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| n.4-2007 - © copyright |
CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 23 marzo 2007 n. 1420
Pres. Ruoppolo, est. Barra Caracciolo
Marina di Lavagna soc. Coop. a r.l. (Avv. G. Pierantozzi e V. G. Mocci) c. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (n.c.), Società Porto di Lavagna p.a. (Avv.ti G. Greco e L. Anelli) |
Beni pubblici – Affidamento in concessione – Subingresso nella concessione – Controversia – Legittimazione attiva di soggetti diversi dal precedente concessionario – Esclusione |
In tema di concessione di beni demaniali, nessun soggetto, diverso dal cessionario dell’intero compendio, quand’anche avente titolo, in base ad atti “inter privatos” provenienti dal precedente concessionario, alla detenzione o al possesso di delimitate aree facenti parte delle superfici oggetto della concessione-, è legittimato a contestare gli atti della competente amministrazione con cui si provveda in ordine al subingresso nella concessione medesima; ciò in quanto detti atti negoziali sono inopponibili all’Amministrazione concessionaria, e come tali, non abilitanti a creare, in capo agli aventi causa dall’originario concessionario, posizioni differenziate di interesse legittimo relative ad un rapporto pubblicistico al quale sono, invece, rimasti del tutto estranei, non essendo infatti contemplata, dalle norme in tema di subingresso nella concessione, la posizione di siffatti soggetti. |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto da
Marina di Lavagna soc. Coop. a r.l. in persona del Presidente p.t. rappresentato e difeso dall’avv. Gaudenzio Pierantozzi e dall’avv. Vittorio Giuseppe Mocci presso cui è elettivamente domiciliato in Roma via Germanico 146;
contro
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in persona del Ministro pro-tempore, non costituito;
e nei confronti di
Società Porto di Lavagna p.a. in persona del legale rappresentante p.t rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Greco e Lucio Anelli presso cui è elettivamente domiciliato in Roma via S. Caterina da Siena 46;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Sezione III-ter n. 3058 del 10 aprile 2002.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Porto di Lavagna s.p.a.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 13 febbraio 2007 relatore il Consigliere Luciano Barra Caracciolo.
Udito l’avv. Cerulo per delega dell’avv. Greco;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con la sentenza in epigrafe il Tar del Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla S.c.a.r.l. Marina di Lavagna avverso la determinazione ministeriale di cui alla nota 12 giugno 2000, n.DEM.2A1246G77 dell’Unità di gestione delle infrastrutture per la navigazione e il demanio marittimo del Ministero dei trasporti, nonché avverso la nota 19 luglio 2000 della stessa Unità di gestione e l’atto 19 luglio 2000 della Capitaneria di porto di Genova, concernenti l’autorizzazione rilasciata ex art.45 bis cod. nav. alla Cala dei Genovesi s.p.a., in persona del curatore fallimentare, ad affidare alla Porto di Lavagna s.p.a. la gestione temporanea della concessione demaniale marittima relativa al porto turistico di Lavagna.
L’adito Tribunale premetteva che la Cooperativa ricorrente, che assumeva di rappresentare per statuto gli interessi di centinaia di utenti della precedente concessionaria Cala dei Genovesi, dichiarata fallita dal Tribunale di Milano con sentenza 15 maggio 1998, impugnava l’affidamento della gestione temporanea della concessione demaniale marittima relativa al porto turistico di Lavagna alla Società “Porto di Lavagna S.p.A.”. Quest’ultima società, a seguito di un concordato, si era assunta l’onere di liquidare la massa fallimentare a fronte dell’attivo fallimentare della originaria società concessionaria per la costruzione e la gestione del porto turistico di Lavagna.
Erano preliminarmente esaminate le eccezioni introdotte dalle parti resistenti. In una prima prospettazione sostanzialmente analoga sia dell’Avvocatura dello Stato che della difesa dei controinteressati si assumeva che con il fallimento della Società Cala dei Genovesi si sarebbero sciolti tutti i rapporti negoziali da questa instaurati con i terzi, come i soci della cooperativa ricorrente, i quali in ogni caso resterebbero del tutto estranei alle vicende successive del bene. Tali conclusioni sarebbero state avvallate anche dal fatto che lo stesso Curatore fallimentare avrebbe concluso per l’inopponibilità di tali rapporti alla procedura. In una seconda prospettazione la Società controinteressata lamenta che la cooperativa ricorrente, annovererebbe pochissimi soci e non vi sarebbe comunque prova della sussistenza dei pretesi diritti quesiti. L’eccezione era ritenuta fondata nei sensi del primo profilo.
Le leggi che disciplinano i beni demaniali consentivano l'attribuzione al privato di un diritto di godimento solo attraverso l’emissione di specifici provvedimenti unilaterali di concessione di beni demaniali e non mediante l'impiego di contratti di diritto comune. In ogni caso, i beni che fanno parte del demanio pubblico, per loro natura non possono in linea generale formare oggetto di diritti a favore di terzi, salva l’ipotesi di cessione a terzi della conduzione dell’intera concessione demaniale (il c.d. contratto di “sub-concessione”) di cui all’art.45-bis del Codice della Navigazione; ovvero di diritti parziali di utilizzo non nei modi e nei limiti stabiliti dalle concessioni medesime (cfr. infra multa, Consiglio Stato sez. V, 7 febbraio 2000, n. 725, Cassazione civile sez. III, 17 marzo 1998, n. 2844).
Pertanto, quando il titolare di una concessione amministrativa di uso esclusivo su suolo demaniale marittimo, attribuisca – questa volta in forza di un negozio di diritto privato—alcuni dei diritti di godimento del bene derivanti da detta concessione a terzi, tale cessione naturalmente non poteva investire il bene demaniale in sé e per sé considerato, e non comportava assolutamente una cessione parziale della concessione in quanto tale. L'amministrazione concedente in definitiva era normalmente estranea ai rapporti di sub-concessione ed agli obblighi derivanti da negozi di natura privatistica, che accedevano a quello di concessione e che erano stati costituiti fra il concessionario ed il terzo per l'utilizzazione del bene pubblico, (cfr.Cassazione civile sez. un., 19 febbraio 1992 n. 2056).
In conclusione quindi il provvedimento con il quale la P.A. attribuiva un bene demaniale in concessione, trasferendo al concessionario le relative facoltà d'uso, dava luogo ad un rapporto pubblicistico intercorrente in via esclusiva, tra amministrazione e concessionario; non consentendo che il concessionario potesse far luogo ad autonome pattuizioni, ai sensi dell'art. 1411 c.c., a favore di terzi (quali i soci della Cooperativa ricorrente), che avessero l’effetto di far nascere diritti soggettivi, opponibili alla Pubblica amministrazione, in capo a soggetti estranei alla concessione medesima.
Pertanto, se i negozi di sub-concessione erano, per loro natura, del tutto inopponibili all'amministrazione concedente (cfr. Cassazione civile, sez. I, 29 maggio 1982 n. 3324) esattamente le resistenti sottolineavano che dovesse esser denegata una posizione differenziata, rispetto alla generalità degli altri soggetti, alla ricorrente Marina di Lavagna. E ciò, a prescindere dall’accertamento in punto di fatto sulla rappresentatività della ricorrente e sulla effettiva esistenza di diritti di utenza dei posti-barca del porto in capo ai suoi soci. In definitiva la ricorrente, essendo stata giuridicamente e storicamente del tutto estranea alle vicende relative alla cessione dell’attivo fallimentare da parte della precedente concessione alla Porto di Lavagna in sede di concordato fallimentare, non poteva opporre alla P.A. alcuna particolare relazione giuridicamente qualificata con il bene oggetto della concessione.
Conseguentemente la Marina di Lavagna non poteva assolutamente vantare alcuna peculiare posizione giuridica da far valere nei confronti della P.A., ma eventualmente agire nei riguardi della propria dante causa poi fallita. La tutela di tali posizioni giuridiche poteva semmai trovare ingresso innanzi alla giurisdizione ordinaria nei confronti del cedente concessionario (e nel caso di specie in sede del successivo procedimento fallimentare). Del resto se la giurisprudenza ha negato, in linea di principio, la sussistenza di un qualsiasi "diritto d'insistenza" opponibile alla P.A. concedente dal precedente concessionario (cfr. ad es. Consiglio Stato sez. V, 7 febbraio 2000, n. 725) a maggior ragione deve denegarsi “os ad loquendum” ai titolari di diritti di godimento costituiti con una società successivamente fallita, e che erano rimasti del tutto estranei al successivo concordato fallimentare. In conclusione il ricorso era inammissibile per la assenza, in capo alla ricorrente, di una posizione ed un interesse giuridicamente differenziato rispetto alla generalità dei soggetti.
Appella l’originaria ricorrente deducendo i seguenti motivi:
Sulla inammissibilità del ricorso
Il Tar ha ignorato o travisato quanto dedotto in ordine al proprio interesse a ricorrere in linea di diritto nella memoria 26.12.2001, pagg.10-13, ma anche quanto esposto in liena di fatto nel ricorso, pagg.1-7, sia nella memoria stessa, pagg.1-10, e non ha tenuto conto della documentazione a supporto.
Si contesta l’adesione immotivata del Tar all’eccezione relativa al difetto di legittimazione della ricorrente sotto il profilo della carenza di rappresentatività, non essendo vero che, come dedotto dalla resistente, la ricorrente stessa annoverasse pochissimi soci e non vi sarebbe comunque prova della sussistenza dei pretesi diritto quesiti. La stessa Amministrazione ha riconosciuto la rappresentatività della ricorrente, come prova la corrispondenza prodotta e le riunioni cui la Cooperativa aveva partecipato col suo rappresentante in tutte le sedi rilevanti.
Non è vero che la ricorrente fosse giuridicamente e storicamente estranea alle vicende relative alla cessione dell’attivo fallimentare, come comproverebbe l’ordinanza del G.U.P di Milano di archiviazione che aveva rilevato un contenzioso tra gli assegnatari dei posti barca e la società fallita. Ma l’auspicato accordo tra la Cala dei Genovesi, la Porto di Lavagna e la Cooperativa ricorrente, che, secondo il GUP, costituiva il presupposto per l’ottenimento della concessione demaniale da parte dell’Autorità marittima, si spezzava a causa del carattere illusorio dei nuovi contratti proposti dalla Porto di Lavagna, preordinati unicamente ad ottenere somme esorbitanti.
Venuto meno l’accordo, e rivelatesi le intenzioni speculative della Porto di Lavagna, la ricorrente si rifiutava di avallare l’operazione di subingresso e presentava essa stessa, in conformità degli scopi sociali, domanda di concessione. Questo fatto documentato che ha concorso a determinare l’impugnativa da parte della Cooperativa dei provvedimenti di autorizzazione alla gestione provvisoria e poi di autorizzazione al subingresso della Porto di Lavagna, sarebbe un ulteriore elemento dimostrativo del’interesse a ricorrere della Cooperativa stessa.
In compenso il Tar si è dilungato sulla natura del rapporto tra utenti del porto e p.a., con affermazioni tali da suffragare le tesi della ricorrente circa la illegittimità dei contratti di vendita di proprietà superficiaria e dei provvedimenti che ne hanno consentito la stipulazione. Gli utenti, in quanto possessori di unità del porto in base ad un atto di assegnazione, a parte ogni questione circa la sopravvivenza o meno di tale titolo, non possono certo considerarsi “quidam de populo”. Il possesso esercitato dall’utente in conformità dell’atto di assegnazione, mentre nei rapporti col concessionario di configura di per sé come un diritto, la cui tutela è stata invocata da amolti socidinanzi al giudice ordinario, nei rapporti con l’Amministrazione concreta una posizione concreta e specifica di interesse sostanziale che giustifica la richiesta di verificare la legittimità degli atti amministrativi in base ai quali la concessione è transitata in capo ad un nuovo sogetto e dai quali quest’ultimo trae il potere di imporre un nuovo contratto ovvero di procedere allo spoglio. L’equiparazione della Cooperativa e degli utenti alla generalità degli interessati puoò considerarsi solo un deliberato rifiuto di affrontare la vertenza nel merito, con l’effetto di “denegata giustizia”. L’interesse al ricorso non è poi venuto meno per il fatto che al provvedimento impugnato di autorizzazione all’esercizio provvisorio della concessione si sia sovrapposto il provvedimento che ha autorizzato il subingresso nella concessione della stessa Porto di Lavagna. Con il primo provvedimento l’Amministrazione ha arrecato un danno tuttora attuale sia alla ricorrente, ignorando deliberatamente la domanda di concessione da essa rappresentata, sia agli utenti, consentendo alla Porto di Lavagna nei loro confronti comportamenti vessatori a scopo coercitivo che hanno prodotto i loro deleteri effetti.
Nel merito.
Si ripropongono le censure proposte in primo grado e non esaminate, così riassumibili:
1. violazione e falsa applicazione dell'art. 45 bis cod. nav., per cui solo in casi eccezionali, per determinati periodi e previa autorizzazione dell'autorità competente, il concessionario può affidare a terzi la concessione: per questo in una fattispecie concernente il fallimento del concessionario soccorrerebbero altre norme. L’art. 45 non potrebbe essere invocato nel momento in cui viene messa in discussione la titolarità del rapporto concessorio e delle facoltà che ad esso ineriscono.
2. violazione dell'art. 45 bis cod. nav. per carenza ed erronea motivazione in quanto la sostituzione del curatore al concessionario nell'esercizio dei diritti e nell'espletamento dei doveri a lui spettanti sarebbe cessata al momento del passaggio in giudicato della sentenza omologativa del concordato fallimentare che provoca la chiusura del fallimento (art. 131 ultimo comma L.F.);
3. violazione e falsa applicazione dell'art. 46 secondo comma cod. nav. per violazione degli artt. 42 e 47 del cod. nav.; ed eccesso di potere per contraddittorietà, incongruenza, perplessità e difetto di motivazione dato che in particolare non si comprenderebbe se l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dovesse basarsi (alternativamente o cumulativamente rispetto al già invocato art.45 bis cod. nav.) sull’art. 46, secondo comma. Pertanto in caso di vendita od esecuzione forzata, l'acquirente o aggiudicatario delle opere non può subentrare nella concessione senza l'autorizzazione dell'autorità concedente. In difetto di autorizzazione, l'acquisto o l'aggiudicazione manterrebbero la loro validità, ma la concessione resterebbe in capo al titolare, con separazione dei profili concernenti il vantaggio che deriva dall'utilizzazione dei beni (ovviamente in conformità della concessione) da quelli concernenti i rapporti con l'Amministrazione.
L'art. 30 ultimo comma del regolamento per la navigazione marittima sottolinea la piena discrezionalità delle valutazioni dell'Amministrazione ai fini del subingresso dell'acquirente, valutazioni che devono essere sorrette motivazione, della quale nella nota in esame non vi è traccia.
Non sarebbe chiaro se l'art. 46 sarebbe stato invocato dal Ministero con riferimento alla posizione del curatore che ha avanzato la domanda di autorizzazione al subingresso dell'assuntore, nel senso che il curatore stesso, pur in mancanza di puntuali provvedimenti dell'Amministrazione, si sarebbe definitivamente sostituito al titolare della concessione e quindi, anche dopo la chiusura della procedura, sarebbe legittimato a chiedere che la concessione sia affidata a terzi ex art. 45 bis. .
In realtà, volendo privare la società fallita della titolarità della concessione, l'Amministrazione avrebbe dovuto procedere alla dichiarazione di decadenza o alla revoca ai sensi dell’art. 42 (che consente la revoca soltanto "per specifici motivi inerenti all'uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse") e dell’art. 47 cod. nav. (che concerne specificamente le ipotesi di decadenza, in nessuna delle quali si ritiene possa allo stato rientrare la vicenda in esame).
Pertanto dopo la dichiarazione di fallimento la titolarità del rapporto concessorio non avrebbe potuto essere trasferito in capo all'amministrazione fallimentare, ma avrebbe dovuto disporne la cessazione in argomento anche dall'art. 81 comma terzo legge fallimentare. Dopo la sentenza di omologazione del concordato, sarebbe stato invece necessario accertare se il trasferimento dei "beni", di cui la sentenza stessa avrebbe negato ogni automatico effetto in ordine alla titolarità o altri aspetti di pubblico interesse.
4. violazione sotto altro profilo dell'art. 46 comma secondo cod. nav. per carenza di presupposti, contraddittorietà ed incongruenza e dell’art. 45 bis cod. nav. dato che illegittimamente il curatore fallimentare aveva richiesto la voltura della autorizzazione, pur dopo la cessazione dell'ufficio per chiusura del fallimento. Se anche questa sostituzione fosse avvenuta, ai sensi dell'art. 46, non risulterebbe che per tale effetto vi sia stata una richiesta del curatore all'Amministrazione (che si vorrebbe evidentemente equiparare all'acquirente o aggiudicatario delle opere di cui parla la norma).
5. Violazione sotto altro profilo dell'art. 45 bis cod. nav. nonché degli artt. 41 e 49 cod. nav. ed erroneità del presupposto relativo alla c.d. proprietà di beni demaniali in capo all'assuntore del fallimento anche in relazione all'art. II dell'atto di concessione.
Agli effetti dell'art. 45 bis cod. nav., richiamato nella nota ministeriale, è del tutto ininfluente la c.d. proprietà dei beni realizzati in area demaniale marittima che comunque non sussisterebbe in capo all'assuntore, diversamente da quanto affermato dal Ministero nella nota 12.6.2000. Né la posizione del concessionario rispetto alle opere da lui realizzate in costanza di concessione, né ovviamente, quella derivata dell'assuntore, troverebbero riscontro in una delle categorie di diritti reali disciplinate dal codice civile, dato che il codice della navigazione parla unicamente di eventuale autorizzazione a costituire ipoteca sulle opere costruite dal concessionario (art. 41) e di devoluzione delle opere non amovibili a termine della concessione (art. 49). Da tali disposizioni non si potrebbe desumere un diritto del concessionario analogo ma non identico a quello previsto dall'art. 954 cod. civ., in quanto a differenza di esso sarebbe caratterizzato dalla disciplina specifica concernente il demanio marittimo e le sue utilizzazioni. In realtà, il diritto del concessionario sulle opere e sugli impianti da lui realizzati è unicamente la controfaccia della rinuncia dell'Amministrazione ad invocare l'accessione o a chiedere la riduzione in pristino. Al concessionario spetterebbe non un diritto di natura reale, ma l'uso di un diritto, e anche a voler riconoscere a tale uso aspetti di carattere reale, esso soggiace comunque alle regole proprie della concessione. Orbene, la nota ministeriale 12.6.2000 esclude che l'acquisto di beni avrebbe dovuto intendersi comunque come acquisto del diritto all'utilizzazione anche mediata dei beni, e non poteva avere carattere vincolante in ordine al subingresso nella concessione. Si sarebbe dovuto distinguere fra titolarità della concessione (con i diritti e gli obblighi che ne derivano) e "proprietà dei beni realizzati" ai fini della gestione della concessione.
6. Errata valutazione degli effetti della sentenza di omologazione del concordato. E violazione degli artt. 28 e 29 cod. nav., anche in relazione all'art.7 dell'atto di concessione e al D.P.R. n. 1142/194 richiamato dall'art. 26 del D.M. 2.1.1998 n. 28.
La sentenza di omologazione del concordato dispone genericamente "il trasferimento all'assuntore di tutto l'attivo della procedura" (dispositivo, pag. 20), senza precisare in cosa consista questo attivo, ma esclude esplicitamente che esso possa riguardare la titolarità della concessione o anche la semplice aspettativa di subingresso: tanto è vero che l'assuntore ha dovuto rinunciare a porre il subingresso come condizione del concordato (pagg. 7-8).Da questa pronuncia si è preteso quindi di far derivare conseguenze che non esistono.
La prima conseguenza riguarderebbe la cessazione della continuità del rapporto concessorio, continuità che la sentenza invece non pone in discussione, altrimenti non avrebbe senso parlare di "subingresso", o di parlarne come fatto meramente eventuale. Questo significherebbe che il rapporto concessorio continuerebbe in capo alla Cala dei Genovesi S.p.A., la quale con il passaggio in giudicato della sentenza avrebbe riacquistato la piena disponibilità dei relativi diritti-doveri, come avviene per altri rapporti di tipo continuativo (si è accennato alla locazione e all'appalto).
Sarebbero restate ovviamente salve le valutazioni dell'amministrazione relative all'interesse pubblico; tuttavia eventuali provvedimenti ablativi (tipo decadenza e revoca) non assunti in precedenza, non potrebbero essere motivati soltanto dalla (superata) vicenda in cui è incorso il concessionario, in quanto colpirebbero ora un soggetto tornato "in bonis".
Ma non possono essere motivati nemmeno dal fatto che l'assuntore ha acquisito i beni, da intendere, come si è detto, non nella loro oggettività, ma come beneficio economico che deriva dalla loro utilizzazione. Questo beneficio trasferito all'assuntore non sarebbe inscindibilmente connesso con la titolarità della concessione-titolarità che rappresenta un bene in sé, ma può essere separato da essa, come dimostrerebbero l'art. 7 dell'atto di concessione e lo stesso art. 45 bis cod. nav. . Quest'ultimo, rivendicando il diritto ad essere consultato per il ruolo che esso già svolge nell'ordinario procedimento di concessione e gestione di porti turistici, nonché per quello del tutto assorbente che si accinge a svolgere per delega della Regione non appena anche su questa materia (tuttora riservata, per quanto riguarda il provvedimento finale, all'autorità statale, (ai sensi dell'art. 105, comma secondo, lettera l del D.L.vo n. 112/1998) si eserciterà la competenza esclusiva della Regione stessa, esprimeva l'avviso che si dovesse procedere ad "opportuni e rigorosi accertamenti sulle persone o sulla struttura societaria", accertamenti che non risultavano e non risultano effettuati.
7. Violazione dell’art.45 bis cod.nav. anche in relazione agli artt. 37 e 47 lett. c) e f), cod. nav., a gli artt. 7 e 11 dell’atto di concessione, per mancata valutazione della idoneità del terzo a gestire le attività oggetto dell’atto stesso. Omessa considerazione delle esigenze evidenziate da Comune di lavagna, in base alle attuali e alle emergenti competenza del Comune stesso. Eccesso di potere, difetto di istruttoria, difetto assoluto di motivazione.
8. Illegittima acquisizione della lettera 1.7.2000 del fallimento della Cala dei Genovesi e violazione dell'art. 45 bis cod. nav. e della legge n. 241/1990. L' atto della Capitaneria di Porto si basa su di una "lettera di affidamento" inviata dal curatore in data 1.7.2000, cioè oltre due mesi dopo la cessazione delle sue funzioni.
9. Omessa richiesta e omessa acquisizione del parere della Regione Liguria, ai sensi dell'art. 41 comma secondo legge n. 979/1982. Conseguente mancata considerazione della lettera 20.7.2000 n. 2134/RL della Regione stessa. Difetto di istruttoria e di valutazione. La Capitaneria di Porto, e prima di essa il Ministero, avrebbero dovuto provvedere prima ad interpellare la Regione. La fretta con la quale si è "formalizzato" il provvedimento autorizzativo denoterebbe la volontà di eludere le attribuzioni istituzionali della Regione stessa.
10. Violazione degli artt. 36 e 37 cod. nav. ed elusione delle competenze attuali della Regione e del Comune e di quelle emergenti. L'autorizzazione a favore della Porto di Lavagna S.p.A., preludendo evidentemente all’autorizzazione al subingresso, tende in realtà a mascherare una nuova concessione, di durata corrispondente al residuo periodo di durata della concessione originaria, ma di contenuto effettivamente diverso, per quanto riguarda i rapporti della società con gli utenti e con la stessa Amministrazione, e rivelerebbe quindi il proposito di eludere gli artt. 36 e 37 cod. nav. relativi alla scelta da compiere ad esito di una comparazione delle domande concorrenti, fra le quali quella della ricorrente cooperativa.
Si è costituita la Porto di Lavagna s.p.a. argomentando con memorie la inammissibilità, sotto vari profili, nonché la improcedibilità dell’appello, per essere subentrata, successivamente agli atti impugnati e ormai scaduti nella loro efficacia, l’autorizzazione definitiva al subingresso nella concessione, rilasciato successivamente all’introduzione del ricorso di primo grado. Tale atto era stato poi sostituito, a seguito di intervento della Corte costituzionale, da analoga autorizzazione rilasciata il 7 agosto 2003 dal Comune di Lavagna per sub-delega regionale, depositata in atti l’11 gennaio 2007.
DIRITTO
L’appello è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse all’originario ricorso e quindi alla stessa decisione del medesimo appello, alla luce dell’autorizzazione, conseguita dalla società resistente, in data 7 agosto 2003, rilasciata, quale organo competente in forza di sub-delega regionale, da parte del Comune di Lavagna, atto che ha assentito il subingresso della medesima società, a titolo definitivo, nella concessione per cui è causa.
Tale determinazione, - peraltro già impugnata dalla società Cala dei Genovesi dinnanzi al Tar della Liguria, che ha dichiarato inammissibile il relativo ricorso, con statuizione confermata dalla decisione n.6370 del 15 novembre 2005 di questa Sezione-, sostituisce l’assetto provvisorio determinato dagli atti impugnati col ricorso introduttivo del presente giudizio, in guisa tale che nessun concreto vantaggio potrebbe profilarsi dall’eventuale accoglimento del presente gravame, la cui ipotetica fondatezza, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente nella presente sede, neppure influisce, in alcun modo giuridicamente rilevante, sulla diversa questione della presunta illegittimità dell’omessa pronuncia dell’Amministrazione in ordine alla istanza di assegnazione della concessione qui contestata, inoltrata dalla stessa società appellante.
In particolare, tale questione esula del tutto dall’oggetto del presente giudizio, quale risultante immutabilmente dagli atti impugnati in primo grado, mentre detta pretesa omessa pronuncia sull’istanza di concessione non vale, tra l’altro, a radicare o connotare la legittimazione a ricorrere contro i diversi atti impugnati in questa sede, adottati sul presupposto della trasmissibilità, a seguito delle vicende fallimentari svoltesi dinnanzi all’A.G.O., dell’originaria e proseguita originaria concessione in favore della s.p.a. resistente; detta trasmissibilità identifica normativamente il potere esercitato dall’Amministrazione, e gli atti che ne costituiscono manifestazione, su un piano autonomo e incompatibile con quello del possibile concorso tra diversi aspiranti ad una concessione demaniale da rilasciare “ex novo”, quand’anche a seguito del venir meno di una precedente concessione, ipotesi del tutto diversa, appunto da quella in esame.
Per completezza, vale soggiungere che l’appello risulta altresì infondato nella sua contestazione della statuizione di inammissibilità adottata dalla sentenza impugnata, dovendosi ribadire quanto affermato da questa stessa Sezione con la citata decisione n.6370\2005, circa la inscindibilità del titolo amministrativo di concessione delle aree interessate dal porto turistico dalla titolarità del compendio nella cui gestione detto titolo si risolve, assunto che corrobora quanto, condivisibilmente, ha altresì ritenuto il Tar con la sentenza qui gravata.
In altri termini, deve ribadirsi l’estraneità di qualunque soggetto diverso dal cessionario dell’intero compendio, -quand’anche avente titolo, in base ad atti “inter privatos” provenienti dal precedente concessionario, alla detenzione o al possesso di delimitate aree facenti parte delle superfici oggetto della concessione-, a contestare gli atti della competente amministrazione con cui si provveda in ordine al subingresso nella concessione medesima; ciò in quanto detti atti negoziali sono inopponibili all’Amministrazione concessionaria, e come tali, non abilitanti a creare, in capo agli aventi causa dall’originario concessionario, posizioni differenziate di interesse legittimo relative ad un rapporto pubblicistico al quale sono, invece, rimasti del tutto estranei, non essendo infatti contemplata, dalle norme in tema di subingresso nella concessione, la posizione di siffatti soggetti.
Giusti motivi consigliano per altro di compensare le spese di giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, dichiara improcedibile il ricorso in appello indicato in epigrafe, confermando la sentenza impugnata.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 13.2.2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Giovanni Ruoppolo - Presidente
Carmine Volpe - Consigliere
Giuseppe Romeo - Consigliere
Luciano Barra Caracciolo - Consigliere Est.
Lanfranco Balucani - Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 23/03/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
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