Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n.4-2007 - © copyright

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 23 marzo 2007 n. 1417
Pres. Ruoppolo, est. Barra Caracciolo
Ministero dell’interno e Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato politico (Avv. Stato) c. Moussa (n.c.)


Giurisdizione e competenza – Stranieri – Diniego di status di rifugiato politico – Controversia – Giurisdizione del giudice amministrativo – Non sussiste - Ragioni

Non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie concernenti l’impugnazione del provvedimento di diniego dello status di rifugiato politico promanante dall’apposita Commissione centrale. Tali controversie rientrano infatti nella giurisdizione del giudice ordinario, e ciò in quanto, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 29 luglio 1951, lo status di rifugiato politico costituisce, come quella di avente diritto all’asilo (dalla quale si distingue perché richiede come fattore determinante un fondato timore di essere perseguitato, e cioè un requisito non richiesto dall’art.10, comma 3, Cost.), una figura giuridica riconducibile alla categoria dei diritti soggettivi, con la conseguenza che tutti i provvedimenti assunti dai competenti organi in materia hanno natura meramente dichiarativa e non costitutiva.


N. 1417/07
Reg.Dec.
N.4977 Reg.Ric.
ANNO 2002



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)



ha pronunciato la seguente

DECISIONE



sul ricorso in appello proposto dal
Ministero dell’interno, e dalla Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato politico in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato presso cui sono ope legis domiciliati in Roma via dei Portoghesi 12;

contro



Diol Moussa, non costituito;

per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Sezione I n.4028 del 25 maggio 2001;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 13 febbraio 2007 relatore il Consigliere Luciano Barra Caracciolo.
Udito l’avv. dello Stato Vessichelli;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO



Con la sentenza in epigrafe il Tar della Lombardia ha accolto il ricorso proposto da Diol Moussa avverso il provvedimento, in data 28 ottobre 1997, con cui la competente Commissione decideva di non riconoscere al ricorrente lo status di rifugiato politico.
L’adito Tribunale premetteva che dagli atti emergesse la conferma di quanto dichiarato dall’istante circa la propria appartenenza alla Forza di liberazione africana della Mauritania e la propria situazione familiare. La stessa Commissione non poneva in dubbio la veridicità delle sue affermazioni; il diniego dello status di rifugiato appariva dunque palesemente contraddittorio con quanto dalla stessa accertato e da ciò conseguiva l’accoglimento del ricorso.
Appella l’Amministrazione deducendo che la rilevata contraddizione della motivazione non sussiste posto che la “ persecuzione” rilevante secondo la Convenzione di Ginevra deve essere personale e diretta nei confronti dell’aspirante rifugiato e posta in essere da parte dell’autorità governativa del Paese di appartenenza, mentre la situazione di disagio e di pericolo eccepita era generalizzata per tutti gli appartenenti alle diverse etnie, e le violenze o minacce nei confronti di tutta la popolazione risultano di una latitudine ben più ampia di quella “persecuzione diretta e personale” indicata dalla Convenzione. Una situazione di disagio tale che assurgeva a fenomeno di così vasta portata che poteva trovare rimedio non nelle ipotesi più modeste tutelate dalla Convenzione, ma solo in diverse misure di tutela, realizzate per il momento in Italia solo nelle “misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali”, da adottarsi con provvedimento governativo di volta in volta, nei limiti delle risorse disponibili nel fondo nazionale per le politiche migratorie, secondo quanto gia disposto dall’art.18 della l.n.40\98. Né l’affermata diserzione dall’esercito governativo poteva ricondursi alla Convenzione di Ginevra, che non considerava quella circostanza come presupposto per la concessione di tutela, non potendo ritenersi “persecuzione” le connesse conseguenze sanzionatorie previste dalle norme del Paese di appartenenza. Nel censurato provvedimento, infatti, la Commissione si è limitata a prendere atto della innegabilmente difficile situazione mauritana, anche con riferimento alle forze di opposizione del governo attualmente al potere, circostanze che, tuttavia, non costituivano presupposti idonei per il riconoscimento dello status di rifugiato.
Nessuno si è costituito per l’appellato.

DIRITTO



Sulla presente controversia, attinente all’impugnazione del provvedimento di diniego dello status di rifugiato politico promanante dall’apposita Commissione centrale, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, profilo non affrontato dal giudice di primo grado e impregiudicato nel presente giudizio di appello.
La costante giurisprudenza di questo Consiglio ha infatti stabilito che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il diniego dello status di rifugiato politico, e ciò in quanto, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 29 luglio 1951, tale status costituisce, come quella di avente diritto all’asilo (dalla quale si distingue perché richiede come fattore determinante un fondato timore di essere perseguitato, e cioè un requisito non richiesto dall’art.10, comma 3, Cost.), una figura giuridica riconducibile alla categoria dei diritti soggettivi, con la conseguenza che tutti i provvedimenti assunti dai competenti organi in materia hanno natura meramente dichiarativa e non costitutiva. (tra le tante, IV, 24 settembre 2004, n.4484, e da ultimo, VI, 25 settembre 2006, n.5608).
La decisione di primo grado va pertanto annullata dichiarandosi la giurisdizione del giudice ordinario. L’annullamento investe altresì la determinazione in ordine alle spese di prime cure, mentre nulla va disposto in materia nel presente grado attesa la mancata costituzione dell’originario ricorrente.

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sul ricorso in appello indicato in epigrafe, annullando per l’effetto la sentenza impugnata.
Nulla per le spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 13.2.2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Giovanni Ruoppolo Presidente
Carmine Volpe Consigliere
Giuseppe Romeo Consigliere
Luciano Barra Caracciolo Consigliere Est.
Lanfranco Balucani Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

 

Il 23/03/2007



 

 
Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento