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n. 9-2007 - © copyright

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 21 settembre 2007 n. 4890
Pres.Ruoppolo Est. Chieppa Alitalia- Linee aree italiane s.p.a.(Avv.ti F.G. Scoca, M. Molè e E. Quici) c/ Enac (n.c.); Regione Sardegna(n.c.); Air One s.p.a.(Avv.A. Clarizia); Meridiana s.p.a.(n.c.)


Servizi pubblici – Assegnazione delle rotte di trasporto aeree –Art. 3 D. M. 35/2005 - Accettazione degli oneri di servizio pubblico – Termine per la presentazione dell’accettazione – Natura perentoria – Sussiste

La previsione del termine fissato per la comunicazione dell’accettazione degli Oneri di Servizio Pubblico, ai sensi dell’art. 3 D.M. 35/2005, ha natura perentoria, con conseguente perdita della possibilità, per i vettori che non abbiano comunicato la formale accettazione entro il termine predetto, di operare sulle rotte onerate. Infatti la natura perentoria di un termine, anche se non esplicitata dal dato letterale di una determinata disposizione, può essere desunta dalla funzione che in concreto il termine è chiamato ad assolvere - non potendosi in tal caso far valere l’opposto principio derivante dagli artt. 152 e 154 c.p.c. - e tale funzione va senz’altro ravvisata nel caso del termine ex art. 3 D.M. 35/2005.


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