REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO .
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sui ricorsi in appello nn. 4140 e 4320 del 2005, proposti
da:
I – (ric. n. 4140 del 2005) = Sig. Giovanni
Antonio MURA, in proprio e nella qualità di legale
rappresentante dello Studio Associato Mura & Tomasello,
con sede in Macomer (p. iva 00194940912), rappresentato
e difeso dall’ Avv. Sergio Segneri del Foro di Cagliari,
con domicilio eletto in Roma, via di San Basilio n. 61,
presso lo studio “Eugenio Picozza & Associati”
contro
la soc. SARDINIAN WAY di TIZIANA TIRELLI & C.
s.n.c., rappresentata e difesa dall’Avv. M. Caterina
Cabiddu, con domicilio eletto in Roma, via Carlo della Rocca,
n. 57, presso la Sig.ra Adriana Contini Sperti;
e nei confronti
della soc.cons. GAL MBS MONTIFERRU BARIGADU SINIS
a r.l., in persona el Presidente in carica del Consiglio
di Amministrazione, legale rappresentante, Sig. Battistino
Ghisu, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Angelo Francesco
Arca e Raffaele Miscali del Foro di Cagliari, con domicilio
eletto in Roma, via R. Grazioli Lante, n.17, presso l’Avv.
Domenico Bonaiuti;
II – (ricorso n. 4320 del 2005) = soc.cons. GAL
MBS MONTIFERRU BARIGADU SINIS a r.l., in persona el
Presidente in carica del Consiglio di Amministrazione, legale
rappresentante, Sig. Battistino Ghisu, rappresentata e difesa
dagli Avv.ti Angelo Francesco Arca e Raffaele Miscali del
Foro di Cagliari, con domicilio eletto in Roma, via R. Grazioli
Lante, n.16, presso l’Avv. Domenico Bonaiuti;
contro
la soc. SARDINIAN WAY di TIZIANA TIRELLI & C.
s.n.c., con sede in Oristano, in persona della legale
rappresentante Signora Tiziana Tirelli, rappresentata e
difesa dall’Avv. M. Caterina Cabiddu, con domicilio
eletto in Roma, via Carlo della Rocca, n. 57, presso la
Sig.ra Adriana Contini Sperti;
e nei confronti
dello Studio Associato. MURA-TOMASELLO, in persona del
legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso
dall’ Avv. Sergio Segneri, con domicilio eletto in
Roma, via di San Basilio n. 61, presso l’Avv. Eugenio
Picozza
per la riforma,
(entrambi i ricorsi di appello)
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della
Sardegna, Sez. I., n. 145/2005 resa tra le parti, concernente
affidamento gara ;
Visti gli atti di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della SARDINIAN
WAY DI TIZIANA TIRELLI & C. s.n.c. per resistere ad
entrambi gli appelli, nonché di GAL MBS MONTIFERRU
BARIGADU SINIS soc. cons. a r.l, sul ricorso n. 4140/2995
e di . Studio Associato. MURA-TOMASELLO, sul ric. n. 4320/2005;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 17 Ottobre 2006 , relatore il
Consigliere Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani ed uditi,
altresì, gli avvocati R. Miscali per sé e
per delega di Segneri e di Arca, e F. Sicari per delega
Cabiddu ;
Depositato, il 6 novembre 2006, il dispositivo n. 525/2006
della decisione assunta nella Camera di consiglio che è
seguita alla pubblica udienza anzidetta;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
1. Con sentenza n. 245/2005, il Tribunale Amministrativo
Regionale della Sardegna ha accolto il ricorso proposto
dalla società SARDINIAN WAY di TIZIANA TIRELLI &
C. s.n.c., per l’annullamento della delibera n. 37
del 5 agosto 2004 con la quale il Consiglio di Amministrazione
del G.A.L. MBS ha approvato i verbali della Commissione
giudicatrice e la graduatoria da essa stilata relativamente
alla gara per l’affidamento della progettazione esecutiva
e della direzione tecnica dell’intervento 4.1.A.1.
“Ripopolare il territorio – Progetto di marketing
territoriale dell’Alto-Oristanese per l’attrazione
di nuovi residenti”, con aggiudicazione allo Studio
Associato Mura – Tomasello, e, con essa, della delibera
con la quale il Consiglio di Amministrazione del G.A.L.
MBS ha nominato la Commissione per la valutazione delle
offerte di cui alla suddetta gara; dei verbali di gara della
Commissione giudicatrice nonché di tutti gli atti
ai precedenti presupposti, conseguenti o comunque connessi.
Disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione
sollevata dalla difesa del G.A.L. (Gruppo Azione Locale)
MBS (Montiferru – Barigadu – Sinis), sulla considerazione
della funzione oggettivamente pubblica espletata dalla società
consortile in questione, il giudice di primo grado ha accolto
il ricorso sulla base delle principali, assorbenti censure
portate nel primo motivo di impugnazione (violazione del
principio di affidamento e della par condicio dei
concorrenti; eccesso di potere) con cui la ricorrente denunciava
la violazione del divieto di partecipazione dei progettisti
alle gare per l’esecuzione dei lavori, in quanto l’ing.
Giovanni Mura, indicato come capo progetto nell’offerta
dell’aggiudicataria, aveva coordinato e realizzato
il Piano di Sviluppo Locale in base al quale il GAL MBS
aveva ottenuto i finanziamenti comunitari per lo svolgimento
della sua attività di promozione e sviluppo del territorio.
Conseguentemente, con la sentenza appellata, il Tribunale,
annullando gli atti impugnati, ha statuito nel senso che
lo Studio aggiudicatario andasse escluso dalla selezione,
con affidamento dell’incarico alla società
ricorrente, classificatasi in seconda posizione, su tale
ultima considerazione respingendo la domanda di risarcimento
del danno formulata dalla ricorrente.
2. La sentenza è stata impugnata con separati ricorsi
dall’Ing. Mura in proprio e nella qualità di
legale rappresentante dello Studio associato aggiudicatario
della gara e dalla Società consortile GAL MBS.
L’originaria ricorrente si è costituita in
giudizio resistendo agli appelli e riproponendo i motivi
assorbiti: non ha invece proposto appello incidentale per
la parte della sentenza che respinge l’istanza di
risarcimento del danno per equivalente.
Alla camera di consiglio del 19 luglio 2005, sull’appello
n. 4320/2005 è stata respinta l’istanza cautelare
dell’appellante; successivamente, chiamati i due appelli
alla pubblica udienza del 14 febbraio 2006, la Sezione -
con interlocutoria n. 1875/2006, ha riunito le cause disponendo
l’acquisizione in giudizio dell’atto costitutivo
e lo statuto dell’appellante G.A.L. MBS, nonché
dell’atto di nomina del Consiglio di amministrazione
in carica al momento della controversia sotto la presidenza
del sig. Battistino Ghisu ed infine, espletato l’incombente,
ha trattenuto in decisione le cause riunte, alla pubblica
udienza del 17 ottobre 2006.
DIRITTO
1. Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione
di sopravvenuto difetto di interesse sollevata con riferimento
alla avvenuta esecuzione del contratto, cui non ha fatto
riscontro – nelle forme proprie dell’appello
incidentale – la riproposizione della domanda di risarcimento
del danno per equivalente.
Non spiega alcun effetto ai fini dell’esistenza dell’interesse
a ricorrere e della necessaria permanenza dello stesso durante
tutto il processo, la circostanza che la ricorrente in primo
grado non abbia impugnato, con autonomo appello, sia pure
nelle forme del ricorso incidentale, il capo della sentenza
che ha respinto l’istanza risarcitoria.
Nel caso in esame, poi, indipendente dalla formula adoperata
nella sentenza appellata, deve essere rilevato che il giudice
di primo grado non ha, del tutto, respinto l’stanza
risarcitaoria, ma ha, al contrario, ritenuto che l’interesse
della ricorrente fosse sufficientemente coperto dalla reintegrazione,
mediante l’affidamento dell’incarico, che, sebbene
non statuito espressamente nella parte dispositiva della
sentenza, è stato disposto in forma imperativa con
la formula “lo Studio aggiudicatario va escluso
dalla selezione con affidamento dell’incarico alla
società ricorrente”, la cui natura è
poi esplicitata nella parte che respinge l’istanza
di risarcimento, sulla considerazione della “mancanza
di profilo di danno diversi ed ulteriori rispetto alla perdita
dell’incarico”.
Nel giudizio impugnatorio, cui accede la domanda di risarcimento
del danno, l'essenza volitiva della sentenza, pur concentrandosi
nel "dispositivo", destinato ad accogliere l'ordine
formale con il quale viene data concreta attuazione al precetto
normativo, trova completamento nella motivazione, che esprime
il momento "logico" della sentenza, e, che, per le
considerazioni in essa contenute, assume rilievo nella fase
di esecuzione o di ottemperanza al giudicato, e, dunque,
in caso di mancato, spontaneo adempimento, nello speciale,
apposito, procedimento, davanti allo stesso giudice amministrativo,
che, di fronte alla impossibilità di riparazione
in forma specifica, non è impossibilitato a dare
riviscenza all’alternativo risarcimento, richiesto
in primo grado dall’interessato.
Nel caso in esame, è chiaro che il giudice di primo
grado ha disposto l’aggiudicazione al ricorrente in
primo grado, in alternativa al risarcimento per equivalente,
limitatamente al danno derivante dalla perdita dell’incarico.
E’ piuttosto da dire che, in assenza di appello incidentale
sul punto, la domanda di risarcimento di danni ulteriori
è ormai inammissibile, essendosi la sentenza pronunciata
negativamente.
Il nodo relativo alla impossibilità di dare esecuzione
alla statuizione che esclude dalla aggiudicazione lo Studio
appellante, conferendola alla ricorrente in primo grado
- in una situazione di fatto nella quale il giudizio di
appello si conclude allorché si sono interamente
esauriti, di fatto, gli effetti della procedura, per essere
giunti a compimento le attività commesse all’aggiudicatario
- deve essere necessariamente composto nella forma equivalente
del risarcimento corrispondente a quanto già riconosciuto
dal giudice di primo grado, la cui quantificazione potrà
essere effettuata negozialmente fra le parti o in difetto,
con l’intervento del giudice dell’ottemperanza.
2. Chiariti tali aspetti, si può anche prescindere
dalla eccezione di tardività del deposito dell’appello
proposto autonomamente dalla società consortile che
ha indetto il bando, in quanto il punto principale della
questione dedotta in giudizio - che vede sulla medesima
linea difensiva anche l’ aggiudicataria ed, in proprio,
il legale rappresentante, Ing. Mura - deve essere risolto
in senso conforme a quanto statuito nella sentenza appellata.
Si tratta di accertare se il principio affermato nell’art.
17, comma 9, della legge c.d. Merloni (L. n. 109 del 1994)
- che vieta la partecipazione del progettista all’appalto
avente ad oggetto l’affidamento dell’esecuzione
dell’opera pubblica - sia espressione di una regola
di carattere generale, suscettibile di applicazione nel
caso in esame, avente ad oggetto l’affidamento della
progettazione esecutiva e della direzione tecnica dell’intervento
4.1.A.1. “ripopolare il territorio – Progetto
di marketing territoriale dell’Alto Oristanese per
l’attrazione di nuovi residenti”, nell’ambito
del Piano di sviluppo locale, sulla cui base il GAL ha conseguito
l’assegnazione di una quota delle risorse assegnate
per l’attuazione del Programma d’iniziativa
comunitaria Leoder plus – Sardegna in tema di sviluppo
rurale.
Il professionista e lo Studio professionale aggiudicatario,
che hanno proposto congiuntamente il primo degli appelli
in esame, deducano l’errore in cui sarebbe in corso
il giudice di primo grado:
- nel non avvedersi, innanzitutto, che le norme che espressamente
escludono dalla partecipazione alla gara il progettista
(tanto in tema di lavori pubblici che in tema di pubblici
servizi), attengono alla fase della realizzazione e non
anche a quello della progettazione esecutiva e della direzione
dei lavori che, anzi, nella previsione normativa è
addirittura preferibile che siano prioritariamente affidati
all’autore della progettazione definitiva;
- nell’avere desunto principi di carattere generale
da una norma di settore, non suscettibile di applicazione
analogica;
- nel non aver considerato altresì che il bando di
gara (non impugnato) non conteneva alcuna clausola che inibisse
la partecipazione ai redattori del programma, cosicché,
anche a mente dell’art. 23, comma 4, ultima parte,
del D.Lgs. n. 157 del 1995, la partecipazione alla gara
dello Studio associato di cui si discute, non poteva essere
preclusa.
A sua volta, la società consortile deduce l’inapplicabilità
del citato art. 17, comma 9, L. n. 109 del 1994.
3. Per la definizione della questione, bisogna innanzitutto
intendersi sul significato di “progettazione esecutiva”,
cui si intitola, fra l’altro, il bando della gara
in contestazione.
Invero, come chiarito dall’attuale appellato, il Piano
di sviluppo locale alla cui redazione ha partecipato l’Ing.
Mura, in qualità di coordinatore e sulla cui base
il GAL ha conseguito i finanziamenti comunitari, è
uno strumento di carattere generale che ha individuato misure
e piani di azione per la crescita economica, sociale ed
imprenditoriale della zona in cui il Gal stesso è
chiamato ad operare: per il raggiungimento degli obiettivi,
in vista dello sviluppo del territorio, il piano ha previsto,
fra l’altro, che dovesse essere elaborato un progetto
di marketing territoriale che avesse le caratteristiche
indicate nella misura 1.4.a.1.
Oggetto della procedura di cui si tratta non è, dunque,
la redazione del progetto esecutivo in senso tecnico, bensì
un intervento concreto (di cui è anche parte l’elaborazione
di un progetto di marketing territoriale avente determinate
caratteristiche), costituente, esso stesso, momento attuativo
di una strategia pilota, nel cui ambito, l’ing. Mura
ha partecipato a fissare e definire le linee fondamentali.
Che l’incarico. di progettazione costituisca misura
attuativa e non mera progettazione esecutiva del programma,
risulta chiaramente dalla descrizione dell’intervento,
nonché da “finalità ed obiettivi”
indicati espressamente nel bando.
L’oggetto della gara è complesso e comprende
“la presentazione di una proposta metodologica
per l’assegnazione di uno studio di ricognizione sul
mercato di riferimento”, cui accedono il “progetto
esecutivo” e “la direzione dei lavori”:
esula, dunque, dal presente giudizio la problematica afferente
alla possibile convergenza, nel medesimo soggetto, della
“progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva,
nonché la direzione dei lavori” (come obiettato
nell’appello dell’Ing. Mura, in proprio e nella
qualità).
4. Ciò premesso, è fuori discussione l’obbligo,
della stazione appaltante, di rispettare i principi di ordine
generale, a tutela della par condicio dei concorrenti.
Ciò risulta per tabulas dal ruolo rivestito dai GAL
nell’ambito del Programma di iniziativa comunitaria
Leader plus- Sardegna, per l’obbligo che agli stessi
fa carico di procedere alla scelta dei contraenti nel rispetto
dei principi dell’evidenza pubblica ai sensi della
normativa nazionale e comunitaria.
Il giudice di primo grado ha desunto dall’art. 17,
comma 9, della legge n 109 del 1994, un principio di carattere
generale in forza del quale è viziato in radice,
per violazione della par condicio, la partecipazione alla
gara dello studio professionale al quale è associato
l’Ing. Mura (legale rappresentante e indicato nell’offerta
come capo progetto), già coautore del Piano di sviluppo
locale, approvato e finanziato dalla Regione Sardegna nell’ambito
del programma di iniziativa comunitaria di cui si è
detto.
La deduzione deve essere condivisa, ribaltando però
il ragionamento. La parità di trattamento dei concorrenti
è principio indefettibile di ordine generale, che
ha come punto di partenza l’estraneità dei
concorrenti alla strategie programmatiche dei soggetti che
indicono la gara.
La regola normativa individuata dal giudice di primo grado
costituisce corollario di detto principio e sua codificazione,
con riferimento ad un aspetto particolare del dinamico e
complesso procedimento attraverso cui si perviene, per successive
tappe, alla realizzazione delle opere pubbliche.
Alla generalità del principio non osta la sua enunciazione
in ipotesi tipiche, giacché esso è immanente
al sistema generale della scelta dei contraenti da svolgersi
con le garanzie dell’evidenza pubblica.
La tipizzazione delle differente ipotesi non indica altro
che una particolare attenzione del legislatore a fenomeni
che più degli altri possono dare luogo alla distorsiva
partecipazione alla gara in posizione di vantaggio, a causa
della ordinaria partecipazione di soggetti esterni a momenti
di formazione progressiva delle linee strategiche della
stazione appaltante.
Non a caso, ad esempio, nel sistema di “project
financing”, in cui propriamente e specificamente
il terzo si inserisce, con la proposta di finanziamento,
nell’ambito delle strategie dell’Amministrazione,
il proponente è tagliato fuori dalla procedura concorsuale
in senso stretto (art. 37-quater, lett, a), potendo
aspirare all’aggiudicazione soltanto nella fase successiva,
della procedura negoziata prevista alla lett. b) dello stesso
articolo.
Una regola generale di incompatibilità (per il soggetto
che ha concorso a definire le linee programmatiche della
stazione appaltante, a partecipare al concorso indetto per
dare concreta attuazione al programma) deve essere quindi
desunta direttamente dalla operatività – in
tutte le gare ad evidenza pubblica - del principio in sé,
per la considerazione che la “parità”
finisce con l’essere esclusa in radice allorché
uno dei concorrenti abbia partecipato al momento di fissazione
degli obiettivi da perseguire attraverso la gara.
Pur non essendovi, infatti, immedesimazione fra stazione
appaltante ed esperto (che ha partecipato alla redazione
del programma che ha conseguito il finanziamento) viene
a crearsi certamente una contiguità che, nella gara
intesa alla attuazione del programma o di una sua parte,
pone l’esperto, in partenza, in una posizione diseguale,
rispetto alla generalità dei concorrenti.
In ciò, dunque, risiede l’incompatibilità
denunciata dal ricorrente e riconosciuta dal giudice di
primo grado, che non richiede di essere espressamente enunciata
nel bando, essendo nella conoscenza e percezione, sia dell’esperto,
sia della stazione appaltante, la disuguaglianza di partenza,
da cui muovono le posizioni rispettivamente, di chi ha formulato
il programma e chi invece concorre per la sua attuazione,
essendone rimasto totalmente estraneo.
I due appelli, dunque, devono essere respinti, sul punto.
5. Residuano eccezioni e rilievi della stazione appaltante
che attengono ad eventi successivi non dedotti nel primo
grado del giudizio e che, stando alle eccezioni di parte
appellata, sarebbero inammissibili sulla base dell’art.
345 c.p.c.
Ritiene la Sezione che non vi sia interesse del GAL MBS
alla decisone di aspetti che rimetterebbero in gioco la
legittimità dell’intero impianto procedimentale
per vizio della composizione della commissione giudicatrice
–dedotto dal ricorrente in primo grado ed assorbito
nella sentenza appellata - dovuto alla partecipazione del
Sig. Ghisti, investito di funzioni politiche presso uno
degli enti partecipanti al GAL (sul cui la Sezione si è
pronunciata in sede cautelare).
6. In definitiva gli appelli principali devono essere riuniti
e respinti; le spese del giudizio, che si liquidano in dispositivo,
devono essere poste a carico degli appellanti in solido
ed in favore dell’appellato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta,
definitivamente pronunciando, confermata la riunione degli
appelli in epigrafe, li respinge;
Condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese
del giudizio di appello, in favore della Soc. n. c. Sardinian
Way di Tiziana Tirelli & C, liquidandoli in complessivi
€ 6.000,00;
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del
17 Ottobre 2006 con l’intervento dei Sigg.ri:
Raffaele IANNOTTA PRESIDENTE
Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI est. CONSIGLIERE
Cesare LAMBERTI CONSIGLIERE
Marco LIPARI CONSIGLIERE
Marzio BRANCA CONSIGLIERE
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