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n. 12-2007 - © copyright

 

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 6 dicembre 2007 n. 6261
Pres. Frascione Est. Ponticelli
Provincia di Trieste (Avv.ti G. Manunza e P.Picasso) c/ S.p.A. Cassa di risparmio di Trieste Banca (Avv. S. Vacira)


Contratti della P.A. – Servizio di tesoreria – Gara - Criteri di valutazione – Contratto di sponsorizzazione – Legittimità – Sussiste – Condizioni.

E’ legittima l’indizione di una gara relativa alla messa a concorso del servizio di tesoreria in cui, tra i criteri di valutazione, sia prevista l’attribuzione di un punteggio – nella specie di diciotto punti su sessanta - in relazione alla disponibilità del concorrente a stipulare un contratto di sponsorizzazione e a farsi carico dei relativi oneri, a condizione che il pagamento di un corrispettivo in denaro per la sponsorizzazione ed i criteri di attribuzione dei punteggi siano previsti espressamente nel bando o nella lettera di invito e a condizione che il punteggio conferibile in relazione alle sponsorizzazioni non costituisca l’elemento discriminante principale e risolutivo dell’iter concorsuale.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 6261/07 REG.DEC.
N. 9649 e N. 9846
ANNO 1999

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

Sul ricorso in appello n. 9649/1999 del 16/11/1999, proposto dalla

 

PROVINCIA DI TRIESTE rappresentata e difesa dagli Avv.ti GIANFRANCESCO MANUNZA e PAOLO PICASSO con domicilio eletto in Roma VIA COLA DI RIENZO N.285 presso GIANFRANCESCO MANUNZA;

 

contro

 

S.P.A.CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE BANCA rappresentata e difesa dall’Avv. SERGIO VACIRCA con domicilio eletto in Roma VIA FLAMINIA 195 presso lo stesso;

 

e nei confronti di

 

S.P.A. BANCO AMBROSIANO VENETO rappresentato e difeso dagli Avv.ti ALBERTO QUAGLIA e GUIDO FRANCESCO ROMANELLI con domicilio eletto in Roma VIA COSSERIA 5 presso GUIDO FRANCESCO ROMANELLI;

 

Sul ricorso in appello n. 9846/1999 del 19/11/1999, proposto dal

 

BANCO AMBROSIANO VENETO rappresentato e difeso dagli Avv.ti ALBERTO QUAGLIA e GUIDO FRANCESCO ROMANELLI con domicilio eletto in Roma VIA COSSERIA 5 presso GUIDO FRANCESCO ROMANELLI;

 

contro

 

S.P.A. CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE non costituitosi;

 

e nei confronti della

 

PROVINCIA DI TRIESTE non costituitosi;

 

per la riforma
della sentenza del TAR FRIULI VENEZIA GIULIA - TRIESTE n.902/1999 , resa tra le parti, concernente GARA D'APPALTO AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI TESORERIA;

 

Visti gli atti di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di
S.P.A.CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE BANCA
S.P.A. BANCO AMBROSIANO VENETO
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 08 Maggio 2007 , relatore il Cons. Caro Lucrezio Monticelli , uditi gli avvocati G. Manunza, S. Vacirca, A. Quaglia e G. Pafundi per delega G. F. Romanelli;

 

FATTO E DIRITTO

 

1. Il Tribunale Amministrativi Regionale del Friuli-Venezia Giulia, con sentenza 26 luglio 1999 n.902, ha accolto il ricorso proposto dalla Cassa di Risparmio di Trieste avverso la determinazione dirigenziale prot. N. 167F del 18.12.1998, con cui il servizio di tesoreria della Provincia di Trieste è stato affidato al Banco Ambrosiano Veneto, nonchè la presupposta deliberazione giuntale n. 495 del 21.10.1998, con cui sono stati approvati il bando di gara e i criteri di valutazione della offerte.
Il Tar ha ritenuto illegittima la previsione dell’attribuzione di un punteggio ( diciotto punti su sessanta) in relazione alla “ entità annua dei contributi che l’Istituto si impegna a versare alla Provincia per attività istituzionali e per iniziative culturali, sportive, assistenziali, ecc.”
La Provincia di Trieste ed il Banco Ambrosiano Veneto hanno proposto appello (rispettivamente n. 9649/1999 e n.9846/1999) avversa la predetta sentenza, eccependo in via preliminare la tardività del ricorso di primo grado e contestando nel merito la argomentazioni svolte dal Tar.

 

2. I ricorsi in appello indicati in epigrafe vanno riuniti per essere stati proposti nei confronti della medesima sentenza.

 

3. Da disattendere sono le eccezioni di irricevibilità sollevate dagli appellanti, perché la contestata clausola del bando non precludeva la partecipazione alla procedura e pertanto non doveva essere impugnata entro il termine di decadenza dalla pubblicazione del bando.

 

4. Nel merito gli appelli sono fondati.
L’Adunanza Generale del Consiglio di Stato con decisione n.6/2002, ha ormai chiarito, con riferimento ai contratti di sponsorizzazione ( ma lo stesso discorso vale per i contributi in questione, essendo la sponsorizzazione una forma di erogazione di contributi, caratterizzata dalla circostanza che è concesso all’erogante di pubblicizzare il marchio dei propri prodotti o la propria ditta ), che è legittima l’indizione di una gara relativa alla messa a concorso del servizio di tesoreria in cui, tra i criteri di valutazione, sia prevista l’attribuzione di punteggio in relazione alla disponibilità, manifestata dal concorrente, a stipulare un contratto di sponsorizzazione e a farsi carico dei relativi oneri.
Presupposti di legittimità di tale operazione state ritenute due circostanze: 1) che il pagamento di un corrispettivo in denaro per la sponsorizzazione ed i criteri di attribuzione dei punteggi siano previsti espressamente nel bando o nella lettera di invito, sicché in alcun modo possa ritenersi lesa la par condicio dei partecipanti alla gara una volta resi edotti della clausola e della sua parziale e potenziale incidenza ai fini dell’aggiudicazione; 2) che il punteggio conferibile in relazione alle sponsorizzazioni non deve essere tale da costituire l’elemento discriminante principale e – per la sua oggettiva portata - tendenzialmente risolutivo dell’iter concorsuale.
Orbene nella fattispecie i due presupposti appaiono sussistere, in quanto il punteggio era previsto nel bando e il punteggio (diciotto su un totale di sessanta punti) per i contributi non era eccessivo.

 

5. Gli appelli debbono dunque essere accolti e , in riforma della sentenza di primo grado, va respinto il ricorso originario.
Sussistono ragioni, in considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali esistenti in materia all’epoca della proposizione del ricorso di primo grado, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese dei due gradi di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta , previa loro riunione, accoglie gli appelli in epigrafe e, in riforma della sentenza di primo grado,respinge il ricorso originario. Spese compensate per i due gradi.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 08 Maggio 2007 con l’intervento dei Sigg.ri:
Pres. Emidio Frascione
Cons. Raffaele Carboni
Cons. Aldo Fera
Cons. Caro Lucrezio Monticelli Est.
Cons. Aniello Cerreto

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 6 dicembre 2007
(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)



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