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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 17 aprile 2007 n. 1740
Pres. Ruoppolo - Est. Giovagnoli
M. (Avv.M. Pistolese) c/ Ministero dell’ Interno e Prefettura di Reggio Calabria (Avvocatura Generale dello Stato)


Circolazione stradale – Provvedimento di revoca della patente di guida - Motivazione – Pericolo di reiterazione di reato a seguito di condanna inflitta all’interessato - Illegittimità - Ragioni

E’ illegittima la revoca della patente di guida nei confronti di soggetto che ha riportato una condanna penale, revoca fondata sul giudizio prognostico della Prefettura che il documento di guida potesse essere utilizzato per commettere reati della stessa natura. Invero, a prescindere dalla fondatezza o meno del giudizio prognostico formulato dalla Prefettura, con sentenza 15 luglio 2003, n. 239, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale (per eccesso di delega) dell’ art. 120 del codice della strada nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti delle persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre anni, quando l’utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura. Ne consegue che la predetta dichiarazione di incostituzionalità deve essere tenuta in considerazione dall'organo giudicante ai fini della decisione poiché sul principio dispositivo proprio del processo amministrativo prevale la duplice esigenza di evitare che norme dichiarate incostituzionali trovino ancora applicazione in sede giurisdizionale e di impedire che si consolidino gli atti adottati sulla loro base.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)




ha pronunciato la seguente


DECISIONE



sul ricorso in appello proposto da

MARTINO MARIO, rappresentato e difeso dall’Avv. Mario Pistolese, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, via Fabio Massimo n. 60;


contro




il MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., e la PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA, in persona del Prefetto p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici sono legalmente domiciliati in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;


per l'annullamento



della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, sede di Reggio Calabria n. 240 del 15 gennaio 2002, depositata il 17 aprile 2002

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 27 febbraio 2007, relatore il Consigliere Roberto Giovagnoli; sentito l’avv. dello Stato Colelli;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO E DIRITTO



1. - Con provvedimento del 7.3.2001, prot. n. 497/2001 il Prefetto di Reggio Calabria, in forza dell’art. 120 del Codice della Strada, ha revocato a Mario MARTINO la patente di guida a causa di una sua precedente condanna (risalente al 1980) ad anni tre di reclusione per il reato di estorsione, ritenendo che lo stesso potesse utilizzare il documento di guida per commettere reati della stessa natura a quelli per i quali aveva riportato condanna.

2. - Il Martino ha impugnato innanzi al Tar della Calabria, sede di Reggio Calabria, il decreto di revoca ritenendolo illegittimo per violazione di legge ed eccesso di potere. In particolare, il ricorrente ha contestato il giudizio prognostico formulato dalla Prefettura in ordine alla persistenza del pericolo di reiterazione criminosa ed ha evidenziato che gli elementi di prognosi sfavorevoli su cui si fonda il provvedimento di revoca del documento di guida attengono: a) ad una sentenza di condanna risalente al 1980, dopo la quale nessuna condanna egli ha più riportato; b) ad incontri occasionali con presunti pregiudicati, senza l’indicazione di tempi e luoghi di dette frequentazioni; c) ad una sua presunta appartenenza ad una consorteria mafiosa, senza il richiamo ad alcun atto giudiziario dal quale emerga l’esistenza di detta consorteria e, soprattutto, un qualsivoglia coinvolgimento del ricorrente.

3. - La sentenza di primo grado ha respinto il ricorso ritenendo sussistente il pericolo di reiterazione criminosa posto dall’Amministrazione alla base del decreto di revoca.

4. - Contro tale sentenza il Martino ha proposto appello riproponendo le censure già indirizzate in primo grado avverso il provvedimento di revoca.

5. - L’appello merita accoglimento.
5.1. - Ed invero, a prescindere dalla fondatezza o meno del giudizio prognostico formulato dalla Prefettura di Reggio Calabria in ordine alla sussistenza del pericolo di reiterazione criminosa da parte del Martino, deve rilevarsi che con sentenza 15 luglio 2003, n. 239, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale (per eccesso di delega) dell’ art. 120 c.d.s. nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti delle persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre anni, quando l’utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura.
Ebbene, il Collegio ritiene che la predetta dichiarazione di incostituzionalità - ancorché non richiamata nei motivi di ricorso - debba essere tenuta comunque presente dall'organo giudicante ai fini della decisione sull’appello. Sul principio dispositivo proprio del processo amministrativo prevale, invero, in questo caso, l’esigenza di evitare che le norme dichiarate incostituzionali trovino ancora applicazione da parte del giudice e di impedire che si consolidino gli atti adottati sulla loro base (in tal senso, si veda, tra le tante Cons. Stato, sez. IV, n. 1495/2000 "...per costante giurisprudenza, anche di questo Consiglio, le sentenze della Corte costituzionale debbano essere applicate anche d'ufficio, pur in mancanza di specifico motivo di ricorso da parte del ricorrente").
5.2. - Per quanto esposto, dunque, l’appello deve essere accolto e, di conseguenza, in riforma della sentenza di primo grado, il provvedimento impugnato deve essere annullato in quanto emanato sulla base di una disposizione di legge non più presente nel vigente ordinamento, per essere stata espunta a seguito di accertato contrasto con i superiori precetti costituzionali.
5.3. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.


P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello in epigrafe indicato e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, annulla il provvedimento impugnato.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2007 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez. VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Giovanni RUOPPOLO - Presidente
Carmine VOLPE - Consigliere
Giuseppe ROMEO - Consigliere
Luciano BARRA CARACCIOLO - Consigliere
Roberto GIOVAGNOLI - Consigliere Est.


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 17/04/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)





 

 

 
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