto




1. Il Comune di Grimaldi ha realizzato l’acquedotto comunale ‘Ciglioni’, dopo avere occupato – tra gli altri – alcuni terreni di proprietà dell’appellante.
I lavori sono cominciati in esecuzione della delibera del consiglio comunale n. 228 del 27 settembre 1987 (che ha approvato il progetto, con la conseguente dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza), con l’occupazione di un terreno di proprietà dell’appellante.
Vi è stato poi il ‘potenziamento’ dell’acquedotto, con l’occupazione di un suo ulteriore terreno, in esecuzione della delibera della giunta comunale n. 274 del 23 novembre 1993 (con cui è stata approvata una variante al progetto, anch’essa comportante la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera).

2. Col ricorso di primo grado (proposto al TAR per la Calabria), l’odierno appellante ha chiesto il risarcimento del danno derivante dalla occupazione divenuta sine titulo dei suoi terreni, e per il loro valore integrale, nonché un ‘risarcimento in forma specifica’, con la riapertura di una strada d’accesso ad altri terreni di sua proprietà (in quanto la realizzazione dell’acquedotto ne ha comportato la chiusura).
Dopo aver acquisito una consulenza tecnica, il TAR:
- ha accolto la domanda risarcitoria, limitatamente all’area oggetto dei lavori di potenziamento dell’acquedotto (effettuati in esecuzione della deliberazione di Giunta n. 274 del 23 novembre 1993);
- ha respinto la domanda risarcitoria, riguardante l’area oggetto dei lavori di realizzazione (presi in considerazione dalla delibera consiliare n. 228 del 27 settembre 1987), in accoglimento di una eccezione di prescrizione quinquennale, formulata dal Comune;
- ha dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento in forma specifica, volta ad ottenere il ripristino della materiale possibilità di accedere agli altri suoi fondi, perché non è stato impugnato alcun silenzio del Comune.

3. Col gravame in esame, l’appellante ha impugnato la sentenza del TAR per le parti in cui ha disposto la sua soccombenza, deducendo che:
- non risultava prescritta la sua domanda risarcitoria, riguardante il terreno oggetto dei lavori di ‘potenzialento’, poiché il relativo termine è stato interrotto da atti del Comune e comunque non è configurabile ex art. 43 del testo unico sugli espropri approvato col d.P.R. n. 327 del 2001;
- risultava ammissibile e fondata la sua domanda di riapertura della strada, di accesso ai terreni di cui è ancora proprietario.
L’appellante ha anche chiesto la condanna del Comune di Grimaldi al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.
Il Comune di Grimaldi si è costituito in giudizio ed ha chiesto che l’appello sia dichiarato inammissibile (per difetto di giurisdizione o per acquiescenza), ovvero irricevibile (per essere stato tardivamente proposto), e che comunque esso sia respinto perché infondato (per l’assenza di atti interruttivi della prescrizione).
Le parti hanno presentato memorie, con le quali hanno ulteriormente illustrato le questioni controverse.

4. Così riassunte le vicende che hanno condotto alla presente fase del giudizio, va esaminata l’eccezione di tardività dell’appello, formulata dal Comune appellato.
Secondo l’assunto, nella specie sarebbe stato superato il termine di 120 giorni per la proponibilità dell’appello, disposto dall’art. 23 bis della legge n. 1074 del 1971 (come novellata dalla legge n. 205 del 2000), applicabile quando la sentenza di primo grado non è notificata al soccombente.
L’eccezione va respinta.
La Sezione condivide e fa proprio l’orientamento per il quale il sopra richiamato art. 23 bis si applica solo alle controversie ivi espressamente previste, e dunque – con riferimento alla materia espropriativa – quando siano impugnati gli atti del relativo procedimento, e non anche quando sia proposta esclusivamente una domanda di risarcimento del danno, basata o su un già disposto annullamento di un atto del procedimento ovvero sulla sussistenza di una occupazione sine titulo, per la sua sopravvenuta inefficacia (cfr. Sez. VI, 6 dicembre 2006, n. 7194; Sez. IV, 27 dicembre 2004, n. 8244).

5. Il Comune di Grimaldi ha altresì eccepito l’inammissibilità dell’appello, perché sarebbe ravvisabile una sua acquiescenza alla sentenza impugnata, per il fatto che – prima della proposizione del gravame – l’appellante ha proposto un ricorso al medesimo TAR per la Calabria, volto ad ottenere la quantificazione del danno, ai sensi dell’art. 35, comma 2, del d.lg. n. 80 del 1998 (come novellato con la legge n. 205 del 2000).
Anche tale eccezione va respinta, perché non sussistono i presupposti di applicabilità dell’art. 329 c.p.c.
Ed invero l’ulteriore ricorso proposto al TAR (volto ad ottenere la liquidazione della somma spettante per l’occupazione del suolo preso in considerazione dalla delibera n. 274 del 1993) non è qualificabile come comportamento incompatibile con la volontà di ottenere l’integrale risarcimento del danno, cagionato dal Comune in conseguenza degli originari lavori di realizzazione dell’acquedotto (con l’occupazione del suolo preso in considerazione dalla delibera n. 228 del 1987).
Del resto, nel caso di accoglimento parziale di un ricorso di primo grado, volto ad ottenere un risarcimento del danno per distinte voci di danno, la parte ben può chiedere la liquidazione e la materiale corresponsione della somma ritenuta spettante nella sentenza, proponendo l’appello per ottenere il risarcimento del danno anche per le voci sulle quali il giudice di primo grado si sia pronunciato negativamente (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 6 maggio 2004, n. 2797; Cass. civ., Sez. III, 20 marzo .2006, n. 6086).

6. Il Comune appellato ha altresì dedotto che non sussisterebbe la giurisdizione amministrativa sulla domanda di risarcimento del danno, riproposta in questa sede.
6.1. Osserva la Sezione che l’eccezione risulta ammissibile e può essere esaminata in questa sede, anche in assenza di un appello incidentale.
Infatti, la sentenza gravata non si è espressamente pronunciata sulla questione, sicché nel corso del giudizio di secondo grado si può verificare la sussistenza della giurisdizione amministrativa (Ad. Plen., 30 agosto 2005, n. 4).
6.2. L’eccezione va peraltro respinta, perché infondata.
Nel quadro normativo venutosi a formare con l’art. 34 del decreto legislativo n. 80 del 1998 (come novellato dalla legge n. 205 del 2000) e con l’art. 53 del testo unico sull’esproprio n. 327 del 2001 (come incisi dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006), la giurisdizione amministrativa esclusiva vi è non solo quando si impugni un atto del procedimento espropriativo (per qualsiasi suo vizio), ma anche quando il ricorso miri a ottenere la tutela del diritto di proprietà, in presenza di un comportamento dell’Amministrazione connesso all’esercizio della funzione pubblica.
Tale connessione sussiste quando l’Amministrazione abbia un comportamento omissivo contra ius e non restituisca il fondo che continui a possedere sine titulo, anche se il possesso a suo tempo sia stato acquistato secondum ius, nel corso di una delle fasi di attuazione del vincolo preordinato all’esproprio.
In base alle sentenze sopra richiamate della Corte Costituzionale (che hanno determinato principi rilevanti per determinare i criteri di riparto), continua a sussistere la giurisdizione civile unicamente per i comportamenti che - pur se attinenti in senso lato ad «aspetti dell’uso del territorio» - siano riconducibili a «strumenti intrinsecamente privatistici» (e non all’esercizio di una funzione) ovvero non siano strettamente riferibili alla materia urbanistica.
La giurisdizione civile sussiste, dunque, nei casi di vie di fatto (cioè di alterazione dello stato dei luoghi, o di acquisto del possesso di un suolo o di un edificio in totale assenza del vincolo preordinato all’esproprio e di una qualsiasi funzione pubblicistica, ad esempio in occasione della realizzazione di un’opera da parte dell’amministrazione su un proprio terreno), quando si tratti della manutenzione di strade o di altri beni pubblici o della gestione di discariche e di altre opere pubbliche (svolte con pregiudizio altrui).
Invece, tenuto conto dell’art. 53 del testo unico n. 327 del 2001 (per il quale sussiste la giurisdizione esclusiva quando la controversia abbia per “oggetto atti, provvedimenti, accordi e comportamenti” “conseguenti alla applicazione delle disposizioni dei testo unico”), come inciso dalla sentenza n. 191 del 2006 della Corte Costituzionale, vi è la giurisdizione esclusiva quando si tratti di comportamenti connessi all’esercizio dei pubblici poteri, e cioè anche quando l’amministrazione detenga sine titulo il fondo altrui, dopo averlo acquisito in sede di esecuzione di uno degli atti attuativi del vincolo preordinato all’esproprio.
Ai fini della giurisdizione, dunque, non rileva il fatto che l’occupazione – originariamente disposta iure - sia divenuta sine titulo per l’annullamento o la perdita di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità.
Vanno al riguardo richiamati i principi già formulati Sezioni Unite della Corte di Cassazione (20 dicembre 2006, nn. 27190, 27191, 27193), nonché dalla Adunanza Plenaria di questo Consiglio, sulla sussistenza della giurisdizione esclusiva quando sia chiesta la tutela del diritto di proprietà nella materia espropriativa in presenza di comportamenti connessi all’esercizio della funzione pubblica (v. le decc. n. 9 del 2005 e n. 2 del 2006, nonché la dec. n. 4 del 2005, che ha riguardato un caso corrispondente a quello ora in esame, in cui la domanda di risarcimento si fondava sulla sopravvenuta perdita di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, sulla mancata emanazione del decreto di esproprio e sulla mancata restituzione del bene).
La sussistenza della giurisdizione amministrativa esclusiva, evincibile dal vigente quadro normativo, trova una razionale giustificazione (che rende il medesimo art. 53 del testo unico coerente con l’art. 103 Cost.), poiché il Comune:
a) ha occupato il fondo ed ha eseguito l’opera in esecuzione di atti autoritativi, espressivi di poteri pubblicistici;
b) non ha emesso il decreto di esproprio entro il prescritto termine (così rilevando la mancata conclusione del procedimento e il mancato esercizio della funzione pubblica, volta a far acquisire al patrimonio pubblico il bene già realizzato nel corso del procedimento);
c) ha continuato ad utilizzare il suolo altrui per scopi di interesse pubblico, valutati nei precedenti atti e in quelli che hanno riguardato l’utilizzazione delle risorse economiche, per l’utilizzo dell’acquedotto da parte della collettività.

7. Nel passare all’esame delle censure dell’appellante, va esaminata con priorità quella secondo cui il TAR ha errato nel ritenere prescritta la domanda di risarcimento, con riferimento al danno cagionato dal Comune con l’occupazione del suolo in esecuzione della delibera n. 228 del 1987.

8. Ritiene la Sezione che la censura sia fondata e vada accolta.
8.1. La contestata statuizione del TAR si è implicitamente basata sui principi più volte affermati praeter legem dalla giurisprudenza, per i quali:
- anche in assenza di un atto di natura ablatoria, l’Amministrazione acquista a titolo originario la proprietà dell’area altrui, quando su di essa ha realizzato in tutto o in parte un’opera pubblica, in attuazione della dichiarazione della pubblica utilità;
- dalla data in cui si verifica tale acquisto, comincia a decorrere il termine quinquennale per il risarcimento del danno, derivante dalla perdita del diritto di proprietà.
8.2. Ad avviso della Sezione, tale ricostruzione non è condivisibile, per due essenziali ragioni.
In primo luogo, essa non è conforme ai principi della Convenzione Europea sui diritti dell’uomo, che hanno una diretta rilevanza nell’ordinamento interno, poiché:
- per l’art. 117, primo comma, della Costituzione, le leggi devono rispettare i “vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario”;
- per l’art. 6 (F) del Trattato di Maastricht (modificato dal Trattato di Amsterdam), «l’Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ... in quanto principi generali del diritto comunitario»;
- per la pacifica giurisprudenza della CEDU (che ha più volte riaffermato i principi enunciati dalla Sez. II, 30 maggio 2000, ric. 31524/96, già segnalata in data 29 marzo 2001 dall’Adunanza Generale di questo Consiglio, con la relazione illustrativa del testo unico poi approvato con il d.P.R. n. 327 del 2001), si è posta in diretto contrasto con l’art. 1, prot. 1, della Convenzione la prassi interna sulla ‘espropriazione indiretta’, secondo cui l’Amministrazione diventerebbe proprietaria del bene, in assenza di un atto ablatorio (cfr. CEDU, Sez. IV, 17 maggio 2005; Sez. IV, 15 novembre 2005, ric. 56578/00; Sez. IV, 20 aprile 2006).
Dalla Convenzione europea e dal diritto comunitario già emerge il principio che preclude di ravvisare una ‘espropriazione indiretta’ o ‘sostanziale’, pur in assenza di un idoneo titolo, previsto dalla legge.
In secondo luogo, rileva l’art. 43 del testo unico approvato col d.P.R. n. 327 del 2001, il quale attribuisce all’Amministrazione il potere di acquisire la proprietà dell’area con un atto formale di natura ablatoria e discrezionale (in sostanziale sanatoria), al termine del procedimento nel corso del quale vanno motivatamente valutati gli interessi in conflitto.
Tale art. 43 è stato emesso dal legislatore delegato (che ha recepito le sollecitazioni dell’Adunanza Generale) per consentire all’Amministrazione di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto quando il bene sia stato “modificato per scopi di interesse pubblico” (fermo restando il diritto del proprietario di ottenere il risarcimento del danno), così evitando ulteriori sentenze di condanna da parte della CEDU.
Tale profilo è stato individuato ‘with interest’ dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, il quale, nella sessione del 13-14 febbraio 2007, si è occupato delle ‘violazioni sistematiche dei diritti di proprietà derivanti dalla espropriazione indiretta’ in Italia.
In particolare, pur constatando che la prassi interna ancora ravvisa la sussistenza di tale istituto, il Comitato di Ministri ha rilevato che:
- questo Consiglio, con i lavori preparatori del testo unico e con la decisione n. 2 del 2005 dell’Adunanza Plenaria (cui ha manifestato il proprio ‘welcaming’), ha escluso la sussistenza della espropriazione indiretta ed ha affermato che solo l’atto di acquisizione ex art. 43 comporta l’ablazione del diritto di proprietà (fino ad allora da riconoscere alla vittima dell’illecito dell’Amministrazione);
- l’applicazione del medesimo art. 43 ai casi pendenti consente “an end definitively to the practice of indirect expropriation’.
Vanno dunque ribaditi i principi già enunciati dalla relazione dell’Adunanza Generale del 29 marzo 2001, per la quale l’art. 43 presuppone la perdurante sussistenza del diritto di proprietà e di un illecito permanente dell’Amministrazione che utilizza il fondo altrui, in assenza del decreto di esproprio, anche se è stata realizzata l’opera pubblica.
Il testo e la ratio dell’art. 43, dunque, non consentono di ritenere sussistente un termine quinquennale, decorrente dalla trasformazione irreversibile dell’area o dalla realizzazione dell’opera, decorso il quale si verificherebbe la prescrizione della pretesa risarcitoria.
Al contrario, l’art. 43 ribadisce il principio per il quale, nel caso di occupazione sine titulo, vi è un illecito il cui autore ha l’obbligo di restituire il suolo e di risarcire il danno cagionato, salvo il potere dell’Amministrazione di fare venire meno l’obbligo di restituzione ab extra, con l’atto di acquisizione del bene al proprio patrimonio.
In altri termini, a parte l’applicabilità della disciplina civile sull’usucapione (per la quale il possesso ultraventennale fa acquistare all’Amministrazione il diritto di proprietà pur in assenza dell’atto di natura ablatoria), l’art. 43 testualmente preclude che l’Amministrazione diventi proprietaria di un bene in assenza di un titolo previsto dalla legge.
L’Amministrazione può divenire proprietaria:
- o al termine del procedimento, che si conclude sul piano fisiologico (con il decreto di esproprio o con la cessione del bene espropriando);
- oppure, quando vi è una patologia e il bene è stato “modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento”, quando è emesso il decreto di acquisizione ai sensi dell’art. 43.
8.3. I principi desumibili dall’art. 43 risultano rilevanti anche nel presente giudizio, anche se l’occupazione del suolo in questione è stata disposta in attuazione di una dichiarazione di pubblica utilità risalente al 1987, alla quale non è seguita l’emanazione del decreto di esproprio entro il 1992.
Infatti, l’art. 43 – come già segnalato da questo Consiglio nella citata relazione del 29 marzo 2001 – si riferisce a tutti i casi di occupazioni sine titulo, anche a quelle già sussistenti alla data di entrata in vigore del testo unico.
Oltre al rilievo delle specifiche osservazioni dall’Adunanza Generale (da considerare quali lavori preparatori) e del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, rileva l’art. 57 del testo unico, il quale (riferendosi ai «procedimenti in corso») ha previsto norme transitorie unicamente per individuare l’ambito di applicazione della riforma in relazione alle diverse fasi ‘fisiologiche’ del procedimento.
Il medesimo art. 57, invece, non ha limitato neanche per implicito l’ambito di applicazione dell’art. 43, che è ‘opposto’ a quello delle norme che riguardano i «procedimenti in corso» (per la scadenza del termine entro il quale poteva essere emesso il decreto di esproprio, o per l’annullamento di un atto del procedimento ablatorio).
In altri termini, l’atto di acquisizione – in quanto emesso ab externo del procedimento espropriativo – non rientra nell’ambito di operatività della normativa transitoria di cui all’art. 57.
8.4. La reiezione dell’eccezione di prescrizione comporta l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno, formulata in primo grado.
Per quanto riguarda il relativo quantum (sul quale le parti non hanno formulato difese specifiche), la Sezione dispone che esso sia determinato dal Comune in base alle disposizioni sostanziali del testo unico sugli espropri e in coerenza alle previsioni dell’art. 35 del d.lg. n. 80 del 1998.
Al riguardo, vanno fissati i seguenti principi:
a) entro il termine di sessanta giorni (decorrente dalla comunicazione o dalla previa notifica della presente decisione), il Comune e l’appellante possono addivenire ad un accordo, in base al quale la proprietà è trasferita al Comune e all’appellante è corrisposta la somma specificamente individuata nell’accordo stesso;
b) ove tale accordo non sia raggiunto entro il termine, il Comune – entro i successivi sessanta giorni – potrà emettere un formale e motivato decreto, con cui disporrà o la restituzione dell’area a suo tempo occupata, ovvero l’acquisizione di questa al suo patrimonio indisponibile, ai sensi dell’art. 43 del testo unico.
Nel caso di restituzione dell’area, il Comune sarà tenuto a risarcire il danno relativo al periodo della sua utilizzazione senza titolo (cioè dalla data di scadenza del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, sino a quella della effettiva restituzione), oltre agli interessi moratori.
Nel caso di acquisizione ex art. 43, il Comune sarà tenuto a risarcire il danno relativo al periodo della utilizzazione senza titolo, nonché l’importo spettante, in base alle vigenti disposizioni del testo unico, oltre agli interessi moratori.
Sotto tale aspetto, le parti non hanno in alcun modo chiarito – nel corso del presente giudizio – la sussistenza o meno dei criteri presi in considerazione dall’art. 43, comma 6, del testo unico per la determinazione del quantum.
Pertanto, per la determinazione dell’importo da corrispondere a titolo di risarcimento (sia nel caso di accordo, sia nel caso di emanazione dell’atto ex art. 43), il Comune dovrà attenersi ai criteri legali, tenendo conto della data dalla quale è configurabile l’illecito permanente, nonché della destinazione urbanistica dell’area in questione.
8.5. Qualora il Comune e l’appellante non concludano alcun accordo e il Comune neppure adotti un atto formale volto alla restituzione o alla acquisizione dell’area in questione, decorsi i termini indicati al § 8.4. l’odierno appellante potrà chiedere alla Sezione l’esecuzione della presente decisione, per la conseguente adozione delle misure consequenziali (rientrando nei poteri della Sezione la nomina di un commissario ad acta e la trasmissione degli atti alla Corte dei Conti, per la sua valutazione dei fatti che hanno condotto alla medesima fase del giudizio).

9. Va infine esaminata l’ulteriore domanda con cui l’appellante ha chiesto che sia disposta la riapertura di una strada comunale di accesso alla sua proprietà, che in passato poteva utilizzare prima della realizzazione dell’acquedotto in questione.
9.1. Con la sentenza gravata, il TAR ha dichiarato inammissibile la domanda, perché il proprietario non ha formulato una istanza in sede amministrativa, né ha impugnato il silenzio dell’Amministrazione.
9.2. Rileva la Sezione che l’appello ha correttamente evidenziato come col ricorso di primo grado sia stata chiesta la tutela di un diritto soggettivo.
Infatti, si tratta della pretesa volta alla costituzione in via coattiva di una servitù, ovvero al ripristino dell’esercizio di facoltà del proprietario e, dunque, di una posizione di diritto soggettivo.
Pertanto, non risulta corretta la statuizione che ha dichiarato inammissibile la domanda originaria.
Tuttavia, su tale domanda va dichiarato il difetto della giurisdizione amministrativa esclusiva, poiché essa non presenta alcuna connessione con la materia urbanistica (non attenendo alla pianificazione del territorio, a vincoli preordinati all’esproprio o al procedimento espropriativo), in realtà riguardando le modalità di esercizio del diritto di proprietà in rapporto all’uso della strada comunale.

10. Per le ragioni che precedono, il gravame va accolto limitatamente alla condanna generica del Comune di Grimaldi al risarcimento del danno causato all’appellante con l’occupazione divenuta sine titulo dell’area presa in considerazione nella delibera n. 228 del 1987, con le ulteriori statuizioni disposte al § 8.4., sicché – in parziale riforma della sentenza gravata – il ricorso di primo grado va accolto anche per tale parte.
Va invece dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda volta alla riapertura della strada comunale.
Tenuto conto della perdurante violazione del diritto dell’appellante, la condanna al pagamento delle spese e degli onorari della presente fase del giudizio segue la soccombenza. Di essa è fatta liquidazione nel dispositivo.


P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV):
- accoglie in parte l’appello n. 8803 del 2003 e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il Comune di Grimaldi al risarcimento del danno, con i criteri e le modalità precisati in motivazione;
- dichiara il difetto di giurisdizione sulla domanda volta alla riapertura della strada comunale;
- condanna il Comune di Grimaldi al pagamento di euro 3.000 (tremila) in favore dell’appellante, per spese ed onorari della presente fase del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 3 aprile 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei signori:

Luigi Maruotti - Presidente, f.f.
Vito Poli - Consigliere
Anna Leoni - Consigliere
Bruno Mollica - Consigliere
Sandro Aureli - Consigliere, est.

Depositata in Segreteria
Il 21/05/2007….
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)





 

 
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