REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso per regolamento di competenza n. 4970/07 proposto da:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, CONSIGLIO DI STATO e COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CORSO-CONCORSO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DI RUOLO DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, in persona dei legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso la stessa in Roma via dei Portoghesi n. 12;
contro
il dott. IANNOTTI ANGELO, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Castiello e dall’avv. Domenico Ventura, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, via Cerbara n. 46,
e nei confronti
dei sigg.ri De Angelis Daniela, Patrizi Patrizio, Panico Antonella, De Longis Daniela, rappresentati e difesi dall’avv. Luca Di Raimondo, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, via della Consulta n. 50
e
dei sigg.ri MARTINES STEFANIA, SISTELLI MADRILENA, MATTEUCCI LUCIA, MANZO GIACOMO, PARADISO DANIELA e BOCCACCIA NELLA, non costituiti in giudizio
in ordine al giudizio
n. 427/2007 pendente davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno; proposto da Iannotti Angelo;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del 13 luglio 2007, il Presidente Vacirca;
Uditi l’avv. dello Stato Venturini e l’avv. Di Raimondo;
Ritenuto e considerato quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1. Con atto notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Consiglio di Stato e alla Commissione esaminatrice per il corso di riqualificazione del personale di ruolo della giustizia amministrativa, il ricorrente dott. Iannotti Angelo, in servizio presso il TAR per la Campania, Sezione staccata di Salerno, ha impugnato dinanzi alla predetta Sezione il decreto del Segretario generale della Giustizia amministrativa (impropriamente qualificato nel ricorso come provvedimento del “Consiglio di Stato”), con cui è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati al corso di riqualificazione per l’accesso all’area C, posizione economica C1, profilo professionale di collaboratore, nonché altri atti del procedimento.
Con ricorso per regolamento di competenza l’Avvocatura dello Stato, in rappresentanza delle Amministrazioni resistenti, ha chiesto che sia dichiarata la competenza del TAR per il Lazio.
Con altro ricorso per regolamento di competenza è stata proposta analoga istanza dai controinteressati sigg.ri Martines Stefania, De Angelis Daniela, Patrizi Patrizio, Panico Antonella e De Longis Daniela.
Con ordinanza n. 6/07 del 7 giugno 2007, provvedendo sul regolamento di competenza richiesto dalle Amministrazioni, il TAR ha disposto la trasmissione del fascicolo al Consiglio di Stato.
2. Deve preliminarmente esaminarsi l’istanza di ricusazione proposta dal ricorrente, il quale sostiene che l’intero Consiglio di Stato debba obbligatoriamente astenersi dal giudizio sul regolamento di competenza in quanto il provvedimento impugnato proviene da tale organo.
3. La questione è inammissibile, giacché non è configurabile alcuna causa di ricusazione che sia riferibile non a una o più persone fisiche componenti di un organo giurisdizionale, ma all’organo stesso (nel caso in esame, competente a decidere sulla domanda ai sensi dell’art. 50 reg. 17 agosto 1907, n. 642), in quanto ciò comporterebbe il pericolo di uso distorto dell’istituto e l’irrimediabile paralisi della funzione, rimessa alla mera volontà di una delle parti (Cass. civ., 26 gennaio 2004, n. 6).
Solo per completezza deve chiarirsi che la controversia riguarda provvedimenti del Segretario generale della Giustizia amministrativa, ufficio con competenza relativa all’organizzazione delle attività di supporto a tutti gli organi centrali e periferici della giustizia amministrativa (art. 4 l. 27 aprile 1982, n. 186, sostituito dall’art. 17 della l. 21 luglio 2000, n. 205), che non può interferire con l’esercizio della funzione giurisdizionale del Consiglio di Stato e dei TAR.
4. La questione di competenza va risolta in senso conforme a pacifica giurisprudenza, secondo la quale, ai sensi dell'art. 3 comma ult., l. 6 dicembre 1971 n. 1034, rientra nella competenza territoriale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con sede in Roma, la controversia relativa alla graduatoria finale di un concorso su base nazionale, trattandosi di atto adottato da Autorità centrale dello Stato e con efficacia non limitata alla circoscrizione del tribunale adito (Cons. Stato, IV, 14 dicembre 2006, n. 7467; Cons. Stato, IV, 12 dicembre 2006, n. 7273; Cons. Stato, IV, 4 maggio 2004, n. 2762).
Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV):
1) dichiara inammissibile l’istanza di ricusazione,
2) accoglie il ricorso per regolamento di competenza e dichiara che competente a decidere sul ricorso n. 427/07, proposto dinanzi al TAR per la Campania, sezione di Salerno, è il TAR per il Lazio, sede di Roma. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 13 luglio 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sez. IV, in camera di consiglio con l’intervento dei signori:
Giovanni Vacirca - Presidente, est.
Costantino Salvatore - Consigliere
Anna Leoni - Consigliere
Salvatore Cacace - Consigliere
Sandro Aureli - Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
20 luglio 2007
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)