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n. 7-2007 - © copyright

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 6 luglio 2007 n. 3862
Pres. Iannotta, Rel. Bianca
SODISCAL s.r.l. (Avv.ti F. Carli e P. Leopardi)c.
Comune di L’Aquila (Avv. L. Torelli)


Processo amministrativo – Istanza di concessione edilizia – Decorso di sessanta giorni a far data dal silenzio inadempimento - Sussiste

E’ inammissibile, in quanto tardivo, il ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio in merito all’istanza di concessione edilizia, che sia stato proposto oltre il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data in cui sia venuto in essere il silenzio-inadempimento, non potendosi far decorrere il predetto termine dall’atto di diffida a provvedere eventualmente proposto. Infatti, posto che in materia edilizia, il termine per il rilascio della concessione è fissato dall’art. 31 della L. n. 1150/1942 e s.m.i. che assegna al sindaco il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda per notificare al richiedente le determinazioni assunte e, scaduto inutilmente tale termine, l’interessato ha diritto di ricorrere contro il silenzio-rifiuto, indipendentemente dalla presentazione di un successivo atto sollecitorio, la successiva disciplina del procedimento di rilascio della concessione edilizia introdotta dalla L. n. 493/1993 non ha comportato modifiche rilevanti ai fini della questione, lasciando inalterato il principio per cui, alla scadenza del termine stabilito per provvedere, l’atto richiesto debba intendersi negato e pertanto impugnabile nel termine di decadenza.


N. 3862/07 Reg. Sent.
Anno
N. 3659 Reg. Ric.
Anno 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE
Sezione Quinta

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE



sul ricorso in appello n. 3659 del 1998, proposto dalla

SODISCAL s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Carli e, elettivamente domiciliata presso l’avv. Paolo Leopardi in Roma, alla via G. Pisanelli, n. 2;

contro



il Comune di l’Aquila, rappresentato e difeso dall’avv. Luciano Torelli, elettivamente domiciliato in Roma, presso la segreteria della Quinta Sezione del Consiglio di Stato;

per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sede di L’Aquila, 31 gennaio 1998 n. 344 resa tra le parti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune appellato;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 20 aprile 2007 il consigliere Marzio Branca, nessuno è comparso per le parti.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO



Con la sentenza in epigrafe è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla SODISCAL s.r.l. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune dell’Aquila sull’istanza di concessione edilizia e sulla successiva diffida notificata del 16 maggio 1995.
Il TAR ha ritenuto che il ricorso è stato proposto oltre il prescritto termine di sessanta giorni, che decorre da quando è venuto in essere (e sia stato conosciuto) l’atto impugnabile, nella specie il silenzio inadempimento.
La SODISCAL ha proposto appello per la riforma della sentenza.
Alla pubblica udienza del 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO



L’atto di appello fa leva sul rilievo che la società interessata, dopo la presentazione, in data 7 dicembre 1994, della documentazione richiesta dal Comune ai fini del rilascio della concessione edilizia, perdurando l’inerzia dell’Amministrazione, aveva notificato una diffida a provvedere in data 16 maggio 1995. Ne conseguirebbe che il ricorso di primo grado, in quanto notificato il 15 luglio 1996, doveva considerasi tempestivo.
Il TAR ha respinto la tesi, considerando che la diffida non è atto idoneo a superare la preclusione derivante dall’inutile decorso del termine per l’impugnazione, che deve farsi decorrere da quando si è formato il silenzio rifiuto, alla stregua della speciale disciplina concernente il procedimento di rilascio delle concessioni edilizie .
A sostegno della propria tesi, peraltro, l’appellante invoca l’art. 4 della legge del 4 dicembre 1993 n. 493, di conversione del d.l. 5 ottobre 1993 n. 398, nel testo sostituito dall’art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, nel quale si ammette l’interessato a presentare una diffida al sindaco, quando sia esaurito inutilmente il termine ad esso assegnato per adottare il provvedimento.
Il motivo non può essere condiviso.
Deve essere precisato in primo luogo che la disciplina del termine entro il quale la pubblica amministrazione deve adottare il provvedimento richiesto dal soggetto interessato è dettata dall’art. 2 della legge n. 241del 1990 in via generale, ossia con riguardo ai soli casi in cui manchi una normativa specifica del procedimento relativo ad una determinata attività.
Nella materia edilizia il termine per il rilascio della concessione è fissato dall’art. 31 dalla legge 17 agosto 1942 n. 1150, nel testo sostituito dall’art. 10 della legge 6 agosto 1967 n. 765, che, al comma 6, assegna al sindaco il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda (o dei documenti richiesti) per notificare al richiedente le determinazioni assunte.
Il successivo comma 7 è quello che assume rilievo determinante nella presente vertenza, poiché vi si stabilisce che “Scaduto tale termine senza che il sindaco si sia pronunciato, l'interessato ha il diritto di ricorrere contro il silenzio-rifiuto.”.
La norma è stata costantemente intesa nel senso che, con la scadenza del detto termine, il silenzio rifiuto doveva ritenersi formato e suscettibile di censura in sede giurisdizionale, indipendentemente dalla presentazione di un successivo atto sollecitatorio. Con la conseguenza che il soggetto interessato era tenuto alla presentazione del ricorso al giudice amministrativo nell’osservanza dell’usuale termine decadenziale di sessanta giorni.
Occorre ora stabilire se, come sostiene l’appellante, l’art. 4 della legge del 4 dicembre 1993 n. 493, di conversione del d.l. 5 ottobre 1993 n. 398, nel testo sostituito dall’art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, (poi abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378) dettando una nuova disciplina del procedimento di rilascio della concessione edilizia, abbia radicalmente modificato il principio di cui all’art. 31 della legge urbanistica in tema di silenzio rifiuto, disponendo che lo stesso si sarebbe formato, non alla scadenza del termine assegnato al comune per provvedere, bensì a seguito della proposizione della diffida di cui al comma 5 del ricordato art. 4.
La tesi dell’appellante non può essere seguita.
Va infatti tenuto presente che il ricordato comma 5 si pone in collegamento funzionale con il successivo comma 6, il quale indicava la conseguenza giuridica del mancato rispetto del termine di quindici giorni assegnato la sindaco a norma del comma 5.
Stabiliva, infatti il comma 6, che l’interessato, rimasta senza esito la diffida, avrebbe potuto inoltrare istanza al presidente della regione affinché nomini un commissario ad acta incaricato di adottare la determinazione sull’istanza.
L’insieme delle dette disposizioni ebbe lo scopo, quindi, di affiancare al rimedio giurisdizionale contro il silenzio rifiuto, un procedimento di natura amministrativa implicante l’esercizio di poteri sostituivi da parte della regione, senza tuttavia modificare il principio che, alla scadenza termine stabilito per provvedere, l’atto richiesto doveva intendersi negato, e, pertanto, impugnabile nel termine di decadenza.
In conclusione l’appello deve essere rigettato.
Sussistono valide ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, rigetta l’appello in epigrafe;
dispone la compensazione delle spese;
ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 aprile 2007 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Iannotta Presidente
Caro Lucrezio Monticelli Consigliere
Marzio Branca Consigliere est.
Aniello Cerreto Consigliere
Francesco Giordano Consigliere


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/07/2007



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