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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 14 marzo 2007 n. 1233
Pres. Elefante, est. Millemaggi Cogliani


Giurisdizione e competenza - Pubblico Impiego – Assunzioni – Controversie sulla legittimità della graduatoria concorsuale – Giurisdizione del giudice ordinario - Sussiste

A norma dell'articolo 68 del D.Lgs. n. 29/93 e successive modifiche, sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro e il conferimento o la revoca di incarichi dirigenziali, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti, mentre continuano a rientrare nella giurisdizione del giudice amministrativo soltanto le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Pertanto anche le controversie concernenti la legittimità dell’assunzione al lavoro, fondate su vizi della graduatoria concorsuale, rientrano nell'ambito della giurisdizione del giudice ordinario.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 1233/07 REG.DEC.
N. 9147 REG.RIC.
ANNO 2005

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

sul ricorso in appello n. 9147 del 2005, proposto dal

 

Sig. Francesco DI FILIPPO, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulio Cerceo, Diego De Carolis ed Alessandro Pallottino, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Oslavia n. 12;

 

contro

 

la Signora Francesca IEZZI, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Franco Gaetano Scoca, Angelo Colagrande e Roberto Colagrande, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via G. Paisiello n. 55

 

e nei confronti

 

dell’Azienda di promozione turistica regionale – A.P.T.R. – non costituita;

 

per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara , n. 571/2005, del 17 ottobre 2005;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Signora Francesca Iezzi
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 14 novembre 2006, il Consigliere Chiarenza Millemaggi Cogliani; uditi, altresì, gli Avvocati Alessandro Pallottino, Giulio Cerceo e Roberto Colagrande;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

F A T T O

 

Con sentenza n. 571/2005 la Sezione di Pescara del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo, ha accolto il ricorso proposto dalla Signora Francesca Iezzi – che ha partecipato, collocandosi al secondo posto in graduatoria, al concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di Dirigente da destinare al Servizio Informazione ed Accoglienza turistica – per l’annullamento della determinazione del direttore generale dell’Azienda n. 80 del 22 marzo 2005, attuativa della deliberazione n. 81 del Consiglio di amministrazione dell’Azienda medesima con la quale si é deliberato di procedere all’assunzione del primo classificato, dott. Francesco De Filippo e, con esse, della deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 23/2003 del 30 giugno 2003 di approvazione della graduatoria del concorso pubblico di cui si tratta.
Il giudice di primo grado, pronunciandosi immediatamente, nel merito, a seguito dell’udienza fissata in camera di consiglio per la trattazione dell’udienza cautelare, ha ritenuto fondato il ricorso sulla base delle censure rivolte avverso l’ammissione del controinteressato al concorso, idonee a riflettersi, con effetti invalidanti, sull’atto di approvazione delle graduatoria e di nomina del vincitore nel posto messo a concorso, con ciò ritenendo di dover superare le eccezioni pregiudiziali dei resistenti in primo grado, sia in ordine al difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in tema di provvedimenti di immissione in servizio, sia relative alla tardività dell’impugnazione della graduatoria, in assenza di comunicazione di avviso della pubblicazione della graduatoria, della cui piena conoscenza da parte della ricorrente non si sono fatti carico i resistenti.

 

2. Avverso l’anzidetta sentenza propone appello il controinteressato, deducendo l’erroneità del procedimento logico giuridico che ha condotto il giudice di primo grado ad affermare la propria giurisdizione in luogo di quella del giudice ordinario, e, comunque, l’illegittimità sotto profili vari della reiezione dell’eccezione di tardività dedotta in primo grado, limitatamente alla impugnazione della graduatoria.
In ogni caso, il ricorso di primo grado doveva essere respinto nel merito, con riferimento ai titoli ed ai requisiti di cui il concorrente era in possesso all’atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

 

3. Costituitasi la parte privata appellata per resistere all’impugnazione, la Sezione ha dapprima ordinato la sospensione interinale della esecutività della sentenza e, successivamente (anche sulla base di documentazione integrativa depositata dall’appellata, nella pubblica udienza del 27 ottobre 2006), chiamata la causa alla pubblica udienza del 14 novembre 2006, l’ha trattenuta in decisione.

 

D I R I T T O

 

Nella controversia in esame, prevalente ed assorbente - anche rispetto ai profili di tardività che, ad un primo sommario esame, hanno indotto la Sezione ad accogliere l’istanza cautelare proposta dall’appellante - é il problema della sussistenza, sulla controversia in esame, della giurisdizione del giudice amministrativo, messa in discussione dall’appellante già nel primo grado del giudizio, disatteso dal giudice di primo grado e riproposto, in questa sede, su denuncia dell’errore in cui sarebbe incorso, sul punto, la sentenza appellata.
A norma dell'articolo 68 del D.Lgs. n. 29/93 e successive modifiche, sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro e il conferimento o la revoca di incarichi dirigenziali, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti, mentre continuano a rientrare nella giurisdizione del giudice amministrativo soltanto le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Il giudice di primo grado, pur riconoscendo che i provvedimenti di assunzione all’impiego sono sottratti alla giurisdizione del giudice amministrativo, ha ritenuto di potere, nella specie, ribaltare l’ordine delle attribuzioni giurisdizionali, sulla considerazione che il ricorso non ha proposto censure dirette contro l’atto di assunzione in sé, bensì contro la graduatoria concorsuale, viziata, in origine, dall’ammissione alla procedura del controinteressato, collocatosi al primo posto; da ciò conseguirebbe il vizio della decisione dell’Azienda di assumere il vincitore, inficiata, dunque, dagli effetti riflessi dell’atto illegittimo (graduatoria concorsuale) appartenente alla cognizione del giudice amministrativo.
Siffatta impostazione non può essere condivisa.
La Corte regolatrice della giurisdizione é stata ben chiara nel precisare che, nel sistema di riparto della giurisdizione fra giudice amministrativo e giudice ordinario, delineato dall'art. 68 D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, nel testo sostituito dall'art. 29 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80 e ulteriormente modificato dall'art. 18 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 387, rientrano nell'ambito della giurisdizione del giudice ordinario, per espressa disposizione del citato primo comma dell'art. 68, le controversie relative all'assunzione del lavoratore, ancorché coinvolgano atti amministrativi presupposti, dal momento che il secondo comma dello stesso art. 68 riserva al giudice ordinario le statuizioni sul diritto all'assunzione, con effetti costitutivi del rapporto di lavoro, senza che rilevi, ai fini della giurisdizione, la circostanza che la decisione della controversia coinvolga la verifica dei requisiti per la partecipazione al concorso (cfr. Cass. Sez. Un., 13 luglio 2001, n. 9540).
Nello stesso senso é l’orientamento consolidato del Consiglio di Stato (per tutte, Cons. Stato, Sez.VI, 11 marzo 2004, n. 1250; Sez. V, 13 ottobre 2004 , n. 6650), da cui la Sezione non ha ragione di discostarsi.
L’appello, pertanto, deve essere accolto sulla base di tale prevalente ragione impugnatoria, restando preclusa ogni ulteriore indagine di rito e di merito in ordine alla graduatoria impugnata..
Le spese del giudizio, che si liquidano in dispositivo, devono essere poste a carico della parte privata resistente ed in favore dell’appellante; interamente compensate per quanto concerne l’Azienda non costituita.

 

P. Q. M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, accoglie, secondo quanto precisato in motivazione, l’appello in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara il ricorso di primo grado inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;
Condanna l’appellata Francesca Iezzi, in favore dell’appellante, al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio, che si liquidano in € 4000,00=; compensa interamente quanto all’Azienda non costituita;
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma, addì 14 novembre 2006, dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V) riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:
Agostino ELEFANTE PRESIDENTE
Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI CONSIGLIERE
Paolo BUONVINO CONSIGLIERE
Cesare LAMBERTI CONSIGLIERE
Marzio BRANCA CONSIGLIERE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 14 marzo 2007
(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)



 

 

 
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