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| n.3-2007 - © copyright |
CONSIGLIO
DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 19 marzo 2007 n. 1306
Pres. Iannotta – Est. Millemaggi
Cogliani
Provincia di Macerata (Avv. M. Ortenzi) c. Comunità
Montana Alte Valli di Potenza e dell’Esino –
zona h- (n.c.) Ministero delle Infrastrutture, ANAS S.p.a.
(Avv. Stato) |
Silenzio-rifiuto – In tema di finanziamento di opera pubblica – Obbligo di provvedere – Accertamento – Limiti. |
La collocazione delle risorse finanziarie da parte di un Ente locale consegue a scelte ampiamente discrezionali, costituenti espressione dell’autonomia propria ed ordinamentale, che, secondo corrette regole di finanza pubblica richiedono previa programmazione e definizione delle priorità, debitamente deliberate dagli organi titolari delle relative potestà; pertanto, fintanto che linee programmatiche e priorità non siano state fissate dall’Ente, non è ipotizzabile che sussistano posizioni differenziate suscettibili di tutela neanche sotto il profilo della declaratoria dell’obbligo di provvedere, mediante lo strumento processuale dell’art. 21 bis della legge n. 1034 del 1971, il cui tiro (squisitamente formale, nella stesura originaria) è stato recentemente corretto dal comma 5 dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, come innovato dal comma 6 bis del D.L. n. 35 del 2005, nel testo modificato dalla legge di conversione n. n. 80 del 2005. |
N.
1306/07 REG.DEC.
N. 5642 REG.RIC.
ANNO 2006
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 5642 del 2006, proposto
dalla
PROVINCIA di MACERATA, in persona del Presidente in
carica, rappresentata e difesa dall’Avv. Massimo Ortenzi,
con domicilio eletto in Roma, via del Vignola n. 5, presso
l’Avv. Livia Ranuzzi
contro
la COMUNITA’ MONTANA ALTE VALLI DI POTENZA
E DELL’ESINO – ZONA H – n.c.
e nei confronti di
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE ed A.N.A.S. – Ente
Nazionale per le strade – ciascuno in
persona del legale rappresentante in carica, rappresentati
e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso
cui sono, per legge, domiciliati, in Roma, via dei Portoghesi
n. 12;
nonché delle
- REGIONI MARCHE ed UMBRIA, ciascuna in persona
del legale rappresentante in carica, non costituite;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale
delle Mrche, n. 80/06 del 17 marzo 2006, in tema di silenzio-rifiuto;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle
infrastrutture e dell’A.N.A.S.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del 17 ottobre 2006,
il Consigliere Chiarenza Millemaggi Cogliani; uditi, altresì,
gli Avv.ti Crisostomi in sostituzione dell’Avv. Ortenzi,
per la Provincia appellante e l’Avv. dello Stato Giacobbe,
per le Amministrazioni appellate, costituite in giudizio;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1. La Provincia di Macerata impugna la sentenza del
Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, con la
quale è stata dichiarata obbligata, unitamente alla
Regione Marche, ed all’A.N.A.S. s.p.a., per quanto
di ragione, a provvedere sull’istanza della Comunità
Montana Alte Valli del Potenza e dell’Esino –
Zona H - ed è stata condannata, in solido con la
Regione Marche, al pagamento delle spese del giudizio in
favore della richiedente, in esito al procedimento ex art.
21 bis della Legge n. 1034 del 1971, istaurato dall’anzidetta
Comunità, nei confronti degli Enti di cui sopra,
con riferimento alle richieste portate nell’istanza
della ricorrente in data 26-27.2.2002, ribadite nella rituale
diffida successivamente notificata in data 12-16.2.2004,
con le quali si domandava che l’opera pubblica –
consistente nel completamento della S.S. 361 “Septempedana”
– Traforo del Cornello – tratto funzionale della
S.S. n.361 di rilievo interregionale dal Km. 91+750 in località
Poggio Sorifa allo svincolo “Flaminia Nuova”
in località Poggio Parrano di Nocera Umbra, I lotto
– 1° stralcio tra le progressive 0+000 e 1+704,
II lotto – 1° stralcio tra le progressive da 6+085,65
a 76+889,83, II lotto – 2° stralcio tra le progressive
da 1+704 a 6+085,65, così come risultante dai progetti
esecutivi – venisse inclusa nell’elenco delle
opere finanziabili, senza ulteriore indugio, da parte di
ognuno degli Enti intimati e citati in giudizio.
Sostiene l’appellante che la sentenza di primo grado
sarebbe viziata per violazione ed erronea applicazione del
decreto legislativo n. 112 del 1992 (artt. 7, 99 e 101),
della legge regionale n. 10 del 1999 (artt. 57 e 58), del
D.P.C.M. 21 febbraio 2000 e 12 ottobre 2000, nonché
per mancata valutazione di elementi fattuali e documentali,
in quanto:
a) l’affermazione secondo cui l’obbligo di provvedere
in capo alla Provincia deriverebbe dalla acquisita titolarità,
da parte dell’Ente locale, della proprietà
demaniale della ex SS 361 e quindi delle funzioni e delle
potestà ad essa inerenti ex artt. 99 e 101 D.Lgs.
n. 112/1998, non terrebbe conto della circostanza che, secondo
quanto risulta dal verbale del 2 ottobre 2001, il trasferimento
non riguarderebbe il tratto della SS 361 interessato dalla
costruzione del Traforo del Cornello, lotto 1°, dalla
progressiva 0+000 alla progressiva 1+704, in quanto, all’atto
della consegna da parte dell’A.N.A.S. il rappresentante
della Provincia – sul rilievo che il segmento compreso
nelle progressive suddette (variante del tratto di strada
oggetto di trasferimento) non risultava incluso nell’elenco
delle strade di cui al D.P.C.M. 21 febbraio 2000 e non era
mai stato classificato come strada – ha rifiutato
la presa in consegna, cosicché il rappresentante
del Demanio, nelle more della definizione dell’incidente
sollevato dalla Provincia, aveva lasciato il suddetto traforo,
provvisoriamente, in consegna all’A.N.A.S.; ne conseguirebbe
che, sulla base della stessa normativa dalla quale il giudice
di primo grado ha tratto il proprio convincimento, risulterebbe
(al contrario) che, allo stato, la Provincia di Macerata
non avrebbe alcun obbligo di provvedere in ordine alla specifica
richiesta della richiedente di inserire l’opera pubblica
in questione nella categoria di quelle immediatamente finanziabili,
trattandosi di opera relativa a tratto stradale ad essa
non trasferito;
b) subordinatamente - anche a volere ritenere che l’incidente
sollevato in sede di consegna da parte della Provincia,
sarebbe privo di conseguenze, ai fini della titolarità
della strada - egualmente non potrebbe fare carico alla
Provincia l’obbligo di inserimento dell’opera
nella categoria di quelle finanziabili, inerendo il finanziamento
alle funzioni di programmazione e di realizzazione del traforo
che farebbero capo alla Regione e non anche alla Provincia
di Macerata, in base all’art. 57 della legge della
Regione Marche n. 10 del 1999, in forza del quale rimangono
riservate alla Regione le funzioni concernenti “la
programmazione ed il coordinamento della rete viaria”,
ed all’art. 58 della stessa legge, che affida alle
Province, in tale ambito, funzioni amministrative concernenti:
“a) la gestione delle strade e autostrade, già
appartenenti al demanio statale, trasferite alla Regione”,
nonché “c) la progettazione, l’esecuzione,
manutenzione e gestione delle strade di interesse regionale”;
c) per di più l’opera di cui si tratta sarebbe
di interesse e rilievo interregionale (interessando sia
la Regione Marche, sia la Regione Umbria), cosicché
si renderebbe necessario procedere con accordi di programma
tra le Regioni interessate, e neanche in minima parte potrebbe
configurarsi l’obbligo della Provincia di Macerata
(la quale non ha mai partecipato ad accordi o Conferenze
dei servizi, né ha sottoscritto alcun impegno ad
effettuare l’opera di cui si controverte) di provvedere
su una istanza, che inerisce non già alla ereditata
gestione del segmento stradale, bensì alla programmazione
ed al finanziamento dell’intervento;
d) in via ulteriormente gradata, il giudice di primo grado
avrebbe dovuto dichiarare improcedibile il ricorso nei confronti
della attuale appellante, avendo in ogni caso la Provincia
risposto con nota n. 36670/04 del 13 maggio 2004, a firma
del Dirigente del IX Settore Viabilità; la nota in
questione avrebbe fatto venir meno il comportamento inerte
in corso di causa (ma prima che la stessa venisse trattenuta
in decisione) sicché del tutto erroneamente ed illegittimamente
ne sarebbe stato disconosciuta la natura provvedimentale
e l’autonoma impugnabilità, in violazione dell’art.
21 bis della legge n. 1034 del 1971.
Conclude l’appellante per la riforma della sentenza
appellata nel senso della reiezione del ricorso, nei limiti
dell’interesse della Provincia, ovvero della sua originaria
inammissibilità o, in via ulteriormente gradata della
sua improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse,
con vittoria di spese del giudizio.
Si sono costituite in giudizio la Regione e l’A.N.A.S.;
è invece rimasta assente la ricorrente in primo grado.
La causa è stata chiamata alla camera di consiglio
del 17 ottobre 2006 e trattenuta in decisione.
2.1. La controversia muove dunque dall’atto di diffida
con il quale la Comunità Montana in questione ha
formalmente intimato all’A.N.A.S., alla Regione Marche
ed alla Provincia di Macerata di includere, nell’elenco
delle opere finanziabili senza ulteriore indugio da tutti
e tre gli Enti, entro il termine di trenta giorni dalla
notifica della diffida, il completamento dell’opera
afferente all’ammodernamento della S.S. 361 “Septempedana”
secondo la progettazione preliminare (tratto Torre del Parco
di Castelraimondo – Nocera Umbra) e, più specificatamente,
secondo la progettazione esecutiva del “lotto funzionale
del traforo del Cornello da Poggio Sorifa (Dm.91+750) a
Ponte Parrano di Nocera Umbra (allaccio sulla Flaminia Nuova)”;
Il progetto esecutivo dell’opera in questione, (in
parte) favorevolmente esaminato dal Consiglio di Amministrazione
dell’A.N.A.S. con voto n.873 dell’11.10.1990,
è stralcio di più complessa progettazione
comprendente due lotti, il primo dei quali era stato finanziato
attraverso il Piano triennale A.N.A.S. 1985/1987, era stato
appaltato in data 5.2.1993 per l’importo complessivo
di L.20.000.000.000 (venti miliardi), a fronte di un costo
complessivo, all’epoca, di L.83.000.000.000 (ottantatre
miliardi) ma, ancora alla data del 31.01.2001, non era stato
completato per problemi insorti con la ditta appaltatrice.
Del secondo lotto, a sua volta suddiviso in due stralci,
il primo stralcio (“svincolo Flaminia Nuova –
Flaminia Vecchia – S.S. 3”) era stato finanziato
con i fondi A.N.A.S. - Regione Umbria per l’importo
di circa L. 14.000.000.000 (quattordici miliardi) mentre
era ancora in attesa di finanziamento, per un costo di circa
L. 80.000.000.000 (ottanta miliardi) il secondo stralcio,
comprendente il tratto residuo intermedio tra lo svincolo
ed il primo lotto in appalto.
Il progetto esecutivo relativo al 2° lotto, primo stralcio
era stato inviato in stesura preliminare dalla ricorrente
Comunità Montana ai compartimenti A.N.A.S. di Ancona
e di Perugia in data 1.6.2000; in data 30.10.2000 il Compartimento
A.N.A.S. di Perugia aveva espresso parere favorevole sull’elaborato.
Il progetto esecutivo relativo al 2° lotto, secondo
stralcio, 1ª parte “Completamento del Traforo
del Cornello” era stato consegnato in data 31.1.2001
sia al Compartimento A.N.A.S. di Ancona sia alla Direzione
Generale di Roma.
La controversia si incentra, in particolare, sul finanziamento
relativo al completamento della procedura esecutiva per
il secondo lotto – primo e secondo stralcio –
della strada statale 361 Septempedana traforo del Cornello,
tratto funzionale di rilievo interregionale dal Km. 91+750
in località Poggio Sorifa allo svincolo Flaminia
nuova in località Poggio Parrano di Nocera Umbra.
La Comunità montana ha dapprima avanzato formale
richiesta di avvio del procedimento di aggiornamento e/o
revisione dell’Intesa istituzionale di programma tra
il Governo della Repubblica e la Regione Marche (intesa
pubblicata nel supplemento n.11 al B.U.R. n.59 del 4.6.1999),
onde includere l’opera pubblica de qua nelle previsioni
dell’art.5, comma II dell’Intesa stessa e/o
tra le opere riguardanti le infrastrutture viarie da finanziarsi,
indicate nella tabella B al punto b.3 dell’intesa.
2.2. Lo stato di parziale realizzazione dell’intervento
(finanziamento del primo lotto nel piano triennale ANAS
1985/1987, appalto dei relativi lavori per un importo di
venti miliardi in data 5.2.1993, anche se non ancora ultimati
per problemi connessi con la ditta appaltatrice) e l’esistenza
di un progetto esecutivo sia per il 1° che per il 2°
stralcio, debitamente approvato dall’ANAS e confortato
dai pareri delle Amministrazioni coinvolte – fra cui
peraltro, non si rinviene la Provincia di Macerata - e dall’autorizzazione
del Ministero dei LL.PP., ha indotto il giudice di primo
grado a riconoscere la sussistenza di una posizione differenziata
e giuridicamente protetta della Comunità Montana
Alte Valli del Potenza e dell’Esino – che aveva
promosso la realizzazione dell’opera, accollandosene
il costo della progettazione preliminare ed, in parte, di
quella esecutiva del secondo lotto e che avrebbe grandemente
profittato della migliorata viabilità nel tratto
appenninico di raccordo con l’Umbria – sicuramente
meritevole di essere presa in considerazione dagli Enti
astrattamente coinvolti nel finanziamento, cui si correla
l’obbligo “di adeguatamente e concretamente
provvedere in ordine all’esaudimento della pretesa
stessa”.
Sia pure con la precisazione che l’obbligo in questione
rimane circoscritto “alla doverosità, da
parte degli Enti idonei a sovvenzionare i lavori, di esaminare
a fondo la richiesta di finanziamento, vagliando la concreta
possibilità di reperire le risorse necessarie e di
destinarle al compimento dell’opera in ragione della
complessiva situazione economica dell’Ente, della
consistenza attuale e/o prevista dei fondi disponibili,
delle priorità delle spese da impegnare e, in definitiva,
della compatibilità economico-finanziaria dell’investimento”
il giudice di primo grado ha poi identificato i soggetti
giuridicamente tenuti all’assolvimento dell’obbligo,
individuandoli:
- a) nella Regione Marche, in quanto:
- ente già coinvolto a vario titolo – allorché
la gestione della S.S. 361 “Septempedana” ancora
competeva all’A.N.A.S. – nei procedimenti diretti
al finanziamento ed alla realizzazione delle opere di ammodernamento
viario di cui si controverte, sulla base dell’intesa
istituzionale di programma tra la Regione Marche ed il Governo,
sottoscritta il 7 maggio 1999, con relativo Piano finanziario
dell’Accordo di Programma Quadro per la viabilità;
dell’accordo di programma quadro per la ricostruzione
post-terremoto, sottoscritto pure il 7 maggio 1999 e relativi
documenti finanziari; della partecipazione alla Conferenza
dei servizi svoltasi il 7 settembre 1998 per l’esame
del progetto relativo a “S.S. n.361 Septempedana Traforo
del Cornello – Tratto funzionale della S.S. 361 di
rilievo interregionale dal Km. 91+750 in località
Poggio Sorifa del Comune di Fiuminata (MC) allo svincolo
“Flaminia Nuova” in località Poggio Parrano
di Nocera Umbra (P.G.)”, conclusosi con il perfezionamento
dell’intesa dei soggetti partecipanti e con il provvedimento
ministeriale autorizzativo delle relative opere, emesso
il 10.11.1999; ed, infine, dei successivi atti promananti
dalla Regione in ordine alla possibilità di reperire
finanziamenti in programmi stralcio o altro;
- ente cui gli atti applicativi degli artt.99 e 101 del
D.Leg.vo n.112/1998 (D.P.C.M. 12.10.2000; D.P.C.M. 13.11.2000;
tutti i successivi provvedimenti governativi e ministeriali
di assegnazione delle risorse finanziarie per la viabilità
delle strade trasferite) hanno attribuito fondi diretti
a sostenere (anche) interventi e/o opere di ammodernamento
e/o straordinarie, tenuto conto delle priorità e
dello stato di progettazione esecutiva ormai definito ed
approvato;
- ente a cui l’art.57 della L.R. n.10/1999 ha assegnato
compiti di programmazione e di coordinamento della rete
viaria regionale;
b) nella Provincia di Macerata, in quanto ente diretto titolare
di funzioni di gestione della ex S.S. 361, “già
appartenente al demanio statale” e “trasferita
alla Regione” (art.58, lettera a della L.R. n.10/1999),
nonché, comunque, di quelle di progettazione, esecuzione,
manutenzione e gestione delle strade di interesse regionale
(art.58, lettera C della L.R. n.10/1999).
c) nell’ A.N.A.S. (già Azienda Nazionale Autonoma
per le Strade; poi Ente nazionale per le strade ex D.Leg.vo
26.2.1994, n.143; quindi A.N.A.S. s.p.a. ex D.L. n. 138/2002,
convertito in L. n. 178/2002), infine, soltanto limitatamente
all’aspetto che si riferisce agli specifici obblighi
dallo stesso A.N.A.S. assunti nei riguardi della ricorrente
Comunità Montana attraverso la convenzione per l’intervento
di coofinanziamento della progettazione esecutiva riguardante
il 2° lotto di completamento del tratto funzionale del
Passo del Cornello della S.S. 361.
2.3. Le conclusioni alle quali é pervenuto il giudice
di primo grado, circa l’obbligo della Provincia di
Macerata (su cui, esclusivamente, si incentra il presente
giudizio di appello) di provvedere sull’istanza di
finanziamento della Comunità attrice non appare corretto
alla luce della stessa ricostruzione fattuale e normativa
posta alla base del convincimento espresso in sentenza.
La mera consegna alla Provincia di Macerata della parte
di SS 361 interessante il territorio dell’Ente, da
parte dell’Agenzia del demanio, non é sufficiente
a definire l’obbligo dell’Ente locale di provvedere
anche in ordine al finanziamento del completamento dell’intervento,
costituente variante della strada statale in questione,
non ancora realizzato e definito dal punto di vista viario.
A parte la considerazione che la Provincia di Macerata non
é stata mai coinvolta nelle intese intercorse fra
Stato e Regione Marche, in ordine all’ammodernamento
della strada statale n. 361, e comunque in nessuno dei procedimenti
e sub-procedimenti interessanti il tratto denominato “Septempedana”
– traforo del Cornello, assume rilievo, nel presente
giudizio, la circostanza (sfuggita, a quanto pare, al giudice
di primo grado) che il segmento riguardante la costruzione
del Traforo in questione é stato stralciato dalla
consegna effettuata all’Ente con verbale del 3 giugno
2004, in quanto, sulla base delle rimostranze del rappresentante
della Provincia (che ne ha rifiutato la consegna, sulla
considerazione della mancata inclusione del traforo nell’elenco
delle strade statali di cui al D.P.C.M. 21 febbraio 2000
ed al sua non classificazione come strada), il rappresentante
dell’Agenzia del Demanio “nelle more di una
definizione di quanto sopra” ha lasciato provvisoriamente
in consegna dell’ANAS il suddetto traforo.
E’ dunque dimostrato, per tabulas, che, con il mancato
trasferimento della variante viaria, é mancato anche
quello delle “risorse” ovvero dei mezzi
finanziari necessari all’esercizio delle funzioni
di cui agli artt. 99 e 102 del decreto legislativo 31 marzo
1998 n. 112.
Deve dunque essere escluso che l’obbligo di provvedere
sul finanziamento dell’intervento possa farsi discendere,
immediatamente, dalla consegna della strada statale, ma
esso non può essere neppure desunto dalla legge regionale
n. 10 del 1999, che assegna alla Provincia compiti di gestione
delle strade ed autostrade “già appartenenti
al demanio statale, trasferiti alle Regioni” (art.
58, lett. a), e di progettazione, esecuzione, manutenzione
e gestione delle strade di interesse regionale (art. 58,
lett.c), ma non anche la programmazione ed il coordinamento
della rete viaria (di competenza della Regione ex art.57),
tanto meno se di interesse interregionale (come espressamente
definito, dalla stessa ricorrente in primo grado, l’intervento
per il quale si richiede il finanziamento).
Ed invero, attribuzioni ed obblighi della Provincia di Macerata
con riferimento ai tratti viari alla stessa trasferiti e
consegnati, sulla base del decreto legislativo n. 112/1998,
non possono prescindere né dal trasferimento delle
risorse, né dalla programmazione regionale, come
é del resto confermato, a posteriori, dalla deliberazione
del Consiglio regionale 20 giugno 2006 n. 19 (pubblicato
nel B.U. della Regione Marche 6 luglio 2006 n. 69), con
la quale é stata, alfine, individuata la rete viaria
di interesse regionale e sono stati stabiliti i criteri
per l’assegnazione alle Provincie dei fondi di investimento
trasferiti dallo Stato alla Regione ai sensi del D.Lgs.
n. 112/1998, citato, previa definizione, da parte della
Giunta regionale (deliberazione n. 495 dell’8 aprile
2003) “delle prime linee programmatiche e dei criteri
di priorità per la formazione del programma attuativo
2001/2003 delle infrastrutture viarie in attuazione del
D.Lgs. n. 112/1998”.
2.4. Tutto ciò premesso, si osserva, in linea di
principio, che la collocazione delle risorse finanziarie
da parte dell’Ente locale consegue a scelte ampiamente
discrezionali, costituenti espressione dell’autonomia
propria ed ordinamentale, che, secondo corrette regole di
finanza pubblica richiedono previa programmazione e definizione
delle priorità, debitamente deliberate dagli organi
titolari delle relative potestà.
Fintanto che linee programmatiche e priorità non
siano state fissate dall’Ente, non è ipotizzabile
che sussistano posizioni differenziate suscettibili di tutela
neanche sotto il profilo della declaratoria dell’obbligo
di provvedere, mediante lo strumento processuale dell’art.
21 bis della legge n. 1034 del 1971, il cui tiro
(squisitamente formale, nella stesura originaria) è
stato recentemente corretto dal comma 5 dell’art.
2 della legge n. 241 del 1990, come innovato dal comma 6
bis del D.L. n. 35 del 2005, nel testo modificato
dalla legge di conversione n. n. 80 del 2005.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi nel caso in cui
l’opera pubblica della quale è chiesto il finanziamento
risulti inserita in risorse di investimento già qualificate
da differente amministrazione, allorché l’opera
– come nella specie - inerisca ad un bene pubblico
“ereditato”, nella sua fisica ed effettiva
consistenza, da altro soggetto pubblico, senza che, contestualmente,
risultino anche trasferiti allo stesso soggetto risorse
e mezzi di investimento con vincolo di destinazione al programma
già definito dalla differente amministrazione.
Nel caso in esame, l’estraneità della Provincia
appellante alla programmazione dell’opera ed alle
conferenze che ne sono conseguite, accompagnata dalla mancata
consegna fisica della variante in corso di realizzazione
e dei mezzi finanziari necessari al suo completamento, in
assenza, fra l’altro, di un programma regionale relativo
al sistema viario trasferito dallo Stato alla Regione Marche,
in cui fossero definite puntualmente la rete viaria di interesse
regionale, con l’affidamento formale della gestione
dei singoli tratti a ciascuna delle Province e la contestuale
determinazione delle percentuali di riparto dei fondi di
investimento trasferiti dallo Stato alla Regione Marche
ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (deliberata
dal consiglio regionale soltanto in data 20 giugno 2006
con la citata deliberazione n. 19 pubblicato nel B.U. n.69
del 6 luglio 2006), devono fare escludere che, al tempo
della richiesta e della successiva diffida, nonché
dell’azione proposta dalla Comunità, sussistesse
ancora finanche la legittimazione passiva della Provincia
di Macerata, in ordine alla pretesa di finanziamento avanzata
dalla ricorrente in primo grado e che potesse, dunque, configurarsi,
in capo al medesimo Ente, l’obbligo di provvedere.
Indipendentemente, dunque dalla pertinenza o meno delle
ragioni poste a sostegno del diniego espresso dal dirigente
provinciale in corso di causa (che, secondo la prospettazione
subordinata dell’appellante, avrebbe dovuto suggerire
al giudice di primo grado la declaratoria di improcedibilità
per sopravvenuto difetto di interesse), la sentenza impugnata
è erronea e viziata, nella parte in cui pone a carico
dell’attuale appellante l’obbligo di provvedere.
3. In conclusione l’appello deve essere accolto, e
la sentenza impugnata deve essere riformata, nei limiti
dell’interesse dedotto in giudizio, respingendosi
il ricorso di primo grado nei confronti della Provincia
appellante, per insussistenza dell’obbligo di provvedere
sulla domanda dell’interessata.
Le spese dei due gradi del giudizio – stante la complessità
della e novità della questione - devono essere interamente
compensate fra Provincia appellante e tutte le altre parti.
P.
Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),
definitivamente pronunciando, accoglie l’appello e,
per l’effetto, in parziale riforma della sentenza
appellata, respinge, limitatamente alla domanda formulata
nei confronti della Provincia di Macerata, il ricorso avverso
il silenzio-rifiuto, proposto in primo grado dalla Comunità
montana in epigrafe;
Compensa interamente fra la Provincia di Macerata e tutte
le altre parti le spese dei due gradi del giudizio;
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 17 ottobre 2006,
dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V) riunito in camera
di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:
Raffaele IANNOTTA PRESIDENTE
Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI est. CONSIGLIERE
Cesare LAMBERTI CONSIGLIERE
Marco LIPARI CONSIGLIERE
Marzio BRANCA CONSIGLIERE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/03/2007
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