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| n. 5-2007 - © copyright |
CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 19 aprile 2007 n. 1812
Pres. Carboni Est. Branca
G. F. ed altri (Avv. Morcavallo) c/ G. D. ed altri (n.c.); Comune di Maierà (Avv. R. Mirigliani) |
Elezioni amministrative - Ammissione al voto assistito – Condizioni - soggetto non deambulante – Illegittimità |
Premesso che l’impedimento, che consente il voto con accompagnatore (c.d. voto assistito) è soltanto quello che riguarda l’uso delle mani o della vista, adeguatamente certificato o verbalizzato, e che l’indicazione di simili impedimenti non concerne minimamente il diritto alla riservatezza, comunque recessivo rispetto all’interesse pubblico alla personalità e segretezza del voto, è illegittima l’ammissione al voto assistito di elettori non deambulanti che, ai sensi della legge 15 gennaio 1991 n. 15, oltre a poter votare in sezione elettorale diversa dalla propria (più facilmente accessibile), sono affetti da patologia che non ha niente a vedere con la cecità e con l’uso delle mani. |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO |
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N. 1812/07 Reg. dec.
N. 8984 Reg. ric.
ANNO 2006 |
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il Consiglio di Stato
sezione quinta giurisdizionale |
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pronuncia la presente
DECISIONE |
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sul ricorso in appello proposto dai |
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signori Giovanni FORTE, Raffaele PERRONE, Riccardo BENVENUTO, Ivano RUSSO, Salvatore VALENTE, Marco GAGLIANONE, Ciriaco MAGURNO, Aldo BIANCAMANO, Piero SPAGNOLO, Eugenio CAUTERUCCIO, Esterina LAINO, Antonio SALEMME e Fulvio RUGGIERO, tutti residenti in Maierà, dall’avvocato Oreste Morcavallo e domiciliati presso di lui in Roma, via Arno 6; |
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contro |
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Giacomo DE MARCO, nato a Maierà il 30 maggio 1960, Battista VALENTE, nato a Maierà il 4 dicembre 1966, Diego FORESTIERO, Maurizio ALIGIA, nato a Maierà il 24 aprile 1964, , nato a Maierà l’1 giugno 1063, Stefania GAGLIANONE, nata a Belvedere Marittimo il 30 ottobre 1969, Domenico CAMPAGNA, nato a Maierà il 14 gennaio 1948, Mirco SOLLAZZO e Maurizio GRECO, tutti residenti in Maierà, costituitisi in giudizio con l’avvocato Mario Sanino e domiciliati presso du lui in Roma, viale Parioli 180; |
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- il signor Fulvio LONGO, nato a Maierà il 20 giugno 1963 ed ivi residente, non costituito in giudizio; |
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e nei confronti |
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del comune di MAIERÀ, costituitosi in giudizio in persona del sindaco, geometra Giacomo De Marco, difeso dall’avvocato Raffaele Mirigliani e domiciliato presso di lui in Toma, via della Frezza 59; |
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per l’annullamento
della sentenza 9 ottobre 2006 n. 1142, con la quale il tribunale amministrativo regionale per la Calabria, seconda sezione, ha respinto il ricorso contro l’elezione del Consiglio comunale e del sindaco di Maierà svoltasi il 28 e 29 maggio 2002 e conclusasi con la proclamazione degli eletti il 30 maggio 2006. |
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Visto il ricorso in appello, notificato il 26 ottobre e depositato il 7 novembre 2006;
visto il controricorso del comune di Maierà, depositato il 5 dicembre 2006;
visto il controricorso dei signori De Marco, Valente, Forestiero, Maurizio Aligia, Gaglianone, Campagna, Sollazzo e Greco, depositato il 5 febbraio 2007;
vista la memoria prodotta dai resistenti il febbraio 2007;
visti gli atti tutti della causa;
relatore, all’udienza del 20 febbraio 2007, il consigliere Marzio Branca, e uditi altresì gli avvocati Morcavallo, Mirigliani, Sanino ;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. |
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FATTO |
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Nell’elezione del sindaco e del Consiglio comunale di Maierà del 28 e 29 maggio 2006 sono stati ammessi al voto con assistenza di accompagnatore ventiquattro elettori, dodici per ognuna delle due sezioni. Nel verbali delle operazioni elettorali della sezione 1, nello spazio riservato ai motivi dell’ammissione al voto assistito era scritto per tutti i casi «incapace di esprimere il voto», nel verbale della sezione 2 era scritto per undici casi «menomazione fisica» e in un caso «incapacità di deambulare». Al verbale della sezione 1 sono stati allegati i certificati rilasciati dal servizio di medicina legale dell’azienda sanitaria locale di Paola, prestampati col giudizio «Si trova nell’impossibilità di esprimere autonomamente il diritto di voto ed ha necessità di assistenza legale» e due opzioni, «perché affetto da infermità che impedisce o riduce gravemente la capacità di deambulare» e «perché affetto da menomazione fisica o neuro/sensoriale che impedisce o riduce gravemente la capacità di eseguire autonomamente la compilazione delle schede elettorali»; e con l’aggiunta che la diagnosi era riportata solo sulla copia del certificato custodita dall’azienda sanitaria. In esito allo scrutinio, delle due liste in competizione è risultata vincente la lista n. 1, con otto voti in più della lista n. 2.
Gli attuali appellanti, candidato sindaco e candidati alla carica di consigliere comunale della lista n. 2, con ricorso al tribunale amministrativo regionale per la Calabria depositato il 28 giugno 2006 hanno impugnato le elezioni per violazione dell’articolo 41 del decreto del presidente della repubblica 16 maggio 1960 n. 570, ossia per illegittima ammissione dei cinque elettori al voto assistito. I ricorrenti hanno esposto anche che i medesimi elettori che avevano votato con accompagnatore avevano votato da soli nelle elezioni politiche tenutesi poco tempo prima; e che nella sezione n. 2 alcuni accompagnatori di elettori “assistiti”, i quali ultimi peraltro erano palesemente in grado di scrivere da sé il voto, erano addirittura entrati da soli in cabina. Quest’ultima circostanza era confermata da dichiarazioni dei rappresentanti di lista.
Il Tribunale Amministrativo Regionale, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto l’impugnazione, affermando che, in seguito alle modificazioni dell’articolo 41 del decreto n. 570 del 1960, non è più necessario che il certificato medico indichi la patologia.
Appellano gli originari ricorrenti, censurando la motivazione della sentenza e riproponendo la censura d’illegittimità dell’ammissione al voto assistito. |
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DIRITTO |
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Il decreto del presidente della repubblica 16 maggio 1960, n. 570, contenente il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, all’articolo 41 prevede il voto con accompagnatore per « I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità», e dispone che il presidente del seggio indichi nel verbale il motivo specifico dell’assistenza nella votazione, e alleghi al verbale il certificato medico «eventualmente esibito». L’articolo 9 della legge 11 agosto 1991 n. 271 ha aggiunto all’articolo 41 una disposizione, l’attuale ottavo comma, secondo cui i certificati medici debbono attestare che l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di un’altra persona.
Questa Sezione ha sempre affermato che l’impedimento, che consente il voto con accompagnatore (c.d. voto assistito) è soltanto quello che riguarda l’uso delle mani o della vista, e che esso deve risultare dal verbale o dal certificato medico «eventualmente» esibito. Appare ovvio che l’indicazione di simili impedimenti non ha nulla che possa confliggere con il diritto alla riservatezza, perché non si vede come possa essere circondato dal segreto il fatto che una persona è priva delle mani o della vista; ma in ogni caso il diritto alla riservatezza sarebbe recessivo rispetto all’interesse pubblico, inderogabile, che sia pubblicamente dichiarata la ragione per cui si deroga alla personalità e segretezza del voto. Diversamente, come il caso in esame mostra all’evidenza, si cade nell’abuso dell’istituto del voto assistito, che da mezzo per consentire il voto alle persone fisicamente impedite si trasforma in una deplorevole umiliazione delle persone anziane, prese a pretesto per votare due volte.
Nel caso in esame, uno dei ventiquattro elettori è stato ammesso al voto assistito perché non deambulante, cioè per un impedimento che non ha niente a vedere con la cecità e con l’uso delle mani. Per gli altri ventitre non è dato di sapere per quale ragione essi siano stati ammessi al voto con accompagnatore; e pertanto l’appello va accolto e l’elezione va annullata.
Il Collegio, considerato che i certificati medici prestampati dell’azienda sanitaria locale denotano alcuni equivoci nei quali sono cadute le amministrazioni interessate (oltre quello d’indicare fra le patologie legittimanti il voto assistito quelle “neuro sensoriali”), ritiene opportuno aggiungere due notazioni. Per quanto riguarda gli elettori non deambulanti, la legge 15 gennaio 1991 n. 15 ha previsto che essi, muniti di certificato medico dell’unità sanitaria locale o di patente di guida per non deambulanti, possano votare in sezione elettorale diversa dalla propria (più facilmente accessibile); e tale agevolazione non ha nulla a vedere col voto assistito di cui al citato articolo 41. L’altra notazione è che la modifica dell’articolo 41 del decreto n. 570 del 1960 operata dalla legge n. 271 del 1991, secondo cui i certificati medici debbono attestare che l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di un’altra persona, prescrive un’aggiunta alla diagnosi, e non va intesa come esonero dall’indicazione della menomazione.
Per le medesime considerazioni, attinenti a fraintendimenti delle disposizioni normative, appare equo compensare integralmente le spese di giudizio dei due gradi. |
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Per questi motivi |
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accoglie l’appello indicato in epigrafe e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla l’elezione del sindaco e del consiglio comunale di Maierà, e compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa |
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Così deciso in Roma il 20 febbraio 2007 dal collegio costituito dai signori:
Raffaele Carboni presidente
Chiarenza Millemaggi Cogliani componente
Aldo Fera componente
Marco Lipari componente
Marzio Branca componente, estensore |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/04/07
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) |
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