Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 9-2007 - © copyright

 

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 18 settembre 2007 n. 4858
Pres. Ferrari, Rel. Anastasi
M. Calzoni (Avv.ti G. La Spina e S. Crisci) c.Comune di Perugia (Avv. M. Cartasegna);S.p.a Antognolla (n.c.)


Processo amministrativo – Ricorso – DIA – Impugnazione - Diniego Rappresentante legale della società cessata dall’ incarico- Legittimazione ed interesse ad agire – Non sussiste – Pendenza di condono e indagini penali – Irrilevanza.

E’ inammissibile il ricorso avverso il diniego di rilascio di DIA presentato per conto di una società per cui il ricorrente abbia cessato di essere Presidente del CDA e legale rappresentante. Infatti, non serve a legittimare il ricorrente il solo fatto di avere in precedenza presentato, in veste di rappresentante, una richiesta di condono edilizio, a seguito della quale sia stato negato il rilascio della DIA, né tale legittimazione sussiste in virtù della pendenza di indagini penali in ordine ai vari illeciti edilizi e paesaggistici addebitati alla società, non determinandosi comunque, un interesse diretto ed immediatamente attuale alla rimozione del diniego di condono riguardante la specifica opera abusiva.


R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N.4858/2007 Reg. Dec.
N. 10139 Reg. Ric.
Anno 2006

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

sul ricorso in appello n. 10139/2006, proposto da

 

Manrico Calzoni, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Società Antognolla, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe La Spina e Stefano Crisci ed elettivamente domiciliato in Roma Via Parigi n. 11 presso lo studio dell’ultimo;

 

contro

 

il Comune di Perugia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Mario Cartasegna ed elettivamente domiciliato in Roma Via Maria Cristina n. 8 presso lo studio dell’avvocato Goffredo Gobbi;

 

e nei confronti

 

della S.P.A. Antognolla, non costituita nel presente giudizio;

 

per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria 18.9.2006 n. 453;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione e appello incidentale della Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle Parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla Udienza del 3 luglio 2007 il Consigliere A. Anastasi; udito l’avvocato Cartasegna;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

 

1. Con provvedimento del 10.9.2003 il comune di Perugia ha dichiarato inammissibile la D.I.A. presentata dalla SPA Antognolla in variante alla c.e. rilasciatale, nella parte relativa alla costruzione di una cabina per impianti elettrici.
Questo provvedimento è stato impugnato dalla Società con ricorso al T.A.R. Umbria n. 540 del 2003.
Successivamente la Società ha chiesto il condono dell’abuso ma la domanda è stata respinta dal comune con provvedimento n. 50 del 23.9.2005.
Questo diniego è stato impugnato dalla Società col ricorso 534 del 2005 e dal sig. Calzoni, già Presidente del C. di A., col ricorso n. 501 del 2005.
Si è costituito nei giudizi così introdotti il comune di Perugia, il quale ha tra l’altro eccepito l’inammissibilità per difetto di legittimazione dell’impugnazione proposta dal sig. Calzoni.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale, assorbito l’esame della eccezione, ha riunito i gravami e li ha respinti nel merito compensando le spese di lite tra le parti.

 

2. La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello all’esame dal soccombente sig. Calzoni, il quale ne chiede la riforma con accoglimento del ricorso da lui presentato avverso il diniego di condono.
Si è costituito per resistere il comune di Perugia, tornando peraltro ad eccepire in forma incidentale l’inammissibilità del ricorso stesso.
Le Parti hanno presentato memorie, insistendo nelle già rassegnate conclusioni.
All’udienza del 3 luglio 2007 gli appelli sono stati trattenuti in decisione.

 

3. In via preliminare si impone l’esame dell’eccezione mediante la quale il comune appellante incidentale torna a dedurre l’inammissibilità del ricorso di primo grado n. 501 del 2005, proposto dal sig. Calzoni avverso il diniego di condono dell’abuso edilizio realizzato dalla Antognolla SPA.
Tale questione di rito ha priorità logica su quelle di merito sollevate dall’appellante principale in quanto – riverberandosi sull’esistenza della legittimazione e dell’interesse a ricorrere del ricorrente originario – è suscettibile di produrre effetti preclusivi in sede di riscontro di quelle condizioni (dell’azione) alla cui presenza è appunto subordinata la definizione nel merito della causa.
Tanto premesso, l’eccezione è fondata ed il ricorso originario va pertanto dichiarato inammissibile.
Come risulta dagli atti, la Società Antognolla ha richiesto con istanza del 24 marzo 2004 il condono dell’abuso edilizio consistente nella realizzazione in difformità dalla concessione di un manufatto (solo parzialmente interrato, ricoperto da una terrazza lastricata e completa di finiture) destinato ad ospitare impianti tecnologici.
Con ordinanza n. 50 del 23 settembre 2005 il comune ha escluso la condonabilità dell’intervento.
Questa ordinanza è stata impugnata col ricorso n. 501 del 2005 dal sig. Calzoni, il quale nel proporre l’impugnativa ha peraltro dichiarato di essere cessato dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società Antognolla S.P.A. a far tempo dall’8 luglio 2005.
Al momento in cui è intervenuto il diniego il ricorrente, avendo dismesso ogni potere rappresentativo nei confronti della Società, non aveva quindi titolo a far valere in giudizio un diritto – quello di contestare in s.g. la legittimità del provvedimento - ormai ad essa solo spettante (art. 81 cod. proc. civ.).
Nè il sig. Calzoni, per il solo fatto di aver a suo tempo presentato in nome della rappresentata la richiesta di condono, può ritenersi titolare di una posizione giuridicamente differenziata che lo legittimasse poi ad insorgere avverso il diniego ed il contestuale ordine di demolizione: a mente dell’art. 29 del T.U. n. 380 del 2001, infatti, della conformità delle opere alle norme urbanistiche e alle prescrizioni del titolo edilizio rispondono il titolare del permesso, il committente e il costruttore, ruoli questi che il ricorrente - secondo quanto risulta dagli atti e stando alle sue stesse allegazioni - non ha ricoperto in costanza della carica rappresentativa.
La riscontrata carenza di legittimazione alla causa ha, secondo i principi, carattere assorbente essendo in definitiva evidente che l’interessato poteva al più – nel descritto contesto – spiegare un intervento adesivo a sostegno del ricorso proposto autonomamente dalla Società.
Peraltro anche sotto il profilo dell’interesse la posizione del ricorrente appare deficitaria.
Il solo fatto, allegato nel ricorso di primo grado, della pendenza di indagini penali in ordine ai vari illeciti edilizi e paesaggistici addebitati alla Società Antognolla non determinava infatti in capo al sig. Calzoni un interesse diretto ed immediatamente attuale alla rimozione del diniego di condono riguardante una specifica opera abusiva: del resto, la genericità della originaria deduzione trova riscontro in questa sede di appello, ove il sig. Calzoni – invece di fornire delucidazioni concludenti sulla evoluzione delle suddette indagini – si limita in realtà a paventare la demolizione dell’immobile in contestazione.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono l’appello incidentale del comune va quindi accolto: la sentenza impugnata va pertanto riformata nel capo in cui respinge nel merito il ricorso n. 501 del 2005 proposto dal sig. Calzoni, ricorso che va invece dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione e di interesse.
L’appello principale proposto dal sig. Calzoni è conseguentemente dichiarato improcedibile.
Le spese e gli onorari del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidati forfettariamente in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando, così decide:
a) accoglie l’appello incidentale e, in riforma del relativo capo della sentenza impugnata, dichiara inammissibile il ricorso n. 501 del 2005 proposto dal sig. Calzoni Manrico;
b) dichiara improcedibile l’appello principale da questi proposto;
c) condanna il sig. Calzoni al pagamento in favore dle comune di Euro 3.000 oltre IVA e accessori per le spese del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, nella Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:
Gennaro FERRARI Presidente
Luigi MARUOTTI Consigliere
Antonino ANASTASI estensore Consigliere
Anna LEONI Consigliere
Vito CARELLA Consigliere

 

Depositata in Segreteria
Il 18/09/2007
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186



Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento