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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 8 gennaio 2007 n. 19
Pres. Iannotta, est. Lipari
Regione Piemonte (Avv.ti G. Galleca ed E. Romanelli) c. P.R.E.A. s.r.l. e AUTOMECK s.r.l., CAR FRANCE s.r.l., SICA s.r.l., STAR CAR s.r.l., IMMOBILIARE CAVAZZA s.r.l. e AUTOVALLERE s.p.a. (Avv.ti A. Manzi e M. Casavecchia, A. Finocchiaro)


Ambiente e territorio – Calamità pubbliche – L. 365/2000 – Interventi a favore delle zone danneggiate dall’alluvione del 2000 – Assegnazione dei contributi ex art. 4 bis lett. c) - Presupposti

L’art. 4 bis D.L. 279/2000, convertito con modificazioni in L. 365/2000, relativo agli interventi urgenti a favore delle zone danneggiate dalle calamità idrogeologiche dell'ottobre e del novembre 2000, laddove prevede, alla lett. c), che alle imprese, ai soggetti che esercitano libera attività professionale, alle organizzazioni di volontariato e del terzo settore, già danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 verificatisi in Piemonte, viene assegnato un contributo a fondo perduto fino al 100 per cento dell'entità dei danni subiti, va interpretato nel senso che tali provvidenze possono essere riconosciute soltanto a favore di chi abbia fruito dei precedenti contributi per sostenere le attività di ricostruzione dell’impresa, ove nuovamente vanificate dal secondo evento alluvionale. Ne consegue che chi non abbia giovato dei precedenti contributi per l’alluvione del 1994, pur essendone stato danneggiato, non vanta alcun diritto all’ottenimento dei contributi di cui alla L. 365/2000.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta




ha pronunciato la seguente


DECISIONE



sul ricorso in appello n. 4649/2003 proposto dalla

Regione Piemonte, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Galleca ed Enrico Romanelli elettivamente domiciliate in Roma presso lo studio del secondo al viale Giulio Cesare n. 14;


CONTRO



P.R.E.A. s.r.l. e AUTOMECK s.r.l., in persona del sig. Stefano Tocci legale rappresentante, CAR FRANCE s.r.l., SICA s.r.l., STAR CAR s.r.l., IMMOBILIARE CAVAZZA s.r.l., in persona del loro legale rappresentante sig. Luca Tocci e AUTOVALLERE s.p.a., in persona del legale rappresentante sig. Augusto Tocci, tutte rappresentate e difese dagli avv.ti Andrea Manzi e Marco Casavecchia, Antonio Finocchiaro, elettivamente domiciliate presso lo studio dal primo in Roma, alla via F. Confalonieri n. 5;


per l'annullamento e la riforma



della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Seconda Sezione, 10 febbraio 2003, n. 178.

Visto
il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle società appellate, P.R.E.A. s.r.l., AUTOMECK s.r.l.; CAR FRANCE s.r.l., SICA s.r.l., STAR CAR s.r.l., IMMOBILIARE CAVAZZA s.r.l., AUTOVALLERE s.p.a;
Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti di causa;


e nei confronti



- dell’AMS di SCHEPIS ANTONINO e C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita;
- MINISTERO DELL’INTERNO – in persona del Ministro pro-tempore;
- la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
- DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato domiciliati ex lege, presso i suoi uffici in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

Relatore alla pubblica udienza del 17 ottobre 2006, il Consigliere Marco Lipari;
Uditi gli avvocati Galleca, Manzi, Casavecchia, e l’avvocato dello Stato Giacobbe, presente quest’ultimo solo nelle preliminari;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO



1.
La sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso proposto da R.E.A. s.r.l. e AUTOMECK s.r.l., in persona del sig. Stefano Tocci, legale rappresentante, CAR FRANCE s.r.l., SICA s.r.l., STAR CAR s.r.l., IMMOBILIARE CAVAZZA s.r.l., in persona del loro legale rappresentante sig. Luca Tocci, e AUTOVALLERE s.p.a., in persona del legale rappresentante, sig. Augusto Tocci, ha annullato i provvedimenti relativi al diniego delle provvidenze economiche in favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali dell’autunno del 2000.
2. La Regione Piemonte ha appellato la sentenza.
3. Le parti private intimate si sono costituite in giudizio, resistendo al gravame e proponendo un appello incidentale.
4. Le amministrazioni statali resistono all’appello incidentale.


DIRITTO



1.
Le società appellate, ricorrenti, in primo grado, operanti nel settore del commercio, in particolare degli autoveicoli, con l’eccezione della Immobiliare Cavazza s.r.l., che è proprietaria degli immobili dove vengono svolte le altre attività, affermano che, nel novembre del 1994, avevano subito gravi danni a seguito degli eventi alluvionali verificatisi in Piemonte, ma avevano deciso di non presentare alcuna domanda di contributo per il ripristino degli impianti e delle strutture aziendali danneggiate, secondo le previsioni contenute nella legge statale 16 febbraio 1995, n. 35.
2. Le ricorrenti di primo grado affermano di essere state coinvolte nuovamente nei fenomeni alluvionali accaduti nell’autunno dell’anno 2000.
3. In tale circostanza, le interessate presentavano istanza per l’erogazione del contributo contemplato dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, richiedendo, in base all'articolo 4-bis, comma 5, in qualità di imprese già danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi nella prima decade del mese di novembre 1994 in Piemonte, un contributo a fondo perduto fino alla concorrenza del 100% dell’entità dei danni subiti.
4. La misura di tali danni era quantificata rispettivamente: in £. 2.070.600.000 per la società P.R.E.A. s.r.l.; in £. 1.142.400.000 per la società Car France. s.r.l.; in £. 2.099.160.000 per la società Sica s.r.l.; in £. 1.586.100.000 per la società Star Car s.r.l.; in £. 2.070.600.000 per la società Immobiliare Cavazza s.r.l.; in £. 1.104.660.000 per la società Automeck s.r.l., in £. 7.653.060.000 per la società Autovallere s.r.l..
5. Peraltro, con determinazione dirigenziale n. 217, in data 25 luglio 2000, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione, supplemento al n. 36 del 5 settembre 2001, assunta dal Direttore regionale competente, era approvato l'elenco dei beneficiari danneggiati dagli eventi alluvionali, comprensivo, per ciascuno di essi, degli importi effettivamente riconosciuti.
6. Da tale atto e dalle note individualmente indirizzate a ciascuna di esse, le società ricorrenti in primo grado prendevano conoscenza che le contribuzioni ad esse riconosciute ammontavano ad un importo pari a £. 470.000.000, valore peraltro identico per ognuna di esse.
7. Le imprese interessate proponevano ricorso al TAR, per ottenere l’annullamento della determinazione dirigenziale ad essi sfavorevole.
8. Con atto concernente motivi aggiunti, notificato in data 12 febbraio 2002, le società ricorrenti in primo grado impugnavano ulteriori atti generali incidenti sulla richiesta dei pretesi benefici economici.
9. La sentenza impugnata, disattendendo alcune eccezioni preliminari della Regione Piemonte, ha accolto il ricorso, annullando i provvedimenti regionali impugnati. Ha respinto la domanda di risarcimento del danno.
10. La Regione articola un ampio atto di appello, con cui contesta il merito della pronuncia di primo grado e ripropone una serie di eccezioni di inammissibilità e irricevibilità dell’originario ricorso.
11. La parte appellante ha poi fatto presente che, nelle more del giudizio di appello, i provvedimenti di concessione delle provvidenze economiche alle imprese appellate sono stati revocati dall’amministrazione, per mancanza dei prescritti presupposti, e gli atti di revoca sono divenuti inoppugnabili in seguito alla reiezione dei ricorsi straordinari proposti dai soggetti interessati.
12. Inoltre, la Regione riferisce di avere stipulato una transazione con le parti private, diretta a definire le controversie in atto, compresa quella dinanzi al giudice amministrativo.
13. Infine, secondo le affermazioni della Regione, prima della discussione del presente appello, i titolari delle imprese appellate sono stati rinviati a giudizio dinanzi al Tribunale di Torino, per reati concernenti l’illecita fruizione dei benefici economici.
14. La Sezione ritiene che, per esigenze di economia processuale, sia opportuno accantonare l’esame delle vicende sopravvenute, che pure sembrerebbero idonee a determinare la sopravvenuta carenza di interesse all’originario ricorso, con il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza appellata.
15. È invece opportuno esaminare i motivi di gravame proposti con l’appello principale, a cominciare da quelli che investono il merito della decisione del tribunale. L’accoglimento di tale censura renderebbe superfluo l’esame degli altri motivi di gravame e delle altre questioni riguardanti la possibile improcedibilità del ricorso.
16. La legge 11 dicembre 2000, n. 365, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante “interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali," ha previsto provvidenze in favore dei soggetti privati, ovvero operatori economici, a vario titolo coinvolti dalle alluvioni verificatesi in alcune zone del Paese.
17. In particolare, l’art. 4-bis, rubricato "interventi urgenti a favore delle zone danneggiate dalle calamità idrogeologiche dell'ottobre e del novembre 2000," stabilisce le condizioni necessarie per la concessione dei contributi in favore delle popolazioni della Regione Piemonte, investite dalle esondazioni dei corsi d’acqua che attraversano la regione stessa.
18. La norma individua diverse categorie di potenziali beneficiari delle contribuzioni connesse ai danni subiti per effetto della calamità alluvionale dell’anno 2000 e precisamente:
a) le "attività produttive, che hanno subìto una riduzione del volume di affari di almeno il trenta per cento rispetto all'equivalente periodo dell'anno precedente per effetto della interruzione delle comunicazioni protrattasi per oltre trenta giorni in conseguenza alle calamità di cui al comma 1", alle quali "sono concessi contributi a fondo perduto al 75 per cento dei minori introiti";
b) "i soggetti proprietari o titolari di diritti reali di immobili residenziali, già danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 verificatisi in Piemonte, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 100 per cento della spesa necessaria per la riparazione dei danni alle abitazioni principali e fino al 60 per cento per ogni altra unità immobiliare ad uso abitativo";
c) le imprese, i soggetti che esercitano libera attività professionale, le organizzazioni di volontariato e del terzo settore, "già danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 verificatisi in Piemonte", ai quali "è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 100 per cento dell'entità dei danni subiti".
19. Non vi è dubbio che, come evidenziato correttamente dal tribunale, tra le categorie appena enumerate, la legge riservi una posizione di particolare favore proprio a quei soggetti che già subirono danni patrimoniali per effetto degli eventi alluvionali verificatisi nella Regione piemontese nell’autunno del 1994.
20. In particolare, per quanto di interesse ai fini del giudizio, il comma 5, dell’art. 4 bis della l. n. 365/2000 di cui le società ricorrenti in primo grado invocano l’applicazione, stabilisce che "Alle imprese, ai soggetti che esercitano libera attività professionale, alle organizzazioni di volontariato e del terzo settore, già danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 verificatisi in Piemonte, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 100 per cento dell'entità dei danni subiti. Le imprese, beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, danneggiate nuovamente dall'evento alluvionale del mese di ottobre 2000, che ricorrono alle provvidenze di cui al comma 8 dell'articolo 4, possono estinguere il mutuo contratto ai sensi del citato decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995, con oneri a carico e nei limiti delle disponibilità residue del medesimo decreto".
21. Ora, dal contesto complessivo della disposizione, interpretata secondo il necessario rigore imposto dal contenuto di favore della norma, è agevole ottenere il risultato secondo cui la disposizione intende semplicemente richiamare la categoria dei soggetti che siano stati già qualificati come danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 verificatisi in Piemonte, all’esito delle prescritte procedure amministrative svolte per l’attribuzione delle diverse provvidenze economiche a suo tempo previste.
22. È forse vero che una isolata esegesi letterale della disposizione potrebbe suggerire di considerare il concetto di soggetto “già danneggiato” in una prospettiva del tutto materiale, equivalente a quella di soggetto coinvolto, per la seconda volta, nelle conseguenze negative del fenomeno alluvionale.
23. Ma è palese l’incongruenza di tale interpretazione, nonostante la pronuncia appellata si sia sforzata di trovare una plausibile giustificazione logica, ricondotta alla circostanza che, in fondo, il soggetto materialmente “bi-alluvionato” sarebbe meritevole, per ciò solo, di un trattamento privilegiato.
24. Al contrario, si deve osservare che:
a) il trattamento di maggiore favore si spiega proprio in considerazione della fruizione di precedenti provvidenze che hanno sostenuto le attività di ricostruzione dell’impresa, nuovamente vanificate dal secondo evento alluvionale;
b) solo l’avvenuto accertamento del precedente stato di alluvionato permette di appurare il concreto coinvolgimento nelle conseguenze dannose dell’alluvione del 1994, anche in considerazione del lungo periodo di tempo trascorso.
25. Risulta quindi pienamente condivisibile la nota del Direttore dell’Agenzia di Protezione civile del 15 marzo 2001, secondo cui "non possono essere ricompresi, tra i soggetti bi-alluvionati, i casi di coloro che pur avendo subito danni in occasione dell’alluvione del novembre 1994, non abbiano poi percepito alcun beneficio". E ciò in quanto "l’effettivo percepimento del contributo a suo tempo previsto, infatti, risulta l’unico criterio applicabile per individuare l’avente diritto e la sua caratteristica di soggetto bi-alluvionato".
26. E’ quindi inesatta l’affermazione del tribunale, secondo cui la qualità di soggetto bi-alluvionato “non è sottoposta ad alcuna ulteriore condizione o specificazione”.
27. Non vale nemmeno affermare che “l’Amministrazione, ponendosi su un terreno lasciato del tutto impregiudicato dalla legge, avrebbe potuto imporre ai richiedenti una prova rigorosa dell’effettività dei danni subiti, ad esempio attraverso la produzione della documentazione dei costi sostenuti per il ripristino dei beni danneggiati, ovvero del risarcimento eventualmente conseguito in forma assicurativa, senza per questo incidere direttamente e illegittimamente sulla qualità di soggetto bi-alluvionato che, per le ragioni appena espresse, non è suscettibile di compressione o condizionamento alcuno.”
28. L’accoglimento del principale motivo articolato dalla Regione con l’appello principale rende superfluo l’esame dell’appello incidentale.
29. Infatti, è irrilevante stabilire se i provvedimenti adottati dalla Regione, impugnati in primo grado, abbiano, come presupposto indefettibile, la direttiva del Ministro dell’interno 30 gennaio 2001, la direttiva 30 gennaio 2001 della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della protezione civile, la nota del Direttore dell’Agenzia della Protezione Civile del 15 marzo 2001 (prot. APC/345/2001/DIR).
30. Pertanto, le società ricorrenti in primo grado non hanno alcun concreto interesse a censurare la sentenza, nella parte in cui esso ha dichiarato parzialmente inammissibile il gravame.
31. L’accoglimento dell’appello principale, inoltre, comporta la reiezione dell’appello incidentale, proposto contro il capo della sentenza impugnata concernente il rigetto della domanda risarcitoria.
32. In definitiva, l’appello principale deve esser accolto. Pertanto, in riforma della sentenza appellata, il ricorso di primo grado veve essere respinto.
33. Le spese vanno compensate, tenuto conto della complessità delle questioni trattate.


PER QUESTI MOTIVI



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello n. 4649-2003 e, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso proposto in primo grado, compensando le spese;
ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 ottobre 2006, con l'intervento dei signori:

Raffaele Iannotta - Presidente
Chiarenza Millemaggi Cogliani - Consigliere
Cesare Lamberti - Consigliere
Marco Lipari - Consigliere Estensore
Marzio Branca - Consigliere


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
L’ 8 gennaio 2007
(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)





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