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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 17 settembre 2007 n. 4848
Pres. Ferrari Est. Salvatore
Ministero della Difesa - Comando Regione Carabinieri Trentino Alto Adige (Avv. Gen. Stato) c/ T.S. Service srl (Avv.ti M. Dalla Fior e P. Stella Richter


Appalto di servizi - Gara - Polizza assicurativa originale o copia autenticata-– Attestazione di autenticità del documento – Estraneità art. 19 DPR 445/2000- Esclusione – Legittimità- Ragioni

Allorché la lex specialis di gara preveda, a pena espressa di esclusione, la produzione di una copia autentica della polizza assicurativa, deve ritenersi legittima l’esclusione disposta a carico dell’impresa che abbia prodotto copia semplice corredata da attestazione di autenticità del documento, atteso che la polizza assicurativa, in quanto documento contrattuale con soggetto privato terzo, e che riveste la forma della scrittura privata, non rientra tra i documenti previsti dall’art. 19 del DPR n. 445 del 2000, non trattandosi né di documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione nè tanto meno di un titolo di studio, di servizio o di documento fiscale. Ne consegue che, importanza determinante, ai fini della esclusione, assumono le prescrizioni formali di un bando di gara (soprattutto quando è in gioco il rispetto della par condicio), anche per il valore sostanziale dell’adempimento in questione, trattandosi di documentare l' esistenza di una copertura assicurativa che viene a toccare interessi vitali di soggetti estranei potenzialmente esposti a subire danni in seguito all'esecuzione del servizio.


R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 4848/2007 Reg. Dec.
N. 7846 Reg. Ric.
Anno 2003

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta

 

ha pronunciato la seguente

 

D E C I S I O N E

 

sul ricorso in appello n. 7846 del 2003, proposto dal

 

Ministero dela difesa - Comando Regione Carabinieri Trentino-Alto Adige - Servizio Amministrativo e Gestione Denaro, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliato per legge in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

 

CONTRO

 

T.S. SERVICE S.R.L. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Dalla Fior e Paolo Stella Richter, con domicilio eletto in Roma viale Mazzini, n. 11, presso lo studio del secondo;

 

E NEI CONFRONTI DI

 

TECNOSERVIZI 2000 S.R.L. di BELSITO MICHELE IMPRESA DI PULIZIA, in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;

 

PER L'ANNULLAMENTO
- della sentenza del TRGA di Trento, 26 maggio 2003, n. 205.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio, con contestuale appello incidentale dell’originaria ricorrente
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 22 maggio 2007, relatore il Consigliere Costantino Salvatore;
Uditi, l’avv. dello Stato Cosentino per il Ministero appellante e l’avv. Di Rienzo, su delega dell’avv. Stella Richter, per la società appellata;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

La T.S. SERVICE S.R.L., con ricorso al T.R.G.A., esponeva di avere partecipato alla gara per l’affidamento in appalto del servizio di pulizia dei locali del Centro Carabinieri Addestramento alpino a Selva di Val Gardena per l’anno 2003, e di esserne stata esclusa in quanto la documentazione presentata non sarebbe risultata conforme a quanto richiesto dalla lettera d’invito n. 858/3 del 24 ottobre 2002. In particolare, l’esclusione sarebbe stata disposta per omessa produzione di copia autentica della polizza assicurativa, come espressamente richiesto dalla lettera invito, non essendo stata ritenuta sufficiente a soddisfare la previsione del bando la produzione di copia semplice della menzionata polizza, corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, contenente “attestazione di autenticità” del documento redatto.
Ciò premesso, la ricorrente lamentava l’illegittimità della clausola formale (4.2 lett. d) per contrasto con gli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché l’erronea applicazione degli artt. 18 e 19 del menzionato D.P.R. ed eccesso di potere sotto svariati profili, chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato con contestuale accertamento del suo diritto all’aggiudicazione e, in via subordinata, il riconoscimento del danno patito.
Il Ministero della difesa si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza del gravame.
Il ricorso era accolto dal TRGA adito che annullava sia il provvedimento di esclusione sia la presupposta previsione della lettera d’invito. Il giudice di primo grado respingeva, invece, la domanda di risarcimento del danno.
Contro la sentenza è insorto il Ministero della difesa, chiedendone l’integrale riforma e, in via cautelare, la sospensione dell’efficacia.
Con ordinanza 7 ottobre 2003, n. 4318 è stata accolta la domanda di sospensiva della gravata sentenza.
La società originaria ricorrente si è costituita in questo grado, replicando alle argomentazioni svolte dall’amministrazione e riproponendo, con appello incidentale, la domanda di risarcimento del danno.
L’appello è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 22 maggio 2007.

 

D I R I T T O

 

Il T.R.G.A. ha accolto il ricorso e, quindi, ha annullato il provvedimento di esclusione dalla gara e, in parte qua, la relativa norma contenuta nella lettera di invito (4.2 lett. d), per la presunta violazione dell' art. 47 del DPF 28 dicembre 2000, n. 445 ove si consente il ricorso all'autocertificazione can riferimento a “tutti gli stati, le qualità personali ed i fatti non espressamente indicati nell'art. 46”.
Il giudice di primo grado, pur ammettendo che la circostanza in questione (la stipula di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi) non rientrava pacificamente in alcuna delle ipotesi regolate dall' art. 46 (relativo alle dichiarazioni sostitutive di certificazione), riteneva comunque integrati i presupposti di applicazione dell' art 47, considerando quindi valida la autocertificazione esibita dalla ditta ricorrente.
Si tratta di conclusione che, ad avviso della sezione, non può essere condivisa.
Come esattamente rileva la difesa dell’Amministrazione, l'art. 19 del DPR n. 445 del 2000, concede infatti la possibilità di ricorrere alle dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’ art. 47, purchè si tratti di “un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copie di titoli di studio o di servizio ... Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all’originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati”.
La polizza assicurativa, in quanto documento contrattuale con soggette privato terzo, e che riveste la forma della scrittura privata, non rientra in quelli previsti dal menzionato articolo, non trattandosi né di documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione nè tanto meno di un titolo di studio, di servizio o di documento fiscale.
Le finalità di semplificazione della normativa invocata e il carattere generale dell’autocertificazione, con conseguente sua generalizzata applicazione, non possono condurre a fare rientrare nell’ambito di tale generale principio anche l’autocertificazione di un atto squisitamente privato, quale è quello intercorso tra soggetto partecipante alla gara ed istituto assicuratore. Nè vale sostenere che, in mancanza di un divieto espresso nella normativa e nel bando di gara di ricorrere all’autocertificazione con riferimento ad una polizza assicurativa, la stazione appaltante non poteva disporre l’esclusione.
E’ sufficiente al riguardo replicare che il bando in parola prevedeva espressamente la presentazione di una copia autentica della polizza assicurativa, previsione questa che, ovviamente, escludeva la possibilità di presentare in sostituzione una copia semplice corredata da “attestazione di autenticità” del documento.
Si deve, anche sotto questo profilo, concordare con la tesi dell’amministrazione, secondo cui importanza determinante, ai fini della esclusione, assumono le prescrizioni formali di un bando di gara (soprattutto quando è in gioco il rispetto della par candicio), anche per il valore sostanziale dell’adempimento in questione, trattandosi di documentare l' esistenza di una copertura assicurativa che viene a toccare interessi vitali di soggetti estranei potenzialmente esposti a subire danni in seguito all'esecuzione del servizio.
La riconosciuta fondatezza del motivo comporta l’accoglimento dell’appello dell’amministrazione e, in riforma della sentenza appellata, il rigetto del ricorso di primo grado.
Questa conclusione comporta, altresì, l’inammissibilità della domanda di risarcimento del danno riproposta con appello incidentale.
Le spese del doppio grado vanno poste a carico della società originaria ricorrente e sono liquidate in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), pronunciando sull’appello in epigrafe specificato, lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Condanna la società originaria ricorrente al pagamento in favore del Ministero appellante delle spese del doppio grado, che liquida complessivamente in €. 4.000,00 (quattromila).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma, 22 maggio 2007, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori
Gennaro Ferrari Presidente
Costantino Salvatore Consigliere est.
Luigi Maruotti Consigliere
Pier Luigi Lodi Consigliere
Antonino Anastasi Consigliere

 

Depositata in Segreteria
Il 17/09/2007
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)



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