REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto da
Telecom Italia s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale mandataria del costituendo r.t.i. con Siemens Informatica s.p.a. ed Essematica s.p.a. rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Filippo Satta. Antonio Lirosi e Filippo Lattanzi ed elettivamente domiciliato in Roma via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 47;
contro
Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione pubblica in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Dario Bottura ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’INPDAP, via di S. Corce in Gerusalemme n. 55;
EUNICS s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. e HEWLETT-PACKARD s.r.l. in persona del legale rappresentante, rappresentate e difese dagli avv.ti Pierluigi Piselli e Claudio De Portu presso cui sono elettivamente domiciliate in Roma, via G. Mercalli n. 13; -intervenienti ad opponendum-
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sede di Roma Sezione III ter n.3797 del 24 maggio 2006.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’INPDAP e delle intervenienti ad opponendum;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 31 ottobre 2006 relatore il Consigliere Luciano Barra Caracciolo.
Uditi l’avv. Lirosi, l’avv. Lattanzi, l’avv. Marinuzzi per delega dell’avv. Bottura e l’avv. Piselli;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con la sentenza in epigrafe il Tar del Lazio ha respinto il ricorso proposto da Telecom s.p.a., quale mandataria capogruppo del costituendo r.t.i. con Siemens s.r.l. e Essematica s.p.a., avverso la nota del 16 febbraio 2006, n.20, con cui il Presidente della Commissione della gara indetta per la fornitura e la gestione di postazioni di lavoro presso l’INPDAP, ha comunicato l’esclusione dalla procedura per mancata produzione, da partesi Telecom ed Essematica, di copia autentica delle certificazioni ISO 9901:2000, nonché avverso il bando di gara ed il disciplinare, ove interpretati nel senso di ritenere causa di esclusione la mancata produzione di copia autentica delle certificazioni di qualità.
L’adito Tribunale richiamava la giurisprudenza amministrativa che ha escluso la possibilità di applicare la procedura semplificata in materia di autenticazione di copia alla certificazione di qualità, sul rilievo che, ai sensi dell’art.19 TU 28 dicembre 2000, n.445, relativo all’utilizzo della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui all’art.47 stesso TU, quest’ultima dichiarazione può essere utilizzata in alternativa all’autenticazione di copia nel solo caso di atti o documenti conservati o rilasciati da pubbliche amministrazioni, onde non sarebbe consentita, nel caso di partecipazione a pubbliche gare, relativamente alla certificazione di qualità aziendale, trattandosi di atto proveniente da privati.
Riteneva inoltre che non fosse necessario verificare se tale conclusione dovesse intendersi superata dall’altro principio giurisprudenziale secondo cui la natura giuridica privata del soggetto certificante non incide sulla natura giuridica e sull’ampiezza dell’attività svolta espressione di una funzione di certificazione, comportante l’esercizio privato di una pubblica funzione ed il rilascio di un’attestazione con valore di atto pubblico. Era invece assorbente il rilievo che, pur ammettendosi la possibilità di attestare la conformità all’originale anche della certificazione di qualità rilasciata dalla SOA, nella specie Essematica s.p.a. non avesse rispettato i criteri indicati dagli artt.19 e 38 del TU n.445 del 2000. L’art. 19 consente al privato di attestare la conformità di una copia all’originale, ai sensi dell’art.47 e con le modalità dell’art.38; quest’ultimo, al terzo comma, prevede che alla dichiarazione debba essere allegata una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. L’Essematica si era limitata ad indicare, in calce alla dichiarazione di conformità, gli estremi del passaporto del legale rappresentante, senza però allegarne una copia.
Tale modus operandi non era considerato equipollente a quello richiesto dalla norma e non integrava una mera irregolarità della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, come tale suscettibile di emenda (Cons. St., sez. V, 4 maggio 2006 n. 2477; 1 ottobre 2003, n. 5677). Ciò in quanto la dichiarazione formalmente difforme dal modello tipico delineato dagli artt. 38 e 47 T.U. n. 445 del 2000 non può mai tener luogo dell’atto alternativo pubblicistico perché la mancata instaurazione di un nesso biunivocamente rilevante tra dichiarazione e responsabilità personale del sottoscrittore comporta la radicale improduttività di qualunque effetto giuridico di "certezza".
Ed invero, come puntualmente chiarito dal Consiglio di Stato (V Sez. 4 novembre 2004 n. 7140), l’allegazione al testo della dichiarazione sostitutiva rilasciata di un valido documento di identità, lungi dal costituire un mero formalismo, costituisce piuttosto un fondamentale onere del sottoscrittore, configurandosi – nella previsione dell’art. 38, terzo comma, T.U. n. 445 del 2000 - come l’elemento della fattispecie normativa teleologicamente diretto a comprovare, non tanto - o, meglio, non soltanto - le generalità del dichiarante, ma, ancor prima, l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica.
A tale conclusione doveva pervenirsi sulla base di quanto stabilito dal successivo art. 76 dello stesso D.P.R., che annette alle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 il valore di dichiarazioni fatte a pubblico ufficiale e sanziona le dichiarazioni mendaci "ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia", sulla considerazione che l’effetto di "certificazione" di quanto affermato dal privato può scaturire da una dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio nei soli casi in cui essa, laddove mendace, sia astrattamente suscettibile di condurre alla punizione del dichiarante a norma dell’art. 483 cod. pen., ovverosia sia idonea a garantire, attraverso quel minimo ineludibile di formalità rappresentato dalla produzione della copia del documento di identità, la provenienza soggettiva.
Conseguenza di tale premessa era che la mancata allegazione della copia del documento di identità del sottoscrittore rendeva l’atto non in grado di spiegare gli effetti certificativi previsti dalla corrispondente fattispecie normativa, in quanto nullo per difetto di una forma essenziale stabilita dalla legge, non sanabile per effetto di successiva produzione. Né si può ritenere equipollente alla copia fotostatica del documento di identità la mera indicazione dei suoi estremi, non offrendo questi ultimi lo stesso grado di certezza della prima, espressamente richiesta dall’art. 38 T.U. n. 445 del 2000. Secondo la giurisprudenza, infatti, (T.A.R. Napoli, I Sez., 13 aprile 2006 n. 3596) le norme dettate in tema di autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio, se da un lato costituiscono per il cittadino uno strumento di semplificazione e snellimento degli adempimenti burocratici, dall’altro devono essere osservate in modo scrupoloso, atteso che la possibilità di dichiarare fatti e situazioni è strettamente connessa alle responsabilità previste per il mendacio.
Appella la ricorrente in primo grado deducendo i seguenti motivi:
1. Il Tar ha incentrato la sua pronuncia su un profilo di asserita invalidità della dichiarazione di conformità mai contestato dall’INPDAP nel suo provvedimento di esclusione (né nelle difese di primo grado). L’INPDAP aveva giustificato l’esclusione sulla base dell’asserita inidoneità delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art.19 del DPR 445\00 ad autenticare copie fotostatiche di documenti non compresi nell’elencazione di cui alla stessa disposizione, senza alcun riferimento alla mancata allegazione della copia di un documento di riconoscimento dei dichiaranti o ad altre eventuali carenze formali della dichiarazione. IL Tar è incorso in evidente errore, avendo individuato un profilo di invalidità formale della dichiarazione di Essematica mai dedotto dall’INPDAP. Si ha un’insolita forma di extrapetizione inammissibile in un giudizio impugnatorio, essendosi il giudice surrogato all’Istituto nell’individuazione di un’autonoma causa di esclusione del rti Telecom.
2. Le argomentazioni della sentenza sono comunque da confutare.
La copia della certificazione di qualità era materialmente unita alla dichiarazione sostitutiva principale, così come l’unica copia del documento di riconoscimento. Le dichiarazioni e i documenti allegati erano puntualmente richiamati nella dichiarazione sostitutiva principale tra i documenti prodotti, essendo pertanto certa la loro comune provenienza dal medesimo soggetto, il legale rappresentante di Essematica. Sarebbe bastato scorrere il fascicoletto documentale relativo ad Essematica per reperire, immediatamente dopo la dichiarazione sostitutiva, la copia fotostatica del suo passaporto. Copia non solo contenuta nel medesimo plico, ma altresì unita alle altre dichiarazioni sostitutive rese dalla medesima, mediante una cartellina plastificata, sebbene non direttamente spillata a quella di conformità apposta sul retro del certificato ISO. Il legale rappresentante di Essematica, si era addirittura preoccupato di indicare in calce alla dichiarazione di conformità gli estremi del passaporto la cui copia era ritrovabile immediatamente dopo nell’esame dei successivi documenti, tutti materialmente uniti in un’unica cartellina di plastica. Nessuna disposizione impone che la copia del documento sia spillata o materialmente congiunta ad ogni singola dichiarazione. L’art.38, comma 3, del DPR 445\00, nel prevedere che le dichiarazioni sostitutive debbano essere presentate “unitamente” a copia fotostatica non autenticata del documento del dichiarante, dispone che “la copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo”, il che lascia presumere che la copia deve poter essere separata dall’istanza o dalla dichiarazione. Viene richiamata la conforme giurisprudenza del Consiglio di Stato sul punto, in tema di art.38, co.3, cit.
Anche ammettendo per assurdo la riferibilità dell’unica copia del passaporto alla sola dichiarazione sostitutiva cumulativa, non potrebbe pervenirsi a conclusioni diverse, in ordine alla certezza della provenienza della dichiarazione di autentica, posto che in essa si dichiarava espressamente che il certificato di qualità era allegato in “copia conforme ai sensi del DPR 445\00”. La dichiarazione di conformità all’originale della copia del certificato ISO era in realtà già contenuta nella dichiarazione principale cumulativa, risultando certamente sanzionabile il dichiarante qualora ne fosse successivamente emersa la non veridicità.
In estremo subordine sussistevano comunque tutti i presupposti per far ricorso, anche sotto tale profilo, alla regolarizzazione prevista dall’art.71 del DPR 445\00 e comunque dal disciplinare e dal bando di gara.
3. Il Tar ha effettuato un cenno alla questione dell’applicabilità dell’art.19 del DPR 445\00 anche per l’autenticazione di certificazioni ISO, senza pronunziarsi sugli ulteriori profili di censura dedotti con l’originario ricorso, con cui si impugnava cautelativamente anche il bando e il disciplinare di gara, deducendosi la sufficienza della sola dichiarazione relativa al possesso del certificato Iso e comunque il dovere dell’INPDAP di procedere alla richiesta di integrazioni documentali. Da ciò il vizio di omessa pronuncia.
Vengono ribaditi i predetti motivi.
L’eccessivo rigore formale della commissione di gara ha escluso un concorrente pacificamente in possesso dei requisiti minimi di capacità tecnica ed economica, riducendo il numero delle offerte valutabili, in contrasto con il favor partecipationis delle norme comunitarie, che prevedono la possibilità per l’offerente di dimostrare con ogni mezzo, anche alternativo a quelli imposti dall’amministrazione aggiudicatrice (cfr;ad es., artt.31 e 33 Dir.92\50 CE), il possesso dei requisiti di ammissione.
Di fronte al costante orientamento della giurisprudenza comunitaria ispirata ad un approccio sostanzialistico nella verifica dei requisiti di capacità tecnica ed economica per concorrere alle gare, la scelta del seggio di escludere le imprese ricorrenti a causa non già dell’omessa produzione delle copie dei certificati ISO, né di mere copie fotostatiche, ma di copie dichiarate conformi, seppure secondo una modalità asseritamente non conforme alla previsione della lex specialis, non può ritenersi legittima.
La clausola di esclusione contenuta nell’incipit dell’art IV, comma 2, del disciplinare non poteva ritenersi riferita anche al non integrale rispetto della previsione di cui al punto 17. Le prescrizioni di esclusione, secondo la giurisprudenza, devono essere interpretate in funzione della finalità perseguita dall’Amministrazione e nell’ottica di consentire la massima partecipazione alla gara, tenendo conto dell’evoluzione dell’ordinamento in favore della semplificazione e del divieto di aggravamento degli oneri burocratici. Se l’INPDAP avesse inteso sanzionare con l’esclusione qualsiasi violazione delle prescrizioni formali di cui all’art.IV del disciplinare, non avrebbe avuto senso prevedere espressamente, nel successivo art.X, la facoltà di richiedere alle imprese offerenti, ai sensi dell’art.15, comma 1, del D.lgs. 358\92 “di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti o dichiarazioni presentati”. Al potere di integrazione documentale non potrebbe farsi ricorso solo nel caso di “mancanza assoluta del documento richiesto”, non ricorrente nel caso di specie, dove tutt’al più era ravvisabile la mancanza di una determinata forma del documento non prevista ad substantiam dalla legge. Perciò, ogni eventuale apparente difformità tra disciplinare e documentazione presentata, avrebbe dovuto essere valutata allo scopo di verificare i presupposti per un’eventuale richiesta di chiarimenti.
4. Deve poi osservarsi che l’art.19 non poteva aprioristicamente considerarsi inapplicabile al caso di specie. Anche volendo negare l’estensibilità alle certificazioni ISO dell’orientamento giurisprudenziale richiamato dallo stesso Tar, riconoscente natura sostanzialmente pubblica alle attestazioni rilasciate dalle SOA (VI; 22 marzo 2005, n.1178), ritenendo così anche le certificazioni ISO sussumibili tra i documenti autenticabili ai sensi dell’art.19 DPR 445\00, dovrebbe ritenersi pacifica la possibilità di autenticare con le stesse modalità, anche documenti formati da soggetti “privati” purchè “conservati” dalla pubblica amministrazione, in ipotesi anche diversa da quella a cui la copia autenticata deve essere esibita. Se l’INPDAP avesse richiesto chiarimenti alle ricorrenti, queste avrebbero chiarito che, con riferimento a precedenti procedure di gara, tanto la mandataria del r.t.i., quanto la mandante, avevano trasmesso ad alte amministrazioni in originale o in copia autenticata, le predette certificazioni. Confessoria è l’affermazione della nota impugnata secondo cui Essematica non avrebbe fornito elementi che facessero ritenere l’originale della certificazione conservato agli atti dell’istituto. Anche la mera possibile esistenza del certificato di Essematica presso altra pubblica amministrazione avrebbe dovuto imporre alla luce del disposto dell’art.19 cit. , la richiesta di chiarimenti o integrazioni documentali.
Comunque, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese da Telecom ed Essematica non avrebbero potuto essere considerate tamquam non essent. L’art.19 prevede sì modalità di attestazione della conformità all’originale del documento alternative rispetto a quelle di autenticazione legale previste dal precedente art.18, ma non esclude l’efficacia probatoria di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio per dare contezza della conformità all’originale del documento in questione. L’art.47, comma 3, DPR cit., stabilisce infatti che « fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la p.a. e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’art.46 sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”; nessuna disposizione esclude espressamente tra i fatti e le qualità suscettibili di essere dichiarati, ai sensi dell’art.47, comma 3, la conformità all’originale di una certificazione di qualità posseduta dal dichiarante, da cui il grave errore del seggio di gara nel dichiarare come “meramente fotostatiche” copie che, pur non autenticate secondo l’art.18, erano comunque assistite da un’attitudine legalmente qualificata ad attestarne la conformità all’originale.
5. In ogni caso, l’esclusione è illegittima anche a prescindere dall’applicabilità dell’art.19 e persino negando qualsiasi valore legale alla dichiarazione di conformità resa ai sensi dell’art.47.
In base all’art.IV, punto 16 del disciplinare, relativo all’inclusione, tra le dichiarazioni da rendersi obbligatoriamente, di quella relativa al possesso della certificazione di qualità aziendale, si deve convenire che la legge di gara aveva previsto due modalità per comprovare il requisito in questione, cioè l’allegazione di copia autenticata della certificazione e, al contempo, una dichiarazione sostitutiva attestante il suo possesso in capo all’impresa. La dichiarazione di cui all’art.IV, punto 16, resa da entrambe le società, unitamente alla produzione di copia della certificazione di qualità (anche se non autenticata nelle forme di legge, ma comunque integrata dalla dichiarazione di conformità all’originale ai sensi dell’art.47), dovevano esser congiuntamente considerati elementi oggettivi ampiamente sufficienti a fornire all’Istituto la prova richiesta, pur sempre definitivamente accertabile dalla stazione appaltante nei confronti dell’aggiudicatario in sede di stipulazione del contratto, quantomeno a giustificare una richiesta di integrazione documentale ai sensi dell’art.15, D.lgs.368\92.
Il punto VI, 4, lett.e) del bando, non a caso, aveva previsto la facoltà dell’INPDAP “…nel corso dell’intera procedura… di effettuare verifiche circa il possesso dei requisiti dichiarati dai concorrenti e\o di richiedere la produzione di apposita certificazione…”, evidenziando l’interesse dell’Amministrazione ad evitare qualsiasi aggravio procedimentale o formalità non necessaria, rinviando ad un momento successivo la verifica dei requisiti dichiarati. Coerentemente con quanto disposto dal bando, il disciplinare (art.XII) aveva previsto che la copia autentica o l’originale della certificazione ISO fossero prodotti successivamente dall’impresa aggiudicataria, ai fini della stipulazione del contratto d’appalto.
E’ quindi contrario ad ogni logica ritenere che l’allegazione di copia autentica della certificazione ISO in quella fase della procedura corrispondesse ad un interesse sostanziale dell’INPDAP, tale da giustificare il provvedimento di esclusione, quando il possesso del requisito sarebbe stato comunque definitivamente accertato nei confronti dell’aggiudicatario ee era in ogni caso ampiamente surrogato dalla dichiarazione sostitutiva relativa al suo possesso.
A confutazione di quanto sostenuto dall’INPDAP in primo grado, si deduce che, anche a voler ritenere che l’art.49 non avrebbe consentito di rendere dichiarazioni sul possesso della certificazione di conformità CE, estendendo impropriamente alle certificazioni ISO quanto espressamente previsto per i certificati di conformità Ce relativi a “marchi o brevetti”, e per cui la previsione del’art.IV, co.2, punto 16, del disciplinare, “sembrava più direttamente riferibile alla richiesta di documentare o autocertificare il fatto della permanenza del requisito”, (essendo tra l’altro la certificazione ISO di Essematica scaduta il 14 dicembre 2005), si rileva che resterebbe non surrogabile da una dichiarazione sostitutiva soltanto la conformità del sistema aziendale alle norme CE in materia di qualità, presupponendo la verifica positiva dell’organismo autorizzato, ma non certo il mero possesso della certificazione ISO stessa, che si limita a incorporare le risultanze positive di tale verifica. Ai sensi dell’art.47 del TU, la conformità del sistema aziendale alla normativa Iso è una “qualità”, il possesso della relativa certificazione è un mero fatto, onde non si vede come la chiarissima prescrizione relativa alla dichiarazione del possesso avrebbe dovuto essere finalizzata a garantire la sola persistenza del requisito.
Non è poi vero che la certificazione Iso di Essematica sarebbe scaduta, poiché, secondo la procedura SINCERT, il sistema di qualità aziendale è sottoposto a riesame con periodicità triennale, sicchè la certificazione sarebbe scaduta solo il 14 dicembre 2006.
Del resto al valenza probatoria della copia fotostatica è riconosciuta anche dall’art.2719, senza che occorra l’autenticazione di p.u., a patto che la stessa non sia espressamente riconosciuta. Applicando il principio alla specie, la produzione di un documento idoneo a comprovare il requisito avrebbe potuto sollecitare l’esercizio dei poteri istruttori dell’INPDAP, ove sorti dubbi in proposito.
Inoltre le ricorrenti erano state indotte in errore dalla stessa amministrazione aggiudicatrice, che in procedura di gara indetta con bando pubblicato nella GURI del 13 agosto 2005, aveva accettato una copia della stessa certificazione ISO con la modalità della dichiarazione sostituiva di atto notorio ex art.19 oggi contestata, sebbene anche in quel caso il disciplinare richiedesse, a pena di esclusione, la produzione dell’originale o di copia conforme, suscitando nelle ricorrenti un affidamento qualificato sulla correttezza delle modalità di autenticazione della certificazione ISO.
6. Vista l’assenza di una clausola di esclusione espressa e alla luce dell’interesse concreto perseguito dall’Amministrazione, manifestato da una lettura sistematica delle norme di gara, la commissione avrebbe dovuto procedere quantomeno ad una richiesta di integrazione documentale.
Quest’ultima non sarebbe legittima solo ove:
a) consentirebbe all’offerente di produrre tardivamente documenti o dichiarazioni non allegate tempestivamente, in violazione della par condicio tra i concorrenti;
b) la richiesta di chiarimenti non si riferisca alla documentazione comprovante i requisiti di ammissione di cui agli artt.11, 12, 13 e 14 del D.lgs. 358\92.
La richiesta sarebbe legittima quando riguardi atti già esibiti, o requisiti posseduti prima della scadenza del termine per la loro presentazione, sul presupposto che gli atti tempestivamente presentati e in possesso dell’amministrazione costituiscano indizio e rendano ragionevole ritenere il possesso del requisito di partecipazione non espressamente od univocamente documentato o l’assenza di una causa di esclusione, ciò quando appaia estremamente probabile che il concorrente abbia le qualità previste dalla lettera d’invito.
Dunque anche la previsione di una clausola di esclusione espressa, nel caso comunque generica, non avrebbe potuto determinare l’estromissione della rti, imponendo l’integrazione documentale se solo la commissione avesse optato per un’interpretazione non formalistica della disciplina di gara, essendo evidente che:
a) entrambe le società avevano fornito un consistente indizio del possesso del requisito richiesto;
b) nelle copie di certificazione prodotte non difettava alcun requisito essenziale, avendosi semmai una mera irregolarità formale non suscettibile di incidere sull’esistenza materiale e giuridica del certificato;
c) non era incerta l’esatta identificazione della certificazione ISO, la cui autenticità, qualora fossero residuati dubbi, avrebbe potuto anche essere verificata dalla commissione sollecitando l’organismo certificatore a esercitare i suoi poteri istruttori.
d) L’ammissione dell’integrazione documentale avrebbe rimediato all’equivoco generato dallo stesso INPDAP sia nel disciplinare della gara, ove si ammetteva la dichiarazione di possesso della certificazione ISO, rimandando ad un momento successivo la produzione della sua copia autentica, sia in relazione alla valutazione positiva, in altra recente gara, della copia dello stesso certificato autenticato con le stesse modalità.
7. Alla luce di quanto premesso, qualora l’art.IV del disciplinare e la corrispondente norma del bando fossero interpretati nel senso di ritenere sanzionabile con l’esclusione la produzione di copia non autenticata della certificazione ISO, pur con la possibilità di richiedere chiarimenti ed integrazioni documentali, tali disposizioni sarebbero illegittime per contrasto coi principi di ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa.
La prescrizione imporrebbe infatti un aggravamento inutile in considerazione della ripetizione dell’adempimento formale immediatamente prima della stipula del contratto, oltre che della previsione della dichiarazione sostitutiva del possesso dello stesso certificato; essa sarebbe poi incoerente con le altre norme di gara che ammettevano la sola dichiarazione del possesso dei requisiti, rimandando il loro accertamento ad un momento successivo.
Inoltre vi sarebbe il contrasto con l’art.77 bis del DPR 445\00, aggiunto dall’art.15 l.3\2003, che prevede l’automatica applicabilità della normativa sulla semplificazione amministrativa alle procedure di appalto pubblico e, dunque, la sostituibilità di documenti e certificazioni con apposite dichiarazioni. Tale disposizione prevale anche su norme speciali, come l’art.17 della l.68\99 sul lavoro dei disabili (V; 10 dicembre 2003, n.8139); il TU sulla documentazione è applicabile anche se non espressamente richiamato dal bando, onde la prescrizione relativa alla produzione di una precisa documentazione amministrativa non esclude la possibilità per il partecipante di dichiarare le stesse circostanze con modalità alternative, ovvero con una dichiarazione sostitutiva (V; 27 ottobre 2005, n.6006).
Il divieto assoluto di dichiarare gli stati e i fatti attestati dal certificato ISO sarebbe contrario alla disciplina sulla semplificazione amministrativa di cui al DPR 445\00, né potrebbe invocarsi in contrario l’art.49 del predetto TU, riferito ai certificati di conformità CE “di marchi e brevetti”, diversi dalle certificazioni ISO. Lo stesso art.14, comma 1, del D.lgs 358\92, distingue “i certificati stabiliti dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo di qualità, riconosciuti competenti, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme” da quelli attestanti il “controllo effettuato dall’amministrazione o, per suo incarico, da un organismo ufficiale competente del paese di residenza del concorrente… (relativo alla ) capacità di produzione e, se necessario, di studio di ricerca dell’impresa concorrente e sulle misure usate da quest’ultima per controllare la qualità”.
Se poi l’art 49 fosse interpretato nel senso di non ammettere la dichiarazione di conformità alle norme ISO del proprio sistema di qualità aziendale, contrasterebbe col principio di cui all’art.33 della Dir.92\50\CE, recepito dall’art.14 , comma 4, del D.lgs. 157\95, secondo cui le amministrazioni aggiudicatici sono tenute ad ammettere altre “prove” relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, rientrando tra queste certamente la dichiarazione sostitutiva.
Anche accedendo a tale interpretazione dell’art.49 comunque:
a) da un lato, non sarebbe insufficiente la dichiarazione del possesso della certificazione ISO, peraltro prevista anche dal bando, in quanto non riferita agli stati e fatti attestati dalla certificazione, ma solo alla sua materiale esistenza;
b) l’art.77 bis, aggiunto da legge successiva, art.15 l.3\2003, prevarrebbe sul contenuto dell’art.49, autorizzando la sostituzione della certificazione di qualità con apposita dichiarazione sostitutiva.
8. Quanto alle ulteriori argomentazioni contenute nella nota impugnata, si rileva anzitutto che sono state comunicate “per dovere di completezza”, ed espressamente definite “mere irregolarità”, sicchè è da escludere che abbiano influito sulla decisione della commissione di estromettere il rti Telecom. Nello stesso “incipit” della nota si afferma che l’esclusione è stata deliberata “a fronte della mancata produzione … di copia autentica della certificazione di qualità”.
Peraltro, allo scopo di sgomberare il campo da qualsiasi dubbio, si ribadisce quanto dedotto in primo grado circa l’inconferenza delle asserite irregolarità circa la dichiarazione di conformità delle copie degli attestati di buona esecuzione allegati da Siemens Informatica, posto che il disciplinare di gara, art.V, prevedeva solo la produzione dei certificati rilasciati dai committenti privati senza richiedere espressamente gli originali o le copie autentiche degli stessi. Circa la mancata espressa dichiarazione della consapevolezza delle conseguenze penali a amministrative legate al mendacio e alla mancata assunzione di responsabilità, esse sono implicite nel richiamo agli artt. 46 e 47 effettuato nell’epigrafe della dichiarazione e in ogni caso non sono imposte da alcuna norma. Anche sotto tale profilo, la commissione avrebbe potuto al più fare ricorso al potere di regolarizzazione delle dichiarazioni previsto dall’art.71, comma 3, del DPR 445\00, non essendo ipotizzabile la mancanza di un requisito ad substantiam della dichiarazione.
Si è costituito l’INPDAP contrastando con ampia memoria quanto sostenuto in appello. Sono intervenute ad opponendum le società EUNICS s.p.a e Hewlett- Packard s.r.l. chiedendo il rigetto dello stesso appello.
DIRITTO
1. Va anzitutto accolto il primo motivo di appello.
Come condivisibilmente ha dedotto il motivo in esame, il Tar ha incentrato la sua pronuncia su un profilo di asserita invalidità della dichiarazione di conformità mai contestato dall’INPDAP nel suo provvedimento di esclusione (né nelle difese di primo grado).
L’INPDAP aveva giustificato, infatti, l’esclusione sulla base dell’asserita inidoneità delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art.19 del DPR 445\00 ad autenticare copie fotostatiche di documenti non compresi nell’elencazione di cui alla stessa disposizione, senza alcun riferimento alla mancata allegazione della copia di un documento di riconoscimento dei dichiaranti o ad altre eventuali carenze formali della dichiarazione.
Ciò risulta con evidenza ricollegando l’analisi normativa premessa alla determinazione di esclusione, e relativa a tale art.19 in comparazione con la sfera di applicazione dell’art. 18 dello stesso DPR 445\2000, con il rilievo in fatto, poi operato nella stessa nota impugnata (“la richiesta certificazione non rientra tra i documenti per i quali il riportato art.19 del DPR 445\2000 consente la attestazione di conformità della copia nei modi di cui all’art.47 dello stesso decreto”).
1.1. Il Tar è allora, in effetti, incorso nel denunziato vizio, avendo individuato un profilo di invalidità formale della dichiarazione di Essematica mai dedotto dall’INPDAP, ed avendo quindi rigettato il ricorso sulla base di un profilo di fatto e di diritto non entrato nella materia del contendere quale risultante dalla domanda proposta dalla parte ricorrente, anche tenendo conto della delimitata natura di domanda di accertamento negativo rivestita dalla difesa dell’amministrazione, che non poteva estendersi, (allargando la “causa petendi” introdotta col ricorso principale), ad integrare ed allargare la giustificazione delle determinazioni assunte con il provvedimento impugnato.
1.2. Va poi precisato, per completezza, che, nonostante le, non sempre chiare, deduzioni svolte in sede di appello dall’INPDAP, le fotocopie dei passaporti del legali rappresentanti, dichiaranti in nome e per conto delle imprese appellanti, risultano incluse nella documentazione prodotta in sede di gara, in particolare in un’unica cartellina, recante spillate insieme le varie dichiarazioni, e quella stessa relativa ai certificati in questione (facente corpo con i certificati medesimi), nonchè la stessa fotocopia dei passaporti (incluso quello del rappresentante di Essematica s.p.a.), così come riscontrabile dalla produzione di quest’ultima documentazione nel presente grado di giudizio.
2. La materia del contendere, alla luce di quanto precisato nel precedente punto 1, verte allora sull’idoneità di una dichiarazione resa ai sensi dell’art.19 del DPR 28 dicembre 200, n.445, (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) a valere come equipollente dell’originale del certificato di qualità ISO 9001:2000 ovvero della sua copia autenticata, nell’ambito di una procedura di appalto pubblico, in presenza di una prescrizione del disciplinare di gara (art IV, comma 2, in relazione al suo punto 17, in combinazione con il comma 4°) che prevedeva, appunto, a pena espressa di esclusione, la produzione della copia del certificato in parola solo ove autenticata, sia pure ”anche” ai sensi del DPR 445\2000, e quindi in applicazione dell’art.18 di esso DPR (art.IV stesso, comma IV).
2.1. Va in proposito chiarito che la sostanziale corrispondenza di quanto prodotto in sede di gara dalle appellanti alle forme di attestazione previste dall’art.19 non risulta contestata nel provvedimento di esclusione impugnato, che, come s’è visto, consta di un’analisi normativa e fattuale tutta incentrata sulla diversità della fattispecie di cui all’art.19 rispetto a quella dell’art.18 del DPR 445\2000, per dedurne la preclusione della giuridica possibilità di attestare la conformità all’originale della copia nei modi di cui all’art.47 dello stesso decreto nel caso della certificazione di qualità ISO 9001:2000.
In tale contesto, non hanno pregio le eccezioni dell’Istituto appellato che sostiene una presunta incompletezza, proprio ai fini della fattispecie dell’art.19, della dichiarazione Telecom, profilo non rilevato nel provvedimento impugnato e, per la verità argomentato in diritto in base ad una lettura parziale e distorsiva della nota impugnata, e, in fatto, ad una non meglio chiarita carenza della dichiarazione della Telecom.
Quest’ultima, invece, per quanto possa rilevare nel contesto sopra precisato, appare rispondere al criterio formale cui rinvia l’art.19 in questione, risultante dal combinato disposto degli artt.47 e 38, comma 3, del citato DPR, trattandosi, per quanto dato di constare dagli atti versati in giudizio, di una dichiarazione “concernente… fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato… resa e sottoscritta dal medesimo con l’osservanza delle modalità di cui all’art.38” (in specie la produzione di fotocopia del documento del dichiarante), come prevede il primo comma dell’art.47 del citato DPR.
2.2. Così precisata l’inconferenza sul punto delle controdeduzioni della difesa dell’appellata amministrazione, possono trovare accoglimento le deduzioni appellatorie per taluni profili del terzo, del quarto e del quinto motivo.
In specie, va chiarito che, ai fini dell’applicabilità dell’art.19 del DPR 445\2000, per cui “la dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione,…sono conformi all’originale”, può farsi applicazione dei principi giurisprudenziali, richiamati in apertura del quarto motivo di appello, (e peraltro, favorevolmente, per implicito, anche nella sentenza impugnata, che ha invece respinto il ricorso sotto il diverso profilo della mancata produzione della copia del documento del dichiarante), nel senso che il certificato ISO 9001:2000 deve intendersi incluso nell’ambito delle previsioni dello stesso art.19.
Ciò in quanto deve reputarsi, alla stregua di una considerazione adeguata della natura giuridica dell’attività di certificazione e della veste che, nel suo esercizio, è riferibile al soggetto che la espleta, che tale certificato possieda la qualificazione di “atto (certificatorio) rilasciato da una pubblica amministrazione”, secondo la lettera del citato art.19.
In tal senso, deve argomentarsi in coerenza con quanto affermato da questa Sezione, con la sentenza 22 marzo 2005, n.1178, per cui le S.O.A., “pur essendo organismi privati, rilasciano “attestazioni” aventi contenuto vincolato e rilievo pubblicistico, nell’esercizio di una funzione pubblicistica di certificazione (che sfocia in una attestazione con valore di atto pubblico)”.
Ne discende che il fenomeno così definito, non può che condurre all’assimilazione qui enunciata, in armonia sia alla natura giuridica ed agli effetti certativi dell’attività in questione, sia alla evoluzione che il concetto di amministrazione in senso soggettivo, nella sfera dell’esercizio di funzioni sostanzialmente e obiettivamente pubbliche, ha intrapreso sotto la spinta dell’applicazione della normativa di origine comunitaria.
2.3. Accedendo alla definizione qui ribadita e alla conseguente riconducibilità del certificato di qualità ISO 9001:2000 alla sfera di applicazione dell’art.19, deve allora ritenersi che la clausola di esclusione qui in rilievo, (art.IV comma 2, in relazione ai contenuti del punto 17) non trovasse applicazione nella fattispecie concreta.
Ciò a fronte di una forma di attestazione della conformità della copia all’originale, quella appunto ex art.19 cit., consentita da una previsione legislativa che, in linea di principio, trova applicazione anche in carenza di un espresso richiamo da parte del bando e della disciplina di gara in genere, e che è capace di soddisfare l’interesse della stazione appaltante di disporre di adeguata certezza in ordine al possesso dei requisiti tecnici dell’impresa concorrente.
Tale interesse, e non altri e diversi, deve ritenersi evidentemente alla base della comminatoria di esclusione e, pertanto, risulta nel caso salvaguardato, senza, al contempo, lesione della “par condicio” tra i concorrenti, attesa la natura di requisito obiettivo rivestita dal possesso della certificazione in parola, accertabile senza incertezza con riferimento al momento di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione alla gara.
2.4. Come dedotto in appello (terzo motivo), dunque, la clausola di esclusione contenuta nell’incipit dell’art IV, comma 2, del disciplinare, non poteva ritenersi riferita anche al “non integrale rispetto” della previsione di cui al suo punto 17.
Più precisamente, trattandosi di clausola omnicomprensiva e riferita ad una pluralità differenziata di dichiarazioni e documenti relativi ai requisiti di ammissione alla gara, era come tale generica e inevitabilmente suscettibile di esiti altrettanto differenziati nella sua applicazione.
Pertanto, la suindividuata “ratio” della clausola di esclusione (acquisizione di certezza adeguata, secondo le forme legali consentite dall’ordinamento, del possesso dei requisiti tecnici) non poteva estendersi ad ogni tipo di difformità, anche eccedente la portata dello scopo così individuato.
2.5. Ciò anche tenendo conto che il punto 17 predetto andava coordinato con la previsione del 4° comma dello stesso art.IV, e quindi con una lettura che consentisse un’interpretazione ragionevole del DPR 445\2000, che tale 4° comma richiamava integralmente. Tale integrale richiamo operava quindi in ipotesi anche con riferimento potenziale all’art.19, che verteva pur sempre in tema di attestazione di conformità delle copie, adiacente a quella della autenticazione delle stesse, (lasciando così impregiudicata la questione della sua applicabilità e dell’equipollenza rispetta all’autenticazione prevista dall’art.18), consentendo in pieno l’interpretazione sostanzialista e aperta al “favor partecipationis” qui assunta.
Le prescrizioni di esclusione, infatti, in linea con un ormai consolidato e sempre più ampio orientamento giurisprudenziale, devono essere interpretate in funzione della finalità perseguita dall’Amministrazione e nell’ottica di consentire la massima partecipazione alla gara, tenendo conto dell’evoluzione dell’ordinamento in favore della semplificazione e del divieto di aggravamento degli oneri burocratici.
3. Rimane da esaminare la questione della capacità dell’art.49 del DPR 445\2000 ad impedire l’utilizzazione della misura di semplificazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà quale specificamente prevista per le attestazioni di conformità di cui all’art.19 qui in rilievo.
Lo stesso art.49, comma 1, sul cui dettato si incentra parte la parte più cospicua delle difese dell’amministrazione, recita: ”I certificati medici, sanitari, veterinari di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normative di settore”.
La richiamata previsione è peraltro inconferente nel caso di specie.
3.1. A confutazione di quanto sostenuto dall’INPDAP in primo grado e nella memoria prodotta in questa sede, l’appello deduce che, anche a voler ritenere che l’art.49 non avrebbe consentito di rendere dichiarazioni sul possesso della conformità CE, estendendo alle certificazioni ISO quanto espressamente previsto per i certificati di conformità CE relativi a “marchi o brevetti”, e anche a voler ammettere che la previsione dell’art.IV, co.2, punto 17, del disciplinare, “sembrava più direttamente riferibile alla richiesta di documentare o autocertificare il fatto della permanenza del requisito”, (essendo tra l’altro la certificazione ISO di Essematica scaduta il 14 dicembre 2005), si oppone che resterebbe non surrogabile da una dichiarazione sostitutiva soltanto la diretta autoaffermazione di conformità del sistema aziendale alle norme CE in materia di qualità, presupponendo la verifica positiva dell’organismo autorizzato, ma non certo il mero possesso della certificazione ISO stessa, che si limita a incorporare le risultanze positive di tale verifica.
Ai sensi dell’art.47 del TU, la conformità del sistema aziendale alla normativa ISO, infatti, è una “qualità”, mentre il possesso della relativa certificazione è un mero fatto, onde non si vede come la chiarissima prescrizione dell’art.IV del disciplinare, relativa alla dichiarazione del possesso del certificato, avrebbe dovuto essere finalizzata a garantire la sola persistenza del requisito.
3.2. Su tali deduzioni si può concordare, sia pure con alcune necessarie precisazioni.
Anzitutto l’art.49 del DPR n.445\2000 preclude di sostituire la certificazione di conformità CE “con altro documento”, ed è certamente riferibile al certificato di qualità ISO in questione, onde non soltanto ai certificati CE “di marchi o brevetti”, come erroneamente opina parte appellante.
Ciò non toglie che qui non si tratta di “altro documento” ma dell’utilizzazione precisamente di “quel documento” che è costituito dalla certificazione CE in parola, e l’applicazione dell’art.19 riguarda appunto un caso speciale di attestazione di conformità all’originale della copia del documento stesso previsto dalla normativa CE.
Non si tratta perciò di sostituzione di un documento “tipico” e “nominato” in base alla disciplina CE con un altro (altrimenti formato), ma dell’attestazione del fatto della conformità della copia proprio a “quel documento”, fruendosi così di una possibilità di estenderne l’ambito di utile operatività, in omaggio ad un principio di semplificazione pervasivo nella normativa in materia di documentazione amministrativa, e in particolare nei rapporti con le amministrazioni aggiudicatici.
3.3. La realizzazione ordinamentale di tale principio trova conferma nell’art.77 bis dello stesso DPR 445\2000, introdotto dall’art.15 della legge 6 gennaio 2003, n.3, concernente l’esplicita estensione delle misure di semplificazione alla materia delle procedure di aggiudicazione e affidamento, tra l’altro, di pubblici appalti: quest’ultima disposizione, anzi, rafforza la necessità sistematica della lettura “sostanzialista”, e in funzione dello scopo effettivamente perseguito, della clausola di esclusione qui adottata.
4. Da ultimo va precisato che, da un lato, la certificazione ISO di Essematica non risulta scaduta, spirando il suo termine triennale di vigenza al 14 dicembre 2006, dall’altro che l’attualità e la permanenza del possesso del requisito di qualità in questione, cui fa riferimento la difesa dell’amministrazione, vengono comunque perseguite mediante un’ulteriore verifica, in base alla previsione dell’art.XII, comma 1, sub e) del disciplinare in questione.
Quest’ultima disposizione prescrive, (con previsione nettamente autonoma rispetto a quella dell’art.IV, proprio sotto lo specifico profilo della permanenza del requisito), la produzione, “in originale o in copia autenticata”, appunto della Certificazione ISO 9001:2000 successivamente all’aggiudicazione e in vista della stipula del contratto. (Tale norma risulterebbe altrimenti un’anomala duplicazione delle disposizioni del bando e del disciplinare in tema di documentazione dello specifico requisito tecnico in questione ai fini dell’ammissione alla gara, se assunta nei termini complessivamente predicati dall’amministrazione).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello può essere accolto, con l’assorbimento di ogni altra censura non esaminata, annullandosi per l’effetto la sentenza impugnata con il conseguente accoglimento del ricorso di primo grado nei termini della motivazione che precede.
L’incertezza in fatto e in diritto della materia controversa, giustifica l’integrale compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe, annullando la sentenza impugnata ed accogliendo, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso di primo grado.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 31.10. 2006 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Claudio Varrone - Presidente
Gianpiero Paolo Cirillo - Consigliere
Giuseppe Romeo - Consigliere
Luciano Barra Caracciolo - Consigliere
Giuseppe Minicone - Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il..19/01/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)