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n. 11-2007 - © copyright

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Ordinanza 13 novembre 2007 n. 5913
Pres. Vacirca, est. Carella
Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avvocatura Generale dello Stato)
c. Di Lorenzo (Avv. A. Abbamonte).


Militare e militarizzato – Finanziere - Procedimento disciplinare – Destituzione dal servizio – Disposta in caso di assunzione isolata di stupefacenti – Legittimità.

Anche l’assunzione isolata o episodica di stupefacente concreta ipotesi di condotta censurabile per un militare che istituzionalmente è deputato a contrastare questo fenomeno (Nella fattispecie è stata sospesa l’efficacia di una sentenza che aveva dichiarato l’illegittimità della destituzione dal servizio motivata con esclusivo riferimento ad un unico accertato episodio di assunzione di stupefacenti).


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta




composto dai Signori:

Pres. Giovanni Vacirca
Cons. Luigi Maruotti
Cons. Pier Luigi Lodi
Cons. Sergio De Felice
Cons. Vito Carella Est.


ha pronunciato la presente

ORDINANZA



nella Camera di Consiglio del 13 Novembre 2007
Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto l'appello proposto da:

MINIS. ECON. E FIN. - COM. GEN. GDF - COM. REG. EM. ROMAGNA
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATO
con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12

contro

DI LORENZO RICCARDO
rappresentato e difeso da: Avv. ANDREA ABBAMONTE
con domicilio eletto in Roma VIA DEGLI AVIGNONESI N. 5 presso ANDREA ABBAMONTE




per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della sentenza del TAR LAZIO - ROMA :Sezione II 5568/2007, resa tra le parti, concernente DESTITUZIONE DAL SERVIZIO.
Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza di accoglimento, presentata in via incidentale dalla parte appellante.
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

 

DI LORENZO RICCARDO



Udito il relatore Cons. Vito Carella e uditi, altresì, per le parti l’Avvocato dello Stato Greco e l’Avv. Abbamonte;
Considerato, alla stregua dell’orientamento della, Sezione, che anche l’assunzione isolata o episodica di stupefacente concreta ipotesi di condotta censurabile per un militare che istituzionalmente è deputato a contrastare questo fenomeno;

P.Q.M.




Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 8035/2007) e, per l'effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 13 Novembre 2007

IL PRESIDENTE
Giovanni Vacirca

 

L'ESTENSORE
Vito Carella




IL SEGRETARIO
Rosario Giorgio Carnabuci



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