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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 19 luglio 2007 n. 4077
Pres. est. Vacirca
Torlucci D. (Avv.ti A. Campagnola e F. Rosi) c.
Ministero della Funzione Pubblica, Ministero del Tesoro e
Ministero della Giustizia (Avv. dello Stato)


1) Pubblico impiego – Riassunzione del dipendente di ente soppresso ex art. 10 del D.L. n. 643/1994 – Mancato riconoscimento dell’anzianità economica e giuridica – Mancata continuità tra i due rapporti di lavoro - Legittimità

 

2) Processo amministrativo – Sindacato del giudice – Condanna su spese e onorari – Discrezionalità – Sussiste - Eccezioni

1) E’ legittimo il provvedimento che dispone la riassunzione di un dipendente di un ente soppresso ai sensi dell’art. 10 del D.L. n. 643/1994 e s.m.i. senza il riconoscimento dell’anzianità economica e giuridica maturata, quando non sussiste alcuna giuridica continuità tra il precedente rapporto ed il successivo, essendosi il primo concluso con la corresponsione del trattamento di fine servizio, previsto dalla vigente legislazione del lavoro.

 

2) Sussiste la discrezionalità del giudice amministrativo in merito alla condanna sulle spese e sugli onorari di giudizio, non sindacabile in sede di appello, potendosi fare eccezione unicamente nel caso di condanna della parte totalmente vittoriosa oppure per il caso di pagamento di somme palesemente esorbitanti rispetto alle tariffe professionali.


N. 4077/2007
Reg. Dec.
N. 11617 Reg. Ric.
Anno 2001

 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)




ha pronunciato la seguente

DECISIONE



sul ricorso in appello n. 11617 del 2001, proposto da
TORLUCCI DOMENICO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Campagnola e Francesco Rosi, elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi in Roma, Via Lutezia n. 8,

contro



il Ministero della Funzione Pubblica, il Ministero del Tesoro e il Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. III ter, n. 7785 del 3 ottobre 2000;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 13 luglio 2007 il presidente Giovanni Vacirca;
Uditi l’avvocato dello Stato Venturini e l’avvocato Antonio Campagnola;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO



Il ricorrente, già dipendente da società già controllata dall’EFIM, e riassunto dall’Amministrazione della Giustizia, in applicazione dell’art. 10 d.l. 22 novembre 1994, n. 643, convertito nella l. 27 dicembre 1994 n. 738, - impugnava, innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, il provvedimento di riassunzione, il d.m. del Ministro della Funzione Pubblica del 26 luglio 1994 e il bando di mobilità di cui al d.m. del Ministro della Funzione Pubblica 15 giugno 1995, relativamente al mancato riconoscimento dell’anzianità economica e giuridica già maturata.
Deduceva al riguardo:
a) violazione dell’art. 10 del citato d.l. n. 643 del 1994, non essendo ravvisabile, in detta disposizione, alcuna deroga alla normativa di carattere generale per i pubblici dipendenti, che prevede il riconoscimento dell’anzianità giuridica ed economica in caso di passaggio da un’amministrazione ad un’altra;
b) eccesso di potere, in quanto contraddittoriamente ed illogicamente il bando di mobilità aveva previsto due opposti regimi di inquadramento del personale, a seconda che provenisse dall’EFIM ovvero da altre amministrazioni anch’esse soppresse, quali, ad esempio, l’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno o gli enti pubblici le cui funzioni erano transitate agli enti territoriali, ai sensi degli att. 122 e 124 del d.P.R. 24 luglio 1997 n. 616;
c) violazione dell’art. 10 l. 27 dicembre 1994, n. 738 e del d.P.R.1 marzo 1988, n. 285, per non avere l’Amministrazione. tenuto conto, in sede di inquadramento, della posizione rivestita dal ricorrente in seno all’Ente di provenienza.
Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso, sul rilievo essenziale che non sussisteva alcuna giuridica continuità fra il rapporto di lavoro pregresso (oltre tutto di carattere privatistico) e quello instaurato con la nuova amministrazione, essendosi il primo risolto con la liquidazione del gruppo EFIM, onde non potevano trovare applicazione i principi vigenti in materia di salvaguardia dei diritti acquisiti, nel caso di passaggio dei dipendenti pubblici ad altra amministrazione.
Avverso detta decisione l’interessato ha proposto il presente appello, asserendo, in primo luogo, la natura giuridica di ente pubblico dell’EFIM, in quanto “organo straordinario dell’Amministrazione statale, pur se dotato di distinta personalità giuridica” e, in secondo luogo, la omogeneità di disciplina fra rapporto di lavoro privato e rapporto di impiego pubblico, affermata anche dalla Corte Costituzionale con più pronunce.
Tali presupposti sarebbero stati ignorati dal T.A.R., il quale avrebbe anche omesso di considerare che il comma 6 bis dell’art. 10 del d.l. n. 643 del 1994, introdotto dalla legge di conversione n. 738 del 1994, prevede espressamente che il ricollocamento del personale del soppresso EFIM e delle società da esso controllate deve avvenire in applicazione delle procedure di mobilità stabilite dall’art. 3, comma ottavo, della legge n. 537 del 1993, con la conseguente applicazione dei principi di quest’ultima (in primis, il rispetto dei diritti acquisiti e la conservazione della retribuzione maturata), non suscettibili di deroga da parte dell’Amministrazione.
In subordine, l’appellante ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 10 del d.l. n. 643 del 1994, in riferimento agli artt., 3, 36, 38 e 97 Cost.
Infine, l’istante ha censurato la condanna alle spese di lite pronunciata dal T.A.R. nei suoi confronti, da ritenersi ingiustificata, stante la complessità della questione.
Si è costituita l’Avvocatura dello Stato, nell’interesse dei Ministeri intimati

DIRITTO



1. Con il presente atto di appello, l’odierno istante, già dipendente da una società controllata dall’EFIM e riassunto, a seguito della liquidazione della predetta società, conseguente alla soppressione dell’EFIM, dall’Amministrazione della Giustizia in applicazione dell’art. 10 d.l. 22 novembre 1994, n. 643, convertito nella l. 27 dicembre 1994 n. 738, si duole della sentenza con la quale il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha respinto il suo ricorso volto a censurare l’atto di riassunzione nella parte in cui ha operato il suo inquadramento nella posizione giuridica ed economica iniziale presso l’Amministrazione di attuale appartenenza, senza il riconoscimento della anzianità maturata nel precedente rapporto di lavoro.
2. Sostiene, con un primo gruppo di censure, l’interessato, in contrapposizione all’assunto del primo giudice – che ha ritenuto inapplicabili al rapporto di lavoro precedentemente intrattenuto i principi in materia di salvaguardia dell’anzianità pregressa previsti per le ipotesi di mobilità interna dei dipendenti civili dello Stato – da un lato, che all’ex EFIM non potrebbe negarsi la natura pubblica, dall’altro, che non sarebbe esatto l’assunto che la salvaguardia dei diritti acquisiti operi solo nell’ambito dei trasferimenti all’interno dell’Amministrazione centrale dello Stato.
Ed infatti il comma 6 bis dell’art. 10 del d.l. n. 643 del 1994, introdotto dalla legge di conversione n. 738 del 1994, con il richiamare l’applicazione delle procedure di mobilità, ai fini della riassunzione del personale in questione, non evidenzierebbe alcuna deroga alla relativa disciplina, con la conseguenza che l’Amministrazione, nell’adottare i provvedimenti di mobilità tra l’Ente di provenienza e quello di destinazione, avrebbe dovuto garantire al dipendente la conservazione di tutti i diritti che il medesimo aveva maturato anteriormente al trasferimento, ovvero, oltre alla qualifica funzionale di appartenenza, anche l’anzianità giuridica ed economica maturata e il riconoscimento del livello retributivo acquisito.
3. L’assunto, come è stato ripetutamente chiarito in fattispecie analoghe (Cons. Stato, VI, 22 settembre 2006, n. 5579; Cons. Stato, VI, 4 ottobre 2002, n. 5247; Cons. Stato, VI, 15 maggio 2006, n. 2701; Cons. Stato, IV, 26 maggio 2006, n. 3187), non merita di essere condiviso.
4. E’ superfluo, al riguardo, affrontare la questione se la conservazione dei diritti acquisiti, prevista per i dipendenti civili dello Stato, in caso di passaggio da una ad altra Amministrazione, costituisca principio generale applicabile a tutti i pubblici dipendenti e, in via derivata, se tale qualificazione possa essere riconosciuta anche al personale dell’EFIM (e, addirittura, alle società da questo controllate), essendo assorbente il rilievo che, nel caso concreto, difetta, in apice, il presupposto che è alla base del principio sopra richiamato, ovverosia il passaggio da una carriera all’altra, non sussistendo alcuna giuridica continuità tra il precedente rapporto e quello instaurato presso l’Amministrazione della Giustizia.
Ed infatti, l’art. 10 del d.l. n. 643 del 1994, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 738 del 1994, è chiaro nel prevedere l’estinzione del rapporto di lavoro in essere (con corresponsione del trattamento di fine servizio) e l’instaurazione, successivamente, di un nuovo autonomo rapporto presso una pubblica amministrazione, demandando all’attività regolamentare solo di stabilire i tempi, le condizioni, i requisiti e le modalità di tale riassunzione.
Ed invero, la finalità che ha ispirato il legislatore è stata quella di perseguire il salvataggio occupazionale di quei lavoratori che, a seguito della soppressione dell’EFIM e della liquidazione delle società da esso controllate, si trovavano esposti alla perdita del posto di lavoro, attraverso la predisposizione di una normativa di favore, che ha loro consentito di accedere ai ruoli della pubblica Amministrazione a semplice domanda, in deroga al principio di livello costituzionale, secondo il quale a detti ruoli può pervenirsi solo attraverso pubblico concorso.
Il carattere eccezionale del quadro normativo di riferimento conduce, quindi, a concludere che il riconoscimento delle pregresse anzianità giuridica ed economica sarebbe stato possibile solo se (e nei limiti in cui) il legislatore l’avesse specificamente previsto, come ad esempio, è accaduto con l’art. 124 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, nei confronti dei dipendenti degli enti pubblici transitati agli enti territoriali, in forza del trasferimento o della delega delle funzioni, la cui normativa non è, quindi, estensibile al caso concreto.
5. Ugualmente inidoneo a corroborare la tesi dell’appellante è il riferimento al comma 6 bis del già citato art. 10 del d.l. n. 643 del 1994, relativo al personale delle società controllate dall’EFIM, posto che il richiamo all’art. 3, comma 8, della legge n. 537 del 1993, recato da detta norma, non è volto a recepire l’istituto della mobilità (con tutte le conseguenze che l’applicazione di tale istituto comporterebbe, secondo l’assunto del medesimo appellante, in termini di salvaguardia dei diritti acquisiti), bensì, più semplicemente, ad utilizzare le “procedure di mobilità”, dovendosi intendere, con ciò, i soli profili procedimentali necessari ad attuare la “riassunzione” del personale in questione.
Ne consegue l’inconferenza anche del richiamo al d.P.C.M. 5 agosto 1988 n. 325 e al d.P.C.M. 16 settembre 1994, n. 716, il quale ultimo si riferisce, oltre tutto, al personale dipendente dalle amministrazioni di cui al d. lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, tra le quali non rientra l’EFIM.
6. Neppure può trovare utile ingresso la censura di illegittimità costituzionale dell’art. 10 del d.l. n. 643 del 1994, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost., posto che, da un lato, non può, evidentemente, farsi questione di disparità di trattamento fra categorie diverse di dipendenti, in relazione ad una norma attributiva di benefici straordinari (possibilità di assunzione diretta in un rapporto di impiego pubblico in base alla avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro privato), dall’altro, la garanzia della sicurezza sociale è realizzata dal riconoscimento del trattamento di fine servizio in relazione al periodo di attività prestata alle dipendenze della società posta in liquidazione, alla stregua dei principi generali regolanti le ipotesi di cessazione dei rapporti di lavoro.
7. Quanto, infine, alla doglianza relativa alla condanna alle spese di giudizio, disposta dal giudice di primo grado, questo Collegio deve riaffermare il principio consolidato, secondo il quale la statuizione sulle spese e sugli onorari di giudizio costituisce espressione di ampio potere discrezionale, come tale, di norma, insindacabile in appello, potendosi fare eccezione soltanto per il caso di condanna della parte totalmente vittoriosa oppure per il caso di pagamento di somme palesemente esorbitanti rispetto alle tariffe professionali, ipotesi queste nelle quali non rientra certamente quella in esame, in cui la somma posta a carico del soccombente è stata quantificata in £ 1.000.000.
8. Per tutte le considerazioni esposte l’appello deve essere rigettato.
Le spese di questo grado di giudizio possono, tuttavia, essere equamente compensate tra le parti.

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2007, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV) in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:
Giovanni Vacirca Presidente, est.
Costantino SALVATORE Consigliere
Anna LEONI Consigliere
Salvatore CACACE Consigliere
Sandro Aureli Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
19 luglio 2007



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