 |
| |
 |
 |
| n.4 -2007 - © copyright |
CONSIGLIO
DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 6 aprile 2007 n. 1553
Pres. Iannotta – Est. Lipari
A. ed altri (Avv.ti G. Abbamonte e Lentini) / Ministero
dell’Interno e Adunanza Presidenti Sezioni Elettorali
Roccadaspide (Avvocatura dello Stato) – P. ed altri
(Avv. Galdi) – D.R. (Avv. A. Abbamonte) |
1. Processo amministrativo – Rito elettorale – Ultrapetizione – Principio dispositivo – Applicabilità |
| |
2. Elezioni amministrative – Presentazione delle liste – Formalità – Segni di congiunzione tra i fogli – Necessità – Carenza – Illegittimità dell’ammissione della lista |
| |
3. Elezioni amministrative – Annullamento del provvedimento di ammissione di una lista alla competizione elettorale – Conseguenze- Potere correttivo del Giudice amministrativo – Sussistenza – Limiti – Elevata probabilità di un esito univoco a seguito della esclusione della lista illegittimamente ammessa |
1. Allorché la sentenza di primo grado annulli le operazioni elettorali “a partire dall’ultimo atto valido, e cioè dalla ammissione delle due liste rimaste in lizza”, ancorché dalla lettura testuale, logica e sistematica del ricorso di primo grado emerga con chiarezza e univocità che la domanda formulata dalla parte attrice mirasse esclusivamente ad ottenere la correzione dei risultati elettorali, la decisione deve ritenersi affetta da ultrapetizione. In tal senso, nel giudizio elettorale opera pienamente il principio dispositivo, con particolare riguardo all’obbligo del giudice di pronunciarsi nei soli limiti del petitum indicato nella domanda, e non è contestabile che la correzione dei risultati elettorali richiesta da un candidato, anche nell’interesse dello schieramento politico di appartenenza, costituisca, in concreto, un risultato di utilità più diretta ed immediata rispetto al rinnovo delle operazioni elettorali, caratterizzato, fisiologicamente, da un’incertezza sui possibili esiti della nuova competizione. |
| |
2. Ancorché possa ritenersi che sia valida e regolare la lista dei candidati composta da più facciate, nella quale la prima sia spillata ai moduli separati contenenti un collegamento con la prima risultante da un timbro o da una firma (ex artt. 32 e 28 del t.u. n. 570/60), qualora, tuttavia, i fogli prodotti per la presentazione della lista rechino solo il contrassegno della lista, senza l’indicazione dei candidati e, soprattutto, senza alcun segno di congiunzione inequivoca (quali, appunto, un timbro o una sigla) con i fogli che recano il nominativo dei candidati, l’ammissione della lista medesima è illegittima poiché, in questo caso, anche una lettura “sostanziale” delle disposizioni in materia induce a ritenere che siano state violate le regole minime tese a verificare la genuinità della volontà dei cittadini nella scelta di sostenere determinate liste di candidati. |
| |
3. La correzione dei risultati elettorali è consentita solo nei casi in cui sia certo (o altamente probabile), che, in mancanza della lista illegittimamente ammessa al confronto elettorale, la distribuzione dei seggi tra le diverse liste avrebbe avuto un esito univoco. Si tratta di circostanze connesse, in special modo, alle regole elettorali applicabili ed alla situazione concreta in cui si colloca l’esclusione della lista illegittimamente ammessa alla competizione elettorale (nella specie, il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’esclusione della lista illegittimamente ammessa avesse comportato la riduzione delle liste di minoranza da due ad una soltanto e che il divario di voti tra la lista di maggioranza e le due liste di minoranza, nel suo complesso, fosse talmente ampio, in termini assoluti e percentuali, da far ragionevolmente escludere che la partecipazione di una sola lista di minoranza avrebbe potuto mettere in discussione la vittoria della lista di maggioranza e l’individuazione del sindaco eletto. Conseguentemente, sono stati ravvisati elementi gravi precisi e concordanti, tali da far ritenere che l’illegittima ammissione della lista da escludere avesse influito esclusivamente sulla determinazione dei seggi spettanti, nel complesso, alla minoranza: conseguentemente, il Consiglio di Stato ha esercitato il richiesto potere correttivo). |
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO |
| |
N.1553/07
REG.DEC.
N.8813 REG.RIC.
ANNO 2006 |
| |
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta |
| |
ha
pronunciato la seguente |
| |
DECISIONE |
| |
sul
ricorso in appello n. 8813/2006, proposto dai |
| |
signori
Girolamo AURICCHIO, Mario MIANO, Gabriele IULIANO, Antonio
DE ROSA, Aniello MARIGLIANO, Vincenzo IULIANO, Luigi DE
VITA, Francesco BRENCA, Luigi BELLISSIMO, Gabriele BRENCA,
Antonio GORRASI, Franco Giulio VITOLO rappresentati
e difesi dagli avvocati: Giuseppe Abbamonte, Lorenzo Lentini
con domicilio eletto in Roma via Cosseria, n. 2 presso il
dott. Alfredo Placidi; |
| |
CONTRO |
| |
-
III^ SOTTOSCRIZIONE ELETTORALE CIRCOSCRIZIONE-SEZIONE-EBOLI;
|
| |
-
MINISTERO DELL’INTERNO; |
| |
-
ADUNANZA PRESIDENTI SEZIONI ELETTORALI ROCCADASPIDE;
rappresentati e difesi dall’avv. Fabrizio Fedeli con
domicilio eletto in Roma via dei Portoghesi, n. 12 presso
l’AVVOCATURA dello STATO; |
| |
-
il COMUNE DI ROCCADASPIDE non costituito in giudizio;
|
| |
-
i sig. Claudio Pignataro e Antonella Chiazzo rappresentati
e difesi dall’avv. Marco Galdi con domicilio eletto
in Roma via Ugo De Carolis, n. 86, presso l’avv. Alfonso
Ferraioli, |
| |
Donato
De Rosa rappresentato e difeso dall’avv. Andrea
Abbamonte con domicilio eletto in Roma via degli Avignonesi,
n. 5, presso l’avv. Andrea Abbamonte; |
| |
e
nei confronti |
| |
dei
signori: Guido D’ANGELO, Francesco VITOLO, Antonio
DI GIACOMO, Francesco RICCO, Ida SCOVOTTO, Gaetano ZUNNO,
Antonio GRECO, Cristian D’ANGELO, Gianfranco CAPO,
Luana LETTIERI, Donato D’ANGELO, Francesco MINELLA,
Antonio LETTIERI non costituiti in giudizio; |
| |
per
la riforma o l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania, Sezione Prima di Salerno, 2 novembre 2006,
n. 1950. |
| |
Visto
il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte appellata;
Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle
rispettive difese;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 6 febbraio 2007, il
Consigliere Marco Lipari;
Uditi gli avv.ti G. Abbamonte, Lentini, Fedeli Galdi e A.
Abbamonte;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
|
| |
FATTO |
| |
1.
La sentenza impugnata, pronunciandosi sui ricorsi proposti
dal Sig. Donato De Rosa, ha annullato:
a) il verbale n. 116 della 3^ sottocommissione circondariale
di Salerno, sezione di Eboli, concernente l’ammissione
alle elezioni per il rinnovo del sindaco e del Consiglio
comunale di Roccadaspide della lista avente come contrassegno
“L’ALBA”, collegata al candidato a sindaco
Claudio Pignataro;
b) il verbale di proclamazione degli eletti in data 30 maggio
2006, riguardante le elezioni per il rinnovo del sindaco
e del consiglio comunale di Roccadaspide.
|
| |
2.
La sentenza, inoltre, ha disposto la rinnovazione integrale
delle operazioni elettorali, “a partire dall’ultimo
atto valido, e cioè dalla ammissione delle due liste
rimaste in lizza”. |
| |
3.
Gli appellanti, nelle loro qualità di candidati eletti
alla carica di sindaco e di consiglieri comunali di maggioranza,
contestano la decisione di primo grado, chiedendone la riforma
o, in subordine, l’annullamento, con rinvio al tribunale.
|
| |
4.
Il Sig. De Rosa, costituitosi in giudizio, ha proposto un
appello incidentale, diretto, fra l’altro, ad ottenere
la correzione, anziché l’integrale annullamento
delle operazioni elettorali. |
| |
5.
I Signori Claudio Pignataro e Antonella Caiazzo hanno proposto
un appello incidentale autonomo, volto a contestare, nel
merito, l’originario ricorso di primo grado. |
| |
6.
Il Ministero dell’interno si è costituito in
giudizio, deducendo, nel merito, la correttezza delle operazioni
elettorali, pur condividendo la fondatezza delle censure
relative ai vizi processuali della sentenza di primo grado.
|
| |
DIRITTO |
| |
1.
Per valutare la fondatezza dell’appello principale
e dei due appelli incidentali, è opportuno riassumere
i tratti essenziali della vicenda sostanziale e processuale
da cui è originata la presente controversia. |
| |
2.
Il 28 e il 29 maggio 2006 si svolsero le elezioni per il
rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di Roccadaspide.
|
| |
3.
All’esito delle operazioni elettorali, fu proclamato
sindaco il Sig. Girolamo Auricchio, collegato alla lista
n. 2, avente come contrassegno “INSIEME PER ROCCADASPIDE”,
che aveva ottenuto 3708 voti e 11 seggi. |
| |
4.
Alla lista n. 3, avente come contrassegno “L’ALBA”,
furono attribuiti 896 voti e 3 seggi, mentre alla lista
n. 1, avente come contrassegno “PARTECIPAZIONE E COLLEGIALITÀ”,
furono attribuiti 685 voti e 2 seggi. |
| |
5.
Con i due ricorsi di primo grado, il Sig. Donato De Rosa,
nella duplice qualità di cittadino elettore e di
candidato sindaco collegato alla lista n. 1, impugnò
l’ammissione della lista n. 3 e la conseguente proclamazione
dei risultati elettorali. |
| |
6.
Il tribunale, nel giudicare fondati i gravami, disponeva
l’integrale annullamento delle operazioni elettorali
e il loro rinnovo, “a partire dall’ultimo atto
valido, e cioè dalla ammissione delle due liste rimaste
in lizza”. |
| |
7.
Gli appellanti principali, nelle loro qualità di
candidati eletti alle cariche di sindaco e di consigliere
comunale di maggioranza, lamentano che la pronuncia sia
stata adottata senza la necessaria evocazione in giudizio
delle parti controinteressate, che subiscono gli effetti
della sentenza di annullamento integrale delle operazioni
elettorali, senza aver potuto articolare le proprie difese.
|
| |
8.
Sostengono, inoltre, che la pronuncia sia comunque andata
al di là della domanda formulata nel ricorso di primo
grado, puntualmente riferita alla sola correzione dei risultati
elettorali, senza alcuna richiesta, nemmeno subordinata,
di annullamento integrale delle operazioni elettorali. |
| |
9.
Anche il Sig. De Rosa deduce il vizio di extrapetizione
della sentenza e, comunque, contesta la pronuncia, nella
parte in cui essa specifica che il disposto rinnovo delle
operazioni elettorali debba avvenire “a partire dall’ultimo
atto valido, e cioè dalla ammissione delle due liste
rimaste in lizza”. |
| |
10.
Gli appellanti incidentali Claudio Pignataro e Antonella
Caiazzo contestano, nel merito, la sentenza di accoglimento,
sostenendo che la lista avente come contrassegno “L’ALBA”,
collegata al candidato a sindaco Claudio Pignataro, fosse
stata correttamente ammessa alla competizione elettorale.
|
| |
11.
I motivi di appello, proposti con l’impugnazione principale
e con l’appello incidentale del Sig. De Rosa, concernenti
il vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata, sono
fondati. |
| |
12.
La lettura testuale, logica e sistematica del ricorso di
primo grado indica con chiarezza e univocità che
la domanda formulata dalla parte attrice mirasse esclusivamente
ad ottenere la correzione dei risultati elettorali, in conseguenza
del dedotto vizio relativo alla asserita illegittima ammissione
della lista n. 3. |
| |
13.
Il ricorrente aveva chiesto che, per effetto dell’annullamento
dell’atto di ammissione della lista n. 3, tutti i
seggi attribuiti a tale lista fossero assegnati all’altra
(unica) lista di minoranza. Non aveva affatto richiesto,
nemmeno in via subordinata, l’annullamento delle operazioni
elettorali e il loro rinnovo. |
| |
14.
Il letterale riferimento alla nullità o annullamento
degli atti del procedimento è puntualmente riferito
alla sola eliminazione giuridica degli atti concernenti
la proclamazione dei consiglieri della lista n. 3 e alla
contestuale assegnazione dei tre seggi all’altra lista
di minoranza. |
| |
15.
Del resto, è difficilmente contestabile che la correzione
dei risultati elettorali richiesta da un candidato, anche
nell’interesse dello schieramento politico di appartenenza,
costituisca, in concreto, un risultato di utilità
più diretta e immediata rispetto al rinnovo delle
operazioni elettorali, caratterizzato, fisiologicamente,
da un’incertezza sui possibili esiti della nuova competizione.
|
| |
16.
Al riguardo, va evidenziato che nel giudizio elettorale
opera pienamente il principio dispositivo, con particolare
riguardo all’obbligo del giudice di pronunciarsi nei
soli limiti del petitum indicato nella domanda. |
| |
17.
La presenza di notevoli interessi pubblici, connessi alla
oggettiva verifica della legittimità delle operazioni
elettorali (pur rilevante in relazione ad alcuni aspetti
del processo speciale elettorale), non è sufficiente
per attribuire al giudice il potere di assumere decisioni
annullatorie non richieste dalle parti ricorrenti. |
| |
18.
Nel caso di specie, poi, la richiesta di mera correzione
dei risultati elettorali, conseguente alla illegittima ammissione
di una lista, risulta pienamente ammissibile, in considerazione
delle caratteristiche proprie della vicenda sostanziale
e processuale all’origine della presente controversia.
|
| |
19.
La riconosciuta fondatezza della censura di ultrapetizione
comporta l’assorbimento del motivo riguardante il
difetto di contraddittorio in primo grado. È evidente,
infatti, che le parti necessarie del giudizio vanno determinate
in funzione della domanda proposta e non dell’errata
decisione assunta dal giudice di primo grado. |
| |
20.
Pertanto, una volta appurato che il ricorso di primo grado
mirasse unicamente alla correzione dei risultati riguardanti
l’attribuzione dei seggi di minoranza, non era necessario
evocare in giudizio né il sindaco eletto, né
i consiglieri di maggioranza, dal momento che la domanda
non incide affatto sulle posizioni giuridiche sostanziali
di tali soggetti. |
| |
21.
Ciò chiarito, si tratta di verificare, nel merito,
la fondatezza delle censure articolate in primo grado. |
| |
22.
Al riguardo, gli appellanti incidentali Pignataro e Caiazzo
sostengono la piena regolarità della presentazione
della lista, richiamando il più recente e “meno
formalista” indirizzo della Sezione, in materia di
requisiti formali degli atti di presentazione delle liste
dei candidati. |
| |
23.
La tesi degli appellanti incidentali non può essere
condivisa. In linea generale, la giurisprudenza della Sezione
ritiene che sia “valida e regolare la lista dei candidati
di più facciate, nella quale la prima sia spillata
ai moduli separati contenenti un collegamento con la prima
risultante da un timbro o da una firma. A fondamento della
tesi, che ribalta l’indirizzo restrittivo precedentemente
seguito, la Sezione ha escluso che le formalità previste
dall'art. 32 e dall'art. 28 del t.u. n. 570/60 possano essere
comprese nella categoria giuridica delle cc.dd. «forme
sostanziali» che non ammettono equipollenti in quanto
l'ordinamento riconnette unicamente al "fatto" della loro
precisa osservanza il valore di "prova" dell'avvenuto perseguimento
di un determinato obiettivo, costituente il "valore" giuridicamente
tutelato
Obiettivo delle citate disposizioni del t.u. è invece
quello di premettere un celere controllo della “regolarità
estrinseca” delle candidature, precludendo in radice
l'altrimenti aleatorio e dilatorio esperimento, da parte
degli organi istituzionalmente deputati a tali controlli
(e, tra questi, le Commissioni elettorali circondariali),
di indagini di tipo sostanziale sulla volontà realmente
espressa dai sottoscrittori.
Con riguardo all’art. 28 del t.u., la Sezione ha pertanto
concluso che la norma considera "perfetto" e valido il modulo
che rechi in calce l'attestazione da parte del pubblico
ufficiale dell'avvenuta apposizione delle firme in sua presenza,
previo accertamento dell'identità dei dichiaranti,
con la conseguenza che, se un modulo è insufficiente
a raccogliere il numero di firme necessario, occorre proseguire
l'attività di raccolta utilizzando un diverso modulo
recante l'articolata intestazione descritta dal ridetto
art. 28. Tale norma non specifica però se il diverso
modulo debba contenere anche l’indicazione dei candidati,
del simbolo e della lista o possa più semplicemente
richiamarlo tramite delle scritte o simboli inequivocabili.
Analogamente, l’art. 32 del DPR n. 670/60 specifica
i requisiti di cui devono essere in possesso i sottoscrittori
e le caratteristiche degli “appositi moduli”
sui quali la loro firma deve essere apposta. Nulla prevede
qualora, per mancanza di spazio su questi appositi moduli,
siano adoperati moduli diversi contenenti le generalità
dei sottoscrittori e l’autentica delle firme, la cui
contiguità al primo contenente il contrassegno della
lista e le generalità dei candidati sia assicurata
da una spillatura e da un richiamo sostanziale.” |
| |
24.
Nel caso di specie, però, i fogli prodotti per la
presentazione della lista recano solo il contrassegno della
lista, senza l’indicazione dei candidati e, soprattutto,
senza alcun segno di congiunzione inequivoca (quali, appunto,
un timbro o una sigla, come stabilito dalla giurisprudenza
della Sezione richiamata dagli appellanti incidentali) con
i fogli che recano il nominativo dei candidati. |
| |
25.
Ne consegue che, in questo caso, anche una lettura “sostanziale”
delle disposizioni in materia induce a ritenere che siano
state violate le regole minime tese a verificare la genuinità
della volontà dei cittadini nella scelta di sostenere
determinate liste di candidati. |
| |
26.
Pertanto, deve essere condivisa la pronuncia del tribunale,
nella parte in cui ha rilevato l’illegittimità
della ammissione della lista n. 3. |
| |
27.
Si tratta ora di verificare quali conseguenze derivino dall’accertata
illegittimità dell’ammissione alla competizione
elettorale della lista n. 3. Le alternative astrattamente
proponibili riguardano la semplice correzione dei risultati
elettorali, oppure l’annullamento e il rinnovo delle
operazioni. Una volta stabilito che, in concreto, nel presente
giudizio, la parte ricorrente si è limitata a chiedere
la sola correzione dei risultati elettorali, occorre decidere
se questa richiesta sia o meno ammissibile. |
| |
28.
Sul punto, una prima linea interpretativa afferma che, quando
sia accertata l’illegittimità dell’ammissione
di una determinata lista, diventa impossibile ipotizzare
quale sarebbe stato il comportamento degli elettori, a fronte
di un diverso ventaglio delle liste dei candidati in lizza.
Pertanto, la correzione dei risultati, mediante la redistribuzione
alle altre compagini elettorali dei seggi assegnati alla
lista esclusa, costituirebbe un’operazione largamente
arbitraria e dall’esito incerto. |
| |
29.
Un secondo e preferibile indirizzo interpretativo, invece,
tende a considerare le particolarità del singolo
caso in cui si verifica l’annullamento del provvedimento
di ammissione. La correzione dei risultati elettorali, allora,
è consentita solo nei casi in cui sia certo (o altamente
probabile), che, in mancanza della lista illegittimamente
ammessa al confronto elettorale, la distribuzione dei seggi
tra le diverse liste avrebbe avuto un esito univoco.
Si tratta di circostanze connesse, in special modo, alle
regole elettorali applicabili e alla situazione concreta
in cui si colloca l’esclusione della lista illegittimamente
ammessa alla competizione elettorale. |
| |
30.
Seguendo questa corretta impostazione, si può affermare
che, nel caso di specie, sussistono tutte le condizioni
necessarie per disporre la richiesta correzione, in base
alle seguenti considerazioni.
a) Secondo il sistema elettorale applicabile nella presente
vicenda, i seggi attribuiti alle liste di minoranza sono
stabiliti nella misura fissa di un terzo del totale dei
seggi complessivamente assegnati al consiglio comunale.
b) L’esclusione della lista n. 3 ha comportato la
riduzione delle liste di minoranza da due a una soltanto.
In tale contesto, è certo il numero dei seggi spettanti
all’unica lista di minoranza.
c) Il divario di voti tra la lista di maggioranza e le due
liste di minoranza (nel suo complesso) è talmente
ampio, in termini assoluti e percentuali, da far ragionevolmente
escludere che la partecipazione di una sola lista di minoranza
avrebbe potuto mettere in discussione la vittoria della
lista di maggioranza e l’individuazione del sindaco
eletto.
d) Il ricorrente di primo grado ha proposto una domanda
diretta ad ottenere solo i seggi spettanti alla minoranza,
senza evidenziare alcun interesse, nemmeno subordinato o
strumentale, ad ottenere la maggioranza dei seggi del consiglio.
|
| |
31.
In tale contesto di riferimento, quindi, esistono elementi
certi, o, quanto meno, gravi precisi e concordanti, tali
far ritenere che l’illegittima ammissione della lista
n. 3 abbia influito esclusivamente sulla determinazione
dei seggi spettanti, nel complesso, alla minoranza. Pertanto,
i seggi illegittimamente attribuiti a tale lista devono
necessariamente confluire sull’altra lista di minoranza,
che ha regolarmente partecipato alla competizione elettorale.
|
| |
32.
In definitiva, la domanda di correzione dei risultati elettorali
proposta dal ricorrente di primo grado deve ritenersi pienamente
ammissibile e fondata. |
| |
33.
Quindi, in accoglimento del ricorso principale e del ricorso
incidentale proposto dal Sig. De Rosa, deve essere disposta
la correzione dei risultati elettorali, secondo quanto precisato
in dispositivo. |
| |
34.
Le spese possono essere compensate, tenendo conto della
complessità delle questioni giuridiche trattate.
|
| |
PER
QUESTI MOTIVI |
| |
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta,
definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie, per quanto di ragione, l'appello principale
e l’appello incidentale proposto dal Sig. Donato De
Rosa;
b) respinge l’appello incidentale proposto dai Signori
Claudio Pignataro e Antonella Caiazzo, compensando le spese;
c) per l’effetto, in riforma parziale della sentenza
impugnata, in accoglimento del ricorso di primo grado, annulla
il provvedimento n. 116, del 29 aprile 2006, adottato dalla
Terza Sottocommissione elettorale, concernente l’ammissione
della lista n. 3, avente il contrassegno “L’Alba”,
alle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Roccadaspide,
svoltesi il 28 e il 29 maggio 2006;
d) ordina, di conseguenza, la correzione dei risultati delle
elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Roccadaspide,
svoltesi il 28 e il 29 maggio 2006, limitatamente ai seggi
attribuiti alla minoranza, disponendo che alla lista n.
3, avente come contrassegno “L’ALBA”,
non sia attribuito alcun seggio e che alla lista n. 1, avente
come contrassegno “COLLEGIALITÀ E PARTECIPAZIONE”,
siano attribuiti 5 seggi, anziché 2;
dispone la compensazione tra le parti delle spese di giudizio;
ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa. |
| |
Così
deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 febbraio
2007, con l'intervento dei signori:
RAFFAELE IANNOTTA - Presidente
RAFFAELE CARBONI - Consigliere
CHIARENZA MILLEMAGGI COGLIANI - Consigliere
MARCO LIPARI - Consigliere Estensore
ANIELLO CERRETO - Consigliere |
| |
DEPOSITATA
IN SEGRETERIA
Il 06-04-2007
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) |
|
| |
| |
|
| |
|