CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 12 aprile 2007 n. 1694
Pres. Giovannini Est. Balucani
A. Aracri(Avv.ti G. Allodi e A. Storace) c/ Ministero per i beni e le attività culturali(Avv. generale dello Stato). |
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Antichità e belle arti - Vincolo di tutela artistica - Opere di manutenzione – Soggetto obbligato – Riparazione di danni provocati da fatto del terzo non proprietario o detentore – Ordine della Sovrintendenza di presentazione del progetto impartito al proprietario- Legittimità
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Allorché un vincolo di interesse storico-artistico comprenda non solo gli arredi di un immobile (nella specie una farmacia) ma l’intero compendio, (locali e arredi), l’interesse pubblico da tutelare è solamente quello attinente alla conservazione del bene sottoposto a vincolo storico-aritstico, sicché correttamente l’Amministrazione impone la esecuzione dei lavori di manutenzione al proprietario e/o conduttore dell’immobile vincolato, ai sensi dell’art. 38 D.Lgs.n. 490/1999, fermo restando che, per i danni in ipotesi cagionati da terzi, resta aperta la possibilità della azione risarcitoria davanti alla Autorità Giudiziaria Ordinaria.
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N. 1694/2007
Reg .Dec.
N. Reg. .Ric. 4167
ANNO 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto da
Aracri Antonella rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Allodi e Aldo Storace ed elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Barberini, n. 12 (Studio De Curtis);
contro
il Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
e nei confronti
Andreotti Bachman Oscar rappresentato e difeso dall’Avv.to Vincenzo Cocuzza con domicilio eletto in Roma Viale Angelico, n. 38 presso Luigi Napoletano;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli, Sez. I, 17 dicembre 2004, n. 19388;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero e del Sig. Andreotti Bachman Oscar;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 19.12.2006 il Consigliere Lanfranco Balucani. Uditi l’Avv.to Angelone per delega dell’Avv.to Storace, l’Avv.to dello Stato Timore e l’Avv.to Cocozza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
L’odierna appellante dott.ssa Aracri Antonella è titolare della farmacia storica sita in Sorrento, Corso Italia n. 129, sottoposta con D.M. 15.1.1937 al vincolo di tutela artistica ai sensi della L. n. 384/1909 che ha per oggetto “farmacia con scansie e cantoniere di stile barocco e n. 156 vasi di ceramica abruzzese del XVII secolo”.
I locali della farmacia sono di proprietà della società LOCAT, mentre dei mobili oggetto di vincolo è proprietario il sig. Andreotti Bachman Oscar, che è pure proprietario della cantina sottostante la farmacia.
Attesa la necessità di eseguire lavori di manutenzione per eliminare lo stato di degrado dei locali della farmacia e soprattutto per eliminare la presenza di umidità sulle pareti, anche per garantire la conservazione degli arredi sottoposti a vincolo, ed essendo insorta controversia tra le parti circa le soluzioni più idonee per eliminare detta umidità, la Sovrintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Napoli e provincia, ad esito di una serie di sopralluoghi e di una fitta corrispondenza con i proprietari, trasmetteva alla dott.ssa Arceri con nota del 16.10.2001 la consulenza redatta dalla prof.ssa D’Ambrosio, consulente tecnico nel procedimento per accertamento tecnico preventivo avviato dal sig. Andreotti Bachman presso il Tribunale di Torre Annunziata, affinché venissero effettuati gli interventi ivi previsti.
Dopo le osservazioni presentate dalla dott.ssa Aracri, unitamente ad una consulenza del prof. Nicolella (che indicava soluzioni diverse da quelle prospettate nella consulenza D’Ambrosio), la stessa Soprintendenza con nota del 3.10.2002 imponeva alla dott.ssa Aracri l’obbligo di presentazione del progetto per l’esecuzione delle opere relative all’immobile sottoposto a vincolo.
Avverso l’anzidetto provvedimento la dott.ssa Aracri proponeva impugnazione dinanzi al TAR Campania che, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso avendo ritenuto infondato il motivo con il quale la ricorrente lamentava la mancata considerazione della perizia del prof. Nicolella, nonché il motivo con cui si sosteneva che l’Amministrazione aveva ordinato lavori inidonei, e li aveva posti a carico della ricorrente mentre responsabili dei danni erano altri.
Nei confronti di detta pronuncia la dott.ssa Aracri ha interposto appello deducendo la erroneità della sentenza del TAR per i seguenti motivi:
a) in quanto l’accertato contrasto nella individuazione degli interventi da eseguire per eliminare l’umidità avrebbe dovuto indurre la Soprintendenza a motivare adeguatamente il proprio provvedimento, nonché a disporre una consulenza tecnica d’ufficio;
b) che, diversamente da quanto statuito nella sentenza del TAR, la questione non riguarda chi debba eseguire i lavori ma unicamente quali siano i rimedi più efficaci per la tutela dei beni sottoposti a vincolo artistico, ed al riguardo la consulenza del prof. Nicolella sosteneva che occorresse intervenire sulla cantina sottostante.
Si sono costituite in giudizio sia l’Amministrazione per i beni culturali e ambientale che il controinteressato sig Andreotti Bachman, contestando la fondatezza dell’atto d’appello del quale hanno chiesto la recessione; la difesa dell’Andreotti ha anche riproposto la eccezione di tardività del ricorso introduttivo nell’assunto che la volontà dell’Amministrazione espressa con il provvedimento impugnato si era già manifestata nell’atto del 16.10.2001.
L’appello è infondato.
Si può prescindere dalla questione relativa alla eccepita tardività del ricorso introduttivo proposto dalla dott.ssa Aracri, stante la palese infondatezza dei motivi di gravame da questa prospettati nei confronti della sentenza del TAR.
Giova intanto osservare che il vincolo di interesse storico-artistico a tutela del quale la Soprintendenza ha adottato il provvedimento oggetto di impugnativa non concerne soltanto gli arredi della farmacia (di proprietà del sig. Andreotti) ma l’intero compendio (locali e arredi) che costituisce la farmacia stessa.
E poiché l’interesse pubblico da tutelare è solamente quello attinente alla conservazione del bene sottoposto a vincolo storico-aritstico, correttamente l’Amministrazione ha imposto la esecuzione dei lavori di manutenzione al proprietario e/o conduttore dell’immobile vincolato, ai sensi dell’art. 38 D.Lgs.n. 490/1999; fermo restando che per i danni in ipotesi cagionati dalla cattiva manutenzione della cantina sottostante, se e in quanto esistenti, resta aperta la possibilità della azione risarcitoria davanti alla Autorità Giudiziaria Ordinaria.
Ugualmente corretto deve ritenersi il provvedimento della Soprintendenza quanto agli interventi che esso ha ordinato a carico della dott.ssa Aracri.
La scelta di intervenire solo sui locali della farmacia (anche per eliminare l’umidità proveniente dalla cantina) non pare infatti censurabile sotto alcun profilo, dal momento che la determinazione della Soprintendenza è giunta a conclusione di una indagine alquanto approfondita, che si è basata su una serie di accertamenti compiuti dalla stessa Avvocatura, e che non ha omesso di valutare le osservazioni avanzate dalla stessa dott.ssa Aracri. Né certamente può essere mosso rimproveri o alla Amministrazione - come ha puntualmente rilevato il giudice di prime cure – se essa ha ritenuto di dover condividere le soluzioni tecniche proposte nella consulenza tecnica d’ufficio disposta presso il Tribunale di Torre Annunziata, piuttosto che quelle formulate in una consulenza di parte.
Per quanto precede l’appello in esame deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali inerenti il presente grado di giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio del 19.12.2006 con l'intervento dei Signori:
Giorgio Giovannini Presidente
Sabino Luce Consigliere
Carmine Volpe Consigliere
Luciano Barra Caracciolo Consigliere
Lanfranco Balucani Consigliere Est.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il..12/04/2007
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